{"id":626,"date":"2012-09-10T10:00:47","date_gmt":"2012-09-10T10:00:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=626"},"modified":"2012-09-10T10:00:47","modified_gmt":"2012-09-10T10:00:47","slug":"emersione-dal-lavoro-irregolare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/09\/emersione-dal-lavoro-irregolare\/","title":{"rendered":"Emersione dal lavoro irregolare"},"content":{"rendered":"<p><strong><strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/p>\n<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br \/>\n<strong><strong>DECRETO 29\u00a0agosto\u00a02012<br \/>\n<\/strong><\/strong><\/p>\n<pre>Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo  n.  109\/2012,  in\r\nmateria di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682)<\/pre>\n<pre> \r\n\r\n                      IL MINISTRO DELL'INTERNO \r\n\r\n                           di concerto con \r\n\r\n          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI \r\n\r\n                   IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE \r\n                   INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE \r\n\r\n                                  e \r\n\r\n              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE \r\n\r\n  Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante\r\n\"Attuazione della direttiva 2009\/52\/CE  che  introduce  norme  minime\r\nrelative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di\r\nlavoro che impiegano cittadini di paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'\r\nirregolare\"; \r\n  Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio\r\n2012,  n.  109,  concernente  la  possibilita'   di   dichiarare   la\r\nsussistenza dei rapporti di lavoro  irregolari,  che  demanda  ad  un\r\ndecreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del\r\nlavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione  internazionale\r\ne l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle\r\nmodalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  emersione  del\r\nrapporto  di  lavoro;  la   fissazione   delle   modalita'   per   la\r\nregolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo\r\nretributivo, contributivo e fiscale;  la  fissazione  dei  limiti  di\r\nreddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del  rapporto\r\ndi lavoro; \r\n  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive\r\nmodificazioni   ed   integrazioni,   recante   \"Testo   unico   delle\r\ndisposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme\r\nsulla condizione giuridica dello straniero in Italia\"; \r\n  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.\r\n394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento\r\ndi attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la\r\ndisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero\r\ned in particolare l'articolo 30 bis; \r\n\r\n                              Decreta: \r\n\r\n                               Art. 1 \r\n\r\n           Presentazione della dichiarazione di emersione \r\n\r\n  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto\r\nlegislativo 16 luglio  2012  n.  109,  nonche'  i  datori  di  lavoro\r\nstranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in\r\nconformita' alla direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento  europeo  e  del\r\nConsiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di  entrata  in  vigore\r\ndel medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze\r\nda  almeno  tre  mesi  e  continuano  ad  occupare   alla   data   di\r\npresentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri\r\npresenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data\r\ndel  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la\r\nsussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per\r\nl'immigrazione. \r\n  2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate\r\nesclusivamente con modalita' informatiche  dal  15  settembre  al  15\r\nottobre 2012. \r\n  3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad\r\ninternet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della\r\ndichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente\r\nsull'apposita pagina disponibile all'indirizzo <a href=\"http:\/\/www.interno.gov.it\/\" target=\"_blank\">www.interno.gov.it<\/a> . \r\n  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei\r\nmoduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della\r\ndichiarazione di emersione sono indicate nel  \"Manuale  dell'utilizzo\r\ndel  sistema\"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno\r\nall'indirizzo di cui al comma 3.<\/pre>\n<pre>                               Art. 2 \r\n\r\n                 Pagamento del contributo forfetario \r\n\r\n  1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento  di\r\nun  contributo  forfetario  di  1.000,00  (mille)  euro  per  ciascun\r\nlavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul\r\nreddito. \r\n  2. Il contributo forfetario e' versato  esclusivamente  tramite  il\r\nmodello di pagamento \"F24 Versamenti  con  elementi  identificativi\",\r\nreso disponibile sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate,  del\r\nMinistero dell'interno, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche\r\nsociali,  del   Ministero   della   cooperazione   internazionale   e\r\ndell'integrazione  e  dell'INPS.  