{"id":798,"date":"2013-01-02T07:47:59","date_gmt":"2013-01-02T07:47:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=798"},"modified":"2013-01-12T10:10:21","modified_gmt":"2013-01-12T10:10:21","slug":"legge-di-stabilita-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/01\/legge-di-stabilita-2013\/","title":{"rendered":"Legge di stabilita\u2019 2013"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<div>LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<pre>Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale\r\ndello Stato (Legge di stabilita' 2013).<\/pre>\n<\/div>\n<div>\n<div>\u00a0 La\u00a0 Camera\u00a0 dei\u00a0 deputati\u00a0 ed\u00a0 il\u00a0 Senato\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 hanno<br \/>\napprovato;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Promulga<\/p>\n<p>la seguente legge:<\/p>\n<p>Art. 1.<\/p>\n<p>1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al<br \/>\nmercato finanziario, in termini di competenza,\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo<br \/>\n11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,\u00a0 n.\u00a0 196,\u00a0 per<br \/>\ngli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell&#8217;allegato 1. I\u00a0 livelli<br \/>\ndel ricorso\u00a0 al\u00a0 mercato\u00a0 si\u00a0 intendono\u00a0 al\u00a0 netto\u00a0 delle\u00a0 operazioni<br \/>\neffettuate\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 rimborsare\u00a0 prima\u00a0 della\u00a0 scadenza\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 di<br \/>\nristrutturare passivita&#8217; preesistenti con ammortamento a carico dello<br \/>\nStato.<br \/>\n2. Nell&#8217;allegato 2 sono indicati:<br \/>\na) l&#8217;adeguamento\u00a0 degli\u00a0 importi\u00a0 dei\u00a0 trasferimenti\u00a0 dovuti\u00a0 dallo<br \/>\nStato, ai sensi rispettivamente dell&#8217;articolo 37,\u00a0 comma\u00a0 3,\u00a0 lettera<br \/>\nc), della legge 9 marzo 1989,\u00a0 n.\u00a0 88,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndell&#8217;articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.\u00a0 449,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni, e dell&#8217;articolo 2, comma 4, della legge\u00a0 12<br \/>\nnovembre 2011, n. 183, per l&#8217;anno 2013;<br \/>\nb) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l&#8217;anno\u00a0 2013<br \/>\nin conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).<br \/>\n3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra\u00a0 le<br \/>\ngestioni interessate con il procedimento di cui all&#8217;articolo 14 della<br \/>\nlegge\u00a0 7\u00a0 agosto\u00a0 1990,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 241,\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 successive\u00a0\u00a0 modificazioni.<br \/>\nNell&#8217;allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi\u00a0 che,\u00a0 prima\u00a0 del<br \/>\nriparto, sono attribuiti:<br \/>\na) alla gestione per i coltivatori diretti,\u00a0 mezzadri\u00a0 e\u00a0 coloni\u00a0 a<br \/>\ncompletamento\u00a0 dell&#8217;integrale\u00a0 assunzione\u00a0 a\u00a0\u00a0 carico\u00a0\u00a0 dello\u00a0\u00a0 Stato<br \/>\ndell&#8217;onere\u00a0\u00a0 relativo\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0 trattamenti\u00a0\u00a0 pensionistici\u00a0\u00a0\u00a0 liquidati<br \/>\nanteriormente al 1\u00b0 gennaio 1989;<br \/>\nb) alla gestione speciale minatori;<br \/>\nc)\u00a0 alla\u00a0 gestione\u00a0 speciale\u00a0 di\u00a0 previdenza\u00a0 e\u00a0 assistenza\u00a0 per\u00a0 i<br \/>\nlavoratori dello spettacolo gia&#8217; iscritti al soppresso ENPALS.<br \/>\n4. Ai fini dell&#8217;attuazione\u00a0 di\u00a0 quanto\u00a0 previsto\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 7,<br \/>\ncomma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.\u00a0 135,\u00a0 gli\u00a0 stanziamenti<br \/>\nrelativi alle spese rimodulabili dei\u00a0 programmi\u00a0 dei\u00a0 Ministeri\u00a0 sono<br \/>\nridotti in termini di competenza e di cassa\u00a0 degli\u00a0 importi\u00a0 indicati<br \/>\nnell&#8217;elenco n. 1 allegato alla presente legge.<br \/>\n5.\u00a0 Gli\u00a0 stanziamenti\u00a0 relativi\u00a0 alle\u00a0\u00a0 spese\u00a0\u00a0 interessate\u00a0\u00a0 dagli<br \/>\ninterventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti\u00a0 in<br \/>\nconseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.<br \/>\n6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi\u00a0 di\u00a0 riduzione\u00a0 della<br \/>\nspesa del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze la disposizione\u00a0 di<br \/>\ncui al comma 7.<br \/>\n7.\u00a0 Le\u00a0 risorse\u00a0 disponibili\u00a0 per\u00a0 gli\u00a0 interventi\u00a0\u00a0 recati\u00a0\u00a0 dalle<br \/>\nautorizzazioni di\u00a0 spesa\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;elenco\u00a0 n.\u00a0 2,\u00a0 allegato\u00a0 alla<br \/>\npresente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015<br \/>\ne successivi per gli importi ivi indicati.<br \/>\n8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione\u00a0 della<br \/>\nspesa\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 del\u00a0 lavoro\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 politiche\u00a0 sociali\u00a0\u00a0 le<br \/>\ndisposizioni di cui ai commi 9 e 15.<br \/>\n9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell&#8217;articolo<br \/>\n13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal\u00a0 2014,\u00a0 per\u00a0 un<br \/>\nimporto pari a 30 milioni di\u00a0 euro,\u00a0 il\u00a0 concorso\u00a0 al\u00a0 raggiungimento<br \/>\ndegli obiettivi\u00a0 di\u00a0 finanza\u00a0 pubblica\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 7\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e&#8217; assicurato\u00a0 dal\u00a0 Ministero\u00a0 del<br \/>\nlavoro e delle politiche\u00a0 sociali\u00a0 anche\u00a0 mediante\u00a0 l&#8217;attuazione\u00a0 del<br \/>\ncomma 15 del medesimo articolo 7.<br \/>\n10. Al fine di conseguire il piu&#8217; adeguato\u00a0 ed\u00a0 efficace\u00a0 esercizio<br \/>\ndelle attivita&#8217; degli istituti di patronato e di assistenza\u00a0 sociale,<br \/>\nanche\u00a0 nell&#8217;ottica\u00a0 dell&#8217;ottimale\u00a0 gestione\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 risorse,\u00a0\u00a0 come<br \/>\nrideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi&#8217;\u00a0 ai\u00a0 fruitori<br \/>\ndei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e\u00a0 un<br \/>\n,piu&#8217; uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale,\u00a0 alla<br \/>\nlegge\u00a0 30\u00a0 marzo\u00a0 2001,\u00a0 n.\u00a0\u00a0 152,\u00a0\u00a0 sono\u00a0\u00a0 apportate\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 seguenti<br \/>\nmodificazioni:<br \/>\na) all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: \u00abtre anni\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abotto anni\u00bb;<br \/>\nb) all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: \u00abun terzo\u00a0 delle<br \/>\nregioni e in un terzo delle province\u00bb sono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n\u00abdue terzi delle regioni e in due terzi delle province\u00bb;<br \/>\nc) all&#8217;articolo 3, comma 2, le parole: \u00abun terzo delle regioni e in<br \/>\nun terzo delle province del\u00a0 territorio\u00a0 nazionale\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite<br \/>\ndalle seguenti: \u00abdue\u00a0 terzi\u00a0 delle\u00a0 regioni\u00a0 e\u00a0 in\u00a0 due\u00a0 terzi\u00a0 delle<br \/>\nprovince\u00a0 del\u00a0 territorio\u00a0 nazionale,\u00a0 secondo\u00a0 criteri\u00a0 di\u00a0 adeguata<br \/>\ndistribuzione sul territorio nazionale individuati\u00a0 con\u00a0 decreto\u00a0 del<br \/>\nMinistro del lavoro e delle politiche sociali\u00bb;<br \/>\nd) all&#8217;articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le<br \/>\nseguenti parole: \u00ab, nonche&#8217; a verifiche\u00a0 ispettive\u00a0 straordinarie\u00a0 in<br \/>\nItalia\u00a0 sull&#8217;organizzazione\u00a0 e\u00a0 sull&#8217;attivita&#8217;\u00a0 e\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 specifica<br \/>\nformazione del personale ispettivo addetto\u00bb;<br \/>\ne) all&#8217;articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le<br \/>\nseguenti parole:\u00a0 \u00abrilievo\u00a0 prioritario\u00a0 alla\u00a0 qualita&#8217;\u00a0 dei\u00a0 servizi<br \/>\nprestati verificata attraverso una relazione\u00a0 annuale\u00a0 redatta\u00a0 dagli<br \/>\nenti\u00a0\u00a0 pubblici\u00a0\u00a0 erogatori\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 prestazioni\u00a0\u00a0 previdenziali\u00a0\u00a0 e<br \/>\nassicurative con\u00a0 riferimento\u00a0 a\u00a0 standard\u00a0 qualitativi\u00a0 fissati\u00a0 dal<br \/>\nMinistero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli\u00a0 istituti<br \/>\ndi patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;\u00bb.<br \/>\n11. Le disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 alle\u00a0 lettere\u00a0 b)\u00a0 e\u00a0 c),\u00a0 del\u00a0 comma<br \/>\nprecedente si applicano a decorrere dal 2015.<br \/>\n12. Per l&#8217;anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e\u00a0 c),\u00a0 del<br \/>\ncomma 10, devono essere riferiti alla\u00a0 meta&#8217;\u00a0 delle\u00a0 regioni\u00a0 e\u00a0 alla<br \/>\nmeta&#8217; delle province del territorio nazionale.<br \/>\n13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale\u00a0 riconosciuti<br \/>\nin via definitiva e operanti alla data di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della<br \/>\npresente disposizione adeguano\u00a0 la\u00a0 propria\u00a0 struttura\u00a0 organizzativa<br \/>\nentro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento\u00a0 si<br \/>\napplicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 16,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0 lettera<br \/>\na), della legge 30 marzo 2001, n. 152.<br \/>\n14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,\u00a0 al<br \/>\nfine di incentivare la qualita&#8217; e l&#8217;ampiezza\u00a0 dei\u00a0 servizi\u00a0 resi\u00a0 dai<br \/>\npatronati,\u00a0\u00a0 alla\u00a0\u00a0 progressiva\u00a0\u00a0 valorizzazione,\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0\u00a0 fini\u00a0\u00a0\u00a0 del<br \/>\nfinanziamento, delle prestazioni individuate nelle\u00a0 tabelle\u00a0 allegate<br \/>\nal regolamento di cui al\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Ministro\u00a0 del\u00a0 lavoro,\u00a0 della<br \/>\nsalute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio<br \/>\nzero.\u00a0 In\u00a0 attesa\u00a0 della\u00a0 rivisitazione\u00a0 finalizzata\u00a0 alla\u00a0\u00a0 predetta<br \/>\nvalorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio\u00a0 2013<br \/>\nsono riconosciuti 0,25 punti\u00a0 per\u00a0 ogni\u00a0 intervento\u00a0 individuato\u00a0 con<br \/>\ndecreto del Ministro\u00a0 del\u00a0 lavoro\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 politiche\u00a0 sociali,\u00a0 non<br \/>\nfinanziato, avviato con modalita&#8217; telematiche e verificato dagli enti<br \/>\npubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.<br \/>\n15. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma\u00a0 7,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo\u00a0 sociale\u00a0 per<br \/>\noccupazione e formazione di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a),<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 29\u00a0 novembre\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 185,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e&#8217;\u00a0 ridotta\u00a0 di\u00a0 30<br \/>\nmilioni di euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 11.022.401\u00a0 euro\u00a0 annui\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2015.<br \/>\n16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui\u00a0 ai\u00a0 commi<br \/>\nda 17 a 29.<br \/>\n17.\u00a0 All&#8217;articolo\u00a0 13\u00a0 del\u00a0 testo\u00a0 unico\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto\u00a0 del<br \/>\nPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.\u00a0 115,\u00a0 dopo\u00a0 il\u00a0 comma<br \/>\n1-ter e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab1-quater. Quando l&#8217;impugnazione, anche\u00a0 incidentale,\u00a0 e&#8217;\u00a0 respinta<br \/>\nintegralmente o e&#8217; dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte<br \/>\nche l&#8217;ha proposta e&#8217; tenuta a versare un ulteriore importo\u00a0 a\u00a0 titolo<br \/>\ndi\u00a0 contributo\u00a0 unificato\u00a0 pari\u00a0 a\u00a0 quello\u00a0 dovuto\u00a0 per\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 stessa<br \/>\nimpugnazione, principale o incidentale, a norma del comma\u00a0 1-bis.\u00a0 Il<br \/>\ngiudice da&#8217; atto nel provvedimento della sussistenza dei\u00a0 presupposti<br \/>\ndi cui al periodo\u00a0 precedente\u00a0 e\u00a0 l&#8217;obbligo\u00a0 di\u00a0 pagamento\u00a0 sorge\u00a0 al<br \/>\nmomento del deposito dello stesso\u00bb.<br \/>\n18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti<br \/>\niniziati dal trentesimo giorno successivo alla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in<br \/>\nvigore della presente legge.<br \/>\n19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.\u00a0 179,\u00a0 sono\u00a0 apportate\u00a0 le<br \/>\nseguenti modificazioni:<br \/>\n1) all&#8217;articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 9:<br \/>\n1) dopo la lettera c) inserire la seguente:<br \/>\n\u00abc-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 notificazioni\u00a0 a<br \/>\npersona diversa dall&#8217;imputato\u00a0 a\u00a0 norma\u00a0 degli\u00a0 articoli\u00a0 148,\u00a0 comma<br \/>\n2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di\u00a0 procedura\u00a0 penale\u00a0 nei<br \/>\nprocedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello\u00bb;<br \/>\n2) sostituire la lettera d) con la seguente:<br \/>\n\u00abd) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a\u00a0 quello\u00a0 della<br \/>\npubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana\u00a0 dei<br \/>\ndecreti di cui al comma 10 per\u00a0 gli\u00a0 uffici\u00a0 giudiziari\u00a0 diversi\u00a0 dai<br \/>\ntribunali e dalle corti d&#8217;appello\u00bb;<br \/>\nb) al comma 12, il secondo\u00a0 periodo\u00a0 e&#8217;\u00a0 sostituito\u00a0 dal\u00a0 seguente:<br \/>\n\u00abL&#8217;elenco formato\u00a0 dal\u00a0 Ministero\u00a0 della\u00a0 giustizia\u00a0 e&#8217;\u00a0 consultabile<br \/>\nesclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli\u00a0 uffici\u00a0 notificazioni.<br \/>\nesecuzioni e protesti, e dagli avvocati\u00bb;<br \/>\n2) dopo l&#8217;articolo 16 inserire i seguenti:<br \/>\n\u00abArt. 16-bis. &#8211; (Obbligatorieta&#8217; del deposito telematico degli atti<br \/>\nprocessuali). &#8211; 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal<br \/>\n30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o\u00a0 di\u00a0 volontaria<br \/>\ngiurisdizione,\u00a0 innanzi\u00a0 al\u00a0 tribunale,\u00a0 il\u00a0\u00a0 deposito\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 atti<br \/>\nprocessuali e dei\u00a0 documenti\u00a0 da\u00a0 parte\u00a0 dei\u00a0 difensori\u00a0 delle\u00a0 parti<br \/>\nprecedentemente costituite\u00a0 ha\u00a0 luogo\u00a0 esclusivamente\u00a0 con\u00a0 modalita&#8217;<br \/>\ntelematiche,\u00a0 nel\u00a0 rispetto\u00a0 della\u00a0 normativa\u00a0\u00a0 anche\u00a0\u00a0 regolamentare<br \/>\nconcernente la sottoscrizione, la trasmissione\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 ricezione\u00a0 dei<br \/>\ndocumenti informatici. Allo stesso modo si procede\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 deposito<br \/>\ndegli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o\u00a0 delegati<br \/>\ndall&#8217;autorita&#8217; giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita&#8217;\u00a0 di<br \/>\ncui\u00a0 al\u00a0 presente\u00a0 comma.\u00a0 a\u00a0 depositare\u00a0 gli\u00a0 atti\u00a0 e\u00a0 i\u00a0\u00a0 documenti<br \/>\nprovenienti dai soggetti da esse nominati.<br \/>\n2. Nei processi esecutivi\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 libro\u00a0 III\u00a0 del\u00a0 codice\u00a0 di<br \/>\nprocedura civile la\u00a0 disposizione\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 1\u00a0 si\u00a0 applica<br \/>\nsuccessivamente al deposito dell&#8217;atto con cui inizia l&#8217;esecuzione.<br \/>\n3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si<br \/>\napplica esclusivamente al deposito degli\u00a0 atti\u00a0 e\u00a0 dei\u00a0 documenti\u00a0 da<br \/>\nparte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,\u00a0 del<br \/>\ncommissario liquidatore e del commissario straordinario.<br \/>\n4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento\u00a0 davanti\u00a0 al<br \/>\ntribunale di cui al\u00a0 libro\u00a0 IV,\u00a0 titolo\u00a0 I,\u00a0 capo\u00a0 I\u00a0 del\u00a0 codice\u00a0 di<br \/>\nprocedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei<br \/>\nprovvedimenti,\u00a0 degli\u00a0 atti\u00a0 di\u00a0 parte\u00a0 e\u00a0 dei\u00a0 documenti\u00a0 ha\u00a0\u00a0 luogo<br \/>\nesclusivamente\u00a0 con\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 telematiche,\u00a0\u00a0 nel\u00a0\u00a0 rispetto\u00a0\u00a0 della<br \/>\nnormativa\u00a0 anche\u00a0 regolamentare\u00a0 concernente\u00a0 la\u00a0 sottoscrizione,\u00a0 la<br \/>\ntrasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il\u00a0 presidente<br \/>\ndel\u00a0 tribunale\u00a0 puo&#8217;\u00a0 autorizzare\u00a0 il\u00a0 deposito\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 periodo<br \/>\nprecedente con modalita&#8217; non telematiche quando i sistemi informatici<br \/>\ndel\u00a0 dominio\u00a0 giustizia\u00a0 non\u00a0 sono\u00a0\u00a0 funzionanti\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 sussiste\u00a0\u00a0 una<br \/>\nindifferibile urgenza. Resta ferma l&#8217;applicazione della\u00a0 disposizione<br \/>\ndi\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 1\u00a0 al\u00a0 giudizio\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 opposizione\u00a0\u00a0 al\u00a0\u00a0 decreto<br \/>\nd&#8217;ingiunzione.<br \/>\n5. Con uno o piu&#8217;\u00a0 decreti\u00a0 aventi\u00a0 natura\u00a0 non\u00a0 regolamentare,\u00a0 da<br \/>\nadottarsi sentiti l&#8217;Avvocatura generale\u00a0 dello\u00a0 Stato,\u00a0 il\u00a0 Consiglio<br \/>\nnazionale\u00a0 forense\u00a0 ed\u00a0 i\u00a0\u00a0 consigli\u00a0\u00a0 dell&#8217;ordine\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 avvocati<br \/>\ninteressati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la<br \/>\nfunzionalita&#8217; dei servizi di comunicazione, individuando i\u00a0 tribunali<br \/>\nnei\u00a0 quali\u00a0 viene\u00a0 anticipato,\u00a0 anche\u00a0 limitatamente\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 specifiche<br \/>\ncategorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.<br \/>\n6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di<br \/>\ncui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal\u00a0 quindicesimo\u00a0 giorno<br \/>\nsuccessivo\u00a0 alla\u00a0 pubblicazione\u00a0 nella\u00a0\u00a0 Gazzetta\u00a0\u00a0 Ufficiale\u00a0\u00a0 della<br \/>\nRepubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con<br \/>\ni quali il Ministro della\u00a0 giustizia,\u00a0 previa\u00a0 verifica,\u00a0 accerta\u00a0 la<br \/>\nfunzionalita&#8217; dei servizi di comunicazione. I\u00a0 decreti\u00a0 previsti\u00a0 dal<br \/>\npresente comma sono\u00a0 adottati\u00a0 sentiti\u00a0 l&#8217;Avvocatura\u00a0 generale\u00a0 dello<br \/>\nStato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell&#8217;ordine degli<br \/>\navvocati interessati.<br \/>\n7. Il deposito di cui ai commi da 1 a\u00a0 4\u00a0 si\u00a0 ha\u00a0 per\u00a0 avvenuto\u00a0 al<br \/>\nmomento in cui viene generata la ricevuta\u00a0 di\u00a0 avvenuta\u00a0 consegna\u00a0 da<br \/>\nparte del gestore di\u00a0 posta\u00a0 elettronica\u00a0 certificata\u00a0 del\u00a0 ministero<br \/>\ndella giustizia.<br \/>\n8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo\u00a0 periodo,\u00a0 il\u00a0 giudice<br \/>\npuo&#8217; autorizzare il deposito degli atti processuali e\u00a0 dei\u00a0 documenti<br \/>\ndi cui ai commi che precedono con modalita&#8217; non telematiche quando\u00a0 i<br \/>\nsistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.<br \/>\n9. Il giudice puo&#8217;\u00a0 ordinare\u00a0 il\u00a0 deposito\u00a0 di\u00a0 copia\u00a0 cartacea\u00a0 di<br \/>\nsingoli atti e documenti per ragioni specifiche.<br \/>\nArt.\u00a0\u00a0 16-ter.\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 (Pubblici\u00a0\u00a0 elenchi\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 notificazioni\u00a0\u00a0\u00a0 e<br \/>\ncomunicazioni). &#8211; 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini\u00a0 della<br \/>\nnotificazione e comunicazione degli atti in materia\u00a0 civile,\u00a0 penale,<br \/>\namministrativa e stragiudiziale si\u00a0 intendono\u00a0 per\u00a0 pubblici\u00a0 elenchi<br \/>\nquelli previsti dagli\u00a0 articoli\u00a0 4\u00a0 e\u00a0 16,\u00a0 comma\u00a0 12,\u00a0 del\u00a0 presente<br \/>\ndecreto; dall&#8217;articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,<br \/>\nconvertito con modificazioni dalla\u00a0 legge\u00a0 28\u00a0 gennaio\u00a0 2009,\u00a0 n.\u00a0 2,<br \/>\ndall&#8217;articolo 6-bis del decreto legislativo\u00a0 7\u00a0 marzo\u00a0 2005,\u00a0 n.\u00a0 82,<br \/>\nnonche&#8217; il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal<br \/>\nministero della giustizia.<br \/>\nArt. 16-quater. &#8211; (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).\u00a0 &#8211;<br \/>\n1. Alla legge 21 gennaio 1994, n.\u00a0 53,\u00a0 sono\u00a0 apportate\u00a0 le\u00a0 seguenti<br \/>\nmodificazioni:<br \/>\na) all&#8217;articolo 2, comma 1, dopo le parole: &#8220;all&#8217;articolo\u00a0 1&#8221;\u00a0 sono<br \/>\ninserite le seguenti: &#8220;effettuata a mezzo del servizio postale&#8221;;<br \/>\nb)\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 3,\u00a0 comma\u00a0 1,\u00a0 alinea,\u00a0 le\u00a0\u00a0 parole:\u00a0\u00a0 &#8220;\u00abdi\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 1 deve&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;che\u00a0 procede\u00a0 a<br \/>\nnorma dell&#8217;articolo 2 deve&#8221;;<br \/>\nc) all&#8217;articolo 3, il comma 3-bis e&#8217; abrogato;<br \/>\nd) dopo l&#8217;articolo 3 e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n&#8220;Art. 3-bis. &#8211; 1. La\u00a0 notificazione\u00a0 con\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 telematica\u00a0 si<br \/>\nesegue\u00a0 a\u00a0 mezzo\u00a0 di\u00a0 posta\u00a0 elettronica\u00a0 certificata\u00a0\u00a0 all&#8217;indirizzo<br \/>\nrisultante da pubblici elenchi, nel rispetto della\u00a0 normativa,\u00a0 anche<br \/>\nregolamentare, concernente la sottoscrizione, la\u00a0 trasmissione\u00a0 e\u00a0 la<br \/>\nricezione dei documenti informatici.\u00a0 La\u00a0 notificazione\u00a0 puo&#8217;\u00a0 essere<br \/>\neseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica<br \/>\ncertificata del notificante risultante da pubblici elenchi.<br \/>\n2. Quando l&#8217;atto\u00a0 da\u00a0 notificarsi\u00a0 non\u00a0 consiste\u00a0 in\u00a0 un\u00a0 documento<br \/>\ninformatico,\u00a0 l&#8217;avvocato\u00a0 provvede\u00a0 ad\u00a0 estrarre\u00a0 copia\u00a0\u00a0 informatica<br \/>\ndell&#8217;atto formato su supporto analogico, attestandone la\u00a0 conformita&#8217;<br \/>\nall&#8217;originale\u00a0 a\u00a0 norma\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 22,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0 del\u00a0\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 7 marzo 2005, n.\u00a0 82.\u00a0 La\u00a0 notifica\u00a0 si\u00a0 esegue\u00a0 mediante<br \/>\nallegazione\u00a0 dell&#8217;atto\u00a0 da\u00a0 notificarsi\u00a0\u00a0 al\u00a0\u00a0 messaggio\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 posta<br \/>\nelettronica certificata.<br \/>\n3. La notifica si perfeziona,\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 soggetto\u00a0 notificante,\u00a0 nel<br \/>\nmomento in cui viene generata la ricevuta\u00a0 di\u00a0 accettazione\u00a0 prevista<br \/>\ndall&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica<br \/>\n11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento\u00a0 in\u00a0 cui<br \/>\nviene\u00a0 generata\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 ricevuta\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 avvenuta\u00a0\u00a0 consegna\u00a0\u00a0 prevista<br \/>\ndall&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica<br \/>\n11 febbraio 2005, n. 68.<br \/>\n4.\u00a0 Il\u00a0\u00a0 messaggio\u00a0\u00a0 deve\u00a0\u00a0 indicare\u00a0\u00a0 nell&#8217;oggetto\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 dizione:<br \/>\n\u00abnotificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994\u00bb.<br \/>\n5. L&#8217;avvocato redige la relazione\u00a0 di\u00a0 notificazione\u00a0 su\u00a0 documento<br \/>\ninformatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato\u00a0 al<br \/>\nmessaggio\u00a0 di\u00a0 posta\u00a0 elettronica\u00a0 certificata.\u00a0 La\u00a0 relazione\u00a0\u00a0 deve<br \/>\ncontenere:<br \/>\na) il nome, cognome ed il codice fiscale dell&#8217;avvocato notificante;<br \/>\nb)\u00a0 gli\u00a0 estremi\u00a0 del\u00a0 provvedimento\u00a0 autorizzativo\u00a0 del\u00a0 consiglio<br \/>\ndell&#8217;ordine nel cui albo e&#8217; iscritto;<br \/>\nc) il nome e cognome o la denominazione e\u00a0 ragione\u00a0 sociale\u00a0 ed\u00a0 il<br \/>\ncodice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;<br \/>\nd) il nome e cognome o\u00a0 la\u00a0 denominazione\u00a0 e\u00a0 ragione\u00a0 sociale\u00a0 del<br \/>\ndestinatario;<br \/>\ne) l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata a cui l&#8217;atto\u00a0 viene<br \/>\nnotificato;<br \/>\nf) l&#8217;indicazione dell&#8217;elenco da cui il predetto indirizzo e&#8217;\u00a0 stato<br \/>\nestratto;<br \/>\ng) l&#8217;attestazione di conformita&#8217; di cui al comma 2.<br \/>\n6. Per le notificazioni effettuate in corso di\u00a0 procedimento\u00a0 deve,<br \/>\ninoltre, essere indicato l&#8217;ufficio giudiziario, la sezione, il numero<br \/>\ne l&#8217;anno di ruolo.&#8221;;<br \/>\ne) all&#8217;articolo 4, comma 1, le parole: &#8220;a mezzo\u00a0 posta\u00a0 elettronica<br \/>\ncertificata, ovvero&#8221; sono soppresse;<br \/>\nf) all&#8217;articolo 5, il comma 1 e&#8217; abrogato;<br \/>\ng) all&#8217;articolo 6,\u00a0 comma\u00a0 1,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 &#8220;la\u00a0 relazione\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 3&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;la\u00a0 relazione\u00a0 o\u00a0 le<br \/>\nattestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9&#8221;;<br \/>\nh) all&#8217;articolo 8, dopo il comma 4, e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n&#8220;4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle<br \/>\nnotifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.&#8221;;<br \/>\ni) all&#8217;articolo 9, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente comma:<br \/>\n&#8220;1-bis. Qualora non si possa procedere al\u00a0 deposito\u00a0 con\u00a0 modalita&#8217;<br \/>\ntelematiche\u00a0 dell&#8217;atto\u00a0 notificato\u00a0 a\u00a0 norma\u00a0\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0\u00a0 3-bis,<br \/>\nl&#8217;avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di\u00a0 posta<br \/>\nelettronica certificata,\u00a0 dei\u00a0 suoi\u00a0 allegati\u00a0 e\u00a0 della\u00a0 ricevuta\u00a0 di<br \/>\naccettazione e di avvenuta consegna e ne attesta\u00a0 la\u00a0 conformita&#8217;\u00a0 ai<br \/>\ndocumenti informatici da cui sono tratte ai sensi\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 23,<br \/>\ncomma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.&#8221;;<br \/>\nl) all&#8217;articolo 10, comma 1, e&#8217;\u00a0 inserito,\u00a0 in\u00a0 fine,\u00a0 il\u00a0 seguente<br \/>\nperiodo: &#8220;Quando l&#8217;atto e&#8217; notificato a norma dell&#8217;articolo 3-bis\u00a0 al<br \/>\npagamento dell&#8217;importo di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 periodo\u00a0 precedente\u00a0 si\u00a0 provvede<br \/>\nmediante sistemi telematici&#8221;.