{"id":721,"date":"2012-10-19T20:32:21","date_gmt":"2012-10-19T20:32:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=721"},"modified":"2012-10-19T20:32:21","modified_gmt":"2012-10-19T20:32:21","slug":"difetto-di-considerazione-dei-periodi-a-tempo-determinato-nella-determinazione-dellanzianita-in-una-procedura-di-stabilizzazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/10\/difetto-di-considerazione-dei-periodi-a-tempo-determinato-nella-determinazione-dellanzianita-in-una-procedura-di-stabilizzazione\/","title":{"rendered":"Difetto di considerazione dei periodi a tempo determinato nella determinazione dell\u2019anzianit\u00e0 in una procedura di stabilizzazione"},"content":{"rendered":"<h2><strong><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: large\">CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE &#8211; Sentenza 18 ottobre 2012, n. C-302\/11<\/span><\/strong><\/h2>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull\u2019interpretazione delle clausole 4 e 5 dell\u2019accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">l\u2019&#8221;accordo quadro&#8221;) e figurante quale allegato della direttiva 1999\/70\/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all\u2019accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">2 Tali domande sono state presentate nell\u2019ambito di controversie rispettivamente instaurate dalle sig.re Valenza, Altavista, Marsella, Schettini e Tomassini contro l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l\u2019&#8221;AGCM&#8221;), e aventi ad oggetto il rifiuto di quest\u2019ultima di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell\u2019anzianit\u00e0 delle predette al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, nell\u2019ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio da esse precedentemente compiuti presso l\u2019autorit\u00e0 medesima nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Contesto normativo<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">La normativa dell\u2019Unione<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">3 Risulta dal considerando 14 della direttiva 1999\/70 &#8211; la quale si fonda sull\u2019articolo 139, paragrafo 2, CE &#8211; che le parti contraenti dell\u2019accordo quadro hanno inteso, mediante la conclusione dello stesso, migliorare la qualit\u00e0 del lavoro a tempo determinato garantendo l\u2019applicazione del principio di non discriminazione, e creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">4 Ai sensi dell\u2019articolo 1 della direttiva 1999\/70, quest\u2019ultima mira ad &#8220;attuare l\u2019accordo quadro (&#8230;), che figura nell\u2019allegato, concluso (&#8230;) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">5 L\u2019articolo 2, primo e terzo comma, di detta direttiva cos\u00ec dispone:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al pi\u00f9 tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">(&#8230;)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo [comma], queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all\u2019atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalit\u00e0 di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">6 Ai sensi del suo articolo 3, la direttiva 1999\/70 \u00e8 entrata in vigore il 10 luglio 1999, data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit\u00e0 europee.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">7 Ai sensi della clausola 1 dell\u2019accordo quadro, l\u2019obiettivo di quest\u2019ultimo \u00e8:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;a) migliorare la qualit\u00e0 del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">8 La clausola 2, punto 1, dell\u2019accordo quadro \u00e8 formulata come segue:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">9 La clausola 3 dell\u2019accordo quadro cos\u00ec recita:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;1. Ai fini del presente accordo, il termine &#8220;lavoratore a tempo determinato&#8221; indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine \u00e8 determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">2. Ai fini del presente accordo, il termine &#8220;lavoratore a tempo indeterminato comparabile&#8221; indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro\/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche\/competenze.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovr\u00e0 fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest\u2019ultimo, in conformit\u00e0 con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">10 La clausola 4 dell\u2019accordo quadro, intitolata &#8220;Principio di non discriminazione&#8221;, prescrive quanto segue:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">(&#8230;)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">4. I criteri del periodo di anzianit\u00e0 di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianit\u00e0 siano giustificati da motivazioni oggettive&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">11 La clausola 5 dell\u2019accordo quadro, intitolata &#8220;Misure di prevenzione degli abusi&#8221;, recita:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;1. Per prevenire gli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e\/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e\/o categorie specifici di lavoratori, una o pi\u00f9 misure relative a:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e\/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">determinato:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">a) devono