{"id":40772,"date":"2017-03-08T16:07:34","date_gmt":"2017-03-08T15:07:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.valorelavoro.com\/?p=40772"},"modified":"2017-03-16T10:25:41","modified_gmt":"2017-03-16T09:25:41","slug":"tertium-non-datur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2017\/03\/tertium-non-datur\/","title":{"rendered":"Tertium non datur"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/VfZ37NCq.jpg\"><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-40779\" src=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/magr_lg_h.jpg\" alt=\"magr_lg_h\" width=\"372\" height=\"447\" srcset=\"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/magr_lg_h.jpg 478w, https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/magr_lg_h-249x300.jpg 249w\" sizes=\"auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso 11 gennaio, la Corte Costituzionale si \u00e8 espressa sulla legittimit\u00e0 dei tre quesiti referendari abrogativi proposti dalla CGIL ma sono stati ammessi solo due dei referendum proposti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, i tre quesiti si proponevano di abolire alcune norme inserite nel disegno complessivo del \u201cJobs Act\u201d, la riforma del mondo del lavoro varata dal governo Renzi tra il 2014 ed il 2015, e sono stati, inoltre, accompagnati da una proposta di legge d\u2019iniziativa popolare: l\u2019introduzione della carta dei diritti universali del lavoro, un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si pu\u00f2 non rispettare l\u2019impegno da parte del sindacato che ha depositato, nel luglio 2016, circa 3,3 milioni di firme; sar\u00e0, tuttavia, ora indispensabile una efficace campagna informativa dei contenuti delle norme oggetto di abrogazione, l\u2019utilizzo dei voucher lavoro ed il ripristino della responsabilit\u00e0 in solido negli appalti in caso di violazioni subite dai lavoratori, e una seria autocritica, poich\u00e9 la CGIL ha mancato il quesito sull&#8217;articolo 18, che era politicamente il vero fulcro dell&#8217;iniziativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il quesito \u00e8 stato ritenuto inammissibile e tale posizione era, comunque, ampiamente prevista e prevedibile. La proposizione del referendum intendeva, infatti, non solo abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa, ripristinando la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, ma anche estendere tale tutela reintegrativa a tutte le aziende con pi\u00f9 di cinque dipendenti, contro il tetto dei 15 dipendenti del vecchio articolo 18 Legge 300\/70.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si trattava, in sintesi, non di una istanza abrogativa bens\u00ec di forzatura propositiva, non di pertinenza di un referendum abrogativo; \u00e8 vero che la Suprema Corte, appena qualche mese prima, aveva trasformato\u00a0di fatto una legge elettorale, come l\u2019Italicum, in una legge proporzionale\u00a0corretta da un ampio premio di maggioranza, specificando che la legge avrebbe potuto essere immediatamente applicabile ma quella sentenza \u00e8 stata una decisione anomala in un contesto politico controverso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Jobs Act \u00e8 figlio di un percorso di \u201csvuotamento dello Statuto dei Lavoratori\u201d, iniziato con la\u00a0 Riforma Biagi (Legge 30\/2003: co.co.pro, jobs on call, job sharing), il Decreto Salva Italia (art. 8 DL 138\/2011: libert\u00e0 di contrattazione territoriale e aziendale) e la Riforma Fornero (Legge 92\/2012: lavoro e pensioni). Avrebbe dovuto essere emanazione diretta del Parlamento che,\u00a0 con la Legge Delega 183\/2014, aveva\u00a0 dato mandato al Governo di redigere una norma\u00a0 in materia di \u201criforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u00e9 in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell&#8217;attivit\u00e0 ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riforma renziana ha, di fatto, per\u00f2 \u00a0superato l&#8217;articolo 18 ed il meccanismo delle \u201ctutele crescenti\u201d, sostituendo il diritto al reintegro con un indennizzo economico anche in caso di licenziamento senza giusta causa; molti commentatori parlano di contratto di tutele crescenti come se si trattasse di una nuova forma contrattuale, dimenticando che il provvedimento legislativo incide unicamente sul regime di tutela spettante ai lavoratori neoassunti nelle ipotesi di licenziamento intimato illegittimamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non