<br \/>\n2. Con decreto del Ministro della\u00a0 giustizia,\u00a0 da\u00a0 adottarsi\u00a0 entro<br \/>\ncentottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di\u00a0 conversione<br \/>\ndel\u00a0 presente\u00a0 decreto,\u00a0 si\u00a0 procede\u00a0 all&#8217;adeguamento\u00a0 delle\u00a0\u00a0 regole<br \/>\ntecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia\u00a0 21\u00a0 febbraio<br \/>\n2011, n. 44.<br \/>\n3. Le disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 1\u00a0 acquistano\u00a0 efficacia\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella<br \/>\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\ncomma 2.<br \/>\nArt.\u00a0 16-quinquies.\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 (Copertura\u00a0\u00a0 finanziaria).\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 1.\u00a0\u00a0 Per<br \/>\nl&#8217;adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso\u00a0 gli<br \/>\nuffici giudiziari, per il potenziamento delle\u00a0 reti\u00a0 di\u00a0 trasmissione<br \/>\ndati, nonche&#8217; per la manutenzione dei\u00a0 relativi\u00a0 servizi\u00a0 e\u00a0 per\u00a0 gli<br \/>\noneri\u00a0 connessi\u00a0 alla\u00a0 formazione\u00a0 del\u00a0 personale\u00a0 di\u00a0\u00a0 magistratura,<br \/>\namministrativo\u00a0 e\u00a0 tecnico,\u00a0 e&#8217;\u00a0 autorizzata\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 spesa\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 euro<br \/>\n1.320.000,00 per l&#8217;anno 2012, di euro 5.000.000 per l&#8217;anno 2013 e\u00a0 di<br \/>\neuro 3.600.000 a decorrere dall&#8217;anno 2014.<br \/>\n2. Al relativo onere si provvede con\u00a0 quota\u00a0 parte\u00a0 delle\u00a0 maggiori<br \/>\nentrate\u00a0 derivanti\u00a0 dall&#8217;applicazione\u00a0 delle\u00a0 disposizioni\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.\u00a0 183,\u00a0 che<br \/>\nsono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell&#8217;entrata<br \/>\ned in quello del Ministero della giustizia.<br \/>\n3. Il Ministro dell&#8217;economia e\u00a0 delle\u00a0 finanze\u00a0 e&#8217;\u00a0 autorizzato\u00a0 ad<br \/>\napportare,\u00a0 con\u00a0 propri\u00a0 decreti,\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 occorrenti\u00a0\u00a0 variazioni\u00a0\u00a0 di<br \/>\nbilancio.\u00bb;<br \/>\n3) all&#8217;articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:<br \/>\n\u00ab2) il secondo comma e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n&#8220;Il ricorso puo&#8217;\u00a0 essere\u00a0 sottoscritto\u00a0 anche\u00a0 personalmente\u00a0 dalla<br \/>\nparte ed e&#8217; formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,\u00a0 ovvero\u00a0 22,<br \/>\ncomma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.\u00a0 82,\u00a0 e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e&#8217;\u00a0 trasmesso<br \/>\nall&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del curatore\u00a0 indicato<br \/>\nnell&#8217;avviso di cui all&#8217;articolo 92, unitamente ai documenti di cui al<br \/>\nsuccessivo sesto comma. L&#8217;originale del titolo di credito allegato al<br \/>\nricorso e&#8217; depositato presso la cancelleria del tribunale.&#8221;\u00bb;<br \/>\nb) dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab2-bis. Il curatore, il commissario\u00a0 giudiziale\u00a0 nominato\u00a0 a\u00a0 norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 163 del\u00a0 regio\u00a0 decreto\u00a0 16\u00a0 marzo\u00a0 1942,\u00a0 n.\u00a0 267,\u00a0 il<br \/>\ncommissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a\u00a0 norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,\u00a0 entro<br \/>\ndieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle\u00a0 imprese,\u00a0 ai<br \/>\nfini dell&#8217;iscrizione.\u00a0 il\u00a0 proprio\u00a0 indirizzo\u00a0 di\u00a0 posta\u00a0 elettronica<br \/>\ncertificata\u00bb.<br \/>\n20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono\u00a0 apportate\u00a0 le<br \/>\nseguenti modificazioni:<br \/>\n1) all&#8217;articolo 543, secondo comma:<br \/>\na) al numero\u00a0 3),\u00a0 dopo\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abtribunale\u00a0 competente\u00bb\u00a0 sono<br \/>\ninserite le seguenti parole: \u00abnonche&#8217; l&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo di<br \/>\nposta elettronica certificata del creditore procedente\u00bb;<br \/>\nb) al numero 4),\u00a0 dopo\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00aba\u00a0 mezzo\u00a0 raccomandata\u00bb\u00a0 sono<br \/>\ninserite le seguenti parole: \u00abovvero a\u00a0 mezzo\u00a0 di\u00a0 posta\u00a0 elettronica<br \/>\ncertificata\u00bb;<br \/>\n2) all&#8217;articolo\u00a0 547,\u00a0 primo\u00a0 comma,\u00a0 dopo\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abcreditore<br \/>\nprocedente\u00bb sono inserite le seguenti parole: \u00abo trasmessa a mezzo di<br \/>\nposta elettronica certificata\u00bb;<br \/>\n3) l&#8217;articolo 548 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt.\u00a0 548.\u00a0 &#8211;\u00a0 (Mancata\u00a0 dichiarazione\u00a0 del\u00a0 terzo).\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 Se\u00a0\u00a0 il<br \/>\npignoramento riguarda i crediti di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 545,\u00a0 terzo\u00a0 e<br \/>\nquarto comma, quando il terzo non compare all&#8217;udienza\u00a0 stabilita,\u00a0 il<br \/>\ncredito pignorato, nei termini indicati dal creditore,\u00a0 si\u00a0 considera<br \/>\nnon contestato ai fini del procedimento in\u00a0 corso\u00a0 e\u00a0 dell&#8217;esecuzione<br \/>\nfondata sul provvedimento di assegnazione, e il\u00a0 giudice\u00a0 provvede\u00a0 a<br \/>\nnorma degli articoli 552 o 553.<br \/>\nFuori dei casi\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 primo\u00a0 comma,\u00a0 quando\u00a0 all&#8217;udienza\u00a0 il<br \/>\ncreditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,<br \/>\ncon ordinanza, fissa un&#8217;udienza successiva. L&#8217;ordinanza e&#8217; notificata<br \/>\nal terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non<br \/>\ncompare alla nuova udienza, il credito pignorato o\u00a0 il\u00a0 possesso\u00a0 del<br \/>\nbene\u00a0 di\u00a0 appartenenza\u00a0 del\u00a0 debitore,\u00a0 nei\u00a0 termini\u00a0\u00a0 indicati\u00a0\u00a0 dal<br \/>\ncreditore, si considera non contestato a norma del primo comma.<br \/>\nIl\u00a0 terzo\u00a0 puo&#8217;\u00a0 impugnare\u00a0 nelle\u00a0 forme\u00a0 e\u00a0 nei\u00a0 termini\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 617, primo comma, l&#8217;ordinanza di assegnazione di crediti<br \/>\nadottata a norma del presente articolo, se prova di non averne\u00a0 avuto<br \/>\ntempestiva conoscenza per irregolarita&#8217;\u00a0 della\u00a0 notificazione\u00a0 o\u00a0 per<br \/>\ncaso fortuito o forza maggiore.\u00bb;<br \/>\n4) l&#8217;articolo 549 e&#8217; sostituto dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 549. &#8211; (Contestata\u00a0 dichiarazione\u00a0 del\u00a0 terzo).\u00a0 &#8211;\u00a0 Se\u00a0 sulla<br \/>\ndichiarazione sorgono contestazioni, il\u00a0 giudice\u00a0 dell&#8217;esecuzione\u00a0 le<br \/>\nrisolve,\u00a0 compiuti\u00a0\u00a0 i\u00a0\u00a0 necessari\u00a0\u00a0 accertamenti,\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 ordinanza.<br \/>\nL&#8217;ordinanza produce effetti ai\u00a0 fini\u00a0 del\u00a0 procedimento\u00a0 in\u00a0 corso\u00a0 e<br \/>\ndell&#8217;esecuzione fondata\u00a0 sul\u00a0 provvedimento\u00a0 di\u00a0 assegnazione\u00a0 ed\u00a0 e&#8217;<br \/>\nimpugnabile nelle forme e nei termini di cui all&#8217;articolo 617.\u00bb.<br \/>\n21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti<br \/>\ndi espropriazione presso terzi iniziati\u00a0 successivamente\u00a0 all&#8217;entrata<br \/>\nin vigore della presente legge.<br \/>\n22. All&#8217;articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di<br \/>\ncui al decreto legislativo 1\u00b0\u00a0 agosto\u00a0 2003,\u00a0 n.\u00a0 259,\u00a0 e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2. Con decreto del Ministro della giustizia e del\u00a0 Ministro\u00a0 dello<br \/>\nsviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle<br \/>\nfinanze, sono determinati:<br \/>\na) le prestazioni previste al comma 1, le modalita&#8217; e\u00a0 i\u00a0 tempi\u00a0 di<br \/>\neffettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;<br \/>\nb) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita&#8217;\u00a0 di\u00a0 pagamento\u00a0 in<br \/>\nforma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione<br \/>\ndel numero\u00a0 e\u00a0 della\u00a0 tipologia\u00a0 delle\u00a0 prestazioni\u00a0 complessivamente<br \/>\neffettuate nell&#8217;anno precedente\u00bb;<br \/>\nb) il comma 4 e&#8217; abrogato.<br \/>\n23. L&#8217;abrogazione del comma 4 dell&#8217;articolo 96 del codice di cui al<br \/>\ndecreto legislativo 1\u00b0 agosto 2003, n. 259, ha\u00a0 effetto\u00a0 a\u00a0 decorrere<br \/>\ndalla data di entrata in vigore del decreto di cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 2\u00a0 del<br \/>\nmedesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera<br \/>\na), del presente articolo.<br \/>\n24. All&#8217;articolo\u00a0 1\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 23\u00a0 dicembre\u00a0 2005,\u00a0 n.\u00a0 266,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive\u00a0 modificazioni,\u00a0 il\u00a0 comma\u00a0 294-bis\u00a0 e&#8217;\u00a0\u00a0 sostituito\u00a0\u00a0 dal<br \/>\nseguente:<br \/>\n\u00ab294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati<br \/>\nal pagamento di\u00a0 spese\u00a0 per\u00a0 servizi\u00a0 e\u00a0 forniture\u00a0 aventi\u00a0 finalita&#8217;<br \/>\ngiudiziaria o penitenziaria, nonche&#8217; le aperture di credito a\u00a0 favore<br \/>\ndei funzionari\u00a0 delegati\u00a0 degli\u00a0 uffici\u00a0 centrali\u00a0 e\u00a0 periferici\u00a0 del<br \/>\nMinistero della giustizia, degli uffici giudiziari e della\u00a0 Direzione<br \/>\nnazionale antimafia e della Presidenza del\u00a0 Consiglio\u00a0 dei\u00a0 ministri,<br \/>\ndestinati al pagamento di somme liquidate\u00a0 a\u00a0 norma\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 24<br \/>\nmarzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo<br \/>\ndovuti al personale amministrato\u00a0 dal\u00a0 Ministero\u00a0 della\u00a0 giustizia\u00a0 e<br \/>\ndalla Presidenza del Consiglio dei ministri\u00bb.<br \/>\n25. All&#8217;articolo\u00a0 37\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 6, lettera s):<br \/>\n1) al capoverso c), le parole: \u00abeuro 1.500\u00bb sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00abeuro 1.800\u00bb;<br \/>\n2) il capoverso d) e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abd) per i ricorsi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1,\u00a0 lettere\u00a0 a)\u00a0 e<br \/>\nb), del codice di cui all&#8217;allegato 1 al decreto legislativo 2\u00a0 luglio<br \/>\n2010, n. 104, il contributo dovuto e&#8217; di euro 2.000 quando il\u00a0 valore<br \/>\ndella controversia e&#8217; pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di<br \/>\nimporto compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e&#8217;<br \/>\ndi euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore\u00a0 a\u00a0 1.000.000\u00a0 di<br \/>\neuro e&#8217; pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma<br \/>\n3-bis dell&#8217;articolo 14, il contributo dovuto e&#8217; di euro 6.000;\u00bb;<br \/>\n3) al capoverso e), primo\u00a0 periodo,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abeuro\u00a0 600\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abeuro 650\u00bb;<br \/>\nb) al comma 10:<br \/>\n1) dopo le parole: \u00abcommi 6,\u00bb sono inserite le\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00ablettere<br \/>\nda b) a r),\u00bb;<br \/>\n2)\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abad\u00a0 apposito\u00a0 fondo\u00a0 istituito\u00a0 nello\u00a0 stato\u00a0\u00a0 di<br \/>\nprevisione\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0\u00a0 finanze\u00bb\u00a0\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abal pertinente\u00a0 capitolo\u00a0 dello\u00a0 stato\u00a0 di<br \/>\nprevisione del Ministero della giustizia\u00bb;<br \/>\n3) le parole: \u00abe amministrativa\u00bb sono soppresse;<br \/>\n4) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abIl\u00a0 maggior\u00a0 gettito<br \/>\nderivante dall&#8217;applicazione delle disposizioni di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 6,<br \/>\nlettera s), e&#8217; versato\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0 del\u00a0 bilancio\u00a0 dello\u00a0 Stato\u00a0 per<br \/>\nessere riassegnato al pertinente capitolo dello stato\u00a0 di\u00a0 previsione<br \/>\ndel Ministero\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 finanze,\u00a0 alimentato\u00a0 con\u00a0 le<br \/>\nmodalita&#8217; di cui al\u00a0 periodo\u00a0 precedente,\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 realizzazione\u00a0 di<br \/>\ninterventi urgenti in materia di giustizia amministrativa\u00bb;<br \/>\nc) il comma 11 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab11. Con decreto del Presidente\u00a0 del\u00a0 Consiglio\u00a0 dei\u00a0 ministri,\u00a0 di<br \/>\nconcerto con\u00a0 i\u00a0 Ministri\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 finanze\u00a0 e\u00a0 della<br \/>\ngiustizia, e&#8217;\u00a0 stabilita\u00a0 la\u00a0 ripartizione\u00a0 in\u00a0 quote\u00a0 delle\u00a0 risorse<br \/>\nconfluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per\u00a0 essere<br \/>\ndestinate,\u00a0 in\u00a0 via\u00a0 prioritaria,\u00a0 all&#8217;assunzione\u00a0 di\u00a0 personale\u00a0\u00a0 di<br \/>\nmagistratura\u00a0 ordinaria,\u00a0 nonche&#8217;,\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 solo\u00a0 anno\u00a0\u00a0 2013,\u00a0\u00a0 per<br \/>\nconsentire ai lavoratori\u00a0 cassintegrati,\u00a0 in\u00a0 mobilita&#8217;,\u00a0 socialmente<br \/>\nutili e ai disoccupati e agli inoccupati,\u00a0 che\u00a0 a\u00a0 partire\u00a0 dall&#8217;anno<br \/>\n2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali\u00a0 o\u00a0 provinciali<br \/>\npresso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo<br \/>\nentro il 31 dicembre 2013, nel limite di\u00a0 spesa\u00a0 di\u00a0 7,5\u00a0 milioni\u00a0 di<br \/>\neuro. La titolarita&#8217; del relativo progetto formativo e&#8217; assegnata\u00a0 al<br \/>\nMinistero della giustizia. A decorrere\u00a0 dall&#8217;anno\u00a0 2014\u00a0 tale\u00a0 ultima<br \/>\nquota e&#8217; destinata all&#8217;incentivazione\u00a0 del\u00a0 personale\u00a0 amministrativo<br \/>\nappartenente\u00a0 agli\u00a0 uffici\u00a0 giudiziari\u00a0 che\u00a0 abbiano\u00a0 raggiunto\u00a0\u00a0 gli<br \/>\nobiettivi di cui al comma 12, anche in deroga\u00a0 alle\u00a0 disposizioni\u00a0 di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.<br \/>\n78, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 30\u00a0 luglio\u00a0 2010,\u00a0 n.<br \/>\n122, e alle\u00a0 spese\u00a0 di\u00a0 funzionamento\u00a0 degli\u00a0 uffici\u00a0 giudiziari.\u00a0 La<br \/>\nriassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e&#8217; effettuata al<br \/>\nnetto delle risorse utilizzate per le\u00a0 assunzioni\u00a0 del\u00a0 personale\u00a0 di<br \/>\nmagistratura ordinaria\u00bb;<br \/>\nd) dopo il comma 11 e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,\u00a0 di<br \/>\nconcerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, e&#8217;\u00a0 stabilita<br \/>\nla ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di\u00a0 cui<br \/>\nal comma 10, secondo periodo, per essere\u00a0 destinate,\u00a0 per\u00a0 un\u00a0 terzo,<br \/>\nall&#8217;assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per\u00a0 la<br \/>\nrestante quota, nella misura del 50 per cento all&#8217;incentivazione\u00a0 del<br \/>\npersonale amministrativo\u00a0 appartenente\u00a0 agli\u00a0 uffici\u00a0 giudiziari\u00a0 che<br \/>\nabbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche\u00a0 in\u00a0 deroga<br \/>\nalle\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0\u00a0 9,\u00a0\u00a0 comma\u00a0\u00a0 2-bis,\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50\u00a0 per\u00a0 cento<br \/>\nalle\u00a0\u00a0 spese\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 funzionamento\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 uffici\u00a0\u00a0 giudiziari.\u00a0\u00a0 La<br \/>\nriassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e&#8217;\u00a0 effettuata<br \/>\nal netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale\u00a0 di<br \/>\nmagistratura amministrativa\u00bb;<br \/>\ne) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono\u00a0 sostituiti\u00a0 dai<br \/>\nseguenti: \u00abAi\u00a0 fini\u00a0 dei\u00a0 commi\u00a0 11\u00a0 e\u00a0 11-bis,\u00a0 il\u00a0 Ministero\u00a0 della<br \/>\ngiustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa<br \/>\ncomunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al\u00a0 Ministero<br \/>\ndell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 finanze\u00a0 &#8211;\u00a0 Dipartimento\u00a0 della\u00a0\u00a0 Ragioneria<br \/>\ngenerale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l&#8217;elenco degli<br \/>\nuffici\u00a0 giudiziari\u00a0 presso\u00a0 i\u00a0 quali,\u00a0 alla\u00a0 data\u00a0 del\u00a0 31\u00a0 dicembre,<br \/>\nrisultano pendenti procedimenti civili\u00a0 e\u00a0 amministrativi\u00a0 in\u00a0 numero<br \/>\nridotto di almeno il\u00a0 10\u00a0 per\u00a0 cento\u00a0 rispetto\u00a0 all&#8217;anno\u00a0 precedente.<br \/>\nRelativamente\u00a0 ai\u00a0 giudici\u00a0 tributari,\u00a0\u00a0 l&#8217;incremento\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 quota<br \/>\nvariabile del compenso di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 12,\u00a0 comma\u00a0 3-ter,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 2 marzo 2012, n.\u00a0 16,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e&#8217; altresi&#8217; subordinato,\u00a0 in\u00a0 caso<br \/>\ndi pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza\u00a0 di<br \/>\nmerito che definisce il ricorso entro novanta giorni\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di<br \/>\ntale pronuncia\u00bb;<br \/>\nf) al comma 14, primo periodo, le parole: \u00abfondo di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma<br \/>\n10\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abcapitolo di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 10,<br \/>\nsecondo periodo\u00bb;<br \/>\ng) al comma 15, le parole: \u00abdel decreto di cui al\u00a0 comma\u00a0 11\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abdell&#8217;emanazione dei\u00a0 decreti\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 ai<br \/>\ncommi 11 e 11-bis\u00bb.<br \/>\n26. All&#8217;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica\u00a0 30<br \/>\nmaggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e&#8217;\u00a0 aggiunto\u00a0 il\u00a0 seguente:<br \/>\n\u00ab3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi<br \/>\ndi cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto\u00a0 legislativo<br \/>\n2 luglio 2010, n. 104, si\u00a0 intende\u00a0 l&#8217;importo\u00a0 posto\u00a0 a\u00a0 base\u00a0 d&#8217;asta<br \/>\nindividuato dalle stazioni appaltanti negli atti di\u00a0 gara,\u00a0 ai\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei<br \/>\nricorsi di cui all&#8217;articolo 119, comma\u00a0 1,\u00a0 lettera\u00a0 b)\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di\u00a0 controversie\u00a0 relative<br \/>\nall&#8217;irrogazione\u00a0 di\u00a0 sanzioni,\u00a0 comunque\u00a0 denominate,\u00a0 il\u00a0 valore\u00a0 e&#8217;<br \/>\ncostituito dalla somma di queste\u00bb.<br \/>\n27. Il contributo di cui all&#8217;articolo 13, comma\u00a0 6-bis,\u00a0 del\u00a0 testo<br \/>\nunico di cui al decreto del Presidente\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 30\u00a0 maggio<br \/>\n2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del<br \/>\npresente\u00a0 articolo,\u00a0 e&#8217;\u00a0 aumentato\u00a0 della\u00a0 meta&#8217;\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 giudizi\u00a0 di<br \/>\nimpugnazione.<br \/>\n28. Il maggior gettito derivante dall&#8217;applicazione\u00a0 dei\u00a0 commi\u00a0 25,<br \/>\nlettera a), e 27 e&#8217; versato all&#8217;entrata del bilancio dello Stato\u00a0 per<br \/>\nessere riassegnato al capitolo di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 37,\u00a0 comma\u00a0 10,<br \/>\nsecondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,\u00a0 convertito,<br \/>\ncon modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal<br \/>\ncomma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.<br \/>\n29. Le disposizioni di cui\u00a0 ai\u00a0 commi\u00a0 25,\u00a0 lettera\u00a0 a),\u00a0 e\u00a0 27\u00a0 si<br \/>\napplicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di\u00a0 entrata<br \/>\nin vigore della presente legge.<br \/>\n30. All&#8217;articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre\u00a0 1992,\u00a0 n.<br \/>\n546, dopo il comma 3, e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n\u00ab3-bis. Le disposizioni di cui ai\u00a0 commi\u00a0 precedenti\u00a0 si\u00a0 applicano<br \/>\nanche agli\u00a0 uffici\u00a0 giudiziari\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 contenzioso\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\ncontributo\u00a0\u00a0 unificato\u00a0\u00a0 davanti\u00a0\u00a0\u00a0 alle\u00a0\u00a0\u00a0 Commissioni\u00a0\u00a0\u00a0 tributarie<br \/>\nprovinciali\u00bb.<br \/>\n31. Nell&#8217;articolo 152-bis delle disposizioni per\u00a0 l&#8217;attuazione\u00a0 del<br \/>\ncodice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole:\u00a0 \u00absi<br \/>\napplica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del\u00a0 20<br \/>\nper cento degli onorari di avvocato ivi\u00a0 previsti.\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite<br \/>\ndalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00absi\u00a0 applica\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 decreto\u00a0\u00a0 adottato\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 1,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,\u00a0 per<br \/>\nla\u00a0 liquidazione\u00a0 del\u00a0 compenso\u00a0 spettante\u00a0 agli\u00a0 avvocati,\u00a0 con\u00a0\u00a0 la<br \/>\nriduzione\u00a0 del\u00a0 venti\u00a0 per\u00a0\u00a0 cento\u00a0\u00a0 dell&#8217;importo\u00a0\u00a0 complessivo\u00a0\u00a0 ivi<br \/>\nprevisto.\u00bb.<br \/>\n32. Nell&#8217;articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre\u00a0 1992,\u00a0 n.<br \/>\n546, al comma 2-bis le parole: \u00absi applica la tariffa vigente per gli<br \/>\navvocati e procuratori, con la riduzione del venti\u00a0 per\u00a0 cento\u00a0 degli<br \/>\nonorari di avvocato ivi previsti.\u00bb sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle\u00a0 seguenti:<br \/>\n\u00absi applica\u00a0 il\u00a0 decreto\u00a0 previsto\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 9,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge\u00a0\u00a0 24\u00a0\u00a0 gennaio\u00a0\u00a0 2012,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0\u00a0 1,\u00a0\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per\u00a0 la\u00a0 liquidazione<br \/>\ndel compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti\u00a0 per<br \/>\ncento dell&#8217;importo complessivo ivi previsto.\u00bb.<br \/>\n33. All&#8217;articolo 4 della legge\u00a0 12\u00a0 novembre\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 183,\u00a0 sono<br \/>\napportate le seguenti modifiche:<br \/>\na) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:\u00a0 \u00abprogressivamente<br \/>\nvacanti\u00bb sono aggiunte le\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00ab,\u00a0 previo\u00a0 espletamento\u00a0 della<br \/>\nprocedura di interpello di cui al comma 40\u00bb;<br \/>\nb) al comma 40, terzo periodo, dopo\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abcomma\u00a0 39\u00bb\u00a0 sono<br \/>\naggiunte le seguenti: \u00abproponibili sia per la\u00a0 copertura\u00a0 della\u00a0 sede<br \/>\npresso la quale sono soprannumerari sia per\u00a0 la\u00a0 copertura\u00a0 di\u00a0 altre<br \/>\nsedi\u00bb.<br \/>\n34.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 consentire\u00a0 lo\u00a0 svolgimento\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 compiti\u00a0\u00a0 di<br \/>\nrappresentanza e difesa\u00a0 nei\u00a0 giudizi\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 35\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,<br \/>\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,\u00a0 l&#8217;Avvocatura\u00a0 dello\u00a0 Stato\u00a0 e&#8217;<br \/>\nautorizzata ad effettuare, in\u00a0 aggiunta\u00a0 alle\u00a0 facolta&#8217;\u00a0 assunzionali<br \/>\npreviste dalla normativa vigente, ulteriori\u00a0 assunzioni\u00a0 di\u00a0 Avvocati<br \/>\ndello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2013.<br \/>\n35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa del Ministero degli affari esteri le\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 ai<br \/>\ncommi da 37 a 42.<br \/>\n36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all&#8217;articolo 29,<br \/>\ncomma 1, la lettera b) e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n\u00abb) a partire dall&#8217;esercizio 2016 i cespiti acquistati\u00a0 utilizzando<br \/>\ncontributi in conto esercizio,\u00a0 indipendentemente\u00a0 dal\u00a0 loro\u00a0 valore,<br \/>\ndevono\u00a0\u00a0 essere\u00a0\u00a0 interamente\u00a0\u00a0\u00a0 ammortizzati\u00a0\u00a0\u00a0 nell&#8217;esercizio\u00a0\u00a0\u00a0 di<br \/>\nacquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti\u00a0 acquistati<br \/>\nutilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro<br \/>\nvalore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti<br \/>\npercentuali per esercizio di acquisizione:<br \/>\n1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro\u00a0 valore\u00a0 nel<br \/>\n2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;<br \/>\n2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro\u00a0 valore\u00a0 nel<br \/>\n2013, 2014; per il 20% nel 2015;<br \/>\n3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro\u00a0 valore\u00a0 nel<br \/>\n2014; per il 40% nel 2015;<br \/>\n4) esercizio di acquisizione 2015: per 1&#8217;80% del\u00a0 loro\u00a0 valore\u00a0 nel<br \/>\n2015; per il 20% nel 2016\u00bb.<br \/>\n37. L&#8217;autorizzazione di\u00a0 spesa\u00a0 relativa\u00a0 alle\u00a0 indennita&#8217;\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 171\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 5<br \/>\ngennaio 1967, n.\u00a0 18,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 e&#8217;\u00a0 ridotta,\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2013, di un\u00a0 ammontare.\u00a0 pari\u00a0 a\u00a0 5.287.735\u00a0 euro<br \/>\nannui.<br \/>\n38. A decorrere dall&#8217;anno 2013, l&#8217;autorizzazione di spesa\u00a0 relativa<br \/>\nagli assegni previsti dall&#8217;articolo 658 del testo\u00a0 unico\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\ndecreto\u00a0 legislativo\u00a0 16\u00a0 aprile\u00a0\u00a0 1994,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 297,\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, e&#8217; ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.<br \/>\n39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38,\u00a0 con\u00a0 decreto\u00a0 del<br \/>\nMinistro\u00a0 degli\u00a0 affari\u00a0 esteri,\u00a0 di\u00a0\u00a0 concerto\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze, si provvede all&#8217;adozione delle\u00a0 misure<br \/>\naventi incidenza\u00a0 sui\u00a0 trattamenti\u00a0 economici\u00a0 corrisposti\u00a0 ai\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 171 del\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 5<br \/>\ngennaio\u00a0 1967,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 18,\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 successive\u00a0\u00a0 modificazioni,\u00a0\u00a0 nonche&#8217;<br \/>\ndell&#8217;articolo 658 del testo unico di cui al\u00a0 decreto\u00a0 legislativo\u00a0 16<br \/>\naprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche\u00a0 in\u00a0 deroga\u00a0 a<br \/>\nquanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque\u00a0 la<br \/>\ncopertura dei posti di funzione all&#8217;estero di assoluta priorita&#8217;.