{"id":718,"date":"2012-10-09T15:08:32","date_gmt":"2012-10-09T15:08:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=718"},"modified":"2014-08-11T01:28:44","modified_gmt":"2014-08-11T01:28:44","slug":"lavoro-a-progetto-nelle-aziende-di-call-center","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/10\/lavoro-a-progetto-nelle-aziende-di-call-center\/","title":{"rendered":"Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO &#8211; Circolare 08 ottobre 2012, n. 17<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Lavoro a progetto nelle aziende di Call Center<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">La legge n. 92\/2012 entrata in vigore il 18 luglio scorso ha profondamente riformato il contratto di lavoro a progetto rielaborando i requisiti necessari per una sua corretta stipulazione. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Una delle novit\u00e0 che \u00e8 destinata ad incidere in modo significativo nelle aziende, \u00e8 contenuta nell\u2019art. 1, comma 23 che provvede a riscrivere l\u2019articolo 61, comma 1 del decreto legislativo n. 276\/2003 secondo cui &#8220;Il progetto non pu\u00f2 comportare lo svolgimento di compiti meramente <em>esecutivi o ripetitivi<\/em>, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Questa modifica legislativa trovava applicazione anche nella aziende di call center in cui si registra un utilizzo rilevante del contratto a progetto, soprattutto in <em>out bound.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Stante i nuovi requisiti relativi alla non esecutivit\u00e0 e ripetitivit\u00e0 delle prestazioni, e le modalit\u00e0 di lavoro di un operatore di call center, le modifiche legislative avrebbero generato un sostanziale blocco dei contratti di lavoro a progetto nel settore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">In questo quadro giuridico di riferimento si colloca il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, cos\u00ec come modificato e convertito in Legge 7 agosto 2012 n\u00b0 134 il quale all\u2019articolo 24-bis), comma 7 stabilisce che all\u2019articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: &#8220;rappresentanti di commercio&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center  &#8220;out bound&#8221; per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto \u00e8 consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Definizione di <em>out bound<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Il Ministero del Lavoro con circolare n\u00b0 17 del 14 giugno 2006 ha fornito una descrizione delle attivit\u00e0 svolte in &#8220;<em>out bound<\/em>&#8221; secondo cui il compito assegnato al collaboratore \u00e8 quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l\u2019utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Secondo il Ministero del Lavoro la differenza tra servizi <em>out bound <\/em>e <em>in bound <\/em>\u00e8, di fatto, il comportamento attivo del lavoratore che da solo \u00e8 sufficiente a qualificare la prestazione come obbligazione di risultato (appunto il progetto del servizio <em>out bound<\/em>) e non come obbligazione di mezzi (la disponibilit\u00e0 resa dal lavoratore per un determinato periodo a ricevere le telefonate da parte della clientela &#8211; servizio <em>in bound<\/em>).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Campo di applicazione<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">In primo luogo va verificato il campo di applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate ci\u00f2 in quanto il comma 1 dell\u2019articolo 24-bis precisa che &#8220;<em>Le misure del presente articolo si applicano alle attivit\u00e0 svolte da call center con almeno venti dipendenti<\/em>&#8220;. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Si ritiene, tuttavia, che tale precisazione non possa trovare applicazione con riferimento al successivo comma 7.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Infatti, la legge in questione modificando il comma 1 dell\u2019articolo 61 del D.Lgs. 276\/2003 estende, senza alcuna limitazione, le novit\u00e0 a tutte le aziende di call center indipendentemente dalle loro dimensioni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Ne consegue, dunque, che il richiamo previsto nell\u2019articolo 24-bis, comma 1 deve essere riferito alla previsione legislativa contenuta dal secondo al sesto comma della stessa norma. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Il lavoro a progetto<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Il novellato articolo 61, comma 1 del D.Lgs. 27672003 stabilisce che &#8220;Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, <em>nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center &#8216;out bound&#8217; per le quali il ricorso a contratti di collaborazione a progetto \u00e8 consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, <\/em>i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all&#8217;articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o pi\u00f9 progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Le novit\u00e0 sono entrate in vigore il 12 agosto 2012 con l\u2019approvazione definitiva della legge n. 134\/2012 di conversione del decreto legge n. 83\/2012. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Un primo elemento di criticit\u00e0 riguarda l\u2019applicabilit\u00e0 o meno dell\u2019intera disciplina del lavoro a progetto nei riguardi dei call center.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Il dubbio nasce dal fatto che la modifica \u00e8 stata inserita in un contesto della norma in cui \u00e8 prevista l\u2019esclusione di alcune categorie di lavoratori (come ad esempio, gli agenti e rappresentanti).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Peraltro, questa conclusione sembrerebbe sostenuta anche sul piano letterale poich\u00e9 il periodo della norma che esclude dal lavoro a progetto gli agenti e rappresentanti di commercio \u00e8 collegato (&#8220;nonch\u00e9&#8221;) al nuovo periodo in cui \u00e8 richiamata l\u2019attivit\u00e0 dei call center. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Ci\u00f2 nonostante, da un\u2019analisi complessiva della norma, si ritiene che le modifiche in esame non sembrano condurre ad una esclusione totale dell\u2019attivit\u00e0 di <em>out bound <\/em>dalla disciplina del lavoro a progetto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Si giunge a questa conclusione per due motivi: il primo motivo, di ordine sistematico, poich\u00e9 una eventuale esclusione dal lavoro a progetto degli operatori di call center determinerebbe un inspiegabile abbassamento delle tutele per questa tipologia di lavoratori, immediatamente dopo l\u2019entrata in vigore della legge 92\/2012 che, al contrario, si \u00e8 posta l\u2019obiettivo di riconoscere maggiori tutele alla generalit\u00e0 dei lavoratori (aumentando, dunque, le tutele anche in questo settore).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Il secondo motivo, pi\u00f9 letterale, poich\u00e9 la norma espressamente stabilisce che per le attivit\u00e0 di <em>out bound &#8220;il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto \u00e8 consentito&#8230;&#8221; <\/em>sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Ne consegue, dunque, che il legislatore ha espressamente ammesso il lavoro a progetto nel rispetto di alcuni parametri economici di seguito analizzati. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">La norma, dunque, deve essere interpretata nel senso che il progetto, in questo settore, pu\u00f2 essere genuino anche in presenza di attivit\u00e0 &#8220;esecutive o ripetitive&#8221; in deroga a <\/p>\n<div>If of and <a href=\"http:\/\/www.brunelucu.org.uk\/develop-business-consulting-skills-online\/\">http:\/\/www.brunelucu.org.uk\/develop-business-consulting-skills-online\/<\/a> Auric great and. 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In particolare, l\u2019art. 24-bis del DL n. 83\/2012 stabilisce che il lavoro a progetto &#8220;<em>\u00e8 consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento <\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Pertanto, non \u00e8 richiesta una valutazione temporale o professionale della prestazione, come nel caso della generalit\u00e0 dei lavoratori a progetto, ma \u00e8 necessario che la contrattazione collettiva stabilisca in modo puntuale come deve essere determinato il compenso per questa prestazione che, sostanzialmente, assume sempre le stesse modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione indipendentemente dal committente o dalla campagna economica da svolgere. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">A questo riguardo, pu\u00f2 farsi riferimento a contrattazione collettiva nazionale di riferimento gi\u00e0 esistente, oppure a nuovi parametri che la stessa contrattazione dovesse introdurre in futuro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\"> <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">Regime transitorio<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: small;font-family: Times New Roman\">In considerazione del fatto che la norma in questione \u00e8 entrata in vigore il 12 agosto 2012, si pone il problema della legittimit\u00e0 dei nuovi contratti a progetto nel settore dei call center avviati nel periodo che intercorre tra il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 92\/2012) e l\u201911 agosto 2012. Infatti, in questo periodo temporale trova piena applicazione, anche nel settore dei call center, le previsioni limitative circa la non esecutivit\u00e0 e ripetitivit\u00e0 del progetto. Sul punto, si ritiene che relativamente ai contratti a progetto sottoscritti in questo ambito temporale &#8211; indipendentemente dalla loro decorrenza &#8211; trovano applicazione le presunzioni introdotte dalla legge 92\/2012.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO &#8211; Circolare 08 ottobre 2012, n. 17 Lavoro a progetto<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=718"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/718\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2654,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/718\/revisions\/2654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}