Il  modello   di   pagamento   deve\r\ncontenere, oltre ai dati relativi  al  datore  di  lavoro,  anche  il\r\nnumero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del\r\nlavoratore. \r\n  3. Con risoluzione dell'Agenzia  delle  entrate  sono  istituiti  i\r\ncodici tributo per il versamento del  contributo  forfetario  e  sono\r\nimpartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. \r\n  4. Le  somme  riscosse  a  titolo  di  contributo  forfetario  sono\r\nriversate all'INPS,  a  cura  della  Struttura  di  gestione  di  cui\r\nall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere\r\ndestinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo\r\n5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. \r\n  5. In  caso  di  irricevibilita',  archiviazione  o  rigetto  della\r\ndichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della\r\nstessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a\r\ntitolo di contributo forfetario.<\/pre>\n<pre>                               Art. 3 \r\n\r\n              Requisito reddituale del datore di lavoro \r\n\r\n  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata\r\nall'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona\r\nfisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato\r\nrisultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di\r\nesercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00  (trentamila)  euro\r\nannui, salvo quanto previsto al comma 2. \r\n  2. Per la dichiarazione di emersione  di  un  lavoratore  straniero\r\naddetto al lavoro domestico di  sostegno  al  bisogno  familiare,  il\r\nreddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere  inferiore  a\r\n20.000 euro annui in caso di nucleo familiare  composto  da  un  solo\r\nsoggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore  a  27.000  euro\r\nannui in caso di nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica\r\ncomposta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i  parenti  entro\r\nil 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito  anche\r\nse non conviventi. \r\n  3. In caso di dichiarazione di emersione  presentata  dal  medesimo\r\ndatore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della  sussistenza  del\r\nrequisito reddituale di cui ai commi  1  e  2,  la  congruita'  della\r\ncapacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero  delle\r\nrichieste presentate, e' valutata dalla  direzione  territoriale  del\r\nlavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto\r\n1999 n.394. \r\n  4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si\r\napplica al datore di lavoro affetto da patologie o  handicap  che  ne\r\nlimitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di\r\nemersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.<\/pre>\n<pre>                               Art. 4 \r\n\r\n                Contenuti della domanda di emersione \r\n\r\n  1. La dichiarazione di cui  all'articolo  1  contiene,  a  pena  di\r\ninammissibilita': \r\n    a) i dati identificativi del datore di lavoro,  compresi  i  dati\r\nrelativi al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di  lavoro\r\nstraniero; \r\n    b) l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del\r\nlavoratore straniero occupato al quale si riferisce la  dichiarazione\r\ne l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro  documento\r\nequipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; \r\n    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego; \r\n    d) l'attestazione del possesso del requisito  reddituale  di  cui\r\nall'articolo 3; \r\n    e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il  periodo\r\nprevisto dall'articolo 1; \r\n    f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non   e'\r\ninferiore  a  quella  prevista  dal  vigente   contratto   collettivo\r\nnazionale di lavoro di riferimento; \r\n    g) la proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'articolo\r\n5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,\r\nn. 286; \r\n    h) l'indicazione della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del\r\ncontributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2; \r\n    i)  l'obbligo  di   regolarizzare   la   posizione   retributiva,\r\ncontributiva e fiscale secondo quanto previsto  dall'art.  5  per  un\r\nperiodo commisurato alla durata del rapporto di  lavoro,  o  comunque\r\nnon inferiore a  sei  mesi,  per  rapporti  di  durata  inferiori  al\r\nsemestre; \r\n    l) l'indicazione del codice a barre  telematico  della  marca  da\r\nbollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione. \r\n  2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c)  del\r\ncomma 1 si intende  il  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e\r\nindeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per\r\nil settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare  per\r\nil quale sono ammessi i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e\r\nindeterminato con orario di lavoro a  tempo  parziale  non  inferiore\r\nalle 20 ore settimanali, con la  retribuzione  prevista  dal  CCNL  e\r\ncomunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.<\/pre>\n<pre>                               Art. 5 \r\n\r\nRegolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo\r\n                 retributivo, contributivo e fiscale \r\n\r\n  1. Il datore di lavoro deve dimostrare  la  regolarizzazione  delle\r\nsomme dovute al lavoratore  a  titolo  retributivo,  per  un  periodo\r\ncommisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non\r\ninferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente  al\r\nlavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in  base  al\r\nCCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali  somme  arretrate  devono\r\ncorrispondere   alle   retribuzioni   minime   giornaliere    fissate\r\nannualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989\r\ndi conversione del D.L. n. 338\/1989). \r\n  2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore  di\r\nlavoro deve, altresi', dimostrare di aver  provveduto  ad  