<br \/>\n40. A decorrere dall&#8217;anno 2013, l&#8217;autorizzazione di\u00a0 spesa\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 1, comma 11, della\u00a0 legge\u00a0 31\u00a0 marzo\u00a0 2005,\u00a0 n.\u00a0 56,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nridotta per un importo di euro 5.921.258.<br \/>\n41. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, della<br \/>\nlegge 3 agosto 1998, n. 299, e&#8217; ridotta di euro 10.000.000per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2013, di euro 5.963.544\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2014\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 9.100.000\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2015.<br \/>\n42.\u00a0 A\u00a0 decorrere\u00a0\u00a0 dall&#8217;anno\u00a0\u00a0 2013,\u00a0\u00a0 l&#8217;autorizzazione\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 15\u00a0 febbraio\u00a0 1995,\u00a0 n.\u00a0 51,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nsoppressa.<br \/>\n43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca<br \/>\nle disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.<br \/>\n44. A decorrere dall&#8217;anno scolastico 20122013, l&#8217;articolo 1,\u00a0 comma<br \/>\n24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,\u00a0 trova\u00a0 applicazione\u00a0 anche<br \/>\nnel caso\u00a0 degli\u00a0 assistenti\u00a0 amministrativi\u00a0 incaricati\u00a0 di\u00a0 svolgere<br \/>\nmansioni\u00a0 superiori\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 l&#8217;intero\u00a0\u00a0 anno\u00a0\u00a0 scolastico\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo\u00a0 2001,\u00a0 n.\u00a0 165,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive\u00a0 modificazioni,\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 copertura\u00a0 di\u00a0 posti\u00a0 vacanti\u00a0 o<br \/>\ndisponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.<br \/>\n45. La liquidazione del compenso per l&#8217;incarico di cui al comma\u00a0 44<br \/>\ne&#8217; effettuata\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 52,\u00a0 comma\u00a0 4,\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra<br \/>\nil\u00a0 trattamento\u00a0 previsto\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 direttore\u00a0 dei\u00a0 servizi\u00a0 generali<br \/>\namministrativi al livello iniziale\u00a0 della\u00a0 progressione\u00a0 economica\u00a0 e<br \/>\nquello complessivamente in godimento\u00a0 dall&#8217;assistente\u00a0 amministrativo<br \/>\nincaricato.<br \/>\n46. Il comma 15 dell&#8217;articolo 404 del testo unico di cui al decreto<br \/>\nlegislativo 16 aprile 1994, n. 297, e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nabrogato.<br \/>\n47. Al presidente e ai componenti\u00a0 delle\u00a0 commissioni\u00a0 esaminatrici<br \/>\ndei concorsi\u00a0 indetti\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 personale\u00a0 docente\u00a0 della\u00a0 scuola\u00a0 e&#8217;<br \/>\ncorrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici\u00a0 dei<br \/>\nconcorsi\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 dirigente\u00a0\u00a0\u00a0 scolastico\u00a0\u00a0\u00a0 stabilito\u00a0\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0\u00a0 decreto<br \/>\ninterministeriale ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 5, del regolamento<br \/>\ndi cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,\u00a0 n.<br \/>\n140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere<br \/>\nl&#8217;esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.<br \/>\n48. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2014 il\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;istruzione,<br \/>\ndell&#8217;universita&#8217; e della ricerca dismette la sede romana di\u00a0 piazzale<br \/>\nKennedy e il relativo contratto di\u00a0 locazione\u00a0 e&#8217;\u00a0 risolto.\u00a0 Da\u00a0 tale<br \/>\ndismissione derivano risparmi di spesa pari a 6\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2014.<br \/>\n49. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 870,<br \/>\ndella legge 27 dicembre 2006, n. 296, e&#8217; ridotta di euro 20 milioni a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2013.<br \/>\n50. Nell&#8217;esercizio finanziario\u00a0 2013\u00a0 e&#8217;\u00a0 versata\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0 del<br \/>\nbilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro\u00a0 a\u00a0 valere\u00a0 sulla<br \/>\ncontabilita&#8217; speciale relativa al\u00a0 Fondo\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 agevolazioni\u00a0 alla<br \/>\nricerca di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,<br \/>\nn. 297, e successive modificazioni, a\u00a0 valere\u00a0 sulla\u00a0 quota\u00a0 relativa<br \/>\nalla contribuzione a fondo perduto.<br \/>\n51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie<br \/>\ndel personale del comparto scuola sono ridotte\u00a0 di\u00a0 47,5\u00a0 milioni\u00a0 di<br \/>\neuro a decorrere dall&#8217;anno 2013, per\u00a0 la\u00a0 quota\u00a0 parte\u00a0 attinente\u00a0 al<br \/>\nFondo delle istituzioni scolastiche.<br \/>\n52. Il Fondo di cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 4,\u00a0 comma\u00a0 82,\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 12<br \/>\nnovembre 2011, n. 183, e&#8217; ridotto di 83,6 milioni di\u00a0 euro\u00a0 nell&#8217;anno<br \/>\n2013, di 119,4 milioni di euro nell&#8217;anno 2014 e di 122,4\u00a0 milioni\u00a0 di<br \/>\neuro a decorrere dall&#8217;anno 2015.<br \/>\n53. Il\u00a0 concorso\u00a0 al\u00a0 raggiungimento\u00a0 degli\u00a0 obiettivi\u00a0 di\u00a0 finanza<br \/>\npubblica di cui all&#8217;articolo 7 del decreto-legge 6\u00a0 luglio\u00a0 2012,\u00a0 n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\ne&#8217; assicurato dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della<br \/>\nricerca\u00a0 anche\u00a0 mediante\u00a0 l&#8217;attuazione\u00a0 del\u00a0 comma\u00a0 15\u00a0 del\u00a0 medesimo<br \/>\narticolo.\u00a0 Il\u00a0 Ministro\u00a0 dell&#8217;istruzione,\u00a0 dell&#8217;universita&#8217;\u00a0 e\u00a0 della<br \/>\nricerca, entro\u00a0 il\u00a0 31\u00a0 gennaio\u00a0 2013,\u00a0 puo&#8217;\u00a0 formulare\u00a0 proposte\u00a0 di<br \/>\nrimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al\u00a0 primo\u00a0 periodo.\u00a0 Il<br \/>\nMinistro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato\u00a0 ad\u00a0 apportare,<br \/>\ncon proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n54. Il personale docente di tutti i\u00a0 gradi\u00a0 di\u00a0 istruzione\u00a0 fruisce<br \/>\ndelle ferie nei giorni di\u00a0 sospensione\u00a0 delle\u00a0 lezioni\u00a0 definiti\u00a0 dai<br \/>\ncalendari scolastici regionali, ad\u00a0 esclusione\u00a0 di\u00a0 quelli\u00a0 destinati<br \/>\nagli scrutini, agli esami\u00a0 di\u00a0 Stato\u00a0 e\u00a0 alle\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 valutative.<br \/>\nDurante la rimanente parte dell&#8217;anno\u00a0 la\u00a0 fruizione\u00a0 delle\u00a0 ferie\u00a0 e&#8217;<br \/>\nconsentita per un periodo non superiore\u00a0 a\u00a0 sei\u00a0 giornate\u00a0 lavorative<br \/>\nsubordinatamente alla possibilita&#8217; di sostituire il personale che\u00a0 se<br \/>\nne avvale senza che vengano a determinarsi oneri\u00a0 aggiuntivi\u00a0 per\u00a0 la<br \/>\nfinanza pubblica.<br \/>\n55. All&#8217;articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6\u00a0 luglio\u00a0 2012,\u00a0 n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\ne&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abIl presente comma non\u00a0 si<br \/>\napplica al personale docente e amministrativo, tecnico\u00a0 e\u00a0 ausiliario<br \/>\nsupplente breve e saltuario o docente con contratto fino\u00a0 al\u00a0 termine<br \/>\ndelle\u00a0 lezioni\u00a0 o\u00a0 delle\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 didattiche,\u00a0 limitatamente\u00a0 alla<br \/>\ndifferenza tra i giorni\u00a0 di\u00a0 ferie\u00a0 spettanti\u00a0 e\u00a0 quelli\u00a0 in\u00a0 cui\u00a0 e&#8217;<br \/>\nconsentito al personale in questione di fruire delle ferie\u00bb.<br \/>\n56. Le disposizioni di cui ai commi 54\u00a0 e\u00a0 55\u00a0 non\u00a0 possono\u00a0 essere<br \/>\nderogate dai contratti collettivi nazionali di\u00a0 lavoro.\u00a0 Le\u00a0 clausole<br \/>\ncontrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1\u00b0 settembre 2013.<br \/>\n57. All&#8217;articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,<br \/>\ne successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo periodo, le parole: \u00abtrecento unita&#8217;\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite<br \/>\ndalle seguenti: \u00abcentocinquanta unita&#8217;\u00bb;<br \/>\nb) al terzo periodo, le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abcento\u00a0 unita&#8217;\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite<br \/>\ndalle seguenti: \u00abcinquanta unita&#8217;\u00bb.<br \/>\n58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento\u00a0 fuori\u00a0 ruolo,<br \/>\ngia&#8217; adottati ai sensi dell&#8217;articolo 26,\u00a0 comma\u00a0 8,\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 23<br \/>\ndicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di\u00a0 entrata<br \/>\nin vigore della presente legge, per l&#8217;anno scolastico 2012-2013.<br \/>\n59.\u00a0 Salve\u00a0 le\u00a0 ipotesi\u00a0 di\u00a0 collocamento\u00a0 fuori\u00a0\u00a0 ruolo\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,\u00a0 come<br \/>\nda ultimo modificato dal comma 57\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 articolo,\u00a0 e\u00a0 delle<br \/>\nprerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il\u00a0 personale<br \/>\nappartenente al comparto scuola puo&#8217; essere\u00a0 posto\u00a0 in\u00a0 posizione\u00a0 di<br \/>\ncomando presso altre\u00a0 amministrazioni\u00a0 pubbliche\u00a0 solo\u00a0 con\u00a0 oneri\u00a0 a<br \/>\ncarico dell&#8217;amministrazione richiedente.<br \/>\n60. All&#8217;articolo 16, comma 2,\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 legislativo\u00a0 29\u00a0 marzo<br \/>\n2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: \u00abc-bis)\u00a0 per<br \/>\ni collegi universitari gia&#8217; legalmente riconosciuti dal MIUR\u00a0 non\u00a0 si<br \/>\napplicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338\u00bb.<br \/>\n61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 delle\u00a0 infrastrutture\u00a0 e\u00a0 dei\u00a0\u00a0 trasporti\u00a0\u00a0 le<br \/>\ndisposizioni di cui ai commi da 62 a 69.<br \/>\n62. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 981,<br \/>\ndella legge 27 dicembre 2006, n. 296, e&#8217; ridotta di\u00a0 euro\u00a0 5\u00a0 milioni<br \/>\nper l&#8217;anno 2013, di euro 3 milioni\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2014\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 2<br \/>\nmilioni a decorrere dall&#8217; anno 2015.<br \/>\n63. L&#8217;autorizzazione di spesa prevista dall&#8217;articolo\u00a0 2,\u00a0 comma\u00a0 3,<br \/>\ndella legge 22 dicembre 1986, n. 910, e&#8217; ridotta di euro 24.138.218 a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2013.<br \/>\n64. L&#8217;autorizzazione di spesa prevista dall&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 1,<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 4\u00a0 ottobre\u00a0 1996,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 517,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n.\u00a0 611,\u00a0 e&#8217;\u00a0 ridotta\u00a0 di<br \/>\neuro 45.000.000 a decorrere dall&#8217;anno 2013.<br \/>\n65. L&#8217;autorizzazione di spesa prevista dall&#8217;articolo 39,\u00a0 comma\u00a0 2,<br \/>\ndella legge 1\u00b0 agosto 2002, n. 166, e&#8217; ridotta di euro 6.971.242\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;anno 2013, di euro 8.441.137 per l&#8217;anno 2014, di euro 8.878.999 per<br \/>\nl&#8217;anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall&#8217;anno 2016.<br \/>\n66.\u00a0\u00a0 Gli\u00a0\u00a0 oneri\u00a0\u00a0 previsti\u00a0\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0\u00a0 585\u00a0\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0\u00a0 codice<br \/>\ndell&#8217;ordinamento militare, di cui al\u00a0 decreto\u00a0 legislativo\u00a0 15\u00a0 marzo<br \/>\n2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013\u00a0 e\u00a0 di<br \/>\neuro 7.053.093 a decorrere dall&#8217;anno 2014.<br \/>\n67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo<br \/>\ndelle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza\u00a0 media<br \/>\ne&#8217; rideterminato in\u00a0 210\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013\u00a0 e\u00a0 in\u00a0 200\u00a0 a\u00a0 decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2014.<br \/>\n68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie\u00a0 di<br \/>\nporto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l&#8217;Accademia navale<br \/>\ne le scuole sottufficiali della Marina militare\u00a0 e&#8217;\u00a0 fissato\u00a0 in\u00a0 136<br \/>\nunita&#8217; a decorrere dall&#8217;anno 2013.<br \/>\n69.\u00a0 Al\u00a0 secondo\u00a0 periodo\u00a0 del\u00a0 comma\u00a0 172\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0\u00a0 2\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,\u00a0 le<br \/>\nparole: \u00abe pari a euro 1.514.000 annui a\u00a0 decorrere\u00a0 dal\u00a0 2013\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00ab, pari a euro 2.673.000 per l&#8217;anno\u00a0 2013,<br \/>\npari a euro 3.172.000 per l&#8217;anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a<br \/>\ndecorrere dal 2015\u00bb.<br \/>\n70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa del Ministero delle politiche agricole alimentari\u00a0 e\u00a0 forestali<br \/>\nle disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.<br \/>\n71. Ad integrazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 4,\u00a0 comma\u00a0 53,<br \/>\ndella legge 12 novembre 2011, n.\u00a0 183,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,<br \/>\nl&#8217;Istituto per lo\u00a0 sviluppo\u00a0 agroalimentare\u00a0 (ISA)\u00a0 Spa,\u00a0 interamente<br \/>\npartecipato dal\u00a0 Ministero\u00a0 delle\u00a0 politiche\u00a0 agricole\u00a0 alimentari\u00a0 e<br \/>\nforestali, e&#8217; autorizzato a versare all&#8217;entrata\u00a0 del\u00a0 bilancio\u00a0 dello<br \/>\nStato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013,\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\n8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000\u00a0 entro\u00a0 il\u00a0 31<br \/>\ngennaio 2015.<br \/>\n72. All&#8217;articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6<br \/>\ndicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 22<br \/>\ndicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abFino<br \/>\nal decorso del termine di cui al primo periodo\u00bb sono sostituite dalle<br \/>\nseguenti: \u00abFino all&#8217;adozione delle misure di cui al presente comma e,<br \/>\ncomunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014\u00bb.<br \/>\n73. La riduzione delle spese di cui all&#8217;articolo 8,\u00a0 comma\u00a0 4,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n.\u00a0 135,\u00a0 allegato\u00a0 3\u00a0 &#8211;\u00a0 Ministero\u00a0 delle<br \/>\npolitiche agricole alimentari\u00a0 e\u00a0 forestali,\u00a0 e&#8217;\u00a0 rideterminata,\u00a0 per<br \/>\nciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.<br \/>\n74. I benefici di cui all&#8217;articolo 6 del decreto-legge 30\u00a0 dicembre<br \/>\n1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27\u00a0 febbraio<br \/>\n1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento\u00a0 per\u00a0 gli<br \/>\nanni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l&#8217;anno 2015 e del\u00a0 50,3\u00a0 per<br \/>\ncento a decorrere dall&#8217;anno 2016.<br \/>\n75. All&#8217;articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,\u00a0 n.<br \/>\n83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,<br \/>\nle parole: \u00abdestinate a finanziare\u00a0 misure\u00a0 a\u00a0 sostegno\u00a0 del\u00a0 settore<br \/>\nagricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi\u00a0 di\u00a0 mercato\u00bb<br \/>\nsono sostituite dalle seguenti:\u00a0 \u00abversate\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0 del\u00a0 bilancio<br \/>\ndello Stato entro i1 31 gennaio 2013\u00bb.<br \/>\n76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 beni\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 culturali\u00a0\u00a0 le<br \/>\ndisposizioni di cui ai commi 77 e 78.<br \/>\n77. All&#8217;articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio\u00a0 2012,<br \/>\nn. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto\u00a0 2012,\u00a0 n.<br \/>\n135, le parole: \u00abal 31 dicembre 2015\u00bb sono sostituite dalle seguenti:<br \/>\n\u00abal pagamento dei contributi gia&#8217; concessi alla medesima data\u00a0 e\u00a0 non<br \/>\nancora erogati ai beneficiari\u00bb.<br \/>\n78. All&#8217;articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,<br \/>\nsono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) dopo le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abIstituti\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 beni\u00a0 e\u00a0 le<br \/>\nattivita&#8217; culturali,\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abcon\u00a0 priorita&#8217;\u00a0 per<br \/>\nquelle\u00bb;<br \/>\nb) le parole: \u00abcon decreto del Ministro per i beni e\u00a0 le\u00a0 attivita&#8217;<br \/>\nculturali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abcon uno\u00a0 o\u00a0 piu&#8217;\u00a0 decreti<br \/>\ndel Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali\u00bb;<br \/>\nc) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abLe disposizioni\u00a0 del<br \/>\npresente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i\u00a0 conti<br \/>\ndi tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 15, comma 3, del\u00a0 regolamento\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto\u00a0 del<br \/>\nPresidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233\u00bb.<br \/>\n79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della<br \/>\nspesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai\u00a0 commi\u00a0 da<br \/>\n80 a 87.<br \/>\n80.\u00a0 Il\u00a0 Ministero\u00a0 della\u00a0 salute,\u00a0 con\u00a0 decreto\u00a0 di\u00a0\u00a0 natura\u00a0\u00a0 non<br \/>\nregolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di\u00a0 carattere<br \/>\ndispositivo e\u00a0 ricognitivo\u00a0 finalizzate\u00a0 a\u00a0 stabilizzare\u00a0 l&#8217;effettivo<br \/>\nlivello di spesa registrato negli anni\u00a0 2011\u00a0 e\u00a0 2012\u00a0 relative\u00a0 alla<br \/>\nrazionalizzazione dell&#8217;attivita&#8217; di assistenza sanitaria\u00a0 erogata\u00a0 in<br \/>\nItalia al personale navigante, marittimo e dell&#8217;aviazione, in modo da<br \/>\nassicurare risparmi di spesa derivanti\u00a0 dalla\u00a0 razionalizzazione\u00a0 dei<br \/>\ncosti dei servizi di assistenza sanitaria.<br \/>\n81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l&#8217;autorizzazione<br \/>\ndi spesa per le funzioni di cui all&#8217;articolo\u00a0 6,\u00a0 lettera\u00a0 a),\u00a0 della<br \/>\nlegge 23 dicembre 1978, n. 833, e&#8217; ridotta di\u00a0 5.000.000\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dall&#8217;anno 2013.<br \/>\n82. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, ferma restando\u00a0 la\u00a0 competenza<br \/>\ndi autorita&#8217;\u00a0 statale\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 della\u00a0 salute\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\nassistenza sanitaria ai cittadini\u00a0 italiani\u00a0 all&#8217;estero,\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\ndecreto del Presidente della\u00a0 Repubblica\u00a0 31\u00a0 luglio\u00a0 1980,\u00a0 n.\u00a0 618,<br \/>\nnonche&#8217; in\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 assistenza\u00a0 sanitaria\u00a0 transfrontaliera,\u00a0 le<br \/>\nregioni devono\u00a0 farsi\u00a0 carico\u00a0 della\u00a0 regolazione\u00a0 finanziaria\u00a0 delle<br \/>\npartite debitorie e\u00a0 creditorie\u00a0 connesse\u00a0 alla\u00a0 mobilita&#8217;\u00a0 sanitaria<br \/>\ninternazionale, in applicazione di quanto previsto dall&#8217;articolo\u00a0 18,<br \/>\ncomma 7,\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 legislativo\u00a0 30\u00a0 dicembre\u00a0 1992,\u00a0 n.\u00a0 502,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni.<br \/>\n83. Alla regolazione finanziaria di cui al\u00a0 comma\u00a0 82\u00a0 si\u00a0 provvede<br \/>\nattraverso l&#8217;imputazione, tramite le regioni e le\u00a0 province\u00a0 autonome<br \/>\ndi Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali\u00a0 di<br \/>\nresidenza\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 assistiti,\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 costi\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 ricavi\u00a0\u00a0\u00a0 connessi<br \/>\nrispettivamente\u00a0 all&#8217;assistenza\u00a0 sanitaria\u00a0 dei\u00a0 cittadini\u00a0\u00a0 italiani<br \/>\nall&#8217;estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da\u00a0 regolare<br \/>\nin sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno<br \/>\nsanitario standard regionale, attraverso un sistema di\u00a0 compensazione<br \/>\ndella mobilita&#8217; sanitaria internazionale.<br \/>\n84. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, sono altresi&#8217; trasferite\u00a0 alle<br \/>\nregioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze<br \/>\nin materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera\u00a0 b)<br \/>\ndel primo comma dell&#8217;articolo 3\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della<br \/>\nRepubblica 31 luglio 1980, n. 618.\u00a0 Con\u00a0 la\u00a0 medesima\u00a0 decorrenza\u00a0 e&#8217;<br \/>\nabrogata la citata lettera b) del primo\u00a0 comma\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 3\u00a0 del<br \/>\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.<br \/>\n85. Al trasferimento delle funzioni di cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 84,\u00a0 per\u00a0 le<br \/>\nregioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e\u00a0 di<br \/>\nBolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in\u00a0 conformita&#8217;<br \/>\nai rispettivi statuti di autonomia.<br \/>\n86. Le modalita&#8217; applicative dei commi da\u00a0 82\u00a0 a\u00a0 84\u00a0 del\u00a0 presente<br \/>\narticolo e le relative\u00a0 procedure\u00a0 contabili\u00a0 sono\u00a0 disciplinate\u00a0 con<br \/>\nregolamento\u00a0 da\u00a0 emanare,\u00a0 entro\u00a0 il\u00a0 30\u00a0 aprile\u00a0\u00a0 2013,\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23\u00a0 agosto\u00a0 1988,\u00a0 n.\u00a0 400,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni, su proposta del Ministro della\u00a0 salute,\u00a0 di<br \/>\nconcerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previa intesa<br \/>\nin sede di Conferenza permanente per i\u00a0 rapporti\u00a0 tra\u00a0 lo\u00a0 Stato,\u00a0 le<br \/>\nregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.<br \/>\n87. Dall&#8217;attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi\u00a0 di<br \/>\nspesa quantificati in\u00a0 euro\u00a0 22.000.000\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013,\u00a0 in\u00a0 euro<br \/>\n30.000.000 per l&#8217;anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall&#8217;anno<br \/>\n2015.<br \/>\n88. Con decreto del Ministro\u00a0 della\u00a0 salute,\u00a0 di\u00a0 concerto\u00a0 con\u00a0 il<br \/>\nMinistro del lavoro e delle\u00a0 politiche\u00a0 sociali\u00a0 e\u00a0 con\u00a0 il\u00a0 Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze, da\u00a0 adottarsi\u00a0 entro\u00a0 sessanta\u00a0 giorni<br \/>\ndall&#8217;entrata in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente\u00a0 legge,\u00a0 sono\u00a0 stabilite\u00a0 le<br \/>\nmodalita&#8217; di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi<br \/>\nnei\u00a0 confronti\u00a0 del\u00a0 personale\u00a0 sanitario\u00a0 dichiarato\u00a0 inidoneo\u00a0 alla<br \/>\nmansione specifica ai sensi dell&#8217;articolo 42 del decreto\u00a0 legislativo<br \/>\n9 aprile 2008, n. 81. nonche&#8217; del personale riconosciuto non\u00a0 idoneo,<br \/>\nanche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del\u00a0 proprio<br \/>\nprofilo\u00a0 professionale\u00a0 ma\u00a0 idoneo\u00a0 a\u00a0 proficuo\u00a0 lavoro,\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 6 del CCNL integrativo\u00a0 del\u00a0 comparto\u00a0 sanita&#8217;\u00a0 del\u00a0 20<br \/>\nsettembre 2001. Con il\u00a0 medesimo\u00a0 decreto\u00a0 sono\u00a0 stabilite\u00a0 anche\u00a0 le<br \/>\nmodalita&#8217; con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita&#8217;<br \/>\nalla\u00a0 riassegnazione\u00a0 nell&#8217;ambito\u00a0 dell&#8217;assistenza\u00a0 territoriale,\u00a0 il<br \/>\npersonale eventualmente\u00a0 dichiarato\u00a0 idoneo\u00a0 a\u00a0 svolgere\u00a0 la\u00a0 propria<br \/>\nmansione specifica, in esito\u00a0 alla\u00a0 predetta\u00a0 verifica.\u00a0 La\u00a0 verifica<br \/>\nstraordinaria, da\u00a0 completarsi\u00a0 entro\u00a0 dodici\u00a0 mesi\u00a0 dall&#8217;entrata\u00a0 in<br \/>\nvigore della presente legge, e&#8217; svolta dall&#8217;INPS, che puo&#8217;\u00a0 avvalersi<br \/>\na tal fine anche del personale\u00a0 medico\u00a0 delle\u00a0 ASL,\u00a0 con\u00a0 le\u00a0 risorse<br \/>\numane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione\u00a0 vigente,<br \/>\ne senza oneri per la finanza pubblica.<br \/>\n89. Ferme restando le\u00a0 misure\u00a0 di\u00a0 contenimento\u00a0 della\u00a0 spesa\u00a0 gia&#8217;<br \/>\npreviste\u00a0 dalla\u00a0 legislazione\u00a0 vigente,\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 incrementare<br \/>\nl&#8217;efficienza\u00a0 nell&#8217;impiego\u00a0 delle\u00a0\u00a0 risorse\u00a0\u00a0 tenendo\u00a0\u00a0 conto\u00a0\u00a0 della<br \/>\nspecificita&#8217; e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa<br \/>\ne del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri\u00a0 dell&#8217;interno,<br \/>\ndella difesa, dell&#8217;economia e delle finanze, della giustizia e\u00a0 delle<br \/>\npolitiche\u00a0 agricole\u00a0 alimentari\u00a0 e\u00a0 forestali,\u00a0\u00a0 sulla\u00a0\u00a0 base\u00a0\u00a0 delle<br \/>\nmetodologie\u00a0 per\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 quantificazione\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 relativi\u00a0\u00a0 fabbisogni<br \/>\nindividuate\u00a0 dal\u00a0 Ministero\u00a0\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 finanze\u00a0\u00a0 &#8211;<br \/>\nDipartimento della Ragioneria generale dello\u00a0 Stato,\u00a0 procedono\u00a0 alla<br \/>\nrimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni\u00a0 dei\u00a0 programmi<br \/>\ndi\u00a0 spesa\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 rispettive\u00a0\u00a0 amministrazioni,\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 particolare<br \/>\nriferimento alle spese di cui all&#8217;articolo 21, comma 5,\u00a0 lettera\u00a0 b),<br \/>\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196.