siamo davanti ad <strong>\u00a0<\/strong>un nuovo contratto di lavoro, ma ad diversa forma di tutela riservata agli\u00a0 assunti dopo il 7 marzo 2015\u00a0 (o in alcuni casi riservata anche ai lavoratori gi\u00e0 occupati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina), poich\u00e9 il nuovo art. 18 riguarda solo gli aspetti legati alla fine del rapporto di lavoro, definendo specifiche sanzioni parametrate all\u2019anzianit\u00e0 di servizio del singolo lavoratore licenziato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non era questo l\u2019obiettivo originario della delega: nella prima stesura del disegno di legge delega (DDL n. 1428\/2014) si prevedeva una mera possibilit\u00e0 (ed eventualmente anche in via sperimentale) di introdurre \u201c<em><span style=\"text-decoration: underline;\">ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l\u2019inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti dei lavoratori coinvolt<\/span><\/em><span style=\"text-decoration: underline;\">i<\/span>\u201d mentre la Commissione Lavoro al Senato ha scritto l\u2019emendamento all\u2019art. 4 DDL n. 1428\/2014 con l\u2019introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele progressive, arrivando alla formulazione dell\u2019attuale art. 1, comma 7, lett. c) della L. 183\/2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-40782\" src=\"https:\/\/www.valorelavoro.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/dilem_ma_lg.jpg\" alt=\"dilem_ma_lg\" width=\"410\" height=\"205\" srcset=\"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/dilem_ma_lg.jpg 540w, https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/dilem_ma_lg-300x150.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 410px) 100vw, 410px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, quindi,\u00a0 l\u2019ambito di applicazione della disciplina include non solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 07\/03\/2015 (entrata in vigore del decreto), ma anche i dipendenti gi\u00e0 in forza a tale data il cui datore di lavoro abbia occupati pi\u00f9 di 15 dipendenti in seguito ad assunzioni verificatesi dopo l\u2019entrata in vigore del decreto (ovvero, ancora, i dipendenti il cui contratto di apprendistato o contratto a tempo determinato sia stato convertito, dopo tale data, in contratto a tempo indeterminato, anche quale conseguenza di un regime sanzionatorio, o con contratto): ci\u00f2 che \u00e8 evidente \u00e8 che l\u2019incentivazione delle assunzioni, obiettivo principe della riforma del lavoro, comporta\u00a0 necessariamente un\u2019inevitabile discriminazione in ordine alla tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo per la tipologia di lavoratori assunti post Jobs Act rispetto ai \u201cvecchi\u201d assunti che si trovavano, invece, gi\u00e0 occupati in aziende con pi\u00f9 di 15 dipendenti, in quanto questa tipologia di dipendenti \u00e8 ancora tutelata\u00a0 dall\u2019art. 18 della L. 300\/1970.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un contesto cos\u00ec articolato, gli attori politici, ed anche quelli sindacali, hanno dimenticato, o non condividono, il principio previsto dall\u2019articolo 3 della Costituzione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<strong><em>Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali<\/em><\/strong><em>. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La violazione di questo principio dovrebbe essere ragione sufficiente per ritenere illegittima la norma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bologna, 4 marzo 2017<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Mirella Di Lonardo<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 11 gennaio, la Corte Costituzionale si \u00e8 espressa sulla legittimit\u00e0 dei tre quesiti<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":40780,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,15,403,1],"tags":[176,24,54],"class_list":["post-40772","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dottrina","category-lavoro-ed-economia","category-politica","category-primo-piano","tag-jobs-act","tag-lavoro","tag-riforme-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40772"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40772\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40783,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40772\/revisions\/40783"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40780"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}