essere considerati &#8220;successivi&#8221;;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">La normativa italiana<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">12 L\u2019articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio della parit\u00e0 di trattamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">13 Ai sensi dell\u2019articolo 97 della suddetta Costituzione:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">14 L\u2019articolo 1, comma 519, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (Supplemento ordinario alla GURI n. 299, del 27 dicembre 2006; in prosieguo: la &#8220;legge n. 296\/2006&#8221;), cos\u00ec dispone:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;Per l\u2019anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 \u00e8 destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virt\u00f9 di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purch\u00e9 sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive (&#8230;)&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">15 Dalle informazioni fornite alla Corte dal governo italiano risulta che tale stabilizzazione, essendo realizzata tramite un provvedimento amministrativo adottato al termine di un procedimento previsto dalla legge, conferisce al suo beneficiario lo status di impiegato pubblico, che lo distingue cos\u00ec dal &#8220;lavoratore dipendente da una pubblica amministrazione&#8221; sulla base di un contratto di diritto privato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">16 L\u2019articolo 75, comma 2, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Supplemento ordinario alla GURI n. 147, del 25 giugno 2008), \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;Presso le (&#8230;) Autorit\u00e0 [indipendenti] il trattamento economico del personale gi\u00e0 interessato dalle procedure di cui all\u2019articolo 1, comma 519 della legge n. 296\/2006 \u00e8 determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l\u2019attribuzione di un assegno &#8220;ad personam&#8221;, riassorbibile e non rivalutabile pari all\u2019eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all\u2019atto del passaggio in ruolo&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">17 L\u2019articolo 36 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Supplemento ordinario alla GURI n. 106, del 9 maggio 2001), dispone quanto segue:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall\u2019articolo 35.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell\u2019impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessit\u00e0 organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato (&#8230;). (&#8230;)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">(&#8230;)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l\u2019assunzione o l\u2019impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non pu\u00f2 comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilit\u00e0 e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l\u2019obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. (&#8230;)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">(&#8230;)&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Procedimenti principali e questioni pregiudiziali<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">18 A seguito di loro istanza di stabilizzazione presentata il 27 gennaio 2007 a norma della legge n. 296\/2006, le ricorrenti nei procedimenti principali, che erano tutte alle dipendenze dell\u2019AGCM nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, sono state assunte dalla suddetta autorit\u00e0 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con collocamento in ruolo a partire dal 17 maggio 2007.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">19 Con deliberazione in data 17 luglio 2008, l\u2019AGCM ha inquadrato le ricorrenti nei procedimenti principali, con effetto retroattivo dal 17 maggio 2007, nel livello iniziale della categoria retributiva che esse avevano conseguito al momento dell\u2019instaurazione del pregresso rapporto a tempo determinato, senza riconoscere l\u2019anzianit\u00e0 acquisita in forza dei suddetti contratti a termine, e ha attribuito loro un assegno &#8220;ad personam&#8221; pari alla differenza tra il trattamento economico di cui godevano alla data del 17 maggio 2007 e quello derivante dalla loro stabilizzazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">20 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma ha respinto i ricorsi proposti dalle ricorrenti nei procedimenti principali avverso la suddetta deliberazione, segnatamente a motivo del fatto che la procedura di stabilizzazione consente una deroga alla regola del concorso pubblico, ma non anche il riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 maturata durante l\u2019attivit\u00e0 a tempo determinato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">21 Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno interposto appello contro tale pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato. A questo proposito, esse deducono una violazione della clausola 4 dell\u2019accordo quadro, in ragione del fatto che il regime di stabilizzazione istituito dalla legge n. 296\/2006 azzera l\u2019anzianit\u00e0 pregressa maturata durante l\u2019attivit\u00e0 a tempo determinato, malgrado che le mansioni svolte continuino ad essere le stesse e che vi sia stata un\u2019abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">22 Il Consiglio di Stato osserva che la normativa nazionale in questione nei procedimenti principali ha consentito l\u2019assunzione diretta di lavoratori precari in deroga alla regola del pubblico concorso per l\u2019accesso al pubblico impiego, ma con inquadramento in ruolo nel livello iniziale della categoria retributiva, senza conservazione dell\u2019anzianit\u00e0 maturata durante il rapporto a termine.