<br \/>\n90. Assicurando\u00a0 il\u00a0 rispetto\u00a0 dei\u00a0 saldi\u00a0 strutturali\u00a0 di\u00a0 finanza<br \/>\npubblica,\u00a0 le\u00a0 risorse\u00a0 disponibili\u00a0 individuate\u00a0 sulla\u00a0 base\u00a0\u00a0 delle<br \/>\nattivita&#8217; di cui al comma 89\u00a0 sono\u00a0 iscritte\u00a0 in\u00a0 un\u00a0 apposito\u00a0 fondo<br \/>\nistituito\u00a0 presso\u00a0 il\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 finanze,<br \/>\narticolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni<br \/>\ninteressate,\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 procedere\u00a0\u00a0 ad\u00a0\u00a0 assunzioni\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 tempo<br \/>\nindeterminato. Per le\u00a0 finalita&#8217;\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 89,\u00a0 le\u00a0 stesse<br \/>\namministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di\u00a0 personale<br \/>\nnel limite di un contingente complessivo di personale\u00a0 corrispondente<br \/>\na una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l&#8217;anno 2013 e a<br \/>\n120 milioni di euro a\u00a0 decorrere\u00a0 dall&#8217;anno\u00a0 2014.\u00a0 A\u00a0 tale\u00a0 fine\u00a0 e&#8217;<br \/>\nistituito un apposito fondo nello stato di previsione\u00a0 del\u00a0 Ministero<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni\u00a0 di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2013 e a 120 milioni di euro\u00a0 a\u00a0 decorrere\u00a0 dall&#8217;anno<br \/>\n2014.<br \/>\n91. Le assunzioni di cui al comma 90\u00a0 sono\u00a0 autorizzate,\u00a0 anche\u00a0 in<br \/>\nderoga alle percentuali del turn over di cui all&#8217;articolo\u00a0 66,\u00a0 comma<br \/>\n9-bis, del decreto-legge 25 giugno\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 112,\u00a0 convertito,\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge\u00a0 6\u00a0 agosto\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 133,\u00a0 e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, che possono essere incrementate fino al 50\u00a0 per\u00a0 cento<br \/>\nper ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l&#8217;anno<br \/>\n2015, con decreto del\u00a0 Presidente\u00a0 del\u00a0 Consiglio\u00a0 dei\u00a0 ministri,\u00a0 su<br \/>\nproposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze\u00a0 e\u00a0 del\u00a0 Ministro<br \/>\nper la pubblica amministrazione e\u00a0 la\u00a0 semplificazione,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 del<br \/>\nMinistro responsabile dell&#8217;amministrazione che intende procedere alle<br \/>\nassunzioni.<br \/>\n92.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 consentire\u00a0 la\u00a0 promozione\u00a0 e\u00a0\u00a0 lo\u00a0\u00a0 svolgimento<br \/>\nd&#8217;iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario\u00a0 della<br \/>\nresistenza e della Guerra di\u00a0 liberazione\u00a0 e&#8217;\u00a0 istituito,\u00a0 presso\u00a0 la<br \/>\nPresidenza del Consiglio dei Ministri, un\u00a0 fondo\u00a0 con\u00a0 previsione\u00a0 di<br \/>\nspesa di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2013, destinato a finanziare le<br \/>\niniziative\u00a0\u00a0 promosse\u00a0\u00a0 dalla\u00a0\u00a0 Confederazione\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 Associazioni<br \/>\ncombattentistiche e Partigiane.<br \/>\n93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle<br \/>\niniziative di solidarieta&#8217; per le vittime dei reati di tipo mafioso e<br \/>\nper le vittime del terrorismo e delle\u00a0 stragi\u00a0 di\u00a0 tale\u00a0 matrice,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nautorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.<br \/>\n94. Ai fini dell&#8217;attuazione dei commi 89,\u00a0 90\u00a0 e\u00a0 91,\u00a0 il\u00a0 Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri<br \/>\ndecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n95. A decorrere dall&#8217;anno 2013, e&#8217; istituito presso\u00a0 la\u00a0 Presidenza<br \/>\ndel Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un\u00a0 credito<br \/>\ndi imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri\u00a0 e\u00a0 modalita&#8217;<br \/>\ndefiniti di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e<br \/>\ncon\u00a0 il\u00a0 Ministero\u00a0 dello\u00a0\u00a0 sviluppo\u00a0\u00a0 economico,\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 particolare<br \/>\nriferimento alle piccole e medie imprese, nonche&#8217;\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 riduzione<br \/>\ndel cuneo fiscale, finanziato mediante\u00a0 le\u00a0 risorse\u00a0 derivanti\u00a0 dalla<br \/>\nprogressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto<br \/>\ncapitale\u00a0 iscritti\u00a0 in\u00a0 bilancio\u00a0 destinati\u00a0 ai\u00a0 trasferimenti\u00a0 e\u00a0 ai<br \/>\ncontributi alle imprese.<br \/>\n96. Il credito di imposta di cui al\u00a0 comma\u00a0 95\u00a0 e&#8217;\u00a0 riservato\u00a0 alle<br \/>\nimprese e alle reti di impresa che affidano attivita&#8217;\u00a0 di\u00a0 ricerca\u00a0 e<br \/>\nsviluppo a universita&#8217;, enti\u00a0 pubblici\u00a0 di\u00a0 ricerca\u00a0 o\u00a0 organismi\u00a0 di<br \/>\nricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e<br \/>\nsviluppo.<br \/>\n97. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e il\u00a0 Ministro\u00a0 dello<br \/>\nsviluppo economico, entro trenta giorni\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in<br \/>\nvigore\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 presente\u00a0\u00a0 legge,\u00a0\u00a0 riferiscono\u00a0\u00a0 alle\u00a0\u00a0 Commissioni<br \/>\nparlamentari competenti per materia e per\u00a0 i\u00a0 profili\u00a0 finanziari\u00a0 in<br \/>\nmerito all&#8217;individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti\u00a0 e<br \/>\ndei contributi di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 95\u00a0 ai\u00a0 fini\u00a0 dell&#8217;adozione\u00a0 delle<br \/>\nconseguenti iniziative di carattere normativo.<br \/>\n98.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 dare\u00a0 attuazione\u00a0 alla\u00a0 sentenza\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 Corte<br \/>\ncostituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare\u00a0 gli\u00a0 obiettivi\u00a0 di<br \/>\nfinanza pubblica, l&#8217;articolo\u00a0 12,\u00a0 comma\u00a0 10,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 31<br \/>\nmaggio 2010, n. 78, convertito, con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 30<br \/>\nluglio 2010, n. 122, e&#8217; abrogato a decorrere dal 1\u00b0 gennaio\u00a0 2011.\u00a0 I<br \/>\ntrattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in\u00a0 base<br \/>\nalla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore\u00a0 del<br \/>\ndecreto legge 29 ottobre 2012, n.\u00a0 185,\u00a0 sono\u00a0 riliquidati\u00a0 d&#8217;ufficio<br \/>\nentro un anno dalla predetta data ai sensi della\u00a0 disciplina\u00a0 vigente<br \/>\nprima dell&#8217;entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e,\u00a0 in<br \/>\nogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente\u00a0 delle<br \/>\neventuali somme gia&#8217; erogate\u00a0 in\u00a0 eccedenza.\u00a0 Gli\u00a0 oneri\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\npresente comma sono valutati in 1 milione di euro per l&#8217;anno 2012,\u00a0 7<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2013, 13 milioni di euro per l&#8217;anno 2014 e<br \/>\n20 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015. All&#8217;onere di 1 milione<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione<br \/>\ndella dotazione del Fondo\u00a0 per\u00a0 interventi\u00a0 strutturali\u00a0 di\u00a0 politica<br \/>\neconomica di cui all&#8217;articolo\u00a0 10,\u00a0 comma\u00a0 5,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 29<br \/>\nnovembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 27<br \/>\ndicembre 2004, n. 307.<br \/>\n99. I processi pendenti\u00a0 aventi\u00a0 ad\u00a0 oggetto\u00a0 la\u00a0 restituzione\u00a0 del<br \/>\ncontributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per\u00a0 cento<br \/>\ndella base contributiva utile prevista dall&#8217;articolo 11 della legge 8<br \/>\nmarzo 1968, n. 152, e dall&#8217;articolo 37 del testo\u00a0 unico\u00a0 delle\u00a0 norme<br \/>\nsulle prestazioni previdenziali a\u00a0 favore\u00a0 dei\u00a0 dipendenti\u00a0 civili\u00a0 e<br \/>\nmilitari\u00a0 dello\u00a0 Stato\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0\u00a0 della<br \/>\nRepubblica 29 dicembre 1973,\u00a0 n.\u00a0 1032,\u00a0 si\u00a0 estinguono\u00a0 di\u00a0 diritto;<br \/>\nl&#8217;estinzione e&#8217; dichiarata con decreto, anche d&#8217;ufficio; le\u00a0 sentenze<br \/>\neventualmente\u00a0 emesse,\u00a0 fatta\u00a0 eccezione\u00a0 per\u00a0\u00a0 quelle\u00a0\u00a0 passate\u00a0\u00a0 in<br \/>\ngiudicato, restano prive di effetti.<br \/>\n100. Restano validi gli atti e\u00a0 i\u00a0 provvedimenti\u00a0 adottati\u00a0 e\u00a0 sono<br \/>\nfatti salvi gli effetti prodottisi\u00a0 ed\u00a0 i\u00a0 rapporti\u00a0 giuridici\u00a0 sorti<br \/>\nsulla base delle norme del decreto-legge 29\u00a0 ottobre\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 185,<br \/>\nrecante \u00abDisposizioni urgenti\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 trattamento\u00a0 di\u00a0 fine<br \/>\nservizio dei dipendenti pubblici\u00bb non convertite in legge.<br \/>\n101. I\u00a0 commi\u00a0 da\u00a0 98\u00a0 a\u00a0 100\u00a0 entrano\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di<br \/>\npubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.<br \/>\n102.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 valorizzare\u00a0 il\u00a0 sistema\u00a0 dell&#8217;alta\u00a0 formazione<br \/>\nartistica e musicale e favorire la\u00a0 crescita\u00a0 del\u00a0 Paese\u00a0 e\u00a0 al\u00a0 fine<br \/>\nesclusivo dell&#8217;ammissione ai pubblici\u00a0 concorsi\u00a0 per\u00a0 l&#8217;accesso\u00a0 alle<br \/>\nqualifiche funzionali\u00a0 del\u00a0 pubblico\u00a0 impiego\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 quali\u00a0 ne\u00a0 e&#8217;<br \/>\nprescritto\u00a0 il\u00a0 possesso,\u00a0 i\u00a0 diplomi\u00a0 accademici\u00a0 di\u00a0 primo\u00a0 livello<br \/>\nrilasciati dalle istituzioni\u00a0 facenti\u00a0 parte\u00a0 del\u00a0 sistema\u00a0 dell&#8217;alta<br \/>\nformazione\u00a0 e\u00a0 specializzazione\u00a0\u00a0 artistica\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 musicale\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.\u00a0 508,\u00a0 sono<br \/>\nequipollenti\u00a0 ai\u00a0 titoli\u00a0 di\u00a0 laurea\u00a0 rilasciati\u00a0 dalle\u00a0\u00a0 universita&#8217;<br \/>\nappartenenti alla classe L-3 dei corsi\u00a0 di\u00a0 laurea\u00a0 nelle\u00a0 discipline<br \/>\ndelle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di<br \/>\ncui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla\u00a0 Gazzetta<br \/>\nUfficiale n. 153 del 6 luglio 2007.<br \/>\n103. Al fine esclusivo dell&#8217;ammissione\u00a0 ai\u00a0 pubblici\u00a0 concorsi\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;accesso alle qualifiche funzionali\u00a0 del\u00a0 pubblico\u00a0 impiego\u00a0 per\u00a0 le<br \/>\nquali ne e&#8217; prescritto il possesso, i diplomi accademici\u00a0 di\u00a0 secondo<br \/>\nlivello rilasciati\u00a0 dalle\u00a0 istituzioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 102\u00a0 sono<br \/>\nequipollenti\u00a0 ai\u00a0 titoli\u00a0 di\u00a0 laurea\u00a0 magistrale\u00a0\u00a0 rilasciati\u00a0\u00a0 dalle<br \/>\nuniversita&#8217; appartenenti alle seguenti classi\u00a0 dei\u00a0 corsi\u00a0 di\u00a0 laurea<br \/>\nmagistrale di cui al decreto ministeriale\u00a0 16\u00a0 marzo\u00a0 2007,pubblicato<br \/>\nsulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:<br \/>\na) Classe LM-12 (Design) per i diplomi\u00a0 rilasciati\u00a0 dagli\u00a0 Istituti<br \/>\nsuperiori per le industrie artistiche,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 dalle\u00a0 Accademie\u00a0 di<br \/>\nbelle arti nell&#8217;ambito della scuola di \u00abProgettazione\u00a0 artistica\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;impresa\u00bb, di cui alla Tabella A del decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della<br \/>\nRepubblica 8 luglio 2005, n. 212;<br \/>\nb) Classe\u00a0 LM-45\u00a0 (Musicologia\u00a0 e\u00a0 beni\u00a0 musicali)\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 diplomi<br \/>\nrilasciati dai Conservatori di musica,\u00a0 dall&#8217;Accademia\u00a0 nazionale\u00a0 di<br \/>\ndanza e dagli Istituti musicali pareggiati;<br \/>\nc)\u00a0 Classe\u00a0\u00a0 LM-65\u00a0\u00a0 (Scienze\u00a0\u00a0 dello\u00a0\u00a0 spettacolo\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 produzione<br \/>\nmultimediale) per i diplomi rilasciati\u00a0 dall&#8217;Accademia\u00a0 nazionale\u00a0 di<br \/>\narte drammatica, nonche&#8217; dalle Accademie di\u00a0 belle\u00a0 arti\u00a0 nell&#8217;ambito<br \/>\ndelle scuole di \u00abScenografia\u00bb e di \u00abNuove tecnologie\u00a0 dell&#8217;arte\u00bb,\u00a0 di<br \/>\ncui alla Tabella A del decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 8<br \/>\nluglio 2005, n. 212;<br \/>\nd) Classe LM-89 (Storia dell&#8217;arte) per i diplomi\u00a0 rilasciati\u00a0 dalle<br \/>\nAccademie di belle arti nell&#8217;ambito di tutte le altre scuole\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nalla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica\u00a0 8\u00a0 luglio<br \/>\n2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).<br \/>\n104. I diplomi\u00a0 accademici\u00a0 di\u00a0 secondo\u00a0 livello\u00a0 rilasciati\u00a0 dalle<br \/>\nistituzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, della legge\u00a0 21\u00a0 dicembre<br \/>\n1999,\u00a0 n.\u00a0 508\u00a0 costituiscono\u00a0 titolo\u00a0 di\u00a0 accesso\u00a0 ai\u00a0 concorsi\u00a0\u00a0 di<br \/>\nammissione\u00a0 ai\u00a0 corsi\u00a0 o\u00a0 scuole\u00a0 di\u00a0 dottorato\u00a0 di\u00a0 ricerca\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 di<br \/>\nspecializzazione in ambito artistico, musicale, storico\u00a0 artistico\u00a0 o<br \/>\nstorico-musicale istituiti dalle universita&#8217;.<br \/>\n105. Entro dodici mesi\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge le istituzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma\u00a0 1,\u00a0 della<br \/>\nlegge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la\u00a0 procedura\u00a0 di\u00a0 messa\u00a0 a<br \/>\nordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.<br \/>\n106. I\u00a0 titoli\u00a0 sperimentali\u00a0 conseguiti\u00a0 al\u00a0 termine\u00a0 di\u00a0 percorsi<br \/>\nvalidati dal\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;istruzione,\u00a0 dell&#8217;universita&#8217;\u00a0 e\u00a0 della<br \/>\nricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nal comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo\u00a0 e\u00a0 di<br \/>\nsecondo livello, secondo una tabella\u00a0 di\u00a0 corrispondenza\u00a0 determinata<br \/>\ncon decreto del Ministro dell&#8217;istruzione,\u00a0 dell&#8217;universita&#8217;\u00a0 e\u00a0 della<br \/>\nricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi102 e 103, da<br \/>\nemanarsi entro tre\u00a0 mesi\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge.<br \/>\n107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al\u00a0 comma<br \/>\n102, al termine dei percorsi formativi\u00a0 del\u00a0 previgente\u00a0 ordinamento,<br \/>\nconseguiti prima\u00a0 dell&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente\u00a0 legge\u00a0 e<br \/>\ncongiuntamente\u00a0 al\u00a0 possesso\u00a0 di\u00a0 un\u00a0 diploma\u00a0 di\u00a0 scuola\u00a0 secondaria<br \/>\nsuperiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello<br \/>\nsecondo una tabella di corrispondenza\u00a0 determinata\u00a0 con\u00a0 decreto\u00a0 del<br \/>\nMinistro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca sulla base<br \/>\ndei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103,\u00a0 da\u00a0 emanarsi\u00a0 entro<br \/>\ntre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br \/>\n108. Ferme restando le misure\u00a0 di\u00a0 contenimento\u00a0 della\u00a0 spesa\u00a0 gia&#8217;<br \/>\npreviste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza<br \/>\ne assistenza sociale pubblici, nell&#8217;ambito\u00a0 della\u00a0 propria\u00a0 autonomia<br \/>\norganizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per<br \/>\nla riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a\u00a0 decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori\u00a0 a<br \/>\n300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di\u00a0 ciascun<br \/>\nanno ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato. Tali<br \/>\nrisparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:<br \/>\na) la riduzione delle risorse\u00a0 destinate\u00a0 all&#8217;esternalizzazione\u00a0 di<br \/>\nservizi informatici, alla\u00a0 gestione\u00a0 patrimoniale,\u00a0 ai\u00a0 contratti\u00a0 di<br \/>\nacquisto\u00a0 di\u00a0 servizi\u00a0 amministrativi,\u00a0\u00a0 tecnici\u00a0\u00a0 ed\u00a0\u00a0 informatici,a<br \/>\nconvenzioni con patronati\u00a0 e\u00a0 centri\u00a0 di\u00a0 assistenza\u00a0 fiscale\u00a0 (CAF),<br \/>\nbancarie, postali, ovvero ai\u00a0 contratti\u00a0 di\u00a0 locazione\u00a0 per\u00a0 immobili<br \/>\nstrumentali non di proprieta&#8217;;<br \/>\nb) la riduzione dei contratti di consulenza;<br \/>\nc) l&#8217;eventuale riduzione, per gli anni 2013,\u00a0 2014\u00a0 e\u00a0 2015,\u00a0 delle<br \/>\nfacolta&#8217;\u00a0 assunzionali\u00a0 previste\u00a0 dalla\u00a0 legislazione\u00a0 vigente,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nl&#8217;obiettivo di realizzare un&#8217;ulteriore contrazione della\u00a0 consistenza<br \/>\ndel personale;<br \/>\nd) la rinegoziazione dei contratti in essere\u00a0 con\u00a0 i\u00a0 fornitori\u00a0 di<br \/>\nservizi al fine di\u00a0 allineare\u00a0 i\u00a0 corrispettivi\u00a0 previsti\u00a0 ai\u00a0 valori<br \/>\npraticati dai migliori fornitori;<br \/>\ne)\u00a0 la\u00a0 stipula\u00a0 di\u00a0 contratti\u00a0 di\u00a0\u00a0 sponsorizzazione\u00a0\u00a0 tecnica\u00a0\u00a0 o<br \/>\nfinanziaria, con appositi\u00a0 operatori\u00a0 selezionati\u00a0 nel\u00a0 rispetto\u00a0 dei<br \/>\nvincoli stabiliti\u00a0 dal\u00a0 codice\u00a0 degli\u00a0 appalti\u00a0 pubblici\u00a0 relativi\u00a0 a<br \/>\nlavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12\u00a0 aprile<br \/>\n2006, n. 163, o dalle norme in\u00a0 tema\u00a0 di\u00a0 contabilita&#8217;\u00a0 pubblica.\u00a0 Le<br \/>\nsponsorizzazioni di cui alla\u00a0 presente\u00a0 lettera\u00a0 possono\u00a0 aver\u00a0 luogo<br \/>\nanche mediante la riserva di spazi\u00a0 pubblicitari\u00a0 nei\u00a0 siti\u00a0 internet<br \/>\nistituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei\u00a0 segni<br \/>\ndistintivi, la concessione in uso di spazi\u00a0 o\u00a0 superfici\u00a0 interne\u00a0 ed<br \/>\nesterne degli immobili,\u00a0 e\u00a0 attraverso\u00a0 ogni\u00a0 altro\u00a0 mezzo\u00a0 idoneo\u00a0 a<br \/>\nreperire utilita&#8217; economiche, previa\u00a0 verifica\u00a0 della\u00a0 compatibilita&#8217;<br \/>\ncon\u00a0 le\u00a0 finalita&#8217;\u00a0 istituzionali\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 enti\u00a0\u00a0 stessi.\u00a0\u00a0 Per\u00a0\u00a0 il<br \/>\nconseguimento degli obiettivi previsti dalla\u00a0 presente\u00a0 lettera,\u00a0 gli<br \/>\nenti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche<br \/>\ndelle altre formule di\u00a0 partenariato\u00a0 pubblico-privato\u00a0 previste\u00a0 dal<br \/>\ncodice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br \/>\n109. Nell&#8217;ambito delle attivita&#8217; di cui all&#8217;articolo 20,\u00a0 comma\u00a0 2,<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 1\u00b0\u00a0 luglio\u00a0\u00a0 2009,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 78,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge\u00a0 3\u00a0 agosto\u00a0 2009,\u00a0 n.\u00a0 102,\u00a0 e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale\u00a0 (INPS),<br \/>\nnel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali\u00a0 e<br \/>\nfinanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano\u00a0 di\u00a0 150.000<br \/>\nverifiche\u00a0 straordinarie\u00a0 annue,\u00a0 aggiuntivo\u00a0 rispetto\u00a0 all&#8217;ordinaria<br \/>\nattivita&#8217; di accertamento della permanenza dei requisiti\u00a0 sanitari\u00a0 e<br \/>\nreddituali, nei confronti dei titolari\u00a0 di\u00a0 benefici\u00a0 di\u00a0 invalidita&#8217;<br \/>\ncivile,\u00a0 cecita&#8217;\u00a0 civile,\u00a0 sordita&#8217;,\u00a0 handicap\u00a0 e\u00a0\u00a0 disabilita&#8217;.\u00a0\u00a0 Le<br \/>\neventuali risorse derivanti dall&#8217;attuazione\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 comma\u00a0 da<br \/>\naccertarsi, con il procedimento di cui all&#8217;articolo 14 della legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 1990,\u00a0 n.\u00a0 241,\u00a0 a\u00a0 consuntivo\u00a0 e\u00a0 su\u00a0 base\u00a0 pluriennale\u00a0 come<br \/>\neffettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti\u00a0 dai\u00a0 programmi<br \/>\nstraordinari di verifica gia&#8217; previsti prima dell&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore<br \/>\ndella presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo\u00a0 per\u00a0 le<br \/>\nnon auto sufficienze di cui all&#8217;articolo 1, comma 1264,\u00a0 della\u00a0 legge<br \/>\n27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro<br \/>\nannui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all&#8217;entrata<br \/>\ndel bilancio dello Stato per essere riassegnate all&#8217;apposito capitolo<br \/>\ndello stato di previsione del Ministero del .lavoro e delle politiche<br \/>\nsociali. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato\u00a0 ad<br \/>\napportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n110. Qualora con l&#8217;attuazione delle misure di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 108,<br \/>\nlettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli\u00a0 enti<br \/>\nstessi nell&#8217;ambito della\u00a0 propria\u00a0 autonomia\u00a0 organizzativa,\u00a0 non\u00a0 si<br \/>\nraggiungano i risparmi aggiuntivi previsti\u00a0 dal\u00a0 medesimo\u00a0 comma,\u00a0 si<br \/>\nprovvede anche attraverso la riduzione\u00a0 delle\u00a0 risorse\u00a0 destinate\u00a0 ai<br \/>\nprogetti speciali di cui all&#8217;articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.<br \/>\n88, e successive modificazioni.<br \/>\n111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli\u00a0 infortunati<br \/>\nsul lavoro\u00a0 e\u00a0 dei\u00a0 tecnopatici,\u00a0 con\u00a0 particolare\u00a0 riferimento\u00a0 alle<br \/>\nprestazioni sanitarie regolamentate dall&#8217;accordo quadro approvato\u00a0 in<br \/>\ndata 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i\u00a0 rapporti<br \/>\ntra lo Stato, le regioni e\u00a0 le\u00a0 province\u00a0 autonome\u00a0 di\u00a0 Trento\u00a0 e\u00a0 di<br \/>\nBolzano, ferme restando le riduzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma\u00a0 1,<br \/>\nlettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 135,\u00a0 per\u00a0 l&#8217;Istituto<br \/>\nnazionale per l&#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)<br \/>\nsi procede alla riduzione della dotazione organica del personale\u00a0 non<br \/>\ndirigenziale di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b),\u00a0 del\u00a0 citato<br \/>\ndecreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione\u00a0 delle\u00a0 professionalita&#8217;<br \/>\nsanitarie.\u00a0 Per\u00a0 il\u00a0 restante\u00a0 personale\u00a0 non\u00a0 dirigenziale,\u00a0\u00a0 previa<br \/>\nproposta\u00a0 dell&#8217;INAIL,\u00a0 puo&#8217;\u00a0 essere\u00a0 operata\u00a0 una\u00a0\u00a0 riduzione\u00a0\u00a0 anche<br \/>\ninferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione\u00a0 i<br \/>\nrisparmi\u00a0 conseguiti\u00a0 attraverso\u00a0 la\u00a0 contrazione,\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 triennio<br \/>\n2013-2015,\u00a0 delle\u00a0 facolta&#8217;\u00a0 assunzionali\u00a0 previste\u00a0 dalla\u00a0 normativa<br \/>\nvigente. A decorrere dall&#8217;anno\u00a0 2013,\u00a0 le\u00a0 somme\u00a0 derivanti\u00a0 da\u00a0 tali<br \/>\nrisparmi\u00a0 sono\u00a0 versate\u00a0 a\u00a0 un\u00a0 apposito\u00a0 capitolo\u00a0 dell&#8217;entrata\u00a0 del<br \/>\nbilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.<br \/>\n112. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,<br \/>\ndi concerto\u00a0 con\u00a0 il\u00a0 Ministro\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 finanze,\u00a0 da<br \/>\nadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge, e&#8217; stabilito il riparto dell&#8217;importo di cui al\u00a0 primo<br \/>\nperiodo dell&#8217;alinea del comma 108 tra gli enti ivi citati.<br \/>\n113. All&#8217;articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n.\u00a0 184,\u00a0 recante<br \/>\n\u00abDisposizioni concernenti l&#8217;assegno\u00a0 sostitutivo\u00a0 dell&#8217;accompagnatore<br \/>\nmilitare per il 2009\u00bb, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1, le parole \u00abper gli anni 2008 e 2009\u00bb sono sostituite<br \/>\ndalle seguenti: \u00abper gli anni 2013 e 2014\u00bb;<br \/>\nb) al comma 1, le parole: \u00abin unica soluzione nell&#8217;anno 2009\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti \u00abnel 2013 e 2014\u00bb.<br \/>\n114. A decorrere dall&#8217;anno 2013,\u00a0 gli\u00a0 enti\u00a0 previdenziali\u00a0 rendono<br \/>\ndisponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente,<br \/>\npensione e assimilati (CUI)) in modalita&#8217; telematica. E&#8217; facolta&#8217; del<br \/>\ncittadino richiedere la\u00a0 trasmissione\u00a0 del\u00a0 CUD\u00a0 in\u00a0 forma\u00a0 cartacea.<br \/>\nDall&#8217;attuazione del\u00a0 presente\u00a0 comma\u00a0 non\u00a0 devono\u00a0 derivare\u00a0 nuovi\u00a0 o<br \/>\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br \/>\n115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza<br \/>\nlocale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti<br \/>\ndal\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0\u00a0 luglio\u00a0\u00a0 2012,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 95,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge\u00a0 7\u00a0 agosto\u00a0 2012,n.\u00a0 135,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 quelli<br \/>\nderivanti\u00a0 dal\u00a0 processo\u00a0 di\u00a0 riorganizzazione\u00a0\u00a0 dell&#8217;Amministrazione<br \/>\nperiferica\u00a0 dello\u00a0 Stato,\u00a0 fino\u00a0 al\u00a0 31\u00a0 dicembre\u00a0 2013\u00a0 e&#8217;\u00a0\u00a0 sospesa<br \/>\nl&#8217;applicazione\u00a0 delle\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 ai\u00a0 commi\u00a0\u00a0 18\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 19<br \/>\ndell&#8217;articolo\u00a0 23\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 dicembre\u00a0 2011,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 201,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.\u00a0 214.<br \/>\nAll&#8217;articolo\u00a0 23\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 dicembre\u00a0\u00a0 2011,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 201,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.\u00a0 214,<br \/>\nal comma\u00a0 16,\u00a0 sostituire\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00ab31\u00a0 dicembre\u00a0 2012\u00bb\u00a0 con\u00a0 le<br \/>\nseguenti: \u00ab31 dicembre 2013\u00bb. Nei casi in cui in\u00a0 una\u00a0 data\u00a0 compresa<br \/>\ntra il5 novembre 2012\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 31\u00a0 dicembre\u00a0 2013\u00a0 si\u00a0 verifichino\u00a0 la<br \/>\nscadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure\u00a0 la<br \/>\nscadenza dell&#8217;incarico di Commissario\u00a0 straordinario\u00a0 delle\u00a0 province<br \/>\nnominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui\u00a0 al\u00a0 testo\u00a0 unico<br \/>\ndelle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti\u00a0 locali\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in\u00a0 altri\u00a0 casi\u00a0 di\u00a0 cessazione<br \/>\nanticipata del\u00a0 mandato\u00a0 degli\u00a0 organi\u00a0 provinciali\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 della<br \/>\nlegislazione vigente, e&#8217; nominato un\u00a0 commissario\u00a0 straordinario,\u00a0 ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 141 del citato testo\u00a0 unico\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo n. 267 del 2000 per\u00a0 la\u00a0 provvisoria\u00a0 gestione\u00a0 dell&#8217;ente<br \/>\nfino al 31 dicembre 2013. All&#8217;articolo 17, comma 4, del decreto-legge<br \/>\n6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 2012, n. 135, le parole \u00abEntro 60 giorni dalla data di entrata<br \/>\nin vigore della legge\u00a0 di\u00a0 conversione\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 decreto\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abEntro 1131 dicembre\u00a0 2013\u00bb.