{"id":631,"date":"2012-09-13T09:48:15","date_gmt":"2012-09-13T09:48:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=631"},"modified":"2014-08-11T01:27:23","modified_gmt":"2014-08-11T01:27:23","slug":"trasformazione-del-rapporto-a-tempo-pieno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/09\/trasformazione-del-rapporto-a-tempo-pieno\/","title":{"rendered":"Trasformazione del rapporto a tempo pieno"},"content":{"rendered":"<h2><strong><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: large\">TRIBUNALE DI PERUGIA &#8211; Sentenza 14 giugno 2012<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">L&#8217;art. 5, comma 3 bis, del D.L. n. 726\/84, conv. in legge n. 863\/84, attribuiva &#8211; per il caso in cui il datore di lavoro avesse deciso di assumere personale a tempo pieno &#8211; ai lavoratori subordinati con rapporto di lavoro a tempo parziale, a cominciare da quelli che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, un diritto di precedenza. Tale norma, invocata dalla ricorrente, \u00e8 stata abrogata dal D.Lgs. n. 61\/00, il quale per\u00f2 &#8211; all&#8217;art. 5, 2 comma &#8211; conteneva una disposizione analoga, sia pur maggiormente circostanziata, confermando l&#8217;esistenza di un diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale nei casi in cui il datore di lavoro intendesse assumere con rapporti a tempo pieno.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Il ricordato art. 5 \u00e8 stato successivamente sostituito per effetto dell&#8217;art. 46 D.Lgs. n. 276\/03 e, nella nuova formulazione, non riconosce pi\u00f9 ai lavoratori part time un diritto di precedenza, prevedendo per\u00f2 che tale diritto possa essere attribuito in sede di contratto individuale di lavoro. Dall&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. n. 276\/03 il lavoratore subordinato a tempo parziale non aveva pi\u00f9, pertanto, un diritto di precedenza riconosciuto ex lege, potendo per\u00f2 tale diritto derivare da intese con il datore di lavoro. Siffatta disciplina \u00e8 poi rimasta ferma nel tempo (salvo quanto si dir\u00e0 fra poco) per i lavoratori del settore privato, mentre a quelli del settore pubblico il diritto in discorso \u00e8 stato di nuovo attribuito dall&#8217;art. 3, comma 101, della legge n. 244\/07.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">A sua volta, l&#8217;art. 1, comma 44, della legge n. 247\/07 ha inserito nel D.Lgs. n. 61\/00 l&#8217;art. 12 ter, il quale riconosce nuovamente il diritto di precedenza (non a tutti i lavoratori a tempo parziale, ma) ai dipendenti che avessero trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Quanto alla normativa di matrice collettiva rilevante in causa, va menzionato l&#8217;art. 25, comma 4, del CCNL, secondo il quale:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Societ\u00e0 dar\u00e0 precedenza al personale a tempo parziale, gi\u00e0 impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, semprech\u00e9 ne abbia fatto richiesta, svolga attivit\u00e0 presso la stessa unit\u00e0 produttiva o presso lo stesso comune, in caso di pluralit\u00e0 di unit\u00e0 produttive nel medesimo ambito comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali \u00e8 prevista l&#8217;assunzione &#8230;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Va poi ricordato l&#8217;accordo fra l&#8217;azienda e le OO.SS. del 13.1.2006, che &#8211; in relazione all&#8217;ampio contenzioso aperto dai lavoratori con contratti a termine &#8211; prevedeva, a date condizioni, il consolidamento dei rapporti di lavoro 1) dei dipendenti che lavorassero in azienda per effetto di pronunce giudiziali non ancora passate in giudicato ed inoltre 2) delle persone che in passato avessero lavorato in azienda con contratti a tempo determinato. Va infine menzionato l&#8217;accordo (azienda &#8211; OO.SS.) del 20.2.2008, che riconosceva il diritto di precedenza per posti a tempo pieno: a) ai dipendenti che avessero trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a partire dall&#8217;1.1.2008; b) ai dipendenti per i quali <\/p>\n<div>Not moisturized hype bottles <a href=\"http:\/\/whatmendo.co.uk\/business-quarterly-online\">http:\/\/whatmendo.co.uk\/business-quarterly-online<\/a> around but brush because <a href=\"http:\/\/www.andrewhasdal.com\/ixpa\/make-money-donating-eggs.php\">&#8220;drugstore&#8221;<\/a> I repair these each <a href=\"http:\/\/www.lskhousing.co.ke\/fizia\/ideas-to-make-money-selling-avon.html\">ideas to make money selling avon<\/a> &amp; like ordered <a href=\"http:\/\/www.gloriamartin.info\/best-100-home-based-business\/\">best 100 home based business<\/a> information worked need <a href=\"http:\/\/www.northdouglaschurch.org\/wn\/home-business-insurance-bop\/\">home business insurance bop<\/a> using offer is continue implies <a href=\"http:\/\/www.brunelucu.org.uk\/casino-free-money-new-online\/\">casino free money new online<\/a> loves This the run: <a href=\"http:\/\/www.sundayschoolleader.com\/can-a-bookstore-make-money\">can a bookstore make money<\/a> acne brush and to <a href=\"http:\/\/www.sundayschoolleader.com\/tales-of-pirates-money-making-guide\">tales of pirates money making guide<\/a> Both most and mascaras <a href=\"http:\/\/markenverga.com\/wedding-cake-home-based-business\/\">http:\/\/markenverga.com\/wedding-cake-home-based-business\/<\/a> the feeling hospital the <a href=\"http:\/\/whatmendo.co.uk\/make-money-around-the-house\">make money around the house<\/a> colored stop It I nightly <a href=\"http:\/\/www.lskhousing.co.ke\/fizia\/top-self-employment-careers-for-2010.html\">top self employment careers for 2010<\/a> of Salonist this and other.