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">23 Secondo il giudice remittente, il legislatore nazionale non ha inteso, con tale normativa, procedere alla regolarizzazione di assunzioni a tempo determinato a carattere illegittimo e abusivo mediante la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in ragione di un ricorso abusivo a tale tipo di contratti in violazione della clausola 5 dell\u2019accordo quadro. Al contrario, il legislatore avrebbe ritenuto che l\u2019anzianit\u00e0 maturata nel periodo di lavoro a tempo determinato costituisse un titolo legittimante la creazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola del concorso pubblico per l\u2019accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. In tale contesto, l\u2019azzeramento dell\u2019anzianit\u00e0 sarebbe giustificato dalla necessit\u00e0 di evitare una discriminazione alla rovescia in danno dei lavoratori gi\u00e0 di ruolo, assunti a tempo indeterminato a seguito di un concorso pubblico. Infatti, se i beneficiari della stabilizzazione potessero mantenere la loro anzianit\u00e0, scavalcherebbero i lavoratori gi\u00e0 di ruolo con minore anzianit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">24 Il Consiglio di Stato ricorda, inoltre, che nel pubblico impiego vige la regola del divieto di conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Orbene, nell\u2019ordinanza del 1\u00ba ottobre 2010, Affatato (C-3\/10), la Corte avrebbe riconosciuto la legittimit\u00e0 di tale divieto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">25 Infine, il Consiglio di Stato sottolinea che, nella propria sentenza del 23 febbraio 2011, n. 1138, esso ha altres\u00ec escluso l\u2019incompatibilit\u00e0 della normativa controversa nei procedimenti principali con l\u2019accordo quadro, a motivo del fatto che quest\u2019ultimo vieta un trattamento deteriore del lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato soltanto in costanza del rapporto di lavoro a termine. Per contro, detto accordo quadro non impedirebbe di troncare il rapporto a termine alla scadenza stabilita e di costituire, in prosieguo, un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza tener conto della pregressa anzianit\u00e0, in quanto si tratterebbe appunto di un nuovo rapporto. Pertanto, l\u2019accordo quadro non sarebbe applicabile. Per giunta, il divieto di discriminazione del lavoratore a termine non potrebbe spingersi fino a imporre una discriminazione alla rovescia in danno del lavoratore a tempo indeterminato. Pertanto, si dovrebbe riconoscere che l\u2019applicazione di criteri differenti ai lavoratori a tempo determinato e a quelli a tempo indeterminato \u00e8 giustificata da motivazioni oggettive ai sensi della clausola 4, punto 4, dell\u2019accordo quadro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">26 Tuttavia, il Consiglio di Stato rileva che il Tribunale del lavoro di Torino, nella sua sentenza del 9 novembre 2009, n. 4148, ha ritenuto che il rispetto della clausola 4, punto 4, dell\u2019accordo quadro esiga il mantenimento dell\u2019anzianit\u00e0 pregressa in caso di conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Malgrado che tale pronuncia riguardasse circostanze differenti da quelle del caso di specie, ne risulterebbe, ad avviso del Consiglio di Stato, un contrasto interpretativo in ordine alla disposizione suddetta. Si delineerebbe dunque un dubbio quanto alla compatibilit\u00e0 delle norme nazionali in questione nei procedimenti principali con il diritto dell\u2019Unione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">27 Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">&#8220;1) Se la previsione [della] clausola 4, [punto] 4, [dell\u2019accordo quadro], secondo cui &#8220;[i] criteri del periodo di anzianit\u00e0 di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianit\u00e0 siano giustificati da motivazioni oggettive&#8221;, in combinato disposto con la clausola 5 [del suddetto accordo], come gi\u00e0 interpretata dalla Corte di giustizia, secondo cui \u00e8 legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale della stabilizzazione dei precari (articolo 1, comma 519, della legge n. 296\/2006) che ha consentito l\u2019assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori gi\u00e0 assunti a tempo determinato, in deroga alla regola del concorso pubblico, ma con azzeramento dell\u2019anzianit\u00e0 maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, o se invece la perdita dall\u2019anzianit\u00e0, prevista dal legislatore nazionale, rientri nella deroga per &#8220;motivazioni oggettive&#8221; da ravvisarsi nell\u2019esigenza di evitare che l\u2019immissione in ruolo dei precari avvenga a detrimento dei lavoratori gi\u00e0 di ruolo, il che si determinerebbe se ai precari fosse conservata l\u2019anzianit\u00e0 pregressa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">2) Se la citata previsione [della] clausola 4, [punto] 4, [dell\u2019accordo quadro], secondo cui &#8220;[i] criteri del periodo di anzianit\u00e0 di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianit\u00e0 siano giustificati da motivazioni oggettive&#8221;, in