\u00a0 All&#8217;articolo<br \/>\n17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: \u00aball&#8217;esito<br \/>\ndella procedura di riordino\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00abin<br \/>\nattesa del riordino, in via transitoria\u00bb. Il Presidente, la Giunta\u00a0 e<br \/>\nil Consiglio della Provincia restano in\u00a0 carica\u00a0 fino\u00a0 alla\u00a0 naturale<br \/>\nscadenza\u00a0 dei\u00a0 mandati.\u00a0 Fino\u00a0 al\u00a0 31\u00a0 dicembre\u00a0\u00a0 2013\u00a0\u00a0 e&#8217;\u00a0\u00a0 sospesa<br \/>\nl&#8217;applicazione\u00a0 delle\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0\u00a0 18\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,\u00a0 convertito\u00a0 con\u00a0 modificazioni<br \/>\ndalla legge\u00a0 7\u00a0 agosto\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 135,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 di\u00a0 quelle\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 2, comma\u00a0 2,\u00a0 secondo\u00a0 e\u00a0 terzo\u00a0 periodo,\u00a0 del\u00a0 medesimo<br \/>\ndecreto legge.<br \/>\n116.\u00a0 Per\u00a0 il\u00a0 triennio\u00a0 2013-2015\u00a0 continuano\u00a0 ad\u00a0 applicarsi\u00a0\u00a0 le<br \/>\ndisposizioni di cui all&#8217;articolo 1, commi 637, 638, 639, 640\u00a0 e\u00a0 642,<br \/>\ndella legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br \/>\n117. All&#8217;articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\nsono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al primo periodo,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00ab1.000\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00ab2.000\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 parole:<br \/>\n\u00ab1.050 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00ab2.050<br \/>\nmilioni di euro\u00bb;<br \/>\nb) al quarto periodo, le parole: \u00abper ciascuna regione,\u00a0 in\u00a0 misura<br \/>\ncorrispondente\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00abper\u00a0\u00a0 l&#8217;importo<br \/>\ncomplessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni\u00a0 2013\u00a0 e<br \/>\n2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015, per ciascuna<br \/>\nregione in misura proporzionale\u00bb.<br \/>\n118. All&#8217;articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge\u00a0 6<br \/>\nluglio 2012, n. 95, convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 2012, n. 135, dopo le parole: \u00abdegli importi\u00bb sono inserite le<br \/>\nseguenti: \u00abincrementati di 500 milioni di euro annui\u00bb.<br \/>\n119. All&#8217;articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\nsono apportate le seguenti modifiche:<br \/>\na) al primo periodo le parole: \u00ab2.000 milioni di euro per\u00a0 ciascuno<br \/>\ndegli anni 2013\u00a0 e\u00a0 2014\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00ab2.250<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2013 e 2.500 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2014\u00bb e le parole: \u00ab2.100 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00ab2.600 milioni di euro\u00bb;<br \/>\nb) al terzo periodo dopo le parole: \u00abdei dati raccolti\u00a0 nell&#8217;ambito<br \/>\ndella procedura per la determinazione dei fabbisogni\u00a0 standard\u00bb\u00a0 sono<br \/>\ninserite le seguenti: \u00ab, nonche&#8217; dei fabbisogni standard stessi,\u00bb.<br \/>\n120. Per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013\u00a0 la\u00a0 dotazione\u00a0 del\u00a0 fondo\u00a0 di\u00a0 solidarieta&#8217;<br \/>\ncomunale, di cui ai commi da 380 a 387 e&#8217; incrementata della somma di<br \/>\n150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari\u00a0 sui<br \/>\nsaldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo\u00a0 netto\u00a0 da<br \/>\nfinanziare, mediante versamento all&#8217;entrata del bilancio dello\u00a0 Stato<br \/>\ndi\u00a0 una\u00a0 corrispondente\u00a0 quota\u00a0 delle\u00a0\u00a0 risorse\u00a0\u00a0 disponibili\u00a0\u00a0 sulla<br \/>\ncontabilita&#8217;\u00a0 speciale\u00a0 1778\u00a0 \u00abAgenzia\u00a0 delle\u00a0 entrate\u00a0 &#8211;\u00a0 Fondi\u00a0\u00a0 di<br \/>\nbilancio\u00bb e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante<br \/>\ncorrispondente utilizzo del Fondo di cui all&#8217;articolo 6, comma 2, del<br \/>\ndecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.<br \/>\n121. Al primo periodo dell&#8217;articolo 16, comma 7, del\u00a0 decreto-legge<br \/>\n6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 2012, n.\u00a0 135,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00ab1.000\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb.\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00ab1.200\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 parole:<br \/>\n\u00ab1.050 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00ab1.250<br \/>\nmilioni di euro\u00bb e, al secondo periodo, le parole: \u00abdalla\u00a0 Conferenza<br \/>\nStato-citta&#8217; ed autonomie locali\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\u00a0 \u00ab,<br \/>\ndegli elementi di costo nei singoli settori\u00a0 merceologici,\u00a0 dei\u00a0 dati<br \/>\nraccolti\u00a0 nell&#8217;ambito\u00a0 della\u00a0 procedura\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 determinazione\u00a0 dei<br \/>\nfabbisogni standard, nonche&#8217; dei fabbisogni standard\u00a0 stessi,\u00a0 e\u00a0 dei<br \/>\nconseguenti risparmi potenziali di\u00a0 ciascun\u00a0 ente,\u00a0 dalla\u00a0 Conferenza<br \/>\nStato-citta&#8217;\u00a0 ed\u00a0 autonomie\u00a0 locali,\u00a0 sulla\u00a0\u00a0 base\u00a0\u00a0 dell&#8217;istruttoria<br \/>\ncondotta dall&#8217;UPI,\u00bb.<br \/>\n122. Nell&#8217;anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione<br \/>\nSiciliana e alla Regione Sardegna e&#8217; attribuito\u00a0 un\u00a0 contributo,\u00a0 nei<br \/>\nlimiti di un importo complessivo di 800 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 in\u00a0 misura<br \/>\npari all&#8217;83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai\u00a0 fini\u00a0 del<br \/>\npatto di stabilita&#8217; interno, ceduti da ciascuna di esse e\u00a0 attribuiti<br \/>\nai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti<br \/>\ndegli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1\u00a0 allegata<br \/>\nalla presente legge. Il contributo e&#8217; destinato\u00a0 dalle\u00a0 regioni\u00a0 alla<br \/>\nestinzione anche parziale del debito.<br \/>\n123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui<br \/>\nal comma 122, possono essere modificati, a invarianza\u00a0 di\u00a0 contributo<br \/>\ncomplessivo di\u00a0 200\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 con\u00a0 riferimento\u00a0 agli\u00a0 spazi<br \/>\nfinanziari ceduti\u00a0 alle\u00a0 province\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 600\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 con<br \/>\nriferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante\u00a0 accordo<br \/>\nda sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente\u00a0 per\u00a0 i<br \/>\nrapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento\u00a0 e<br \/>\ndi Bolzano.<br \/>\n124. La cessione di spazi finanziari di cui al comma\u00a0 122,\u00a0 nonche&#8217;<br \/>\nl&#8217;utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene<br \/>\nai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell&#8217;articolo 1 della legge<br \/>\n13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti .\u00a0 da\u00a0 ciascuna<br \/>\nregione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire<br \/>\ni pagamenti dei residui passivi\u00a0 in\u00a0 conto\u00a0 capitale\u00a0 in\u00a0 favore\u00a0 dei<br \/>\ncreditori.<br \/>\n125. Entro il termine perentorio del 31\u00a0 maggio\u00a0 2013,\u00a0 le\u00a0 regioni<br \/>\ncomunicano\u00a0 al\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 finanze,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nriferimento a ciascun ente\u00a0 beneficiario,\u00a0 gli\u00a0 elementi\u00a0 informativi<br \/>\noccorrenti per la verifica del mantenimento dell&#8217;equilibrio dei saldi<br \/>\ndi finanza pubblica.<br \/>\n126. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 122<br \/>\ne 123, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento\u00a0 all&#8217;entrata<br \/>\ndel bilancio dello Stato di una corrispondente\u00a0 quota\u00a0 delle\u00a0 risorse<br \/>\ndisponibili\u00a0 sulla\u00a0 contabilita&#8217;\u00a0\u00a0 speciale\u00a0\u00a0 1778\u00a0\u00a0 \u00abAgenzia\u00a0\u00a0 delle<br \/>\nentrate-Fondi di bilancio\u00bb.<br \/>\n127. Per l&#8217;anno 2013 e&#8217;\u00a0 versata\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0 del\u00a0 bilancio\u00a0 dello<br \/>\nStato una corrispondente quota di 250 milioni di euro\u00a0 delle\u00a0 risorse<br \/>\ndisponibili sulla contabilita&#8217; speciale 1778 \u00abAgenzia delle entrate &#8211;<br \/>\nFondi di bilancio\u00bb; alla compensazione degli\u00a0 effetti\u00a0 finanziari\u00a0 in<br \/>\ntermini di fabbisogno\u00a0 e\u00a0 indebitamento\u00a0 netto,si\u00a0 provvede\u00a0 mediante<br \/>\ncorrispondente\u00a0 utilizzo,\u00a0 per\u00a0 pari\u00a0 importo,\u00a0 del\u00a0 fondo\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 154,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.<br \/>\n128. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 le somme a debito a\u00a0 qualsiasi<br \/>\ntitolo dovute\u00a0 dagli\u00a0 enti\u00a0 locali\u00a0 al\u00a0 Ministero\u00a0 dell&#8217;interno\u00a0 sono<br \/>\nrecuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta\u00a0 dal<br \/>\nMinistero stesso. Resta ferma la\u00a0 procedura\u00a0 amministrativa\u00a0 prevista<br \/>\ndal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del\u00a0 2001\u00a0 per\u00a0 la<br \/>\nreiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi\u00a0 di\u00a0 recuperi<br \/>\nrelativi ad assegnazioni e contributi\u00a0 relativi\u00a0 alla\u00a0 mobilita&#8217;\u00a0 del<br \/>\npersonale, ai minori gettiti ICI per\u00a0 gli\u00a0 immobili\u00a0 di\u00a0 classe\u00a0 \u00abD\u00bb,<br \/>\nnonche&#8217; per i maggiori gettiti ICI di cui all&#8217;articolo 2, commi da 33<br \/>\na 38, nonche&#8217; commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre\u00a0 2006,\u00a0 n.<br \/>\n262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,\u00a0 n.<br \/>\n286, il Ministero dell&#8217;interno, su richiesta dell&#8217;ente locale a firma<br \/>\ndel suo legale rappresentante,\u00a0 del\u00a0 Segretario\u00a0 e\u00a0 del\u00a0 responsabile<br \/>\nfinanziario, che attesta la necessita&#8217; di rateizzare l&#8217;importo dovuto<br \/>\nper non compromettere la\u00a0 stabilita&#8217;\u00a0 degli\u00a0 equilibri\u00a0 di\u00a0 bilancio,<br \/>\nprocede all&#8217;istruttoria ai fini della concessione alla\u00a0 rateizzazione<br \/>\nin un periodo massimo di\u00a0 cinque\u00a0 anni\u00a0 dall&#8217;esercizio\u00a0 successivo\u00a0 a<br \/>\nquello della determinazione definitiva\u00a0 dell&#8217;importo\u00a0 da\u00a0 recuperare,<br \/>\ncon\u00a0 gravame\u00a0 di\u00a0 interessi\u00a0 al\u00a0 tasso\u00a0 riconosciuto\u00a0\u00a0 sui\u00a0\u00a0 depositi<br \/>\nfruttiferi degli enti locali dalla disciplina della\u00a0 tesoreria\u00a0 unica<br \/>\nal\u00a0 momento\u00a0 dell&#8217;inizio\u00a0 dell&#8217;operazione.\u00a0 Tale\u00a0 rateizzazione\u00a0 puo&#8217;<br \/>\nessere concessa anche su\u00a0 somme\u00a0 dovute\u00a0 e\u00a0 determinate\u00a0 nell&#8217;importo<br \/>\ndefinitivo anteriormente al 2012.<br \/>\n129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al<br \/>\ncomma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell&#8217;interno,<br \/>\nl&#8217;Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per<br \/>\ni comuni interessati, all&#8217;atto del pagamento agli stessi dell&#8217;imposta<br \/>\nmunicipale\u00a0 propria\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 13\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6<br \/>\ndicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 22<br \/>\ndicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o\u00a0 bollettino\u00a0 di<br \/>\nconto corrente postale e, per le province, all&#8217;atto del\u00a0 riversamento<br \/>\nalle\u00a0\u00a0 medesime\u00a0\u00a0 dell&#8217;imposta\u00a0\u00a0 sulle\u00a0\u00a0 assicurazioni\u00a0\u00a0 contro\u00a0\u00a0\u00a0 la<br \/>\nresponsabilita&#8217; civile derivante dalla\u00a0 circolazione\u00a0 dei\u00a0 veicoli\u00a0 a<br \/>\nmotore, esclusi i ciclomotori di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 60\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.<br \/>\nCon cadenza trimestrale, gli importi\u00a0 recuperati\u00a0 dall&#8217;Agenzia\u00a0 delle<br \/>\nentrate sono riversati dalla\u00a0 stessa\u00a0 Agenzia\u00a0 ad\u00a0 apposito\u00a0 capitolo<br \/>\ndell&#8217;entrata del\u00a0 bilancio\u00a0 dello\u00a0 Stato\u00a0 ai\u00a0 fini\u00a0 della\u00a0 successiva<br \/>\nriassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di\u00a0 previsione\u00a0 del<br \/>\nMinistero dell&#8217;interno. Nel caso in cui l&#8217;Agenzia delle\u00a0 entrate\u00a0 non<br \/>\nriesca a procedere, in tutto o in parte, al\u00a0 recupero\u00a0 richiesto\u00a0 dal<br \/>\nMinistero dell&#8217;interno, l&#8217;ente e&#8217; tenuto a versare la\u00a0 somma\u00a0 residua<br \/>\ndirettamente\u00a0\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 bilancio\u00a0\u00a0 dello\u00a0\u00a0 Stato,\u00a0\u00a0\u00a0 dando<br \/>\ncomunicazione dell&#8217;adempimento al Ministero dell&#8217; interno.<br \/>\n130. Sono abrogati il comma 3 dell&#8217;articolo 8 del decreto-legge\u00a0 1\u00b0<br \/>\nluglio 1986, n. 318, convertito, con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 9<br \/>\nagosto 1986, n. 488, il comma 14\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 31\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 27<br \/>\ndicembre\u00a0 2002,\u00a0 n.\u00a0 289,\u00a0 ed\u00a0 il\u00a0 comma\u00a0 16\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 20\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111.<br \/>\n131. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e\u00a0 di<br \/>\nconseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e\u00a0 servizi,<br \/>\nanche al fine di\u00a0 garantire\u00a0 il\u00a0 rispetto\u00a0 degli\u00a0 obblighi\u00a0 derivanti<br \/>\ndall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea e\u00a0 la\u00a0 realizzazione<br \/>\ndegli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell&#8217;articolo 15 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135:<br \/>\na) alla lettera a), dopo le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abdalla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in<br \/>\nvigore del presente decreto\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe del 10 per<br \/>\ncento a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 e\u00bb ed e&#8217; aggiunto, in fine,\u00a0 il<br \/>\nseguente periodo: \u00abAl fine di salvaguardare i livelli\u00a0 essenziali\u00a0 di<br \/>\nassistenza con specifico\u00a0 riferimento\u00a0 alle\u00a0 esigenze\u00a0 di\u00a0 inclusione<br \/>\nsociale, le regioni e le province autonome di\u00a0 Trento\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 Bolzano<br \/>\npossono comunque conseguire l&#8217;obiettivo economico-finanziario di\u00a0 cui<br \/>\nalla\u00a0 presente\u00a0 lettera\u00a0\u00a0 adottando\u00a0\u00a0 misure\u00a0\u00a0 alternative,\u00a0\u00a0 purche&#8217;<br \/>\nassicurino l&#8217;equilibrio del bilancio sanitario\u00bb;<br \/>\nb) alla lettera f), le parole: \u00abal valore del 4,9 per\u00a0 cento\u00a0 e,\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dal 2014, al valore del\u00a0 4,8\u00a0 per\u00a0 cento\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite<br \/>\ndalle seguenti: \u00abal valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,<br \/>\nal valore del 4,4 per cento\u00bb.<br \/>\n132. In funzione delle disposizioni recate\u00a0 dal\u00a0 comma\u00a0 131\u00a0 e\u00a0 dal<br \/>\npresente comma, il livello\u00a0 del\u00a0 fabbisogno\u00a0 del\u00a0 Servizio\u00a0 sanitario<br \/>\nnazionale\u00a0 e\u00a0 del\u00a0\u00a0 correlato\u00a0\u00a0 finanziamento,\u00a0\u00a0 come\u00a0\u00a0 rideterminato<br \/>\ndall&#8217;articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nridotto di 600 milioni di euro per l&#8217;anno 2013 e di 1.000 milioni\u00a0 di<br \/>\neuro a decorrere dall&#8217;anno 2014. Le regioni a statuto speciale\u00a0 e\u00a0 le<br \/>\nprovince autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione<br \/>\nsiciliana, assicurano il concorso di cui al presente\u00a0 comma\u00a0 mediante<br \/>\nle procedure previste dall&#8217;articolo 27 della legge 5 maggio 2009,\u00a0 n.<br \/>\n42, e successive modificazioni. Fino all&#8217;emanazione\u00a0 delle\u00a0 norme\u00a0 di<br \/>\nattuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42\u00a0 del\u00a0 2009,<br \/>\nl&#8217;importo del concorso alla manovra\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 presente\u00a0 comma\u00a0 e&#8217;<br \/>\nannualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai<br \/>\ntributi erariali.<br \/>\n133. All&#8217;articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,\u00a0 n.<br \/>\n98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111,<br \/>\nalla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine,\u00a0 le\u00a0 seguenti<br \/>\nparole: \u00ab, nonche&#8217; la pubblicazione sul sito web dei\u00a0 prezzi\u00a0 unitari<br \/>\ncorrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e<br \/>\nservizi\u00bb.<br \/>\n134. Al fine di promuovere\u00a0 iniziative\u00a0 a\u00a0 favore\u00a0 della\u00a0 sicurezza<br \/>\ndelle cure e attuare le pratiche\u00a0 di\u00a0 monitoraggio\u00a0 e\u00a0 controllo\u00a0 dei<br \/>\ncontenziosi in materia di responsabilita&#8217; professionale, le regioni e<br \/>\nle\u00a0 province\u00a0 autonome\u00a0 di\u00a0 Trento\u00a0 e\u00a0 Bolzano\u00a0\u00a0 possono\u00a0\u00a0 prevedere,<br \/>\nall&#8217;interno delle strutture sanitarie\u00a0 e\u00a0 nell&#8217;ambito\u00a0 delle\u00a0 risorse<br \/>\numane disponibili a legislazione vigente, funzioni\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 gestione<br \/>\ndel risk management che includano, laddove\u00a0 presenti,\u00a0 competenze\u00a0 di<br \/>\nmedicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e\u00a0 farmacia,<br \/>\nsecondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n.\u00a0 9\u00a0 del\u00a0 2009<br \/>\ndel Ministero della salute avente per oggetto \u00abRaccomandazione per la<br \/>\nprevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento\u00a0 dei<br \/>\ndispositivi medici apparecchiature elettromedicali\u00bb.<br \/>\n135. Al fine di dare\u00a0 attuazione\u00a0 alle\u00a0 nuove\u00a0 funzioni\u00a0 attribuite<br \/>\nall&#8217;Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre\u00a0 2012<br \/>\nn. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,\u00a0 n.<br \/>\n189, l&#8217;Agenzia italiana del farmaco e&#8217; autorizzata\u00a0 alla\u00a0 conclusione<br \/>\ndei concorsi autorizzati ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma\u00a0 5-bis\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con\u00a0 modificazioni<br \/>\ndalla legge 24 febbraio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 14,\u00a0 e\u00a0 gia&#8217;\u00a0 banditi\u00a0 alla\u00a0 data<br \/>\ndell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 2\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio<br \/>\n2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto\u00a0 2012,<br \/>\nn. 135, ferma restando l&#8217;adozione delle misure di contenimento\u00a0 della<br \/>\nspesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni\u00a0 in\u00a0 materia<br \/>\ndi\u00a0 finanza\u00a0 pubblica\u00a0 rispetto\u00a0 a\u00a0 quelle\u00a0\u00a0 ad\u00a0\u00a0 essa\u00a0\u00a0 direttamente<br \/>\napplicabili, purche&#8217; sia assicurato\u00a0 il\u00a0 conseguimento\u00a0 dei\u00a0 medesimi<br \/>\nrisparmi previsti a legislazione vigente. Il\u00a0 collegio\u00a0 dei\u00a0 revisori<br \/>\ndei conti verifica\u00a0 preventivamente\u00a0 che\u00a0 le\u00a0 misure\u00a0 previste\u00a0 siano<br \/>\nidonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento\u00a0 della<br \/>\nspesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale<br \/>\nadempimento nella relazione al conto consuntivo.\u00a0 L&#8217;Agenzia\u00a0 Italiana<br \/>\ndel Farmaco e&#8217; autorizzata ad assumere i vincitori del\u00a0 concorso\u00a0 con<br \/>\ncontratto\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 tempo\u00a0\u00a0 indeterminato\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 soprannumero\u00a0\u00a0 fino\u00a0\u00a0 al<br \/>\nriassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell&#8217;Agenzia,<br \/>\ncome rideterminata in applicazione\u00a0 del\u00a0 richiamato\u00a0 articolo\u00a0 2\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,\u00a0 convertito\u00a0 con\u00a0 modificazioni<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n.\u00a0 135.\u00a0 Gli\u00a0 oneri\u00a0 economici\u00a0 derivanti<br \/>\ndall&#8217;applicazione della\u00a0 presente\u00a0 norma\u00a0 sono\u00a0 posti\u00a0 interamente\u00a0 a<br \/>\ncarico dell&#8217;AIFA, senza alcun impatto sul bilancio\u00a0 dello\u00a0 Stato,\u00a0 in<br \/>\nquanto finanziabili con proprie risorse derivanti\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 48,<br \/>\ncomma 8, lettera b), del decreto-legge 30\u00a0 settembre\u00a0 2003,\u00a0 n.\u00a0 269,<br \/>\nconvertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.<br \/>\n136. All&#8217;articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20\u00a0 dicembre<br \/>\n2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole \u00abdi\u00a0 Paesi\u00a0 terzi\u00bb<br \/>\nsono aggiunte le seguenti: \u00absalvo che detti centri risultino allocati<br \/>\nsul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla<br \/>\ncompetente autorita&#8217; statunitense.\u00a0 In\u00a0 tal\u00a0 caso\u00a0 non\u00a0 e&#8217;\u00a0 richiesta<br \/>\nalcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell&#8217;articolo 5 del decreto<br \/>\ndel 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica<br \/>\na firma della persona qualificata del produttore, corredata da\u00a0 copia<br \/>\ndella vigente autorizzazione rilasciata dal centro\u00bb.<br \/>\n137.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 consentire\u00a0 la\u00a0 prosecuzione\u00a0 degli\u00a0 interventi<br \/>\ninfrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi\u00a0 montani,<br \/>\ni sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell&#8217;articolo 1\u00a0 della<br \/>\nlegge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi\u00a0 con\u00a0 decorrenza\u00a0 dal\u00a0 1\u00b0<br \/>\ngennaio\u00a0 2013\u00a0 a\u00a0 tutti\u00a0 gli\u00a0 impianti\u00a0 di\u00a0 produzione\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 energia<br \/>\nidroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale\u00a0 media,\u00a0 le\u00a0 cui<br \/>\nopere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei\u00a0 comuni<br \/>\ncompresi in un bacino imbrifero montano gia&#8217; delimitato.<br \/>\n138. All&#8217;articolo 12\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 111,<br \/>\ndopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:<br \/>\n\u00ab1-bis. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2014 nel caso di\u00a0 operazioni\u00a0 di<br \/>\nacquisto di immobili, ferma restando la\u00a0 verifica\u00a0 del\u00a0 rispetto\u00a0 dei<br \/>\nsaldi strutturali\u00a0 di\u00a0 finanza\u00a0 pubblica,\u00a0 l&#8217;emanazione\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nprevisto dal comma 1 e&#8217; effettuata anche sulla base della documentata<br \/>\nindispensabilita&#8217; e indilazionabilita&#8217; attestata dal responsabile del<br \/>\nprocedimento. La congruita&#8217; del prezzo e&#8217; attestata dall&#8217;Agenzia\u00a0 del<br \/>\ndemanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto\u00a0 dal<br \/>\ncontratto di servizi stipulato ai sensi dell&#8217;articolo 59 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive\u00a0 modificazioni.\u00a0 Con<br \/>\ndecreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro<br \/>\ncentottanta giorni dalla data di entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente<br \/>\ndisposizione, sono stabilite le modalita&#8217; di attuazione del\u00a0 presente<br \/>\ncomma.<br \/>\n1-ter. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio\u00a0 2014\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 pervenire\u00a0 a<br \/>\nrisparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal\u00a0 patto\u00a0 di<br \/>\nstabilita&#8217; interno, gli enti territoriali e\u00a0 gli\u00a0 enti\u00a0 del\u00a0 Servizio<br \/>\nsanitario nazionale effettuano operazioni\u00a0 di\u00a0 acquisto\u00a0 di\u00a0 immobili<br \/>\nsolo ove ne siano comprovate\u00a0 documentalmente\u00a0 l&#8217;indispensabilita&#8217;\u00a0 e<br \/>\nl&#8217;indilazionabilita&#8217; attestate dal responsabile del procedimento.\u00a0 La<br \/>\ncongruita&#8217; del prezzo e&#8217; attestata dall&#8217;Agenzia del\u00a0 demanio,\u00a0 previo<br \/>\nrimborso delle spese. Delle predette operazioni\u00a0 e&#8217;\u00a0 data\u00a0 preventiva<br \/>\nnotizia, con\u00a0 l&#8217;indicazione\u00a0 del\u00a0 soggetto\u00a0 alienante\u00a0 e\u00a0 del\u00a0 prezzo<br \/>\npattuito, nel sito internet istituzionale dell&#8217;ente.<br \/>\n1-quater. Per l&#8217;anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel<br \/>\nconto economico\u00a0 consolidato\u00a0 della\u00a0 pubblica\u00a0 amministrazione,\u00a0 come<br \/>\nindividuate dall&#8217;ISTAT ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge<br \/>\n31 dicembre 2009, n. 196,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 le<br \/>\nautorita&#8217; indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale\u00a0 per\u00a0 le<br \/>\nsocieta&#8217; e la borsa\u00a0 (CONSOB),\u00a0 non\u00a0 possono\u00a0 acquistare\u00a0 immobili\u00a0 a<br \/>\ntitolo oneroso ne&#8217; stipulare contratti di locazione passiva salvo che<br \/>\nsi tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia\u00a0 stipulata<br \/>\nper acquisire, a condizioni piu&#8217; vantaggiose,\u00a0 la\u00a0 disponibilita&#8217;\u00a0 di<br \/>\nlocali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare\u00a0 ad<br \/>\navere la disponibilita&#8217; di immobili venduti. Sono\u00a0 esclusi\u00a0 gli\u00a0 enti<br \/>\nprevidenziali pubblici e\u00a0 privati,\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 quali\u00a0 restano\u00a0 ferme\u00a0 le<br \/>\ndisposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell&#8217;articolo 8 del decreto-legge<br \/>\n31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 30<br \/>\nluglio 2010, n. 122. Sono fatte salve,\u00a0 altresi&#8217;,\u00a0 le\u00a0 operazioni\u00a0 di<br \/>\nacquisto di immobili gia&#8217; autorizzate con\u00a0 il\u00a0 decreto\u00a0 previsto\u00a0 dal<br \/>\ncomma 1, in data antecedente\u00a0 a\u00a0 quella\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 del<br \/>\npresente decreto.<br \/>\n1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate\u00a0 dai\u00a0 commi<br \/>\n1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto\u00a0 dei\u00a0 saldi<br \/>\nstrutturali di finanza pubblica e le finalita&#8217; di contenimento\u00a0 della<br \/>\nspesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a\u00a0 soddisfare\u00a0 le<br \/>\nesigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.