adempiere,\r\nnel rispetto delle disposizioni vigenti,  a  tutti  gli  obblighi  in\r\nmateria contributiva maturati a decorrere dalla  data  di  assunzione\r\ndel lavoratore come risulta dalla dichiarazione di  cui  all'articolo\r\n1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e,  comunque,\r\nper un periodo non inferiore a sei mesi. \r\n  A tal fine, per  la  regolarizzazione  di  un  rapporto  di  lavoro\r\ndipendente non domestico il datore di lavoro dovra': \r\n    a) per  un  rapporto  di  lavoro  non  agricolo  provvedere  alla\r\nregolarizzazione dei lavoratori oggetto  di  emersione  e  presentare\r\ncopia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del\r\nlavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. \r\n    Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in\r\nvia telematica il documento unico di regolarita' contributiva  (DURC)\r\nal fine di accertare,  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  del\r\nlavoratore,  la  correttezza  e   la   correntezza   dei   versamenti\r\ncontributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se  dovuti,\r\ndei versamenti alla Cassa edile. \r\n    b)  per  un  rapporto  di   lavoro   agricolo   provvedere   alla\r\nregolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare  la\r\ncopia del modello DMAG e\/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps. \r\n    Lo sportello unico provvedera' a richiedere,  in  via  telematica\r\nall'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva  dell'azienda\r\nche attestera', a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore,\r\nl'avvenuta  denuncia  del  lavoratore  stesso  e  la  correttezza   e\r\ncorrentezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro. \r\n  Con specifico riferimento,  invece,  alla  regolarizzazione  di  un\r\nrapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di\r\naver  effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante\r\nesibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile,  al  riguardo,\r\nesclusivamente presso gli sportelli bancari o postali. \r\n  3. Il datore di lavoro  regolarizza,  ai  fini  fiscali,  le  somme\r\ndovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per  un  periodo\r\ncommisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non\r\ninferiore a sei mesi, mediante il versamento  entro  il  16  novembre\r\n2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del\r\nPresidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  e  delle\r\ntrattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto  legislativo\r\n15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28\r\nsettembre 1998, n. 360. \r\n  Con  riferimento  alle  somme  corrisposte  a  partire   dal   mese\r\nsuccessivo a quello  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui\r\nall'art. 5, comma 1, del D.Lgs.  n.  109\/2012,  il  versamento  delle\r\nritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato  entro  il\r\ntermine previsto dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 29 settembre 1973, n. 602. \r\n  In ogni caso, la regolarizzazione deve  essere  attestata  all'atto\r\ndella  stipula  del  contratto   di   soggiorno   mediante   apposita\r\nautocertificazione.<\/pre>\n<pre>                               Art. 6 \r\n\r\n              Comunicazione obbligatoria di assunzione \r\n\r\n  1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno  il  datore  di\r\nlavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9,\r\ncomma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con\r\nmodificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione\r\ne' messa a disposizione dei  servizi  competenti  e  delle  direzioni\r\nterritoriali del lavoro  secondo  gli  standard  tecnici  di  cui  al\r\ndecreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre\r\n2007.<\/pre>\n<pre>                               Art. 7 \r\n\r\n                 Clausola di invarianza finanziaria \r\n\r\n  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o\r\nmaggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni\r\ninteressate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse\r\numane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. \r\n  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di\r\ncontrollo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica\r\nitaliana. \r\n    Roma, 29 agosto 2012 \r\n\r\n                      Il Ministro dell'interno \r\n                             Cancellieri \r\n\r\n          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali \r\n                               Fornero \r\n\r\n            Il Ministro della cooperazione internazionale \r\n                          e l'integrazione \r\n                              Riccardi \r\n\r\n              Il Ministro dell'economia e della finanze \r\n                               Grilli \r\n\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012 \r\nRegistro n. 6, Interno, foglio n. 248<\/pre>\n<table width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td align=\"right\">\u00a0<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td align=\"middle\">\u00a0<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td align=\"middle\">\u00a0<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<form action=\"\" method=\"post\">\u00a0<\/form>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 MINISTERO DELL&#8217;INTERNO DECRETO 29\u00a0agosto\u00a02012 Attuazione dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo n. 109\/2012, in materia<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=626"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":627,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/626\/revisions\/627"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}