combinato disposto con la clausola 5 [del suddetto accordo], come gi\u00e0 interpretata dalla Corte di giustizia, secondo cui \u00e8 legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale che, ferma restando la maturazione dell\u2019anzianit\u00e0 in costanza di rapporto di lavoro a termine, stabilisca di chiudere il contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal precedente e senza conservazione della pregressa anzianit\u00e0 (articolo 1, comma 519, della legge n. 296\/2006)&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">28 Con ordinanza del presidente della Corte del 20 luglio 2011, le cause da C-302\/11 a C-305\/11 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonch\u00e9 della sentenza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Sulle questioni pregiudiziali<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">29 Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la clausola 4 dell\u2019accordo quadro, letta in combinato disposto con la clausola 5 del medesimo, debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un\u2019autorit\u00e0 pubblica siano presi in considerazione per determinare l\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorit\u00e0, come dipendente di ruolo nell\u2019ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Sull\u2019applicabilit\u00e0 della clausola 4 dell\u2019accordo quadro<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">30 Il governo italiano sostiene che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro non \u00e8 applicabile ai procedimenti principali. Infatti, tale disposizione si limiterebbe a vietare qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori precari in costanza del rapporto di lavoro a termine. Orbene, i procedimenti principali non solleverebbero problemi attinenti alla comparazione tra queste due categorie di lavoratori, in quanto il precedente contratto di lavoro a tempo determinato sarebbe concepito dalla normativa nazionale controversa nei giudizi a quibus come un titolo legittimante per l\u2019ottenimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in deroga alla regola del concorso pubblico per l\u2019accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. Tale contratto di lavoro a tempo determinato costituirebbe dunque solo un presupposto per accedere alla speciale procedura finalizzata ad un\u2019autonoma assunzione nell\u2019ambito di un rapporto a tempo indeterminato del tutto sganciato dal precedente. La procedura di stabilizzazione avrebbe dunque come effetto non gi\u00e0 la trasformazione o la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi abusivamente in violazione della clausola 5 dell\u2019accordo quadro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, bens\u00ec la creazione di un nuovo rapporto di lavoro comportante l\u2019obbligo di sostenere un periodo di prova. Parallelamente, tale stabilizzazione porrebbe fine al rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente obbligo di definire tutte le situazioni pendenti e di procedere, in particolare, alla liquidazione del trattamento di fine rapporto nonch\u00e9 alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">31 Mediante tale argomentazione, che ricalca per l\u2019essenziale la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato nelle odierne ordinanze di rinvio nonch\u00e9 nella sua sentenza del 23 febbraio 2011, n. 1138, il governo italiano fa dunque valere, in sostanza, che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro \u00e8 inapplicabile in situazioni quali quelle oggetto dei procedimenti principali, in quanto la differenza di trattamento lamentata dalle ricorrenti nei giudizi a quibus, che dal 17 maggio 2007 sono legate all\u2019AGCM da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sussiste rispetto ad altri lavoratori a tempo indeterminato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">32 A tale proposito occorre rammentare che, ai sensi della clausola 2, punto 1, dell\u2019accordo quadro, quest\u2019ultimo si applica ai lavoratori a tempo determinato aventi un contratto o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro (sentenza dell\u20198 settembre 2011, Rosado Santana, C-177\/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">33 La Corte ha gi\u00e0 statuito che la direttiva 1999\/70 e l\u2019accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell\u2019ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307\/05, Racc. pag. I-7109, punto 28, e Rosado Santana, cit., punto 40).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">34 Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualit\u00e0 di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilit\u00e0 per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell\u2019accordo quadro (v. sentenza Rosado Santana, cit., punto 41, nonch\u00e9, in tal senso, sentenza dell\u20198 marzo 2012, Huet, C-251\/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">35 Infatti, nei procedimenti principali, le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualit\u00e0 di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare l\u2019anzianit\u00e0 e l\u2019esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Mentre i periodi di servizio compiuti in qualit\u00e0 di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell\u2019anzianit\u00e0 e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli effettuati in qualit\u00e0 di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche inerenti a queste ultime. Poich\u00e9 la discriminazione contraria alla clausola 4 dell\u2019accordo quadro, di cui le ricorrenti nei procedimenti principali si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualit\u00e0 di lavoratrici a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostanza che esse nel frattempo siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 42).