{"id":40529,"date":"2017-01-21T17:00:52","date_gmt":"2017-01-21T16:00:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valorelavoro.com\/?p=40529"},"modified":"2020-11-14T18:21:42","modified_gmt":"2020-11-14T17:21:42","slug":"maggiore-tutele-se-contesti-le-bollette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2017\/01\/maggiore-tutele-se-contesti-le-bollette\/","title":{"rendered":"Maggiori tutele se contesti le bollette"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il consumatore pu\u00f2 utilizzare il ricorso giurisdizionale d\u2019urgenza, ex art. 700 c.p.c., per ottenere nuovamente l\u2019erogazione di energia elettrica sospesa.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/enel.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-40530\" src=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/enel-150x118.jpeg\" alt=\"enel\" width=\"150\" height=\"118\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il consumatore, il quale si vede sospendere la fornitura di energia elettrica dal gestore, a causa di una bolletta non pagata, poich\u00e9 contestata, pu\u00f2 legittimamente ricorrere alla tutela giurisdizionale mediante ricorso d\u2019urgenza, ai sensi dell\u2019art. 700 c.p.c. Ci\u00f2 \u00e8 quanto emerge da un\u2019interessante recente pronunzia emessa dal Tribunale di Perugia. I fatti: un consumatore si vedeva recapitare una bolletta dall\u2019importo estremamente elevato, poich\u00e9, a causa dell\u2019accertata avvenuta manomissione del contatore, era stato operato un calcolo su base di stime di consumo e su diversi anni di consumo. Il consumatore, contestando la somma cos\u00ec determinata, citava in giudizio l\u2019ente gestore, continuando, tuttavia, a pagare le bollette successive e si dichiarava comunque disponibile a pagare una parte della bolletta contestata. Nelle more del giudizio, il Gestore inviava diffida di pagamento relativa proprio alla fattura contestata, con contestuale avviso, in difetto, di distacco della fornitura. A questo punto, il consumatore inoltrava al Gestore, formale diffida a non effettuare la sospensione dell\u2019erogazione del servizio che, tuttavia, veniva repentinamente posta in essere. A questo punto, il Consumatore, assistito in giudizio da un esperto del Codice del Consumo &#8211; l\u2019Avv. Andrea Savino del foro di Perugia &#8211; , adiva, mediante ricorso art. 700 c.p.c., il Giudice della Cautela, chiedendo l\u2019immediato ripristino della fornitura di energia elettrica da parte del gestore. Il Tribunale di Perugia, accoglieva la richiesta con decreto inaudita altera parte, confermando, con successiva ordinanza, l\u2019accoglimento del ricorso. Il Gestore, impugnava tale provvedimento con reclamo dinanzi al Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, che rigettava il reclamo proposto. L\u2019ordinanza emessa dal Collegio perugino appare di particolare interesse sotto diversi profili: in primo luogo, infatti, il Giudice si sofferma sull\u2019eccezione di inadempimento e sui suoi limiti. Il Gestore, infatti, riteneva ingiustificato il mancato pagamento della fattura da parte del Consumatore, basando la propria sospensione del servizio sull\u2019antico brocardo inadimplenti non est adimplendum. Su tale punto, il Collegio perugino rileva come rammenta come l\u2019eccezione di inadempimento possa essere eccepita solamente quando il mancato adempimento sia grave, e evidenzia come tale gravit\u00e0 debba essere \u201cvalutata non solo in ragione dell\u2019importanza quantitativa e qualitativa della prestazione non eseguita, ma anche in ragione della sua idoneit\u00e0 a far venir meno la fiducia nella futura correttezza della controparte nell\u2019esecuzione delle prestazioni a suo carico\u201d. La puntuale disamina delle condizioni fattuali esclude, secondo il Collegio, che nel caso che ci occupa ci fosse quella gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento che, come evidenziato, costituisce requisito indispensabile per invocare l\u2019eccezione di inadempimento. L\u2019aspetto pi\u00f9 interessante della pronuncia in commento, tuttavia, risiede in ulteriore rilievo avanzato dal Collegio perugino, che potrebbe costituire interessante \u201cprecedente\u201d in controversie afferenti i diritti dei consumatori. Ci si riferisce, in particolare, alla parte della motivazione relativa alla clausola salve et repete. L\u2019ente erogatore del servizio sosteneva, infatti, che il consumatore avrebbe potuto pagare, al fine di evitare il distacco energetico, l\u2019intero importo della bolletta contestata, salvo ripetere, successivamente, quanto versato in eccedenza. Orbene, secondo il Giudicante, l\u2019esigibilit\u00e0 della condotta \u201csolve et repete\u201d da parte del consumatore deve necessariamente tenere in considerazione la capacit\u00e0 reddituale del contraente debole, cos\u00ec come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure. Tale Giudice, nell\u2019ordinanza impugnata, rilevava che la tutelare cautelare era esclusa unicamente in presenza di somme in contestazione di importo modesto \u201cgiacch\u00e9 in tal caso il pagamento, anche con riserva di ripetizione, di una somma modesta varrebbe ad escludere l\u2019urgenza del provvedimento invocato\u201d. Diversamente, vale a dire in tutti i casi in cui la somma non \u00e8 quantificabile di modico valore, tale strumento giurisdizionale \u00e8 consentito. Il Giudicante, inoltre, evidenzia come, nel caso specifico, \u201cla somma oggetto di contestazione (pari a circa 2.000,00) non \u00e8 qualificabile come \u201cmodesta\u201d rispetto alla persona del consumatore che dovrebbe provvedere al pagamento con riserva, valutata in base all\u2019ordinaria capacit\u00e0 di reddito di un medio pater familias\u201d. Tale conclusione viene confermata dal Collegio, che richiamando le valutazioni compiute dal giudice di prime cure, precisa che\u201d su in reddito netto mensile pari ad \u20ac 1.432,50\u201d quale quello del consumatore, \u201cuna la spesa di \u20ac 2.000,00 (anche ove rateizzata) \u00e8 in grado di incidere significativamente\u201d; conseguentemente, chiosa il Giudice del reclamo, \u201cnon pu\u00f2 ragionevolmente pretendersi dal ricorrente il pagamento con riserva di ripetizione\u201d. L\u2019importanza di questa pronuncia, a parere di chi scrive, risiede proprio nell\u2019aver enucleato il principio che il pagamento della bolletta con riserva di successiva ripetizione dell\u2019eventuale indebito, \u00e8 pratica che deve essere consentita \u2013 unicamente &#8211; per somme di modesto importo e che, la rilevanza dell\u2019importo deve essere valutata \u201cin base all\u2019ordinaria capacit\u00e0 di reddito di un medio pater familias\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avv. Marco Geremia<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riportiamo di seguito il testo dell&#8217;ordinanza<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ordinanza-Tribunale-Perugia-Enel-A..pdf\">Ordinanza Tribunale Perugia Enel &#8211; A.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/enel1.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-40531\" src=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/enel1-150x150.jpeg\" alt=\"enel1\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/enel1-150x150.jpeg 150w, https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/enel1-50x50.jpeg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il consumatore pu\u00f2 utilizzare il ricorso giurisdizionale d\u2019urgenza, ex art. 700 c.p.c., per ottenere nuovamente<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":40554,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,7,1],"tags":[792,794,793],"class_list":["post-40529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavoro-ed-economia","category-normativa","category-primo-piano","tag-enel","tag-giustizia","tag-tutela-consumatori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40529"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40529\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40573,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40529\/revisions\/40573"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40554"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}