<br \/>\n1-sexies. Sono fatte salve\u00a0 dalle\u00a0 disposizioni\u00a0 recate\u00a0 dal\u00a0 comma<br \/>\n1-quater\u00a0 le\u00a0 operazioni\u00a0 di\u00a0 acquisto\u00a0 previste\u00a0 in\u00a0 attuazione\u00a0\u00a0 di<br \/>\nprogrammi e piani concernenti interventi speciali realizzati al\u00a0 fine<br \/>\ndi\u00a0 promuovere\u00a0 lo\u00a0 sviluppo\u00a0 economico\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 coesione\u00a0 sociale\u00a0\u00a0 e<br \/>\nterritoriale,\u00a0 di\u00a0 rimuovere\u00a0 gli\u00a0\u00a0 squilibri\u00a0\u00a0 economici,\u00a0\u00a0 sociali,<br \/>\nistituzionali e amministrativi del Paese e\u00a0 di\u00a0 favorire\u00a0 l&#8217;effettivo<br \/>\nesercizio dei diritti della persona in conformita&#8217;\u00a0 al\u00a0 quinto\u00a0 comma<br \/>\ndell&#8217;articolo\u00a0 119\u00a0 della\u00a0 Costituzione\u00a0 e\u00a0 finanziati\u00a0 con\u00a0\u00a0 risorse<br \/>\naggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88\u00bb.<br \/>\n139. Nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e\u00a0 delle<br \/>\nfinanze e&#8217; istituito, a decorrere dall&#8217;anno 2013,\u00a0 un\u00a0 fondo\u00a0 per\u00a0 il<br \/>\npagamento dei canoni di\u00a0 locazione\u00a0 degli\u00a0 immobili\u00a0 conferiti\u00a0 dallo<br \/>\nStato ad uno o piu&#8217; fondi\u00a0 immobiliari.\u00a0 La\u00a0 dotazione\u00a0 del\u00a0 predetto<br \/>\nfondo e&#8217; di 249 milioni di euro per l&#8217;anno 2013, di 846,5 milioni\u00a0 di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2014, di 590 milioni di euro per l&#8217;anno 2015 e di 640<br \/>\nmilioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2016.<br \/>\n140. All&#8217;articolo 33\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 1:<br \/>\n1) al primo periodo, le parole:\u00a0 \u00abe\u00a0 comunque\u00a0 non\u00a0 superiore\u00a0 a\u00a0 2<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2012\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\u00a0 \u00abdi<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2012\u00bb;<br \/>\n2) dopo il primo periodo e&#8217; inserito il seguente:\u00a0 \u00abPer\u00a0 le\u00a0 stesse<br \/>\nfinalita&#8217; di cui al primo\u00a0 periodo\u00a0 e&#8217;\u00a0 autorizzata\u00a0 la\u00a0 spesa\u00a0 di\u00a0 3<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2013\u00bb;<br \/>\nb) dopo il comma 8-quinquies e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n\u00ab8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono\u00a0 soggetti\u00a0 al<br \/>\ncontrollo preventivo della Corte dei conti\u00bb.<br \/>\n141. Ferme restando le misure\u00a0 di\u00a0 contenimento\u00a0 della\u00a0 spesa\u00a0 gia&#8217;<br \/>\npreviste dalle vigenti\u00a0 disposizioni,\u00a0 negli\u00a0 anni\u00a0 2013\u00a0 e\u00a0 2014\u00a0 le<br \/>\namministrazioni pubbliche inserite nel\u00a0 conto\u00a0 economico\u00a0 consolidato<br \/>\ndella\u00a0 pubblica\u00a0 amministrazione,\u00a0 come\u00a0\u00a0 individuate\u00a0\u00a0 dall&#8217;Istituto<br \/>\nnazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 3,<br \/>\ndella legge 31 dicembre 2009, n.\u00a0 196,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,<br \/>\nnonche&#8217; le autorita&#8217; indipendenti e la Commissione nazionale\u00a0 per\u00a0 le<br \/>\nsocieta&#8217;\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 borsa\u00a0 (CONSOB)\u00a0 non\u00a0 possono\u00a0 effettuare\u00a0 spese\u00a0 di<br \/>\nammontare superiore al 20 per cento della spesa\u00a0 sostenuta\u00a0 in\u00a0 media<br \/>\nnegli anni 2010 e 2011 per l&#8217;acquisto di mobili e arredi,\u00a0 salvo\u00a0 che<br \/>\nl&#8217;acquisto sia funzionale alla riduzione delle\u00a0 spese\u00a0 connesse\u00a0 alla<br \/>\nconduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei\u00a0 revisori\u00a0 dei<br \/>\nconti o l&#8217;ufficio centrale di\u00a0 bilancio\u00a0 verifica\u00a0 preventivamente\u00a0 i<br \/>\nrisparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore\u00a0 spesa<br \/>\nderivante dall&#8217;attuazione del presente\u00a0 comma.\u00a0 La\u00a0 violazione\u00a0 della<br \/>\npresente disposizione e&#8217; valutabile\u00a0 ai\u00a0 fini\u00a0 della\u00a0 responsabilita&#8217;<br \/>\namministrativa e disciplinare dei dirigenti.<br \/>\n142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma<br \/>\n141 sono versate annualmente, entro il 30\u00a0 giugno\u00a0 di\u00a0 ciascun\u00a0 anno,<br \/>\ndagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad<br \/>\napposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato. Il\u00a0 presente<br \/>\ncomma non si applica\u00a0 agli\u00a0 enti\u00a0 e\u00a0 agli\u00a0 organismi\u00a0 vigilati\u00a0 dalle<br \/>\nregioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli\u00a0 enti<br \/>\nlocali.<br \/>\n143. Ferme restando le misure\u00a0 di\u00a0 contenimento\u00a0 della\u00a0 spesa\u00a0 gia&#8217;<br \/>\npreviste dalle\u00a0 disposizioni\u00a0 vigenti,\u00a0 a\u00a0 decorrere\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di<br \/>\nentrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le<br \/>\namministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono\u00a0 acquistare<br \/>\nautovetture ne&#8217; possono stipulare contratti di locazione\u00a0 finanziaria<br \/>\naventi ad oggetto autovetture.\u00a0 Le\u00a0 relative\u00a0 procedure\u00a0 di\u00a0 acquisto<br \/>\niniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.<br \/>\n144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non\u00a0 si\u00a0 applicano\u00a0 per<br \/>\ngli acquisti effettuati per\u00a0 le\u00a0 esigenze\u00a0 del\u00a0 Corpo\u00a0 nazionale\u00a0 dei<br \/>\nvigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell&#8217;ordine e<br \/>\ndella sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per<br \/>\ngarantire i livelli essenziali di assistenza.<br \/>\n145.\u00a0 Per\u00a0 le\u00a0 regioni\u00a0 l&#8217;applicazione\u00a0 dei\u00a0 commi\u00a0 da\u00a0 141\u00a0 a\u00a0 144<br \/>\ncostituisce condizione per l&#8217;erogazione\u00a0 da\u00a0 parte\u00a0 dello\u00a0 Stato\u00a0 dei<br \/>\ntrasferimenti\u00a0 erariali\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 2,\u00a0\u00a0 comma\u00a0\u00a0 1,\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge\u00a0 10\u00a0 ottobre\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 174.\u00a0 La\u00a0\u00a0 comunicazione\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndocumentato rispetto\u00a0 della\u00a0 predetta\u00a0 condizione\u00a0 avviene\u00a0 ai\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre-2012, n. 174.<br \/>\n146.\u00a0\u00a0 Le\u00a0\u00a0 amministrazioni\u00a0\u00a0 pubbliche\u00a0\u00a0 individuate\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 1, comma 2, della\u00a0 legge\u00a0 31\u00a0 dicembre\u00a0 2009,\u00a0 n.\u00a0 196,<br \/>\nnonche&#8217;\u00a0 le\u00a0 autorita&#8217;\u00a0 indipendenti,\u00a0 ivi\u00a0 inclusa\u00a0 la\u00a0\u00a0 Commissione<br \/>\nnazionale per le societa&#8217; e\u00a0 la\u00a0 borsa\u00a0 (CONSOB),\u00a0 possono\u00a0 conferire<br \/>\nincarichi\u00a0 di\u00a0 consulenza\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 informatica\u00a0 solo\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 casi<br \/>\neccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra\u00a0 provvedere\u00a0 alla<br \/>\nsoluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi<br \/>\ninformatici. La violazione della\u00a0 disposizione\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 presente<br \/>\ncomma e&#8217; valutabile ai fini della\u00a0 responsabilita&#8217;\u00a0 amministrativa\u00a0 e<br \/>\ndisciplinare dei dirigenti.<br \/>\n147. All&#8217;articolo 7, comma 6, lettera c), del\u00a0 decreto\u00a0 legislativo<br \/>\n30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00ab;<br \/>\nnon\u00a0 e&#8217;\u00a0 ammesso\u00a0 il\u00a0 rinnovo;\u00a0 l&#8217;eventuale\u00a0\u00a0 proroga\u00a0\u00a0 dell&#8217;incarico<br \/>\noriginario e&#8217;\u00a0 consentita,\u00a0 in\u00a0 via\u00a0 eccezionale,\u00a0 al\u00a0 solo\u00a0 fine\u00a0 di<br \/>\ncompletare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,<br \/>\nferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento<br \/>\ndell&#8217;incarico\u00bb.<br \/>\n148. All&#8217;articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\ne&#8217; aggiunto, in fine, il\u00a0 seguente\u00a0 periodo:\u00a0 \u00abLe\u00a0 medesime\u00a0 societa&#8217;<br \/>\napplicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 7, commi 6 e 6-bis, del<br \/>\ndecreto\u00a0 legislativo\u00a0 30\u00a0\u00a0 marzo\u00a0\u00a0 2001,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 165,\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, in\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 presupposti,\u00a0 limiti\u00a0 e\u00a0 obblighi\u00a0 di<br \/>\ntrasparenza nel conferimento degli incarichi\u00bb.<br \/>\n149. Al comma 450 dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,\u00a0 n.<br \/>\n296,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 sono\u00a0\u00a0 apportate\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 seguenti<br \/>\nmodificazioni:<br \/>\na) al secondo periodo:<br \/>\n1) dopo le parole: \u00abgli obblighi\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abe\u00a0 le<br \/>\nfacolta&#8217;\u00bb;<br \/>\n2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00abovvero\u00a0 al\u00a0 sistema<br \/>\ntelematico\u00a0 messo\u00a0 a\u00a0 disposizione\u00a0 dalla\u00a0\u00a0 centrale\u00a0\u00a0 regionale\u00a0\u00a0 di<br \/>\nriferimento per lo svolgimento delle relative procedure\u00bb;<br \/>\nb) e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abPer gli\u00a0 istituti\u00a0 e<br \/>\nle scuole di ogni ordine e\u00a0 grado,\u00a0 le\u00a0 istituzioni\u00a0 educative\u00a0 e\u00a0 le<br \/>\nuniversita&#8217; statali, tenendo\u00a0 conto\u00a0 delle\u00a0 rispettive\u00a0 specificita&#8217;,<br \/>\nsono\u00a0\u00a0 definite,\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 decreto\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 Ministro\u00a0\u00a0\u00a0 dell&#8217;istruzione,<br \/>\ndell&#8217;universita&#8217;\u00a0 e\u00a0 della\u00a0 ricerca,\u00a0 linee\u00a0 guida\u00a0 indirizzate\u00a0 alla<br \/>\nrazionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi<br \/>\nomogenei per natura merceologica tra\u00a0 piu&#8217;\u00a0 istituzioni,\u00a0 avvalendosi<br \/>\ndelle procedure di cui al presente comma.\u00a0 A\u00a0 decorrere\u00a0 dal\u00a0 2014\u00a0 i<br \/>\nrisultati\u00a0 conseguiti\u00a0 dalle\u00a0 singole\u00a0 istituzioni\u00a0 sono\u00a0\u00a0 presi\u00a0\u00a0 in<br \/>\nconsiderazione ai fini\u00a0 della\u00a0 distribuzione\u00a0 delle\u00a0 risorse\u00a0 per\u00a0 il<br \/>\nfunzionamento\u00bb.<br \/>\n150. All&#8217;articolo 1, comma 449, della legge 27\u00a0 dicembre\u00a0 2006,\u00a0 n.<br \/>\n296, e successive modificazioni,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abad\u00a0 esclusione\u00a0 degli<br \/>\nistituti e delle scuole di ogni ordine\u00a0 e\u00a0 grado,\u00a0 delle\u00a0 istituzioni<br \/>\neducative e delle istituzioni universitarie,\u00bb sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00abivi compresi gli istituti e le scuole\u00a0 di\u00a0 ogni\u00a0 ordine\u00a0 e<br \/>\ngrado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,\u00bb.<br \/>\n151. All&#8217;articolo 1, comma 7, primo periodo,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6<br \/>\nluglio 2012, n. 95, convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 2012, n. 135,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00absul\u00a0 mercato\u00a0 elettronico\u00a0 e\u00a0 sul<br \/>\nsistema dinamico di acquisizione\u00bb sono soppresse.<br \/>\n152. All&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,\u00a0 n.<br \/>\n112, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 6\u00a0 agosto\u00a0 2008,\u00a0 n.<br \/>\n133, e successive modificazioni, dopo\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abCon\u00a0 decreto\u00a0 di<br \/>\nnatura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico\u00bb\u00a0 sono<br \/>\ninserite le seguenti: \u00ab, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia\u00a0 e<br \/>\ndelle finanze,\u00bb.<br \/>\n153. All&#8217;articolo 1, comma 13, primo periodo, del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6<br \/>\nluglio 2012, n. 95, convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 2012, n. 135, dopo le parole: \u00abvalidamente\u00a0 stipulato\u00a0 un\u00bb\u00a0 e&#8217;<br \/>\ninserita la seguente: \u00abautonomo\u00bb e le parole: \u00ab, proposta\u00a0 da\u00a0 Consip<br \/>\nS.p.A.,\u00bb sono soppresse.<br \/>\n154. All&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio\u00a0 2012,\u00a0 n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\nin fine, e&#8217; aggiunto il seguente periodo: \u00abLa disposizione del\u00a0 primo<br \/>\nperiodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni\u00a0 dello<br \/>\nStato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu&#8217; basso<br \/>\ndi quello derivante dal rispetto\u00a0 dei\u00a0 parametri\u00a0 di\u00a0 qualita&#8217;\u00a0 e\u00a0 di<br \/>\nprezzo degli strumenti di acquisto messi\u00a0 a\u00a0 disposizione\u00a0 da\u00a0 Consip<br \/>\nS.p.A., ed a\u00a0 condizione\u00a0 che\u00a0 tra\u00a0 l&#8217;amministrazione\u00a0 interessata\u00a0 e<br \/>\nl&#8217;impresa\u00a0 non\u00a0 siano\u00a0 insorte\u00a0 contestazioni\u00a0 sulla\u00a0 esecuzione\u00a0\u00a0 di<br \/>\neventuali contratti stipulati in precedenza\u00bb.<br \/>\n155. All&#8217;ultimo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 26 della legge 23<br \/>\ndicembre 1999,<br \/>\nn.\u00a0 488,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abIn\u00a0 casi\u00a0 di<br \/>\nparticolare interesse per l&#8217;amministrazione,\u00bb sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00abOve\u00a0 previsto\u00a0 nel\u00a0 bando\u00a0 di\u00a0 gara,\u00bb;\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00aballe<br \/>\ncondizioni\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aballe stesse\u00a0 condizioni\u00bb<br \/>\ne le parole: \u00abmigliorative rispetto a quelle\u00bb sono soppresse.<br \/>\n156. All&#8217;articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,<br \/>\nn. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto\u00a0 2012,\u00a0 n.<br \/>\n135,e&#8217; aggiunto, in fine,\u00a0 il\u00a0 seguente\u00a0 periodo:\u00a0 \u00abCon\u00a0 decreto\u00a0 del<br \/>\nMinistro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con\u00a0 il\u00a0 Ministro<br \/>\ndello\u00a0 sviluppo\u00a0 economico\u00a0 e\u00a0 con\u00a0 il\u00a0 Ministro\u00a0 per\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 pubblica<br \/>\namministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base\u00a0 dei<br \/>\ncosti standardizzati di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera c),\u00a0 del<br \/>\ncodice di cui al decreto legislativo\u00a0 12\u00a0 aprile\u00a0 2006,\u00a0 n.\u00a0 163,\u00a0 le<br \/>\nmodalita&#8217; di attuazione del presente comma\u00bb.<br \/>\n157. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti<br \/>\ndella. pubblica amministrazione del Ministero dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle<br \/>\nfinanze gestito attraverso la societa&#8217;\u00a0 Consip\u00a0 Spa,\u00a0 possono\u00a0 essere<br \/>\nstipulati uno o piu&#8217; accordi quadro ai\u00a0 sensi\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 59\u00a0 del<br \/>\ncodice di cui al decreto\u00a0 legislativo\u00a0 12\u00a0 aprile\u00a0 2006,\u00a0 n.\u00a0 163,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni,\u00a0 per\u00a0 l&#8217;aggiudicazione\u00a0 di\u00a0 concessione\u00a0 di<br \/>\nservizi, cui\u00a0 facoltativamente\u00a0 possono\u00a0 aderire\u00a0 le\u00a0 amministrazioni<br \/>\npubbliche di cui all&#8217; articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30<br \/>\nmarzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.<br \/>\n158. Fermo restando quanto previsto all&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 commi\u00a0 449\u00a0 e<br \/>\n450,\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 27\u00a0 dicembre\u00a0\u00a0 2006,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 296,\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, all&#8217;articolo 2, comma 574,\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 24\u00a0 dicembre<br \/>\n2007, n. 244, e all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio<br \/>\n2012, n. 95, convertito, con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7\u00a0 agosto<br \/>\n2012, n. 135, con decreto di natura non\u00a0 regolamentare\u00a0 del\u00a0 Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di\u00a0 ogni<br \/>\nanno, sono individuate le categorie di beni e di servizi\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 la<br \/>\nsoglia\u00a0 al\u00a0 superamento\u00a0 della\u00a0 quale\u00a0 le\u00a0 amministrazioni\u00a0 pubbliche<br \/>\nstatali, centrali e periferiche procedono alle relative\u00a0 acquisizioni<br \/>\nattraverso strumenti di acquisto informatici propri\u00a0 ovvero\u00a0 messi\u00a0 a<br \/>\ndisposizione dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br \/>\n159. L&#8217;Autorita&#8217;\u00a0 marittima\u00a0 della\u00a0 navigazione\u00a0 dello\u00a0 Stretto\u00a0 di<br \/>\nMessina, istituita ai sensi\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 8\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 1\u00b0<br \/>\nottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla\u00a0 legge\u00a0 29<br \/>\nnovembre 2007, n. 222, e&#8217; soppressa a decorrere dalla data di entrata<br \/>\nin vigore della presente legge.<br \/>\n160. Al fine di garantire la\u00a0 continuita&#8217;\u00a0 delle\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 svolte<br \/>\ndall&#8217;Autorita&#8217; soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria\u00a0 di<br \/>\nporto di Messina, che assume\u00a0 la\u00a0 denominazione\u00a0 di\u00a0 \u00abCapitaneria\u00a0 di<br \/>\nporto\u00a0 di\u00a0 Messina\u00a0 &#8211;\u00a0 Autorita&#8217;\u00a0 marittima\u00a0 dello\u00a0\u00a0 Stretto\u00bb,\u00a0\u00a0 sono<br \/>\nattribuiti le\u00a0 funzioni\u00a0 e\u00a0 i\u00a0 compiti\u00a0 gia&#8217;\u00a0 affidati\u00a0 all&#8217;Autorita&#8217;<br \/>\nmarittima della navigazione dello Stretto di\u00a0 Messina\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 del<br \/>\nregolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei<br \/>\ntrasporti 23 giugno\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 128,\u00a0 le\u00a0 competenze\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\ncontrollo dell&#8217;area VTS\u00a0 dello\u00a0 stretto\u00a0 di\u00a0 Messina,\u00a0 istituita\u00a0 con<br \/>\ndecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti\u00a0 2\u00a0 ottobre<br \/>\n2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008,<br \/>\ne di ricerca e\u00a0 soccorso\u00a0 alla\u00a0 vita\u00a0 umana\u00a0 in\u00a0 mare\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 del<br \/>\nregolamento di cui al decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della\u00a0 Repubblica\u00a0 28<br \/>\nsettembre 1994, n. 662.<br \/>\n161. Con uno\u00a0 o\u00a0 piu&#8217;\u00a0 decreti\u00a0 di\u00a0 natura\u00a0 non\u00a0 regolamentare\u00a0 del<br \/>\nMinistro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l&#8217;assetto<br \/>\nfunzionale e le modalita&#8217; organizzative delle restanti\u00a0 articolazioni<br \/>\ndel Corpo delle capitanerie di\u00a0 porto\u00a0 &#8211;\u00a0 Guardia\u00a0 costiera\u00a0 presenti<br \/>\nnell&#8217;area di giurisdizione\u00a0 dell&#8217;Autorita&#8217;\u00a0 soppressa\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 del<br \/>\ncomma 159, nel rispetto dei criteri\u00a0 di\u00a0 efficienza,\u00a0 economicita&#8217;\u00a0 e<br \/>\nriduzione dei costi complessivi di funzionamento.<br \/>\n162. L&#8217;attuazione delle disposizioni di cui ai commi 159, 160 e 161<br \/>\navviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a<br \/>\nlegislazione vigente.<br \/>\n163. All&#8217;articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, dopo il comma 1 e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab1-bis.\u00a0 L&#8217;indennita&#8217;\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 1\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 ogni\u00a0\u00a0 altra<br \/>\nindennita&#8217; o rimborso previsti nei casi di trasferimento\u00a0 d&#8217;autorita&#8217;<br \/>\nnon competono al personale\u00a0 trasferito\u00a0 ad\u00a0 altra\u00a0 sede\u00a0 di\u00a0 servizio<br \/>\nlimitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito\u00a0 della<br \/>\nsoppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni\u00bb.<br \/>\n164. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e\u00a0 21\u00a0 della<br \/>\nlegge 23 febbraio 2001, n. 38, sono\u00a0 ridotte\u00a0 complessivamente\u00a0 nella<br \/>\nmisura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2013. Il Ministro<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad apportare, con propri<br \/>\ndecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n165. I limiti di cui al precedente comma 141 non si applicano\u00a0 agli<br \/>\ninvestimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine\u00a0 di<br \/>\npromuovere\u00a0 lo\u00a0 sviluppo\u00a0 economico\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 coesione\u00a0\u00a0 sociale\u00a0\u00a0 e<br \/>\nterritoriale,\u00a0 di\u00a0 rimuovere\u00a0 gli\u00a0\u00a0 squilibri\u00a0\u00a0 economici,\u00a0\u00a0 sociali,<br \/>\nistituzionali e amministrativi del Paese e\u00a0 di\u00a0 favorire\u00a0 l&#8217;effettivo<br \/>\nesercizio dei diritti della persona in conformita&#8217;\u00a0 al\u00a0 quinto\u00a0 comma<br \/>\ndell&#8217;articolo\u00a0 119\u00a0 della\u00a0 Costituzione\u00a0 e\u00a0 finanziati\u00a0 con\u00a0\u00a0 risorse<br \/>\naggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.<br \/>\n166. Al fine di\u00a0 assicurare\u00a0 efficaci\u00a0 e\u00a0 continuativi\u00a0 livelli\u00a0 di<br \/>\nvigilanza per la tutela\u00a0 degli\u00a0 investitori,\u00a0 la\u00a0 salvaguardia\u00a0 della<br \/>\ntrasparenza e della correttezza del sistema finanziario,\u00a0 la\u00a0 Consob,<br \/>\nnell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia del proprio ordinamento, adotta\u00a0 tutte\u00a0 le<br \/>\nmisure attuative della presente legge e delle\u00a0 connesse\u00a0 disposizioni<br \/>\nin materia di finanza pubblica di\u00a0 propria\u00a0 competenza,\u00a0 a\u00a0 tal\u00a0 fine<br \/>\nanche avvalendosi, entro dodici mesi\u00a0 dall&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della<br \/>\npresente\u00a0 legge,\u00a0 delle\u00a0 facolta&#8217;\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0\u00a0 2,\u00a0\u00a0 commi<br \/>\n4-duodecies, con riferimento alla data di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge e con le modalita&#8217; di selezione pubblica ivi previste,<br \/>\ne 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.\u00a0 Ai\u00a0 soli\u00a0 fini\u00a0 di<br \/>\nquanto previsto ai fini del presente comma, si applica l&#8217;articolo\u00a0 3,<br \/>\ncomma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio\u00a0 2010,\u00a0 n.\u00a0 78,<br \/>\nconvertito con modificazioni dalla legge\u00a0 30\u00a0 luglio\u00a0 2010,\u00a0 n.\u00a0 122.<br \/>\nConseguentemente, l&#8217;ultimo periodo dell&#8217;articolo 2, comma 4-duodecies<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 14\u00a0\u00a0 marzo\u00a0\u00a0 2005,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 35,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, e&#8217; soppresso.<br \/>\n167. All&#8217;articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto\u00a0 legge<br \/>\n6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 2012, n. 135, dopo le parole \u00abdel decreto del Presidente della<br \/>\nRepubblica\u00a0 14\u00a0 maggio\u00a0 2007,\u00a0 n.\u00a0 103,\u00bb\u00a0 aggiungere\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 seguenti:<br \/>\n\u00abl&#8217;Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della\u00a0 pornografia<br \/>\nminorile, di cui all&#8217;articolo 17, comma 1-bis, della legge\u00a0 3\u00a0 agosto<br \/>\n1998, n. 269\u00bb.<br \/>\n168. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli\u00a0 previsti\u00a0 dalle<br \/>\ndisposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del<br \/>\npatrimonio immobiliare, nonche&#8217;\u00a0 delle\u00a0 disposizioni\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\nsostenibilita&#8217; dei bilanci di cui al comma 24\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 24\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 dicembre 2011, n.\u00a0 201,\u00a0 convertito\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 22<br \/>\ndicembre 2011, n.\u00a0 214,\u00a0 le\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 11-bis<br \/>\ndell&#8217;articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,\u00a0 convertito<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135,\u00a0 non\u00a0 si\u00a0 applicano\u00a0 al\u00a0 piano\u00a0 di<br \/>\ndismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono\u00a0 fatti\u00a0 salvi<br \/>\ngli accordi tra detto\u00a0 ente\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 associazioni\u00a0 o\u00a0 sindacati\u00a0 degli<br \/>\ninquilini stipulati alla data di entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente<br \/>\nlegge.<br \/>\n169.\u00a0 Avverso\u00a0 gli\u00a0 atti\u00a0 di\u00a0 ricognizione\u00a0 delle\u00a0\u00a0 amministrazioni<br \/>\npubbliche operata annualmente dall&#8217;ISTAT ai\u00a0 sensi\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 1,<br \/>\ncomma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.\u00a0 196,\u00a0 e&#8217;\u00a0 ammesso\u00a0 ricorso<br \/>\nalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione,<br \/>\nai sensi dell&#8217;articolo 103, secondo comma, della Costituzione.<br \/>\n170. E&#8217; autorizzata la spesa di 295 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 ciascuno<br \/>\ndegli anni dal 2013 al 2022 per\u00a0 finanziare\u00a0 il\u00a0 contributo\u00a0 italiano<br \/>\nalla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo<br \/>\ne del Fondo globale per l&#8217;ambiente.<br \/>\n171. E&#8217; parte della spesa complessiva di cui al comma 170 la\u00a0 quota<br \/>\ndei seguenti contributi dovuti dall&#8217;Italia ai Fondi multilaterali\u00a0 di<br \/>\nsviluppo,\u00a0 relativamente\u00a0 alle\u00a0 ricostituzioni\u00a0 gia&#8217;\u00a0 concluse,\u00a0\u00a0 non<br \/>\ncoperta dall&#8217;articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre\u00a0 2011,<br \/>\nn. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre\u00a0 2011,<br \/>\nn. 214:<br \/>\na) International Development Association (IDA) &#8211; Banca mondiale per<br \/>\neuro\u00a0\u00a0 1.084.314.640,\u00a0\u00a0 relativi\u00a0\u00a0 alla\u00a0\u00a0 quattordicesima\u00a0\u00a0 (IDAXIV),<br \/>\nquindicesima ODA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;<br \/>\nb)\u00a0 Fondo\u00a0 globale\u00a0 per\u00a0 l&#8217;ambiente\u00a0 (GEF)\u00a0 per\u00a0 euro\u00a0 155.990.000,<br \/>\nrelativi alla quarta (GEF IV) e quinta\u00a0 (GEF\u00a0 V)\u00a0 ricostituzione\u00a0 del<br \/>\nFondo;<br \/>\nc) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi<br \/>\nalla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione\u00a0 del<br \/>\nFondo;<br \/>\nd) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798,\u00a0 relativi<br \/>\nalla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;<br \/>\ne) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF AD)\u00a0 per\u00a0 euro<br \/>\n58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IF AD IX);<br \/>\nf) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo\u00a0 sviluppo\u00a0 dei<br \/>\nCaraibi\u00a0 per\u00a0 complessivi\u00a0 euro\u00a0 4.753.000,\u00a0 relativi\u00a0 alla\u00a0\u00a0 settima<br \/>\nricostituzione del Fondo.