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">36 Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianit\u00e0 di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta n\u00e9 dal testo di detta disposizione, n\u00e9 dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999\/70 e dall\u2019accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana, cit., punto 43).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">37 Escludere a priori l\u2019applicazione dell\u2019accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare &#8211; in spregio all\u2019obiettivo assegnato a detta clausola 4 &#8211; l\u2019ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un\u2019interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">38 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che, contrariamente all\u2019interpretazione sostenuta dal governo italiano, nulla osta all\u2019applicabilit\u00e0 della clausola 4 dell\u2019accordo quadro alle controversie oggetto dei procedimenti principali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Sull\u2019interpretazione della clausola 4 dell\u2019accordo quadro<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">39 Occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell\u2019accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di anzianit\u00e0 di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza Rosado Santana, cit., punto 64).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">40 Secondo una costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione impone che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza Rosado Santana, cit., punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">41 Occorre dunque, anzitutto, esaminare la comparabilit\u00e0 delle situazioni in esame e poi, in un secondo momento, verificare l\u2019esistenza di un eventuale giustificazione oggettiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Sulla comparabilit\u00e0 delle situazioni in esame<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">42 Per stabilire se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell\u2019accordo quadro, occorre, in conformit\u00e0 alle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest\u2019ultimo, verificare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che tali persone si trovino in situazioni comparabili (ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273\/10, punto 37; sentenza Rosado Santana, cit., punto 66, e ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Mart\u00ednez, C-556\/11, punto 43).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">43 Spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio verificare se le ricorrenti nei procedimenti principali, allorch\u00e9 esercitavano le loro funzioni presso l\u2019AGCM nell\u2019ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, si trovassero in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato da questa stessa autorit\u00e0 (v. sentenza Rosado Santana, cit., punto 67, e ordinanza Lorenzo Mart\u00ednez, cit., punto 44).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">44 Infatti, la natura delle funzioni espletate dalle ricorrenti nei procedimenti principali durante gli anni nei quali hanno lavorato presso gli uffici dell\u2019AGCM nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, nonch\u00e9 la qualit\u00e0 dell\u2019esperienza da esse acquisita a tale titolo, non costituiscono soltanto uno dei fattori atti a giustificare oggettivamente una differenza di trattamento rispetto ai dipendenti di ruolo. Esse rientrano altres\u00ec nel novero dei criteri che permettono di verificare se le interessate si trovino in una situazione comparabile a quella di detti dipendenti di ruolo (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 69).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">45 Nella specie, consta che le ricorrenti nei procedimenti principali, beneficiarie della procedura di stabilizzazione, non hanno superato &#8211; a differenza dei dipendenti di ruolo &#8211; il concorso pubblico per l\u2019accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. Tuttavia, come giustamente sostenuto dalla Commissione, tale circostanza non pu\u00f2 implicare che dette ricorrenti si trovino in una situazione differente, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa nei procedimenti principali, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito dell\u2019essere stati assunti a tale scopo mediante una procedura di selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione pu\u00f2 essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">46 Quanto alla natura delle funzioni esercitate nelle fattispecie all\u2019esame del giudice nazionale, non risulta chiaramente dai fascicoli a disposizione della Corte quali fossero le funzioni svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali durante gli anni nei quali hanno lavorato presso l\u2019AGCM nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, n\u00e9 quale fosse la relazione intercorrente tra tali funzioni e quelle affidate alle medesime ricorrenti in veste di dipendenti di ruolo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">47 Tuttavia, nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, le ricorrenti nei procedimenti principali fanno valere &#8211; come rilevato anche dalla Commissione &#8211; che le funzioni da esse esercitate in veste di dipendenti di ruolo all\u2019esito della procedura di stabilizzazione sono identiche a quelle precedentemente esercitate nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato. Inoltre, risulta dai chiarimenti dello stesso governo italiano in merito alla ragion d\u2019essere della normativa nazionale controversa nei procedimenti principali che quest\u2019ultima, assicurando l\u2019assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in precedenza a tempo determinato, mira a valorizzare l\u2019esperienza acquisita da questi ultimi in seno all\u2019AGCM. