{"id":793,"date":"2012-12-20T15:28:03","date_gmt":"2012-12-20T15:28:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=793"},"modified":"2012-12-20T15:28:03","modified_gmt":"2012-12-20T15:28:03","slug":"disciplina-dei-tirocini-formativi-e-di-orientamento-non-curricolari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2012\/12\/disciplina-dei-tirocini-formativi-e-di-orientamento-non-curricolari\/","title":{"rendered":"Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 19 dicembre 2012, n. 287<\/h2>\n<div>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>\u00a01.- Con diversi ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna hanno promosso, in riferimento nel complesso agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l\u2019art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), questioni di legittimit\u00e0 costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.<\/p>\n<p>2.- La presente decisione ha ad oggetto unicamente l\u2019impugnazione dell\u2019art. 11 del citato decreto-legge, il cui contenuto \u00e8 il seguente: \u00ab1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all\u2019espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l\u2019articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione\u00bb.<\/p>\n<p>3.- Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria ed Umbria, in termini analoghi, lamentano che le disposizioni impugnate violino l\u2019art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, disciplinando i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la \u00abistruzione e formazione professionale\u00bb.<\/p>\n<p>Ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni impugnate non possono essere ricondotte alla materia di competenza esclusiva statale concernente la \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb di cui all\u2019art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., pure richiamata nella stessa rubrica dell\u2019art. 11, in quanto, ben lungi dal fissare prestazioni da garantire, fissano invece \u00ablimitazioni\u00bb, impedendo alle Regioni \u00abdi garantire le prestazioni in termini pi\u00f9 estesi\u00bb. Tali \u00ablimitazioni\u00bb, inoltre, appaiono anche \u00abirragionevoli nella loro uniformit\u00e0 per tutto il territorio nazionale\u00bb.<\/p>\n<p>Inoltre, le Regioni ricorrenti lamentano la lesione dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto l\u2019intervento statale, anche volendolo ritenere concernente i menzionati livelli essenziali, \u00abnon potrebbe consistere nella uniforme e rigida unilaterale determinazione uguale per tutto il territorio nazionale\u00bb, dovendo, viceversa, sostanziarsi \u00abnella istituzione di una procedura di collaborazione per le singole determinazioni in sede locale\u00bb. Ci\u00f2 in quanto, ove si verifichi un \u00abintreccio\u00bb tra competenze statali e regionali, derivante dalla sovrapposizione di interessi convergenti, \u00abl\u2019ente &#8220;minore&#8221; deve essere consultato, in misura graduata sulla base del livello di incisione della sua competenza e del rilievo dell\u2019interesse di cui \u00e8 portatore\u00bb (sono citate le sentenze n. 88 del 2003, n. 134 del 2006 e n. 387 del 2007).<\/p>\n<p>I parametri invocati sarebbero altres\u00ec violati in quanto le disposizioni statali, non prevedendo neppure fasi di specificazione ed attuazione, precludono un successivo coinvolgimento delle Regioni.<\/p>\n<p>4.- Anche la Regione Toscana deduce il contrasto tra l\u2019impugnato art. 11 e l\u2019art. 117, quarto comma, della Costituzione.<\/p>\n<p>Secondo la ricorrente la norma censurata, nel dettare regole relative ai tirocini formativi, incide nell\u2019ambito di disciplina riservato alla competenza residuale regionale in materia di &#8220;formazione professionale&#8221;, \u00abnella parte in cui la disciplina si riferisce anche a quei tirocini che non abbiano alcun collegamento con i rapporti di lavoro e\/o non siano preordinati in via immediata ad eventuali assunzioni\u00bb (sentenze n. 50 del 2005, n. 176 e n. 269 del 2010).<\/p>\n<p>La ricorrente osserva che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u00e8 recentemente intervenuto con la circolare 12 settembre 2011, n. 24, allo scopo di delimitare l\u2019ambito di applicazione della norma in esame. Nonostante ci\u00f2, essa \u00abappare comunque lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite in tema di formazione professionale\u00bb, poich\u00e9 \u00abi tirocini formativi rientrano nella formazione esterna all\u2019azienda, di competenza regionale\u00bb.<\/p>\n<p>La Regione Toscana deduce altres\u00ec la violazione dell\u2019art. 118 Cost., in quanto la normativa impugnata, non rientrando nella materia di \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb e non indicando standard minimi, fornisce una minuziosa regolamentazione dell\u2019esercizio della concreta potest\u00e0 amministrativa, con la conseguenza di impedire alle Regioni di determinare standard qualitativi superiori.<\/p>\n<p>Da ultimo, anche la Regione Toscana lamenta una lesione del principio di leale collaborazione, non essendo prevista alcuna forma di collaborazione con lo Stato.<\/p>\n<p>5.