{"id":313,"date":"2012-04-17T10:31:02","date_gmt":"2012-04-17T10:31:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=313"},"modified":"2014-05-13T18:42:14","modified_gmt":"2014-05-13T18:42:14","slug":"contratti-annuali-solo-per-36-mesi-da-italiaoggi-del-17412","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/04\/contratti-annuali-solo-per-36-mesi-da-italiaoggi-del-17412\/","title":{"rendered":"Contratti annuali solo per 36 mesi (da italiaoggi del 17\/4\/12)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/timbro.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-314\" src=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/timbro.jpg\" alt=\"\" width=\"249\" height=\"203\" \/><\/a>La reiterazione dei <strong>contratti<\/strong> a termine oltre i <strong>36<\/strong> mesi ? illegittima <strong>solo<\/strong> se riguarda le supplenze <strong>annuali<\/strong>. Quelle cio? che vengono disposte su posti e cattedre vacanti. Tutto ok, invece, se si tratta di successione di <strong>contratti<\/strong> di supplenza fino al 30 giugno o meno. Perch? in questo caso vengono stipulati per fare fronte ad esigenze sostitutive. E quindi i posti sono meramente disponibili. ? quanto si evince da una sentenza emessa dalla Corte d&#8217; appello di Roma depositata il 13 marzo scorso (270\/12). Secondo i giudici di II grado: ?Il rinnovo dei <strong>contratti<\/strong> stipulati ai sensi dell&#8217; art. 4 comma 1 l.124\/99 ? da ritenersi illegittimo per il tempo in cui ? stato superato il limite dei <strong>36<\/strong> mesi?. Ma siccome la conversione del contratto ? vietata nella pubblica amministrazione perch? c&#8217; ? l&#8217; obbligo dei concorsi, ?il risarcimento va determinato nell&#8217; importo pari a 20 mensilit? di retribuzione?. Dunque, niente immissione in ruolo anche se c&#8217; ? reiterazione abusiva di supplenze <strong>annuali<\/strong>. Ma il diritto al risarcimento, almeno in questo caso dovrebbe sussistere. Fermo restando che il divieto, sempre secondo la Corte d&#8217; appello, vale <strong>solo<\/strong> fino al 13 maggio 2011. E cio? fino all&#8217; entrata in vigore dell&#8217; art. 9 comma 18 del decreto legge 70\/2011, che prevede la non applicabilit? del divieto di reiterazione contenuto nell&#8217; art.5 del decreto <strong>36<\/strong>8\/2001. Interpretazione, questa, che contrasta con quella della Corte d&#8217; appello di Perugia (n.448 del 3 novembre 2011). Che ritiene l&#8217; art.9 una norma di interpretazione autentica. Dunque, da applicarsi retroattivamente. In ci? confortata dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto che l&#8217; art.5 del decreto <strong>36<\/strong>8\/2001 non potesse essere applicato al pubblico impiego, gi? prima dell&#8217; avvento dell&#8217; art.9 (si veda la sentenza 392 del 13 gennaio scorso). Non di meno, la sentenza della Corte d&#8217; appello di Roma aggiunge un ulteriore tassello interpretativo alla questione del divieto di reiterazione dei <strong>contratti<\/strong> a termine, oltre i <strong>36<\/strong> mesi, stabilito dalla normativa europea e recepito nel nostro ordinamento dall&#8217; art.5 del decreto legislativo <strong>36<\/strong>8\/2001. Questione che ha scatenato un contenzioso seriale di proporzioni talmente ampie da indurre il Consiglio superiore della magistratura a dedicare un incontro di formazione <strong>solo<\/strong> a questo argomento (5318 del 16.03.2011). La Corte d&#8217; appello di Roma adotta, sebbene seguendo altre vie interpretative, un criterio gi? enunciato in via generale dalla Corte di giustizia europea (C-586\/2010 del 26.01.2012) e in modo particolare dalla Corte d&#8217; appello di Cagliari (n.621 del 6 dicembre 2011). Secondo i giudici cagliaritani, infatti, l&#8217; abuso potrebbe verificarsi <strong>solo<\/strong> nel caso di ripetuti conferimenti alla stessa persona di supplenze <strong>annuali<\/strong> per la copertura di posti effettivamente vacanti in organico di diritto che rimangono stabilmente scoperti per mancato espletamento delle procedure concorsuali per assumere personale in ruolo o per il numero di personale in ruolo inferiore a quello dei posti vacanti. Non cos?, invece, per le supplenze temporanee conferite per posti non vacanti disponibili annualmente in organico di fatto o per sostituire insegnanti assenti con diritto alla conservazione del posto che presuppongono esigenze effettivamente contingenti e imprevedibili tali da far escluder una condotta abusiva dell&#8217; amministrazione. Ci? perch? in una organizzazione tanto complessa come quella scolastica ? verosimile che ogni anno si verifichino innumerevoli eventi che rendono temporaneamente scoperti di fatto molti posti, giustificando per la loro copertura il ricorso a <strong>contratti<\/strong> a termine. A questo punto, dunque, non resta che attendere il responso della Corte di cassazione. Che potrebbe capovolgere la situazione. Il precedente del 13 gennaio, infatti, sembrerebbe confortare la tesi dell&#8217; applicazione retroattiva della inapplicabilit? del decreto <strong>36<\/strong>8\/2001 alla scuola. Proprio perch?, facendo riferimento a tutto il pubblico impiego, la Suprema corte ha confermato che la tesi del legislatore ? una delle possibili interpretazioni della norma in questione.<\/p>\n<div><a href='http:\/\/besttermpaperwriting.net\/' title='custom term papers'>custom term papers<\/a><\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2012\/04\/Corte-dAppello-di-Roma-Sentenza-n.-270-12.pdf\">Corte-dAppello-di-Roma-Sentenza-n.-270-12<\/a><\/p>\n<p>fonte: dirittoscolastico.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi ? illegittima solo se riguarda<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-313","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-dottrina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=313"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2399,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/313\/revisions\/2399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}