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche al riguardo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">48 Nell\u2019ipotesi in cui le funzioni esercitate dalle ricorrenti nei procedimenti principali presso l\u2019AGCM nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato non corrispondessero a quelle svolte da un dipendente di ruolo inquadrato nella pertinente categoria retributiva di tale autorit\u00e0, la lamentata differenza di trattamento riguardante la presa in considerazione dei periodi di servizio al momento dell\u2019assunzione delle ricorrenti nei procedimenti principali quali dipendenti di ruolo non sarebbe contraria alla clausola 4 dell\u2019accordo quadro, dal momento che tale differenza di trattamento sarebbe correlata a situazioni differenti (v., per analogia, sentenza Rosado Santana, punto 68).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">49 Per contro, nell\u2019ipotesi in cui le funzioni esercitate dalle ricorrenti nei procedimenti principali presso l\u2019AGCM nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato corrispondessero a quelle svolte da un dipendente di ruolo rientrante nella pertinente categoria retributiva di detta autorit\u00e0, sarebbe necessario verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi la totale mancanza di presa in considerazione dei periodi di servizio maturati nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato al momento dell\u2019assunzione di dette ricorrenti quali dipendenti di ruolo e, dunque, del loro collocamento in ruolo (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 71).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Sull\u2019esistenza di una giustificazione oggettiva<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">50 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di &#8220;ragioni oggettive&#8221; ai sensi della clausola 4, punti 1 e\/o 4, dell\u2019accordo quadro dev\u2019essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza \u00e8 prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Del Cerro Alonso, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444\/09 e C-456\/09, Racc. pag. I-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Santana, cit., punto 72, nonch\u00e9 ordinanza Lorenzo Mart\u00ednez, cit., punto 47).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">51 La nozione suddetta esige che la disparit\u00e0 di trattamento constatata sia giustificata dall\u2019esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparit\u00e0 risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l\u2019obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l\u2019espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalit\u00e0 di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro Alonso, punti 53 e 58, e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonch\u00e9 ordinanza Lorenzo Mart\u00ednez, cit., punto 48).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">52 Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non \u00e8 conforme ai suddetti requisiti e non pu\u00f2 dunque configurare una &#8220;ragione oggettiva&#8221; ai sensi della clausola 4, punti 1 e\/o 4, dell\u2019accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999\/70 e dell\u2019accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza Rosado Santana, cit., punto 74, nonch\u00e9 ordinanza Lorenzo Mart\u00ednez, cit., punti 49 e 50).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">53 Nel caso di specie, per giustificare la differenza di trattamento lamentata nei procedimenti principali, il governo italiano fa valere l\u2019esistenza di svariate differenze oggettive tra i dipendenti di ruolo e i lavoratori a tempo determinato successivamente assunti come dipendenti di ruolo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">54 Detto governo sottolinea, anzitutto, che tale assunzione nell\u2019ambito della disciplina cosiddetta &#8220;di stabilizzazione&#8221; si realizza attraverso un procedimento che non presenta gli elementi caratteristici della procedura di concorso e che pertanto, in quanto deroga alle normali procedure di assunzione, non pu\u00f2 costituire una valida ragione per la concessione di un trattamento superiore a quello previsto per il livello iniziale della categoria retributiva applicabile ai dipendenti di ruolo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">55 Poi, il governo italiano fa valere che la disciplina suddetta, concependo l\u2019anzianit\u00e0 acquisita nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato come un presupposto per beneficiare della stabilizzazione e non come un elemento valutabile nell\u2019ambito del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trova la propria giustificazione nella