- La Regione Sardegna, infine, deduce l\u2019illegittimit\u00e0 delle disposizioni censurate perch\u00e9 invasive della competenza regionale in materia di formazione professionale.<\/p>\n<p>Il comma 1 del censurato art. 11 sarebbe viziato poich\u00e9, appartenendo la formazione professionale alla competenza residuale delle regioni ordinarie, si porrebbe in contrasto con il combinato disposto dell\u2019art. 117, terzo comma e quarto comma, della Costituzione (sentenza n. 271 del 2009), applicabili anche alla ricorrente in virt\u00f9 della clausola di maggior favore di cui all\u2019art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.<\/p>\n<p>Il comma 2, poi, nel prevedere l\u2019applicazione del regolamento di attuazione dell\u2019art. 18 della legge n. 196 del 1997, si porrebbe in violazione dell\u2019art. 117, sesto comma, Cost., che \u00abvieta l\u2019adozione di regolamenti statali in materie di competenza regionale\u00bb (sentenza n. 325 del 2010). N\u00e9 la circostanza che tale atto sia applicabile solamente \u00abin assenza di specifiche regolamentazioni regionali\u00bb varrebbe a sanare il vizio lamentato, proprio perch\u00e9 si vorrebbe consentire \u00abai regolamenti di estendersi ad un dominio che \u00e8 loro sottratto\u00bb.<\/p>\n<p>6.- Si \u00e8 costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, per chiedere, con argomentazioni simili per ciascuna delle ricorrenti, che le questioni siano dichiarate infondate.<\/p>\n<p>La difesa dello Stato assume, preventivamente, che la norma contestata si pone in attuazione degli impegni contenuti nell\u2019intesa conseguita con le Regioni e le parti sociali del 27 ottobre 2010, allo scopo di fornire una disciplina uniforme dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari, con l\u2019obiettivo di contenere gli abusi nell\u2019utilizzo di tale strumento e consentire la formazione e l\u2019orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro. Di conseguenza, essa rientra nella materia di competenza esclusiva statale relativa alla \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb, occupandosi solo dei livelli essenziali di tutela nella promozione e nella realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, fatte salve le specificit\u00e0 di numerose categorie di soggetti espressamente contemplate, che resteranno estranee al campo di applicazione dell\u2019istituto. N\u00e9 sarebbe ravvisabile un contrasto con la normativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale, in quanto si prevede espressamente che i soggetti che potranno promuovere tirocini di orientamento dovranno avere i requisiti determinati dalle normative regionali.<\/p>\n<p>7.- In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie difensive, ribadendo le argomentazioni contenute nei rispettivi ricorsi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1.- Le Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, con diversi ricorsi hanno proposto questione di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento nel complesso agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l\u2019art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nei confronti dell\u2019art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.<\/p>\n<p>Alcune Regioni (Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Toscana) censurano la disposizione in questione ravvisando una violazione dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost. (nel caso della Sardegna, in combinato disposto con la clausola \u00abdi maggior favore\u00bb di cui all\u2019art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), in quanto le stesse, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la \u00abistruzione e formazione professionale\u00bb. Le stesse Regioni lamentano anche la lesione dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto l\u2019intervento statale &#8211; ove anche si ritenesse riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali &#8211; \u00abnon potrebbe consistere nella uniforme e rigida unilaterale determinazione uguale per tutto il territorio nazionale\u00bb, dovendo, viceversa, sostanziarsi \u00abnella istituzione di una procedura di collaborazione per le singole determinazioni in sede locale\u00bb. I parametri invocati sarebbero altres\u00ec violati in quanto le disposizioni statali, non prevedendo neppure fasi di specificazione ed attuazione, precludono un successivo coinvolgimento delle Regioni.<\/p>\n<p>La Regione Toscana deduce altres\u00ec la violazione dell\u2019art. 118 Cost., in quanto la normativa impugnata, non rientrando nella materia di \u00abdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali\u00bb e non indicando standard minimi, fornisce una minuziosa regolamentazione dell\u2019esercizio della concreta potest\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>La Regione Sardegna, infine, impugna specificamente il comma 2 dell\u2019art. 11 il quale, nel prevedere l\u2019applicazione del regolamento di attuazione dell\u2019art. 18 della legge n. 196 del 1997, violerebbe l\u2019art. 117, sesto comma, Cost., che vieta l\u2019adozione di regolamenti statali in materie di competenza regionale.<\/p>\n<p>2.