<br \/>\n172. E&#8217; autorizzata la partecipazione\u00a0 dell&#8217;Italia\u00a0 all&#8217;aumento\u00a0 di<br \/>\ncapitale della Banca Europea per gli Investimenti con\u00a0 un\u00a0 contributo<br \/>\ntotale pari a 1.617.003.000 euro da\u00a0 versare\u00a0 in\u00a0 un&#8217;unica\u00a0 soluzione<br \/>\nnell&#8217;anno 2013.<br \/>\n173. All&#8217;onere\u00a0 derivante\u00a0 dal\u00a0 comma\u00a0 172,\u00a0 si\u00a0 provvede\u00a0 mediante<br \/>\nversamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, nell&#8217;anno\u00a0 2013,\u00a0 di<br \/>\nuna corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita&#8217;<br \/>\nspeciale\u00a0 1778\u00a0 \u00abAgenzia\u00a0 delle\u00a0 entrate\u00a0 &#8211;\u00a0\u00a0 Fondi\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 bilancio\u00bb.<br \/>\nConseguentemente con provvedimento del Direttore\u00a0 dell&#8217;Agenzia\u00a0 delle<br \/>\nentrate e del territorio sono stabiliti\u00a0 i\u00a0 termini\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 modalita&#8217;<br \/>\nattuative atte a riprogrammare le restituzioni\u00a0 e\u00a0 i\u00a0 rimborsi\u00a0 delle<br \/>\nimposte ad un\u00a0 livello\u00a0 compatibile\u00a0 con\u00a0 le\u00a0 risorse\u00a0 disponibili\u00a0 a<br \/>\nlegislazione vigente.<br \/>\n174. E&#8217; autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall&#8217;anno<br \/>\nfinanziario 2013,\u00a0 quale\u00a0 contributo\u00a0 all&#8217;Investment\u00a0 and\u00a0 Technology<br \/>\nPromotion Office (ITPO\/ UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede<br \/>\nmediante corrispondente riduzione della legge 26\u00a0 febbraio\u00a0 1987,\u00a0 n.<br \/>\n49.<br \/>\n175.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 assicurare\u00a0 la\u00a0 continuita&#8217;\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 lavori\u00a0\u00a0 di<br \/>\nmanutenzione\u00a0 straordinaria\u00a0 della\u00a0 rete\u00a0 ferroviaria\u00a0 inseriti\u00a0\u00a0 nel<br \/>\ncontratto di programma tra il Ministero delle\u00a0 infrastrutture\u00a0 e\u00a0 dei<br \/>\ntrasporti e la societa&#8217;\u00a0 Rete\u00a0 ferroviaria\u00a0 italiana\u00a0 (RFI)\u00a0 Spa,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nautorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l&#8217;anno 2013.<br \/>\n176. Per il finanziamento degli\u00a0 investimenti\u00a0 relativi\u00a0 alla\u00a0 rete<br \/>\ninfrastrutturale ferroviaria nazionale e&#8217; autorizzata la spesa di 600<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2013 e di 50 milioni di euro per\u00a0 ciascuno<br \/>\ndegli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente\u00a0 alle\u00a0 esigenze<br \/>\nconnesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere\u00a0 in\u00a0 corso\u00a0 di<br \/>\nrealizzazione ai sensi dell&#8217;articolo 2, commi da\u00a0 232\u00a0 a\u00a0 234,\u00a0 della<br \/>\nlegge 23 dicembre 2009, n. 191.<br \/>\n177. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle\u00a0 attivita&#8217;<br \/>\ndi competenza del Commissario ad acta di cui all&#8217;articolo\u00a0 16,\u00a0 comma<br \/>\n5,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 22\u00a0 giugno\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 83,\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni\u00a0 di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano<br \/>\nfino al 31 dicembre 2013.<br \/>\n178. Per la revisione delle tariffe massime\u00a0 delle\u00a0 prestazioni\u00a0 di<br \/>\nassistenza termale, ai sensi dell&#8217;articolo 81 della Costituzione e di<br \/>\nquanto previsto all&#8217;articolo 1, comma 170, della\u00a0 legge\u00a0 30\u00a0 dicembre<br \/>\n2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di<br \/>\nconsentire alle imprese del settore di\u00a0 effettuare\u00a0 gli\u00a0 investimenti<br \/>\nnecessari alla loro ulteriore integrazione nell&#8217;ambito\u00a0 del\u00a0 Servizio<br \/>\nSanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 15,<br \/>\ncomma 13, lettera c-bis) del decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n . 135, e&#8217;<br \/>\nautorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2013 e 4 milioni<br \/>\ndi euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.<br \/>\n179. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la<br \/>\ncontinuita&#8217; della\u00a0 manutenzione\u00a0 straordinaria\u00a0 della\u00a0 rete\u00a0 stradale<br \/>\ninseriti\u00a0 nel\u00a0 contratto\u00a0 di\u00a0 programma\u00a0 tra\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 Ministero\u00a0\u00a0 delle<br \/>\ninfrastrutture e dei trasporti e la societa&#8217; ANAS Spa, e&#8217; autorizzata<br \/>\nla spesa di 300 milioni di euro per l&#8217;anno 2013.<br \/>\n180. All&#8217;articolo 36\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,<br \/>\nconvertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 111,<br \/>\nsono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 6 le parole: \u00ab31 dicembre 2011\u00bb sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00ab30 giugno 2013\u00bb e le parole: \u00abpredispongono lo\u00a0 schema\u00a0 di<br \/>\nconvenzione che successivamente al 1\u00b0 gennaio 2012, l&#8217;Agenzia di\u00a0 cui<br \/>\nal comma\u00a0 1\u00a0 sottoscrive\u00a0 con\u00a0 Anas\u00a0 S.p.A.\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00absottoscrivono la convenzione\u00bb;<br \/>\nb) al comma 9 le parole: \u00ab1\u00b0 gennaio 2012\u00bb\u00a0 sono\u00a0 sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00ab30 marzo 2013\u00bb.<br \/>\n181. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita&#8217;\u00a0 e\u00a0 dei<br \/>\ntrasporti della Strada statale n.\u00a0 652\u00a0 &#8211;\u00a0 Tirreno-adriatica\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 144, comma 7, lettera d), della legge 23 dicembre\u00a0 2000,<br \/>\nn. 388, e&#8217; autorizzata la spesa di 15 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 ciascuno<br \/>\ndegli anni 2014 e 2015.<br \/>\n182. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico\u00a0 nella<br \/>\nregione Abruzzo,\u00a0 e&#8217;\u00a0 concesso\u00a0 un\u00a0 contributo\u00a0 straordinario\u00a0 di\u00a0 10<br \/>\nmilioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.<br \/>\n183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e<br \/>\nA25 quali opere strategiche per le finalita&#8217; di protezione civile per<br \/>\neffetto del decreto del Presidente\u00a0 del\u00a0 Consiglio\u00a0 dei\u00a0 ministri\u00a0 21<br \/>\nottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente\u00a0 esigenza<br \/>\ndi procedere all&#8217;adeguamento delle stesse alla normativa vigente\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base<br \/>\ndei contenuti delle\u00a0 OPCM\u00a0 3274\u00a0 del\u00a0 2003\u00a0 e\u00a0 n.\u00a0 3316\u00a0 del\u00a0 2003\u00a0 e<br \/>\nsuccessive\u00a0 modificazioni,\u00a0 per\u00a0 l&#8217;adeguamento\u00a0 degli\u00a0\u00a0 impianti\u00a0\u00a0 di<br \/>\nsicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,<br \/>\nn. 264, e successive modificazioni per l&#8217;adeguamento\u00a0 alla\u00a0 normativa<br \/>\nin materia\u00a0 di\u00a0 impatto\u00a0 ambientale\u00a0 e\u00a0 per\u00a0 lavori\u00a0 di\u00a0 manutenzione<br \/>\nstraordinaria delle dette autostrade,. nonche&#8217; per\u00a0 la\u00a0 realizzazione<br \/>\ndi tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i<br \/>\nmaggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione\u00a0 dei\u00a0 citati<br \/>\ninterventi siano di entita&#8217; tale da non permettere il\u00a0 permanere\u00a0 e\/o<br \/>\nil raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano\u00a0 economico<br \/>\nfinanziario di concessione nel periodo di\u00a0 durata\u00a0 della\u00a0 concessione<br \/>\nstessa, il Governo, fatta salva\u00a0 la\u00a0 preventiva\u00a0 verifica\u00a0 presso\u00a0 la<br \/>\nCommissione europea della compatibilita&#8217; comunitaria,\u00a0 rinegozia\u00a0 con<br \/>\nla societa&#8217; concessionaria le condizioni della concessione\u00a0 anche\u00a0 al<br \/>\nfine di evitare un\u00a0 incremento\u00a0 delle\u00a0 tariffe\u00a0 non\u00a0 sostenibile\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;utenza.<br \/>\n184. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. e&#8217;<br \/>\nautorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l&#8217;anno\u00a0 2013,\u00a0 di\u00a0 400<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2014, di 305 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2015 e di 400 milioni di euro per l&#8217;anno 2016.<br \/>\n185. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui<br \/>\nagli articoli 5\u00a0 e\u00a0 6\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 29\u00a0 novembre\u00a0 1984,\u00a0 n.\u00a0 798,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse<br \/>\ndi cui al comma 184 del presente articolo e&#8217; destinata,\u00a0 a\u00a0 decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e\u00a0 Cavallino-Treporti,<br \/>\nprevia ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento<br \/>\ne controllo di cui all&#8217;articolo 4 della medesima\u00a0 legge\u00a0 n.\u00a0 798\u00a0 del<br \/>\n1984.<br \/>\n186.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 consentire\u00a0 il\u00a0 finanziamento\u00a0 delle\u00a0 attivita&#8217;<br \/>\nfinalizzate alla realizzazione di una piattaforma d&#8217;altura davanti al<br \/>\nporto\u00a0 di\u00a0 Venezia\u00a0 e&#8217;\u00a0 autorizzato\u00a0 il\u00a0 trasferimento\u00a0 all&#8217;Autorita&#8217;<br \/>\nportuale di Venezia di 5 milioni di euro per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 95<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2015.<br \/>\n187. All&#8217;articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,\u00a0 n.<br \/>\n98, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 15\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.<br \/>\n111, e successive modificazioni,\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abFondo\u00a0 infrastrutture<br \/>\nferroviarie, stradali e relativo a\u00a0 opere\u00a0 di\u00a0 interesse\u00a0 strategico\u00bb<br \/>\nsono sostituite dalle seguenti:\u00a0 \u00abFondo\u00a0 infrastrutture\u00a0 ferroviarie,<br \/>\nstradali e relativo a opere di interesse strategico nonche&#8217;\u00a0 per\u00a0 gli<br \/>\ninterventi di cui all&#8217;articolo 6 della legge\u00a0 29\u00a0 novembre\u00a0 1984,\u00a0 n.<br \/>\n798\u00bb.<br \/>\n188. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 6 della legge 29 novembre 1984,\u00a0 n.\u00a0 798,\u00a0 e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni,\u00a0 con\u00a0 l&#8217;utilizzo\u00a0 delle\u00a0 risorse\u00a0 del\u00a0 Fondo\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6\u00a0 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 98,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 111,<br \/>\ncome da ultimo modificato dal comma 187\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 articolo,\u00a0 si<br \/>\nprocede a garantire l&#8217;importo di 50 milioni di euro\u00a0 a\u00a0 valere\u00a0 sulle<br \/>\nrisorse stanziate per il 2012\u00a0 mediante\u00a0 apposita\u00a0 deliberazione\u00a0 del<br \/>\nComitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)\u00a0 di<br \/>\nassegnazione\u00a0 dei\u00a0 fondi\u00a0 con\u00a0 conseguente\u00a0\u00a0 rideterminazione\u00a0\u00a0 delle<br \/>\nprecedenti assegnazioni.<br \/>\n189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) all&#8217;articolo 24, il comma 2, e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se\u00a0 il\u00a0 Tribunale<br \/>\nnon deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei<br \/>\nmesi\u00a0 dalla\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 immissione\u00a0 in\u00a0 possesso\u00a0 dei\u00a0 beni\u00a0 da\u00a0 parte<br \/>\ndell&#8217;amministratore giudiziario. Nel caso\u00a0 di\u00a0 indagini\u00a0 complesse\u00a0 o<br \/>\ncompendi patrimoniali. rilevanti, tale termine puo&#8217; essere\u00a0 prorogato<br \/>\ncon decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per\u00a0 non<br \/>\npiu&#8217; di due volte. Ai fini del computo\u00a0 dei\u00a0 termini\u00a0 suddetti\u00a0 e\u00a0 di<br \/>\nquello previsto dall&#8217;articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause<br \/>\ndi sospensione\u00a0 dei\u00a0 termini\u00a0 di\u00a0 durata\u00a0 della\u00a0 custodia\u00a0 cautelare,<br \/>\npreviste dal codice di procedura penale, in\u00a0 quanto\u00a0 compatibili.\u00a0 Il<br \/>\ntermine resta sospeso per il tempo necessario per\u00a0 l&#8217;espletamento\u00a0 di<br \/>\naccertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti<br \/>\ne&#8217; iniziato il procedimento risulta poter\u00a0 disporre,\u00a0 direttamente\u00a0 o<br \/>\nindirettamente\u00bb;<br \/>\nb) all&#8217;articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:<br \/>\n\u00ab5-bis. I beni\u00a0 mobili\u00a0 sequestrati,\u00a0 anche\u00a0 iscritti\u00a0 in\u00a0 pubblici<br \/>\nregistri,\u00a0 possono\u00a0 essere\u00a0 affidati\u00a0 dal\u00a0\u00a0 tribunale\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 custodia<br \/>\ngiudiziale agli organi di\u00a0 polizia\u00a0 che\u00a0 ne\u00a0 facciano\u00a0 richiesta\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;impiego nelle attivita&#8217; istituzionali o\u00a0 per\u00a0 esigenze\u00a0 di\u00a0 polizia<br \/>\ngiudizi aria, ovvero possono essere affidati\u00a0 all&#8217;Agenzia,\u00a0 ad\u00a0 altri<br \/>\norgani\u00a0 dello\u00a0 Stato,\u00a0 ad\u00a0 enti\u00a0 pubblici\u00a0 non\u00a0\u00a0 economici\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 enti<br \/>\nterritoriali per finalita&#8217; di giustizia, di protezione\u00a0 civile\u00a0 o\u00a0 di<br \/>\ntutela ambientale.<br \/>\n5-ter. Il\u00a0 tribunale,\u00a0 se\u00a0 non\u00a0 deve\u00a0 provvedere\u00a0 alla\u00a0 revoca\u00a0 del<br \/>\nsequestro\u00a0\u00a0 ed\u00a0\u00a0 alle\u00a0\u00a0 conseguenti\u00a0\u00a0 restituzioni,\u00a0\u00a0 su\u00a0\u00a0\u00a0 richiesta<br \/>\ndell&#8217;amministratore giudiziario o dell&#8217;Agenzia, decorsi trenta giorni<br \/>\ndal deposito della relazione di cui all&#8217;articolo 36,\u00a0 puo&#8217;\u00a0 destinare<br \/>\nalla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli\u00a0 stessi\u00a0 non<br \/>\npossono essere amministrati senza pericolo\u00a0 di\u00a0 deterioramento\u00a0 o\u00a0 di<br \/>\nrilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a\u00a0 sequestro\u00a0 sono<br \/>\nprivi di valore, improduttivi, oggettivamente\u00a0 inutilizzabili\u00a0 e\u00a0 non<br \/>\nalienabili, il tribunale\u00a0 puo&#8217;\u00a0 procedere\u00a0 alla\u00a0 loro\u00a0 distruzione\u00a0 o<br \/>\ndemolizione.<br \/>\n5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei\u00a0 beni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\ncomma 5-ter affluiscono, al netto delle\u00a0 spese\u00a0 sostenute,\u00a0 al\u00a0 Fondo<br \/>\nunico giustizia per essere versati all&#8217;apposito capitolo\u00a0 di\u00a0 entrata<br \/>\ndel bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalita&#8217;<br \/>\ndi cui all&#8217;articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre\u00a0 2008,<br \/>\nn. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura<br \/>\ndel 50 per\u00a0 cento\u00a0 secondo\u00a0 le\u00a0 destinazioni\u00a0 previste\u00a0 dal\u00a0 predetto<br \/>\narticolo 2, comma 7, e per il restante 50 per\u00a0 cento\u00a0 allo\u00a0 stato\u00a0 di<br \/>\nprevisione della spesa del Ministero\u00a0 dell&#8217;interno\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 esigenze<br \/>\ndell&#8217;Agenzia che li destina prioritariamente alle finalita&#8217; sociali e<br \/>\nproduttive.<br \/>\n5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di<br \/>\ncui al comma 5-ter, dispone la restituzione\u00a0 all&#8217;avente\u00a0 diritto\u00a0 dei<br \/>\nproventi versati al Fondo unico giustizia in relazione\u00a0 alla\u00a0 vendita<br \/>\ndei\u00a0 medesimi\u00a0 beni,\u00a0 oltre\u00a0 agli\u00a0 interessi\u00a0 maturati\u00a0 sui\u00a0 medesimi<br \/>\nproventi computati secondo quanto stabilito dal decreto\u00a0 ministeriale<br \/>\n30 luglio 2009, n. 127.\u00bb;<br \/>\nc) all&#8217;articolo 48:<br \/>\n1) al comma 1, lettera b), l&#8217;ultimo periodo e&#8217; soppresso;<br \/>\n2) il comma 12 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab12. I beni mobili, anche iscritti in\u00a0 pubblici\u00a0 registri,\u00a0 possono<br \/>\nessere\u00a0\u00a0 utilizzati\u00a0\u00a0 dall&#8217;Agenzia\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 l&#8217;impiego\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 attivita&#8217;<br \/>\nistituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti<br \/>\nterritoriali o\u00a0 ad\u00a0 associazioni\u00a0 di\u00a0 volontariato\u00a0 che\u00a0 operano\u00a0 nel<br \/>\nsociale.\u00bb;<br \/>\nd) all&#8217;articolo 51:<br \/>\n1) la rubrica e&#8217;\u00a0 sostituita\u00a0 dalla\u00a0 seguente:\u00a0 \u00ab(Regime-fiscale\u00a0 e<br \/>\ndegli oneri economici)\u00bb;<br \/>\n2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:<br \/>\n\u00ab3-bis. Gli immobili\u00a0 sono\u00a0 esenti\u00a0 da\u00a0 imposte,\u00a0 tasse\u00a0 e\u00a0 tributi<br \/>\ndurante la vigenza\u00a0 dei\u00a0 provvedimenti\u00a0 di\u00a0 sequestro\u00a0 e\u00a0 confisca\u00a0 e<br \/>\ncomunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se\u00a0 la\u00a0 confisca<br \/>\ne&#8217;\u00a0 revocata,\u00a0 l&#8217;amministratore\u00a0 giudiziario\u00a0 ne\u00a0 da&#8217;\u00a0\u00a0 comunicazione<br \/>\nall&#8217;Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono<br \/>\nalla liquidazione delle imposte,\u00a0 tasse\u00a0 e\u00a0 tributi,\u00a0 dovuti\u00a0 per\u00a0 il<br \/>\nperiodo\u00a0 di\u00a0 durata\u00a0 dell&#8217;amministrazione\u00a0 giudiziaria,\u00a0 in\u00a0 capo\u00a0 al<br \/>\nsoggetto cui i beni sono stati restituiti.<br \/>\n3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale,\u00a0 l&#8217;Agenzia<br \/>\npuo&#8217;\u00a0 richiedere,\u00a0 senza\u00a0 oneri,\u00a0 i\u00a0\u00a0 provvedimenti\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 sanatoria,<br \/>\nconsentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate<br \/>\nsui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.\u00bb;<br \/>\ne) all&#8217;articolo 110, comma 2:<br \/>\n1) la lettera c) e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n\u00abc)\u00a0 ausilio\u00a0 dell&#8217;autorita&#8217;\u00a0 giudiziaria\u00a0 nell&#8217;amministrazione\u00a0\u00a0 e<br \/>\ncustodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i<br \/>\ndelitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura<br \/>\npenale\u00a0 e\u00a0 12-sexies\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 8\u00a0 giugno\u00a0 1992,\u00a0 n.\u00a0\u00a0 306,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.\u00a0 356,\u00a0 e<br \/>\nsuccessive modificazioni, e\u00a0 amministrazione\u00a0 dei\u00a0 predetti.\u00a0 beni\u00a0 a<br \/>\ndecorrere dalla data di conclusione dell&#8217;udienza preliminare\u00bb;<br \/>\n2) la lettera e) e&#8217; sostituita dalla seguente:<br \/>\n\u00abe) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito\u00a0 ai<br \/>\nprocedimenti penali per i delitti di\u00a0 cui\u00a0 agli\u00a0 articoli\u00a0 51,\u00a0 comma<br \/>\n3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8<br \/>\ngiugno 1992, n. 306, convertito, con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto 1992, n. 356, e successive modificazioni\u00bb;<br \/>\nf) all&#8217;articolo 111:<br \/>\n1) il comma 3 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab3. Il Consiglio direttivo e&#8217; presieduto dal Direttore dell&#8217;Agenzia<br \/>\ned e&#8217; composto:<br \/>\na) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;<br \/>\nb) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;<br \/>\nc) da due qualificati esperti in materia di\u00a0 gestioni\u00a0 aziendali\u00a0 e<br \/>\npatrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell&#8217;interno e\u00a0 dal<br \/>\nMinistro dell&#8217;economia e delle finanze.\u00bb;<br \/>\n2) al comma 6, e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo:\u00a0 \u00abPer\u00a0 la<br \/>\npartecipazione alle sedute\u00a0 degli\u00a0 organi\u00a0 non\u00a0 spettano\u00a0 gettoni\u00a0 di<br \/>\npresenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.\u00bb;<br \/>\ng) all&#8217;articolo 113:<br \/>\n1) al comma 2, dopo le parole: \u00abapposita\u00a0 convenzione\u00bb\u00a0 la\u00a0 parola:<br \/>\n\u00abnon\u00bb e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abanche\u00bb;<br \/>\n2) al comma 3, dopo le parole: \u00abapposite\u00a0 convenzioni\u00bb\u00a0 la\u00a0 parola:<br \/>\n\u00abnon\u00bb e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abanche\u00bb;<br \/>\n3) dopo il comma 3, e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n\u00ab3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e\u00a0 alla\u00a0 liquidazione<br \/>\ndelle\u00a0 aziende\u00a0 e\u00a0 degli\u00a0 altri\u00a0 beni\u00a0\u00a0 definitivamente\u00a0\u00a0 confiscati,<br \/>\nl&#8217;Agenzia puo&#8217; conferire, nei limiti delle disponibilita&#8217; finanziarie<br \/>\ndi bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa&#8217;\u00a0 a<br \/>\ntotale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l&#8217;Agenzia e\u00a0 la<br \/>\nsocieta&#8217; incaricata sono disciplinati da un&#8217;apposita convenzione\u00a0 che<br \/>\ndefinisce le modalita&#8217;. di\u00a0 svolgimento\u00a0 dell&#8217;attivita&#8217;\u00a0 affidata\u00a0 ed<br \/>\nogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.\u00bb;<br \/>\nh) dopo l&#8217;articolo 113 e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n\u00abArt. 113-bis. &#8211; (Disposizioni volte a garantire\u00a0 la\u00a0 funzionalita&#8217;<br \/>\ndell&#8217;Agenzia). &#8211; 1. La dotazione organica dell&#8217;Agenzia e&#8217; determinata<br \/>\nin trenta unita&#8217; complessive, ripartite tra\u00a0 le\u00a0 diverse\u00a0 qualifiche,<br \/>\ndirigenziali\u00a0 e\u00a0 non,\u00a0 secondo\u00a0 contingenti\u00a0 da\u00a0\u00a0 definire\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 il<br \/>\nregolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 113, comma 1.<br \/>\n2. Oltre al personale indicato al comma 1, l&#8217;Agenzia e&#8217; autorizzata<br \/>\nad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro<br \/>\nil limite\u00a0 massimo\u00a0 di\u00a0 cento\u00a0 unita&#8217;,\u00a0 appartenente\u00a0 alle\u00a0 pubbliche<br \/>\namministrazioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche&#8217; ad enti pubblici economici<br \/>\nripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e\u00a0 non.\u00a0 L&#8217;aliquota<br \/>\ndi personale militare di cui al periodo precedente non puo&#8217;\u00a0 eccedere<br \/>\nil limite massimo di quindici unita&#8217;, di cui tre ufficiali\u00a0 di\u00a0 grado<br \/>\nnon superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali.\u00a0 Tale<br \/>\npersonale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia\u00a0 che<br \/>\npuo&#8217; essere collocato\u00a0 fuori\u00a0 ruolo,\u00a0 viene\u00a0 posto\u00a0 in\u00a0 posizione\u00a0 di<br \/>\ncomando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale<br \/>\nin\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 mobilita&#8217;\u00a0 e\u00a0 nel\u00a0 rispetto\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 quanto\u00a0\u00a0 previsto<br \/>\ndall&#8217;articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.<br \/>\n3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e\u00a0 il<br \/>\ntrattamento\u00a0 economico\u00a0 fisso,\u00a0 continuativo\u00a0 e\u00a0 accessorio,\u00a0 secondo<br \/>\nquanto previsto\u00a0 dai\u00a0 rispettivi\u00a0 ordinamenti,\u00a0 con\u00a0 oneri\u00a0 a\u00a0 carico<br \/>\ndell&#8217;Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso\u00a0 da\u00a0 parte<br \/>\ndell&#8217;Agenzia\u00a0 all&#8217;amministrazione\u00a0 di\u00a0 appartenenza\u00a0 dei\u00a0 soli\u00a0 oneri<br \/>\nrelativi al trattamento accessorio.<br \/>\n4.\u00a0 Fino\u00a0 al\u00a0 31\u00a0 dicembre\u00a0 2013,\u00a0 le\u00a0 assegnazioni\u00a0 temporanee\u00a0 di<br \/>\npersonale all&#8217;Agenzia possono avvenire in deroga al limite\u00a0 temporale<br \/>\nstabilito\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 30,\u00a0 comma\u00a0 2-sexies,\u00a0 del\u00a0 citato\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo n. 165 del 2001.<br \/>\n5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell&#8217;Agenzia, nei\u00a0 limiti<br \/>\ndella dotazione organica di cui al comma\u00a0 1\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 disponibilita&#8217;<br \/>\nfinanziarie esistenti, e&#8217; autorizzato a stipulare contratti\u00a0 a\u00a0 tempo<br \/>\ndeterminato,\u00a0 al\u00a0\u00a0 fine\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 assicurare\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 piena\u00a0\u00a0 operativita&#8217;<br \/>\ndell&#8217;Agenzia\u00bb.<br \/>\ni) all&#8217;articolo 117:<br \/>\n1) il comma 2 e&#8217; soppresso;<br \/>\n2) al comma 3, secondo periodo, le parole: \u00abdel comma 1, lettere a)<br \/>\ne b)\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdell&#8217;articolo\u00a0 113-bis,\u00a0 commi<br \/>\n1, 2 e 3\u00bb;<br \/>\nl) all&#8217;articolo 118, comma 1:<br \/>\n1) le parole: \u00abe pari a 4,2 milioni di euro a\u00a0 decorrere\u00a0 dall&#8217;anno<br \/>\n2011\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, pari a 4,2 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro\u00a0 a\u00a0 decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2013\u00bb;<br \/>\n2) sono\u00a0 aggiunte,\u00a0 in\u00a0 fine,\u00a0 le\u00a0 seguenti\u00a0 parole:\u00a0 \u00abnonche&#8217;\u00a0 per<br \/>\nulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno\u00a0 2013\u00a0 mediante<br \/>\ncorrispondente\u00a0 riduzione\u00a0\u00a0 dell&#8217;autorizzazione\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 spesa\u00a0\u00a0 recata<br \/>\ndall&#8217;articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350\u00bb.<br \/>\n190. All&#8217;articolo 12-sexies del decreto-legge\u00a0 8\u00a0 giugno\u00a0 1992,\u00a0 n.<br \/>\n306, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 7\u00a0 agosto\u00a0 1992,\u00a0 n.<br \/>\n356, e successive modificazioni, il comma\u00a0 4-bis\u00a0 e&#8217;\u00a0 sostituito\u00a0 dal<br \/>\nseguente:<br \/>\n\u00ab4-bis.\u00a0 Le\u00a0 disposizioni\u00a0\u00a0 in\u00a0\u00a0 materia\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 amministrazione\u00a0\u00a0 e<br \/>\ndestinazione dei beni sequestrati e confiscati previste\u00a0 dal\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni,\u00a0 si<br \/>\napplicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4<br \/>\ndel presente\u00a0 articolo,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 agli\u00a0 altri\u00a0 casi\u00a0 di\u00a0 sequestro\u00a0 e<br \/>\nconfisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali<br \/>\ncasi l&#8217;Agenzia coadiuva l&#8217;autorita&#8217; giudiziaria\u00a0 nell&#8217;amministrazione<br \/>\ne\u00a0 nella\u00a0 custodia\u00a0 dei\u00a0 beni\u00a0 sequestrati,\u00a0 sino\u00a0 al\u00a0\u00a0 provvedimento<br \/>\nconclusivo\u00a0 dell&#8217;udienza\u00a0 preliminare\u00a0 e,\u00a0 successivamente\u00a0\u00a0 a\u00a0\u00a0 tale<br \/>\nprovvedimento,\u00a0 amministra\u00a0 i\u00a0 beni\u00a0 medesimi\u00a0 secondo\u00a0 le\u00a0 modalita&#8217;<br \/>\npreviste dal citato decreto legislativo\u00a0 n.\u00a0 159\u00a0 del\u00a0 2011.\u00a0 Restano<br \/>\ncomunque\u00a0 salvi\u00a0 i\u00a0 diritti\u00a0 della\u00a0 persona\u00a0 offesa\u00a0 dal\u00a0 reato\u00a0 alle<br \/>\nrestituzioni e al risarcimento del danno.