necessit\u00e0 di evitare una discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo gi\u00e0 collocati nel ruolo stesso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Infatti, se i lavoratori stabilizzati potessero conservare detta anzianit\u00e0, la loro immissione in ruolo avverrebbe a discapito dei lavoratori gi\u00e0 in ruolo, assunti a tempo indeterminato a seguito di pubblico concorso, ma con minore anzianit\u00e0 di servizio. Questi ultimi si troverebbero infatti inquadrati in ruolo ad un livello inferiore a quello dei beneficiari della stabilizzazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">56 Infine, il governo italiano sottolinea che la presa in considerazione dell\u2019anzianit\u00e0 acquisita in virt\u00f9 di contratti di lavoro a tempo determinato si porrebbe in contrasto, da un lato, con l\u2019articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, letto nel senso di vietare che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato un trattamento deteriore, e, dall\u2019altro, con l\u2019articolo 97 della medesima Costituzione, il quale prevede che il concorso pubblico &#8211; quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei pi\u00f9 capaci sulla base del criterio del merito &#8211; costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni allo scopo di soddisfare le esigenze di imparzialit\u00e0 e di efficienza dell\u2019azione amministrativa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">57 A questo proposito, occorre ricordare che gli Stati membri, in considerazione del margine di discrezionalit\u00e0 di cui dispongono per quanto riguarda l\u2019organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999\/70 o l\u2019accordo quadro, stabilire le condizioni per l\u2019accesso alla qualifica di dipendente di ruolo nonch\u00e9 le condizioni di impiego di tali dipendenti di ruolo, in particolare qualora costoro fossero in precedenza impiegati da dette amministrazioni nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 76).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">58 Pertanto, come sottolineato dalla Commissione in udienza, l\u2019esperienza professionale dei lavoratori a tempo determinato, rispecchiata dai periodi di servizio da essi compiuti presso l\u2019amministrazione pubblica nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, pu\u00f2 costituire &#8211; cos\u00ec come previsto dalla normativa oggetto dei procedimenti principali, che subordina la stabilizzazione, segnatamente, al compimento di un periodo di servizio di tre anni nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato &#8211; un criterio di selezione ai fini di una procedura di assunzione come dipendente di ruolo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">59 Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalit\u00e0, l\u2019applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento deteriore dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianit\u00e0 e la loro esperienza professionale (v. sentenza Rosado Santana, cit., punto 77).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">60 A questo proposito, occorre riconoscere che talune differenze invocate dal governo italiano riguardanti l\u2019assunzione dei lavoratori impiegati a tempo determinato nell\u2019ambito di procedure di stabilizzazione quali quelle oggetto dei procedimenti principali rispetto ai dipendenti di ruolo assunti al termine di un concorso pubblico, nonch\u00e9 concernenti le qualifiche richieste e la natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilit\u00e0, potrebbero, in linea di principio, giustificare una diversit\u00e0 di trattamento quanto alle loro condizioni di impiego (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 78).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">61 Qualora tale trattamento differenziato derivi dalla necessit\u00e0 di tener conto di esigenze oggettive attinenti all\u2019impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento pu\u00f2 essere giustificato ai sensi della clausola 4, punto 1 e\/o 4, dell\u2019accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Rosado Santana, cit., punto 79).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">62 Nella specie, per quanto riguarda l\u2019asserito obiettivo consistente nell\u2019evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, occorre osservare che tale obiettivo, pur potendo costituire una &#8220;ragione oggettiva&#8221; ai sensi della clausola 4, punti 1 e\/o 4, dell\u2019accordo quadro, non pu\u00f2 comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianit\u00e0 in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione. Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta \u00e8 intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per s\u00e9 stessa una diversit\u00e0 di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando cos\u00ec di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999\/70 e dell\u2019accordo quadro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">63 Quanto alla circostanza ribadita in udienza dal governo italiano, secondo cui, nell\u2019ordinamento nazionale, la procedura di stabilizzazione instaura un nuovo rapporto di lavoro, occorre ricordare che, indubbiamente, l\u2019accordo quadro non fissa le condizioni alle quali \u00e8 consentito fare ricorso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato e non \u00e8 finalizzato ad armonizzare l\u2019insieme delle norme nazionali relative ai contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti, detto accordo quadro mira unicamente, mediante la fissazione di principi generali e di prescrizioni minime, a istituire un quadro generale per garantire la parit\u00e0 di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e a prevenire gli abusi derivanti dall\u2019utilizzo di una successione di rapporti di lavoro o di contratti di lavoro a tempo determinato (v. sentenza Huet, cit., punti 40 e 41 nonch\u00e9 la giurisprudenza ivi citata).