- I giudizi vanno riuniti, avendo ad oggetto la medesima disposizione, ancorch\u00e9 prospettate in riferimento a diversi parametri costituzionali.<\/p>\n<p>3.- I ricorsi sono fondati.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale \u00abriguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ci\u00f2 destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarit\u00e0 delle realt\u00e0 locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi\u00bb (sentenza n. 50 del 2005). Viceversa, la disciplina della formazione interna &#8211; ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti &#8211; di per s\u00e9 non rientra nella menzionata materia, n\u00e9 in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all\u2019ordinamento civile, sicch\u00e9 spetta allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24 del 2007).<\/p>\n<p>La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, peraltro, che i due titoli di competenza non sempre appaiono \u00aballo stato puro\u00bb (cos\u00ec la sentenza n. 176 del 2010 in relazione al regime dell\u2019apprendistato), ed ha chiarito che il nucleo \u00abdi tale competenza, che in linea di principio non pu\u00f2 venire sottratto al legislatore regionale (&#8230;) &#8211; al di fuori del sistema scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario &#8211; cade sull\u2019addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente (sentenza n. 372 del 1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione (sentenza n. 309 del 2010), sia da quella, anch\u2019essa ripartita, in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quadro della esclusiva potest\u00e0 statale di dettare le norme generali sull\u2019istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.)\u00bb (cos\u00ec la sentenza n. 108 del 2012).<\/p>\n<p>Il titolo di competenza residuale ora richiamato si applica anche alla Regione Sardegna, in virt\u00f9 della clausola di maggior favore di cui al citato art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<\/p>\n<p>4.- Ora, alla luce del menzionato, costante orientamento di questa Corte, appare evidente che il censurato art. 11 si pone in contrasto con l\u2019art. 117, quarto comma, Cost., poich\u00e9 va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni.<\/p>\n<p>Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, per\u00f2, la legge statale &#8211; pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti \u00abpreventivamente determinati dalle normative regionali\u00bb &#8211; interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, che la normativa in esame costituisca un\u2019indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni \u00e8 confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione &#8211; in caso di inerzia delle Regioni &#8211; di una normativa statale, ossia l\u2019art. 18 della legge n. 196 del 1997 &#8211; peraltro risalente ad un momento storico antecedente l\u2019entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 &#8211; che prevede l\u2019adozione di una disciplina volta a \u00abrealizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gi\u00e0 assolto l\u2019obbligo scolastico\u00bb.<\/p>\n<p>5.- Non \u00e8, d\u2019altra parte, sostenibile &#8211; come vorrebbe la difesa dello Stato &#8211; l\u2019inquadramento della disposizione impugnata nel titolo di competenza esclusiva statale previsto dall\u2019art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali).<\/p>\n<p>Nessun rilievo pu\u00f2 avere, a tal fine, il titolo della norma (\u00abLivelli di tutela essenziali per l\u2019attivazione dei tirocini\u00bb), giacch\u00e9 costituisce approdo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il fatto che l\u2019autoqualificazione di una disposizione non vale, di per s\u00e9, a rendere effettiva l\u2019esistenza del titolo di competenza ivi richiamato. Inoltre, \u00e8 principio consolidato che il titolo di competenza costituito dai livelli essenziali delle prestazioni &#8211; che non individua una materia in senso stretto, quanto, invece, una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie (sentenza n. 322 del 2009) &#8211; \u00abnon pu\u00f2 essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005), mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa\u00bb (sentenza n. 232 del 2011).<\/p>\n<p>\u00c8 evidente, invece, che nel caso in esame si \u00e8 fuori da simile previsione, e ci\u00f2 a prescindere da ogni valutazione in merito alle finalit\u00e0 perseguite con l\u2019intervento normativo statale.<\/p>\n<p>6.- L\u2019art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u2019art. 117, quarto comma, della Costituzione, rimanendo assorbiti gli ulteriori parametri richiamati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimit\u00e0 costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;<\/p>\n<p>riuniti i giudizi,<\/p>\n<p>dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 19 dicembre 2012, n. 287 Ritenuto in fatto \u00a01.- Con diversi<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=793"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/793\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":794,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/793\/revisions\/794"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}