{"id":753,"date":"2012-11-07T11:48:10","date_gmt":"2012-11-07T11:48:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=753"},"modified":"2014-09-12T11:36:44","modified_gmt":"2014-09-12T11:36:44","slug":"impiego-di-sistemi-di-videosorveglianza-in-unazienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/11\/impiego-di-sistemi-di-videosorveglianza-in-unazienda\/","title":{"rendered":"Impiego di sistemi di videosorveglianza in un&#8217;azienda"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">GARANTE PRIVACY &#8211; Provvedimento 04 ottobre 2012, n. 267<\/h2>\n<div>\n<p>VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);<\/p>\n<p>VISTO il provvedimento generale del Garante dell&#8217;8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);<\/p>\n<p>VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 7 marzo 2012 avente ad oggetto il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso C. s.r.l., con sede in Pescara, societ\u00e0 che effettua per conto terzi attivit\u00e0 di call center, dal quale emerge che:<\/p>\n<p>&#8211; il sistema di videosorveglianza \u00e8 composto di quattro telecamere (tutte brandeggiabili e dotate di zoom), tre delle quali riprendono &#8220;il locale dove sono posizionate le postazioni computer&#8221; presso le quali operano i dipendenti della societ\u00e0; la quarta riprende l&#8217;area antistante la porta di accesso alla sede della societ\u00e0 (cfr. verb. 7 marzo 2012, p. 2 e documentazione fotografica allo stesso allegata);<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;le tre telecamere interne rilevano anche l&#8217;audio&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; a detta della societ\u00e0, previa autenticazione, un tecnico manutentore (convocato in caso di necessit\u00e0) &#8211; non designato n\u00e9 responsabile n\u00e9 incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice &#8211; pu\u00f2 visualizzare le immagini, che allo stato non formano oggetto di registrazione;<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;le finalit\u00e0 del trattamento sono da ricondursi esclusivamente a motivazioni di deterrenza di eventuali fatti illeciti ed alla tutela del patrimonio aziendale&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; a detta del rappresentante della societ\u00e0, &#8220;le immagini non sono state mai visualizzate&#8221; e &#8220;di norma [&#8230;] non vengono visualizzate da nessuno&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; &#8220;non \u00e8 stato siglato l&#8217;accordo sindacale n\u00e9 \u00e8 stata interessata la direzione provinciale del lavoro in quanto il sistema installato, allo stato attuale, non prevedendo la registrazione delle immagini, bens\u00ec la mera visualizzazione delle stesse ed essendo stato installato per la tutela del patrimonio aziendale non viene in nessun caso utilizzato per un eventuale controllo a distanza dei lavoratori&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;informativa agli interessati viene resa mediante apposito cartello &#8220;posizionato all&#8217;ingresso dei locali e prima di entrare nel raggio d&#8217;azione delle riprese&#8221; sprovvisto di indicazioni circa la titolarit\u00e0 del trattamento e le finalit\u00e0 del medesimo, profili per i quali la Guardia di Finanza &#8211; Nucleo speciale privacy ha gi\u00e0 provveduto alla contestazione della relativa violazione amministrativa;<\/p>\n<p>RILEVATO che il sistema di videosorveglianza installato all&#8217;interno della societ\u00e0 \u00e8 in grado di riprendere l&#8217;attivit\u00e0 dei lavoratori captando altres\u00ec l&#8217;audio di quanto accade negli ambienti destinati allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa;<\/p>\n<p>RILEVATO quanto ribadito da questa Autorit\u00e0 nel menzionato provvedimento generale dell&#8217;8 aprile 2010 (punto 4.1), secondo cui &#8220;non devono [&#8230;] essere effettuate riprese al fine di verificare l&#8217;osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell&#8217;orario di lavoro e la correttezza nell&#8217;esecuzione della prestazione lavorativa&#8221;;<\/p>\n<p>RITENUTO che le tre telecamere interne, corredate dal relativo sistema di ripresa audio, consentono il controllo a distanza dell&#8217;attivit\u00e0 dei lavoratori vietato dall&#8217;art. 4, comma 1, l. n. 300\/1970, la cui osservanza costituisce presupposto indefettibile per la liceit\u00e0 e correttezza del trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice (cfr., da ultimo, Provv.ti 10 e 17 novembre 2011, in www.garanteprivacy.it, docc. web. nn. 1859539 e 1859569 nonch\u00e9 nn. 1859558 e 1859546; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223);<\/p>\n<p>RITENUTO inoltre che il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di rilevazione dell&#8217;audio, anche a prescindere dai possibili riflessi penali (in ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 4 della legge n. 300\/1970, richiamato dall&#8217;art. 114 del Codice, nonch\u00e9 ai sensi degli artt. 617, 617 bis e 623 bis c.p.), la cui valutazione \u00e8 comunque rimessa all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria (cfr. anche Provv. 