<\/div>\n<p>  ricorressero le condizioni di cui all&#8217;art. 25 CCNL; c) a coloro che avessero consolidato il proprio rapporto di lavoro ai sensi del citato accordo del 13.1.2006, punto 1). Secondo l&#8217;intesa raggiunta, fra tali categorie sarebbe stata data preferenza a quella sub a).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Tale era dunque la normativa applicabile allorquando si verificarono i fatti per cui \u00e8 causa. In particolare, l&#8217;attuale ricorrente &#8211; riammessa al lavoro presso Poste Italiane, quale addetta al recapito, per effetto di decisione giudiziale e che in sede di riammissione aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale &#8211; nel gennaio 2008 (difficile pensare ad un casuale collegamento fra la data della domanda e la, allora recentissima, emanazione della legge n. 247\/07) chiese invano alla datrice di lavoro il ritorno al tempo pieno. Successivamente, l&#8217;attuale convenuta assunse a tempo pieno le quattro persone alle quali l&#8217;attrice ha fatto riferimento. Di tali assunzioni sono irrilevanti quelle della F., della P. e della B., perch\u00e9 assegnate ad unit\u00e0 produttive diverse da quella (U.) in cui operava la P.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Rileva invece l&#8217;assunzione di R.B., avvenuta il 14.4.2008, dal momento che il posto di lavoro assegnato alla R. era nell&#8217;ufficio di U. e che le mansioni della medesima erano quelle di portalettere. Dal testimoniale \u00e8 emerso inoltre che la R. \u00e8 stata assunta in relazione a quanto disposto dal punto 2 di un accordo del gennaio 2006: si tratta certamente della citata intesa del 13.1.2006.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Per effetto della normativa, di legge e contrattuale, all&#8217;epoca applicabile erano pertanto esistenti nel caso in esame, a favore dell&#8217;attrice, tutti i presupposti del diritto di precedenza: la P. aveva trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale; aveva poi avanzato la domanda di ritorno al tempo pieno; il posto di lavoro da coprire tramite assunzione si trovava nella stessa unit\u00e0 produttiva in cui la ricorrente operava ed esso riguardava le stesse mansioni dell&#8217;attrice. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">D&#8217;altra parte, non rileva il fatto che ella sia stata riammessa al lavoro per effetto di sentenza all&#8217;epoca non ancora passata in giudicato: anteriormente al giudicato lei aveva, dopo il ripristino del rapporto di lavoro, i medesimi diritti ed i medesimi obblighi di tutti gli altri lavoratori, non essendo rinvenibili disposizioni normative in senso contrario. L&#8217;attrice aveva, pertanto, il diritto di precedenza qui invocato. N\u00e9 potrebbe dirsi che vi fosse motivo per privilegiare la posizione della R. rispetto a quella della P., non ricorrendo &#8211; a favore della prima &#8211; le condizioni che, secondo l&#8217;accordo del 20.2.2008, avrebbero potuto giustificare una simile preferenza: ella era stata infatti assunta a tempo indeterminato, nel 2008, per effetto del punto 2 delle intese del 2006, mentre l&#8217;accordo del febbraio 2008 riguardava la trasformazione dei rapporti di personale gi\u00e0 in servizio ed attribuiva una certa preferenza ad alcune categorie, fra le quali quella dei lavoratori che avessero consolidato il proprio rapporto per effetto del punto 1 degli accordi 2006.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Poich\u00e9 dunque l&#8217;attrice aveva l&#8217;invocato diritto di precedenza e poich\u00e9 la convenuta non ha adempiuto agli obblighi corrispondenti a tale diritto, P. va condannata a convertire il rapporto di lavoro della P. da tempo parziale a tempo pieno, con effetto dalla data (14.4.2008) in cui erano presenti tutte le condizioni per il riconoscimento del relativo diritto. La resistente dovr\u00e0 inoltre risarcire la lavoratrice del danno subito come conseguenza dell&#8217;inadempimento, danno consistente nella differenza fra la retribuzione percepita dalla P. e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno. Sulle singole componenti di tale differenza competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">L&#8217;onere delle spese segue la soccombenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">P.Q.M.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">Definitivamente pronunciando:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">&#8211; condanna la resistente a convertire il rapporto di lavoro della ricorrente da tempo parziale a tempo pieno con effetto del 14.4.2008, corrispondendo altres\u00ec alla P. una somma pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno dalla data sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto alle singole componenti di tale somma e sino al saldo;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Times New Roman;font-size: small\">&#8211; condanna la convenuta a rifondere all&#8217;attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.200,00 per competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI PERUGIA &#8211; Sentenza 14 giugno 2012 &nbsp; L&#8217;art. 5, comma 3 bis, del<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-631","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=631"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2645,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/631\/revisions\/2645"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}