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">64 Tuttavia, il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non pu\u00f2 spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l\u2019obiettivo o l\u2019effetto utile dell\u2019accordo quadro (v., in tal senso, sentenza Huet, cit., punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">65 Orbene, il principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell\u2019accordo quadro sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una &#8220;ragione oggettiva&#8221; ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversit\u00e0 di trattamento, quale quella lamentata nei procedimenti principali, riguardante la presa in considerazione &#8211; al momento dell\u2019assunzione a tempo indeterminato, da parte di un\u2019autorit\u00e0 pubblica, di lavoratori a tempo determinato &#8211; dell\u2019anzianit\u00e0 acquisita da questi ultimi presso tale autorit\u00e0 nell\u2019ambito dei loro contratti di lavoro a termine.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">66 Per contro, occorre prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">67 A questo proposito bisogna riconoscere che, se nell\u2019ambito della presente causa fosse dimostrato &#8211; conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza &#8211; che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l\u2019esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all\u2019AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato \u00e8 in realt\u00e0 giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversit\u00e0 di trattamento in esame nei procedimenti principali non \u00e8 basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come &#8220;ragioni oggettive&#8221; ai sensi della clausola 4, punti 1 e\/o 4, dell\u2019accordo quadro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">68 Spetta per\u00f2 al giudice del rinvio, nei procedimenti a quibus, da un lato, verificare se la situazione delle ricorrenti di tali procedimenti fosse, con riguardo ai periodi di servizio da esse compiuti nell\u2019ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, comparabile a quella di un altro dipendente dell\u2019AGCM che avesse svolto i propri periodi di servizio in qualit\u00e0 di dipendente di ruolo nelle pertinenti categorie di funzioni, e, dall\u2019altro, valutare, alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 50-52 della presente sentenza, se taluni degli argomenti presentati dall\u2019AGCM dinanzi a esso giudice di rinvio costituiscano &#8220;ragioni oggettive&#8221; ai sensi della clausola 4, punti 1 e\/o 4, dell\u2019accordo quadro (sentenza Rosado Santana, cit., punto 83).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">69 Dato che la clausola 5 dell\u2019accordo quadro \u00e8 priva di rilevanza al riguardo, e che inoltre le ordinanze di rinvio non forniscono alcuna informazione concreta e precisa in merito ad un eventuale utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non vi \u00e8 luogo &#8211; cos\u00ec come sostenuto dalle ricorrenti nei procedimenti principali &#8211; per pronunciarsi in merito all\u2019interpretazione della clausola suddetta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">70 Occorre infine ricordare che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro \u00e8 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999\/70 (v., in tal senso, sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punti 78-83, 97 e 98; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 46, nonch\u00e9 sentenza Rosado Santana, cit., punto 56).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">71 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4 dell\u2019accordo quadro, figurante quale allegato della direttiva 1999\/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un\u2019autorit\u00e0 pubblica siano presi in considerazione per determinare l\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorit\u00e0, come dipendente di ruolo nell\u2019ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da &#8220;ragioni oggettive&#8221; ai sensi dei punti 1 e\/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Sulle spese<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">72 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">P.Q.M.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">Dichiara:<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman';font-size: small\">La clausola 4 dell\u2019accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999\/70\/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all\u2019accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un\u2019autorit\u00e0 pubblica siano presi in considerazione per determinare l\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorit\u00e0, come dipendente di ruolo nell\u2019ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da &#8220;ragioni oggettive&#8221; ai sensi dei punti 1 e\/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE &#8211; Sentenza 18 ottobre 2012, n. 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