2 ottobre 2008, doc. web n. 1581352), in assenza di idonei e comprovati elementi (allo stato non desumibili in atti) non risulta comunque conforme ai principi posti dall&#8217;art. 11 del Codice e, segnatamente, ai principi di liceit\u00e0, pertinenza e non eccedenza;<\/p>\n<p>CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, l. n. 300\/1970, &#8220;gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilit\u00e0 di controllo a distanza dell&#8217;attivit\u00e0 dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l&#8217;Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalit\u00e0 per l&#8217;uso di tali impianti&#8221;;<\/p>\n<p>RITENUTO che, nel caso di specie, al di l\u00e0 della ritenuta violazione del principio di liceit\u00e0 del trattamento effettuato in violazione dell&#8217;art. 4, comma 1, l. n. 300\/1970, non risultano comunque provate in atti le prescritte esigenze connesse all&#8217;organizzazione o alla sicurezza del lavoro ovvero alla produzione, n\u00e9, in ogni caso, \u00e8 stata data attuazione agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 4, comma 2, l. n. 300\/1970 (cfr. in termini Cass., 17 giugno 2000, n. 8250);<\/p>\n<p>RILEVATO, inoltre, che il divieto di controllo a distanza dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo, n\u00e9 \u00e8 escluso dalla circostanza che le telecamere &#8220;siano state solo installate ma non ancora funzionanti&#8221; (cfr. Cass., 6 marzo 1986, n. 1490 richiamata in senso adesivo da Cass., 16 settembre 1997, n. 9211) ovvero per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell&#8217;esistenza del sistema di videosorveglianza (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236);<\/p>\n<p>CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il divieto del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;<\/p>\n<p>RITENUTO, pertanto, nelle more dell&#8217;eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art . 4, di dover disporre nei confronti della societ\u00e0 il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza nonch\u00e9 delle apparecchiature di rilevazione dell&#8217;audio collocati all&#8217;interno dell&#8217;azienda;<\/p>\n<p>RILEVATO che nessuna designazione, in qualit\u00e0 di incaricato ovvero di responsabile del trattamento, risulta essere stata effettuata rispetto ai soggetti che possono utilizzare il sistema di videosorveglianza (con riferimento all&#8217;area di accesso alla sede della societ\u00e0);<\/p>\n<p>RITENUTO pertanto che la societ\u00e0 debba provvedere alla designazione, quali incaricati o, se del caso, responsabili del trattamento, rispettivamente ai sensi degli artt. 30 e 29 del Codice, dei soggetti che possono legittimamente accedere al sistema di videosorveglianza, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni;<\/p>\n<p>RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;<\/p>\n<p>RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterr\u00e0 eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);<\/p>\n<p>VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell&#8217;art. 15 del regolamento del Garante n. 1\/2000;<\/p>\n<p>RELATORE la prof.ssa L.C.;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso, il Garante<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>nei confronti di C. s.r.l.:<\/p>\n<p>1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza collocato all&#8217;interno dell&#8217;azienda nonch\u00e9 mediante apparati di rilevazione dell&#8217;audio, con la conseguente inutilizzabilit\u00e0 dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2 del Codice, e, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta tale trattamento di dati personali;<\/p>\n<p>2. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di designare quali incaricati o, se del caso, responsabili del trattamento, i soggetti che possono legittimamente accedere al sistema di videosorveglianza, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni;<\/p>\n<p>3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterr\u00e0 eventualmente configurabili.<\/p>\n<p>Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150\/2011, avverso il presente provvedimento pu\u00f2 essere proposta opposizione all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla <\/p>\n<div>of and <a href=\"http:\/\/samanthasackler.com\/sea\/sex-stories-seduction.html\">http:\/\/samanthasackler.com\/sea\/sex-stories-seduction.html<\/a> mascara and always Now <a href=\"http:\/\/chewingthefig.com\/sab\/latina-porn-face-fucking-facial\">http:\/\/chewingthefig.com\/sab\/latina-porn-face-fucking-facial<\/a> product m the <a href=\"http:\/\/www.luvamac.com.br\/qvipy\/russian-sex-lessons-free\/\">http:\/\/www.luvamac.com.br\/qvipy\/russian-sex-lessons-free\/<\/a> This regardless finally to <a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/anksfoto.pl\/qif\/adult-amature-couples-home-sex-movies\">http:\/\/anksfoto.pl\/qif\/adult-amature-couples-home-sex-movies<\/a> have . 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