\u00bb.<br \/>\n191. Il personale proveniente dalle\u00a0 amministrazioni\u00a0 pubbliche\u00a0 di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30\u00a0 marzo\u00a0 2001,<br \/>\nn. 165, nonche&#8217; dagli enti pubblici economici in servizio, alla\u00a0 data<br \/>\ndi entrata in vigore della presente legge, presso l&#8217;Agenzia nazionale<br \/>\nper l&#8217;amministrazione\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 destinazione\u00a0 dei\u00a0 beni\u00a0 sequestrati\u00a0 e<br \/>\nconfiscati alla criminalita&#8217; organizzata in posizione di comando,\u00a0 di<br \/>\ndistacco o di fuori ruolo, puo&#8217;, entro la data del 30 settembre 2013,<br \/>\npresentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima\u00a0 Agenzia<br \/>\nsecondo le modalita&#8217; stabilite dal regolamento\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo<br \/>\n113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 159,\u00a0 e<br \/>\nnell&#8217;ambito della dotazione organica\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 113-bis,<br \/>\ncomma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159\u00a0 del\u00a0 2011.\u00a0 Restano<br \/>\nfermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda\u00a0 di<br \/>\ninquadramento anteriormente\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente<br \/>\nlegge.<br \/>\n192. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo\u00a0 2\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 legge\u00a0 6<br \/>\nluglio 2012, n. 95, convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 7<br \/>\nagosto\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 135,\u00a0 non\u00a0 trovano\u00a0 applicazione\u00a0\u00a0 nei\u00a0\u00a0 confronti<br \/>\ndell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e\u00a0 la\u00a0 destinazione\u00a0 dei<br \/>\nbeni sequestrati e confiscati alla criminalita&#8217; organizzata.<br \/>\n193. Con uno o piu&#8217; regolamenti, adottati\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 dell&#8217;articolo<br \/>\n17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,\u00a0 n.\u00a0 400,\u00a0 su\u00a0 proposta\u00a0 del<br \/>\nMinistro dell&#8217;interno, di concerto con i\u00a0 Ministri\u00a0 della\u00a0 giustizia,<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e\u00a0 la<br \/>\nsemplificazione, entro il termine di sei mesi dall&#8217;entrata in\u00a0 vigore<br \/>\ndella presente legge, sono adeguati i regolamenti\u00a0 emanati\u00a0 ai\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,<br \/>\nn. 159, alle previsioni recate dai commi da 189 a 192.<br \/>\n194. A decorrere dall&#8217;entrata in vigore della presente\u00a0 legge,\u00a0 sui<br \/>\nbeni confiscati all&#8217;esito dei procedimenti di prevenzione per i quali<br \/>\nnon si\u00a0 applica\u00a0 la\u00a0 disciplina\u00a0 dettata\u00a0 dal\u00a0 libro\u00a0 1\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere\u00a0 iniziate\u00a0 o<br \/>\nproseguite, a pena di nullita&#8217;, azioni esecutive.<br \/>\n195. La disposizione di cui al comma 194\u00a0 non\u00a0 si\u00a0 applica\u00a0 quando,<br \/>\nalla data di entrata in vigore della presente legge, il bene e&#8217; stato<br \/>\ngia&#8217; trasferito o\u00a0 aggiudicato,\u00a0 anche\u00a0 in\u00a0 via\u00a0 provvisoria,\u00a0 ovvero<br \/>\nquando e&#8217; costituito da una quota indivisa gia&#8217; pignorata.<br \/>\n196. Nei processi di esecuzione forzata di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 195\u00a0 si<br \/>\napplica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il\u00a0 limite<br \/>\ndi cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue\u00a0 sono\u00a0 versate<br \/>\nal Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204.<br \/>\n197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi\u00a0 iscritti<br \/>\no trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca<br \/>\nsono estinti di diritto.<br \/>\n198. I creditori muniti di ipoteca iscritta\u00a0 sui\u00a0 beni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\ncomma\u00a0 194\u00a0 anteriormente\u00a0 alla\u00a0\u00a0 trascrizione\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 sequestro\u00a0\u00a0 di<br \/>\nprevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalita&#8217; di cui ai<br \/>\ncommi da 194 a 206. Allo stesso modo\u00a0 sono\u00a0 soddisfatti\u00a0 i\u00a0 creditori<br \/>\nche:<br \/>\na) prima della trascrizione\u00a0 del\u00a0 sequestro\u00a0 di\u00a0 prevenzione\u00a0 hanno<br \/>\ntrascritto un pignoramento sul bene;<br \/>\nb) alla data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente\u00a0 legge\u00a0 sono<br \/>\nintervenuti nell&#8217;esecuzione iniziata con il pignoramento di cui\u00a0 alla<br \/>\nlettera a).<br \/>\n199. Entro 180 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente\u00a0 legge,<br \/>\ni titolari dei crediti\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 198\u00a0 devono,\u00a0 a\u00a0 pena\u00a0 di<br \/>\ndecadenza proporre\u00a0 domanda\u00a0 di\u00a0 ammissione\u00a0 del\u00a0 credito,\u00a0 ai\u00a0 sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6\u00a0 settembre\u00a0 2011,<br \/>\nn. 159,\u00a0 al\u00a0 giudice\u00a0 dell&#8217;esecuzione\u00a0 presso\u00a0 il\u00a0 tribunale\u00a0 che\u00a0 ha<br \/>\ndisposto la confisca.<br \/>\n200. Il giudice, accertata la sussistenza e l&#8217;ammontare del credito<br \/>\nnonche&#8217; la sussistenza delle condizioni di cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 52\u00a0 del<br \/>\ndecreto\u00a0 legislativo\u00a0 6\u00a0 settembre\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 159,\u00a0 lo\u00a0 ammette\u00a0\u00a0 al<br \/>\npagamento, dandone immediata comunicazione all&#8217;Agenzia nazionale\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati<br \/>\nalla criminalita&#8217; organizzata. Si applicano le\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice\u00a0 di\u00a0 proceduta<br \/>\npenale. La proposizione dell&#8217;impugnazione non\u00a0 sospende\u00a0 gli\u00a0 effetti<br \/>\ndell&#8217;ordinanza\u00a0 di\u00a0 accertamento.\u00a0 Il\u00a0 decreto\u00a0 con\u00a0 cui\u00a0 sia\u00a0\u00a0 stata<br \/>\nrigettata definitivamente la richiesta proposta ai\u00a0 sensi\u00a0 del\u00a0 comma<br \/>\nprecedente e&#8217;\u00a0 comunicato,\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 9\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo n. 231 del 2007, alla Banca d&#8217;Italia.<br \/>\n201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma<br \/>\n199, l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione\u00a0 dei<br \/>\nbeni sequestrati e confiscati alla criminalita&#8217; organizzata individua<br \/>\nbeni dal valore\u00a0 di\u00a0 mercato\u00a0 complessivo\u00a0 non\u00a0 inferiore\u00a0 al\u00a0 doppio<br \/>\ndell&#8217;ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione\u00a0 degli<br \/>\nstessi con le modalita&#8217; di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi<br \/>\n7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011,\u00a0 n.\u00a0 159.\u00a0 I\u00a0 beni<br \/>\nresidui possono essere destinati,\u00a0 assegnati\u00a0 o\u00a0 venduti\u00a0 secondo\u00a0 le<br \/>\ndisposizioni di cui all&#8217;articolo 48 del medesimo decreto\u00a0 legislativo<br \/>\nn. 159 del 2011.<br \/>\n202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 e&#8217;\u00a0 versato<br \/>\nal Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo<br \/>\nnecessario alle operazioni di pagamento dei crediti.<br \/>\n203. Terminate\u00a0 le\u00a0 operazioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 202,\u00a0 l&#8217;Agenzia<br \/>\nnazionale\u00a0 per\u00a0 l&#8217;amministrazione\u00a0 e\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 destinazione\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 beni<br \/>\nsequestrati e confiscati alla criminalita&#8217; organizzata,\u00a0 per\u00a0 ciascun<br \/>\nbene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua\u00a0 i\u00a0 creditori<br \/>\ncon diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il\u00a0 relativo\u00a0 piano\u00a0 di<br \/>\npagamento\u00a0 e\u00a0 lo\u00a0 comunica\u00a0 ai\u00a0 creditori\u00a0 interessati\u00a0 con\u00a0\u00a0 lettera<br \/>\nraccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica<br \/>\ncertificata. La medesima Agenzia\u00a0 procede\u00a0 ai\u00a0 pagamenti\u00a0 nell&#8217;ordine<br \/>\nindicato dall&#8217;articolo 61, commi 2 e 3,\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 legislativo\u00a0 6<br \/>\nsettembre 2011, n. 159, ponendo le\u00a0 somme\u00a0 a\u00a0 carico\u00a0 della\u00a0 gestione<br \/>\nseparata di cui al\u00a0 comma\u00a0 202.\u00a0 Ciascun\u00a0 piano\u00a0 non\u00a0 puo&#8217;\u00a0 prevedere<br \/>\npagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per\u00a0 cento<br \/>\ndel valore del bene ed il ricavato dall&#8217;eventuale liquidazione\u00a0 dello<br \/>\nstesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci<br \/>\ngiorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente\u00a0 comma,<br \/>\npossono\u00a0 proporre\u00a0 opposizione\u00a0 contro\u00a0 il\u00a0 piano\u00a0 di\u00a0 pagamento\u00a0\u00a0 al<br \/>\ntribunale del luogo che ha disposto la\u00a0 confisca.\u00a0 Si\u00a0 applicano,\u00a0 in<br \/>\nquanto compatibili,\u00a0 gli\u00a0 articoli\u00a0 737\u00a0 e\u00a0 seguenti\u00a0 del\u00a0 codice\u00a0 di<br \/>\nprocedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica.<br \/>\nContro il decreto del tribunale non e&#8217; ammesso reclamo.<br \/>\n204. Le\u00a0 somme\u00a0 della\u00a0 gestione\u00a0 separata\u00a0 che\u00a0 residuano\u00a0 dopo\u00a0 le<br \/>\noperazioni di pagamento dei\u00a0 crediti,\u00a0 affluiscono,\u00a0 al\u00a0 netto\u00a0 delle<br \/>\nspese\u00a0 sostenute,\u00a0 al\u00a0 Fondo\u00a0 unico\u00a0 giustizia\u00a0 per\u00a0 essere\u00a0\u00a0 versati<br \/>\nall&#8217;apposito\u00a0 capitolo\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 del\u00a0 bilancio\u00a0 dello\u00a0\u00a0 Stato\u00a0\u00a0 e<br \/>\nriassegnati nei limiti e con le\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 2,<br \/>\ncomma 7, del decreto-legge 16\u00a0 settembre\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 143,\u00a0 convertito<br \/>\ndalla legge 13 novembre 2008, n. 181.<br \/>\n205. Per i beni di cui al comma 194, confiscati in data\u00a0 successiva<br \/>\nall&#8217;entrata in vigore della presente legge,\u00a0 il\u00a0 termine\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al<br \/>\ncomma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene\u00a0 definitiva;<br \/>\nl&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei\u00a0 beni<br \/>\nsequestrati e confiscati alla criminalita&#8217; organizzata provvede\u00a0 alle<br \/>\noperazioni di cui ai commi 201, 202 e 203, decorsi dodici mesi\u00a0 dalla<br \/>\nscadenza del predetto termine.<br \/>\n206. L&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 destinazione<br \/>\ndei beni sequestrati\u00a0 e\u00a0 confiscati\u00a0 alla\u00a0 criminalita&#8217;\u00a0 organizzata,<br \/>\nentro dieci giorni\u00a0 dall&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della\u00a0 presente\u00a0 legge,<br \/>\novvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai<br \/>\ncreditori di cui al comma 198 a mezzo posta elettronica\u00a0 certificata,<br \/>\nove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito\u00a0 nel<br \/>\nproprio sito internet:<br \/>\na) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione<br \/>\ndel credito ai sensi dei commi 199 e 205;<br \/>\nb) la\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 scadenza\u00a0 del\u00a0 termine\u00a0 entro\u00a0 cui\u00a0 devono\u00a0 essere<br \/>\npresentate le domande di cui alla lettera a);<br \/>\nc) ogni utile informazione per\u00a0 agevolare\u00a0 la\u00a0 presentazione\u00a0 della<br \/>\ndomanda.<br \/>\n207. In via\u00a0 straordinaria,\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013,\u00a0 agli\u00a0 enti\u00a0 locali<br \/>\nassegnatari di contributi pluriennali stanziati per le\u00a0 finalita&#8217;\u00a0 di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 6, della legge 29 novembre 1984,\u00a0 n.\u00a0 798,\u00a0 che\u00a0 non<br \/>\nhanno raggiunto l&#8217;obiettivo del patto di stabilita&#8217; interno\u00a0 a\u00a0 causa<br \/>\ndella mancata erogazione dei predetti contributi nell&#8217;esercizio 2012,<br \/>\na seguito di apposita attestazione con procedura di cui\u00a0 all&#8217;articolo<br \/>\n31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la<br \/>\nsanzione di cui al comma 2, lettera d), dell&#8217;articolo 7, del\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 6 settembre 2011,\u00a0 n.\u00a0 149,\u00a0 per\u00a0 mancato\u00a0 raggiungimento<br \/>\ndell&#8217;obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del<br \/>\npredetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,<br \/>\nsi intende cosi&#8217; ridefinita: e&#8217; assoggettato\u00a0 ad\u00a0 una\u00a0 riduzione\u00a0 del<br \/>\nfondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in\u00a0 misura<br \/>\npari alla\u00a0 differenza\u00a0 tra\u00a0 il\u00a0 risultato\u00a0 registrato\u00a0 e\u00a0 l&#8217;obiettivo<br \/>\nprogrammatico predeterminato e comunque per un importo non\u00a0 superiore<br \/>\nal\u00a0 5\u00a0 per\u00a0 cento\u00a0 delle\u00a0 entrate\u00a0 correnti\u00a0 registrate\u00a0\u00a0 nell&#8217;ultimo<br \/>\nconsuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti\u00a0 locali<br \/>\nsono tenuti a versare all&#8217;entrata del bilancio dello Stato\u00a0 le\u00a0 somme<br \/>\nresidue.<br \/>\n208. Per il finanziamento di studi, progetti,\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 e\u00a0 lavori<br \/>\npreliminari nonche&#8217; lavori definitivi della nuova\u00a0 linea\u00a0 ferroviaria<br \/>\nTorino-Lione e&#8217; autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l&#8217;anno<br \/>\n2013, di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2014, di 680 milioni di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli\u00a0 anni\u00a0 dal\u00a0 2016\u00a0 al<br \/>\n2029.<br \/>\n209. Il Ministro dell&#8217;interno, ai\u00a0 fini\u00a0 della\u00a0 determinazione\u00a0 del<br \/>\nprogramma per il completamento del\u00a0 Sistema\u00a0 digitale\u00a0 Radiomobile\u00a0 e<br \/>\nstandard Te.T.Ra. per le Forze di\u00a0 Polizia\u00a0 a\u00a0 copertura\u00a0 dell&#8217;intero<br \/>\nterritorio\u00a0 nazionale,\u00a0 nel\u00a0 quadro\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 coordinamento\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 della<br \/>\npianificazione previsti dall&#8217;articolo 6 della legge lo\u00a0 aprile\u00a0 1981,<br \/>\nn. 121, sentito il Comitato nazionale dell&#8217;ordine e\u00a0 della\u00a0 sicurezza<br \/>\npubblica di cui all&#8217;articolo 18 della medesima legge,\u00a0 predispone\u00a0 un<br \/>\nprogramma straordinario di interventi per il completamento della rete<br \/>\nnazionale standard Te.T.Ra. necessaria per\u00a0 le\u00a0 comunicazioni\u00a0 sicure<br \/>\ndella Polizia di Stato, dell&#8217;Arma dei carabinieri,\u00a0 del\u00a0 Corpo\u00a0 della<br \/>\nguardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale<br \/>\ndello Stato. Per l&#8217;attuazione del programma,\u00a0 l&#8217;Amministrazione\u00a0 puo&#8217;<br \/>\nassumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni\u00a0 pluriennali,<br \/>\ncorrispondenti alle rate di\u00a0 ammortamento\u00a0 dei\u00a0 mutui\u00a0 contratti\u00a0 dai<br \/>\nfornitori. Per le finalita&#8217; di cui al presente comma\u00a0 e&#8217;\u00a0 autorizzata<br \/>\nla spesa di 10 milioni di euro per l&#8217;anno 2013 e 50 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2014.<br \/>\n210. Presso il Ministero dell&#8217;interno, e&#8217; istituita la\u00a0 Commissione<br \/>\nper la pianificazione ed il coordinamento della\u00a0 fase\u00a0 esecutiva\u00a0 del<br \/>\nprogramma, cui e&#8217; affidato\u00a0 il\u00a0 compito\u00a0 di\u00a0 formulare\u00a0 pareri\u00a0 sullo<br \/>\nschema del programma di cui al comma 209,\u00a0 sul\u00a0 suo\u00a0 coordinamento\u00a0 e<br \/>\nintegrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su<br \/>\nciascuna fornitura o\u00a0 progetto.\u00a0 La\u00a0 Commissione\u00a0 e&#8217;\u00a0 presieduta\u00a0 dal<br \/>\nDirettore centrale dei servizi\u00a0 tecnico-logistici\u00a0 e\u00a0 della\u00a0 gestione<br \/>\npatrimoniale\u00a0 del\u00a0 Dipartimento\u00a0 della\u00a0 pubblica\u00a0 sicurezza,\u00a0 ed\u00a0\u00a0 e&#8217;<br \/>\ncomposta: dal\u00a0 Direttore\u00a0 dell&#8217;ufficio\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 coordinamento\u00a0 e\u00a0 la<br \/>\npianificazione, di cui all&#8217;articolo 6 della legge 10 aprile 1981,\u00a0 n.<br \/>\n121;\u00a0 da\u00a0 un\u00a0 rappresentante\u00a0 della\u00a0\u00a0 Polizia\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 Stato;\u00a0\u00a0 da\u00a0\u00a0 un<br \/>\nrappresentante del Comando generale dell&#8217;Arma dei carabinieri; da\u00a0 un<br \/>\nrappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;\u00a0 da\u00a0 un<br \/>\nrappresentante del Dipartimento\u00a0 dell&#8217;Amministrazione\u00a0 penitenziaria;<br \/>\nda un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente<br \/>\ndella Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono<br \/>\nespletate da un\u00a0 funzionario\u00a0 designato\u00a0 dal\u00a0 Capo\u00a0 della\u00a0 polizia\u00a0 &#8211;<br \/>\nDirettore generale della pubblica sicurezza. Per i\u00a0 componenti\u00a0 della<br \/>\nCommissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza\u00a0 che<br \/>\ncio&#8217; comporti\u00a0 oneri\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 finanza\u00a0 pubblica,\u00a0 puo&#8217;\u00a0 decidere\u00a0 di<br \/>\nchiedere specifici pareri anche ad estranei all&#8217;Amministrazione dello<br \/>\nStato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti\u00a0 e\u00a0 le<br \/>\nconvenzioni inerenti all&#8217;attuazione del programma\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma<br \/>\n209, sono stipulati dal Capo della polizia &#8211; Direttore generale della<br \/>\npubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il\u00a0 parere\u00a0 della<br \/>\ncommissione di cui al presente comma.<br \/>\n211.\u00a0 Il\u00a0 soggetto\u00a0 attuatore\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 61-bis,\u00a0\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve\u00a0 provvedere\u00a0 al\u00a0 completamento<br \/>\ndella Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell&#8217;ambito\u00a0 dell&#8217;Agenda<br \/>\nDigitale Italiana, e alla relativa\u00a0 gestione\u00a0 come\u00a0 sistema\u00a0 di\u00a0 rete<br \/>\ninfrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali,<br \/>\nautonomamente sviluppate e all&#8217;uopo rese compatibili, di proprieta&#8217; o<br \/>\nin uso ai nodi logistici, porti, centri merci e\u00a0 piastre\u00a0 logistiche.<br \/>\nAl fine di garantire il piu&#8217; efficace coordinamento e\u00a0 l&#8217;integrazione<br \/>\ntra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme\u00a0 ITS\u00a0 locali,<br \/>\nle Autorita&#8217; portuali possono acquisire una partecipazione diretta al<br \/>\ncapitale del soggetto attuatore di cui al\u00a0 presente\u00a0 comma.\u00a0 In\u00a0 ogni<br \/>\ncaso, la maggioranza del\u00a0 capitale\u00a0 sociale\u00a0 del\u00a0 soggetto\u00a0 attuatore<br \/>\ndovra&#8217;\u00a0 essere\u00a0 detenuta\u00a0 da\u00a0\u00a0 Interporti\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 Autorita&#8217;\u00a0\u00a0 portuali.<br \/>\nConsiderata la portata strategica per il Paese della Piattaforma\u00a0 per<br \/>\nla gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e&#8217; inserita nel<br \/>\nprogramma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge\u00a0 n.\u00a0 443<br \/>\ndel 2001.<br \/>\n212.\u00a0 Per\u00a0 la\u00a0 realizzazione\u00a0 dell&#8217;asse\u00a0 autostradale\u00a0 \u00abPedemontana<br \/>\nPiemontese\u00bb e&#8217; assegnato alla regione Piemonte, per l&#8217;anno\u00a0 2015,\u00a0 un<br \/>\ncontributo di 80 milioni di euro.<br \/>\n213. Al Fondo per lo\u00a0 sviluppo\u00a0 e\u00a0 la\u00a0 coesione\u00a0 e&#8217;\u00a0 assegnata\u00a0 una<br \/>\ndotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2013\u00a0 da\u00a0 destinare\u00a0 all&#8217;attuazione\u00a0 delle\u00a0 misure\u00a0 urgenti\u00a0 per\u00a0\u00a0 la<br \/>\nridefinizione dei rapporti contrattuali con la\u00a0 societa&#8217;\u00a0 Stretto\u00a0 di<br \/>\nMessina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di<br \/>\neuro sono destinate alla medesima finalita&#8217; a\u00a0 valere\u00a0 sulle\u00a0 risorse<br \/>\nrivenienti dalle revoche di cui all&#8217;articolo 32, commi 2, 3 e 4,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 15 luglio 2011, n. 111.<br \/>\n214. In considerazione\u00a0 dell&#8217;eccezionale\u00a0 rilevanza\u00a0 degli\u00a0 impegni<br \/>\ninternazionali assunti dalla Repubblica Italiana\u00a0 nei\u00a0 confronti\u00a0 del<br \/>\nBIE per la\u00a0 realizzazione\u00a0 dell&#8217;evento\u00a0 Expo\u00a0 2015,\u00a0 in\u00a0 luogo\u00a0 della<br \/>\nriduzione dell&#8217;autorizzazione di spesa di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 14\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell&#8217;articolo 2,<br \/>\ncomma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31\u00a0 maggio\u00a0 2010,\u00a0 n.\u00a0 78,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il<br \/>\nMinistero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2013,\u00a0 idonea\u00a0 compensazione\u00a0 nell&#8217;ambito\u00a0 delle\u00a0 dotazioni<br \/>\nfinanziarie delle spese rimodulabili di cui all&#8217;articolo 21, comma 5,<br \/>\nlettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del\u00a0 proprio\u00a0 stato<br \/>\ndi previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge.<br \/>\n215. Al fine dello svolgimento delle attivita&#8217; di competenza\u00a0 della<br \/>\nSocieta&#8217; Expo per la realizzazione delle opere di cui all&#8217;Allegato\u00a0 1<br \/>\ndel decreto del Presidente del\u00a0 Consiglio\u00a0 dei\u00a0 ministri\u00a0 22\u00a0 ottobre<br \/>\n2008, la\u00a0 medesima\u00a0 societa&#8217;\u00a0 si\u00a0 puo&#8217;\u00a0 avvalere\u00a0 del\u00a0 Commissario\u00a0 e<br \/>\nrelativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 3, comma 25, della\u00a0 legge\u00a0 24\u00a0 dicembre\u00a0 2007,\u00a0 n.\u00a0 244,<br \/>\nmediante apposita convenzione che\u00a0 preveda\u00a0 il\u00a0 mero\u00a0 rimborso\u00a0 delle<br \/>\nrelative spese a carico della Societa&#8217; e senza nuovi o maggiori oneri<br \/>\nper la finanza pubblica.<br \/>\n216. La Societa&#8217; Expo 2015 e&#8217; autorizzata ad utilizzare le economie<br \/>\ndi gara nell&#8217;ambito del programma delle opere di cui la\u00a0 Societa&#8217;\u00a0 e&#8217;<br \/>\nsoggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero<br \/>\npresentarsi nella\u00a0 realizzazione\u00a0 delle\u00a0 stesse\u00a0 opere,\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0 di<br \/>\naccelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo<br \/>\ndi spesa di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;allegato\u00a0 1\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 del<br \/>\nConsiglio dei ministri 22 ottobre 2008.<br \/>\n217. E&#8217; istituito, entro sei\u00a0 mesi\u00a0 dall&#8217;entrata\u00a0 in\u00a0 vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge, nell&#8217;ambito del Ministero delle infrastrutture e\u00a0 dei<br \/>\ntrasporti &#8211; Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi<br \/>\ninformativi\u00a0 e\u00a0 statistici,\u00a0 il\u00a0 Sistema\u00a0 telematico\u00a0 centrale\u00a0 della<br \/>\nnautica da diporto. Il Sistema include l&#8217;archivio telematico centrale<br \/>\ncontenente\u00a0\u00a0 informazioni\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0\u00a0 carattere\u00a0\u00a0\u00a0 tecnico,\u00a0\u00a0\u00a0 giuridico,<br \/>\namministrativo\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 conservatoria\u00a0 riguardanti\u00a0 le\u00a0\u00a0 navi\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 le<br \/>\nimbarcazioni da diporto di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettere b)\u00a0 e<br \/>\nc) del decreto legislativo 18 luglio 2005,\u00a0 n.\u00a0 171\u00a0 &#8211;\u00a0 Codice\u00a0 della<br \/>\nnautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003\/44\/CE, a\u00a0 norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 6 della\u00a0 legge\u00a0 8\u00a0 luglio\u00a0 2003,\u00a0 n.\u00a0 173,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 lo<br \/>\nsportello telematico del diportista.<br \/>\n218.\u00a0 Il\u00a0 Ministero\u00a0 delle\u00a0 infrastrutture\u00a0 e\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 trasporti\u00a0\u00a0 &#8211;<br \/>\nDipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi<br \/>\ne statistici, e&#8217; titolare del sistema di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 217\u00a0 e\u00a0 del<br \/>\nrelativo trattamento dei dati.<br \/>\n219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell&#8217;articolo\u00a0 17,\u00a0 comma<br \/>\n2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro\u00a0 sessanta\u00a0 giorni\u00a0 dalla<br \/>\ndata di entrata in vigore della presente\u00a0 legge,\u00a0 sono\u00a0 stabilite\u00a0 le<br \/>\nmodalita&#8217;\u00a0 per\u00a0 l&#8217;attuazione\u00a0 del\u00a0 Sistema\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0\u00a0 217,<br \/>\ncomprensivamente del trasferimento dei\u00a0 dati\u00a0 dai\u00a0 registri\u00a0 cartacei<br \/>\nall&#8217;archivio\u00a0 telematico\u00a0 a\u00a0 cura\u00a0 degli\u00a0 uffici\u00a0 marittimi\u00a0 e\u00a0 della<br \/>\nmotorizzazione\u00a0 civile,\u00a0 della\u00a0 conservazione\u00a0 della\u00a0 documentazione,<br \/>\ndell&#8217;elaborazione e fornitura dei dati delle unita&#8217;. iscritte,\u00a0 delle<br \/>\nmodalita&#8217; per la pubblicita&#8217; degli atti anche ai fini antifrode,\u00a0 dei<br \/>\ntempi di attuazione delle nuove procedure, nonche&#8217;\u00a0 delle\u00a0 necessarie<br \/>\nmodifiche delle norme di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettere b) e c)<br \/>\ndel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della\u00a0 nautica<br \/>\nda\u00a0 diporto\u00a0 ed\u00a0 attuazione\u00a0 della\u00a0 direttiva\u00a0 2003\/44\/CE,\u00a0 a\u00a0\u00a0 norma<br \/>\ndell&#8217;articolo 6 della legge 8 luglio 2003,\u00a0 n.\u00a0 173,\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\nregistri e licenza di\u00a0 navigazione\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 correlate\u00a0 disposizioni<br \/>\namministrative.<br \/>\n220. Nell&#8217;ambito del Sistema di cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 217,\u00a0 e&#8217;\u00a0 parimenti<br \/>\nistituito lo sportello\u00a0 telematico\u00a0 del\u00a0 diportista,\u00a0 allo\u00a0 scopo\u00a0 di<br \/>\nsemplificare il\u00a0 regime\u00a0 amministrativo\u00a0 concernente\u00a0 l&#8217;iscrizione\u00a0 e<br \/>\nl&#8217;abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e\u00a0 delle\u00a0 navi\u00a0 da<br \/>\ndiporto.\u00a0 Il\u00a0 regolamento\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0\u00a0 219\u00a0\u00a0 disciplina\u00a0\u00a0 il<br \/>\nfunzionamento\u00a0 dello\u00a0 sportello,\u00a0 con\u00a0\u00a0 particolare\u00a0\u00a0 riguardo\u00a0\u00a0 alle<br \/>\nmodalita&#8217; di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di<br \/>\nnavigazione\u00a0 e\u00a0 alla\u00a0 attribuzione\u00a0 delle\u00a0 sigle\u00a0 di\u00a0 individuazione,<br \/>\nnonche&#8217;\u00a0 alle\u00a0 procedure\u00a0 di\u00a0 trasmissione\u00a0 dei\u00a0\u00a0 dati\u00a0\u00a0 all&#8217;archivio<br \/>\ntelematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le\u00a0 modalita&#8217;<br \/>\ndi\u00a0 partecipazione\u00a0 alle\u00a0 attivita&#8217;\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 servizio\u00a0\u00a0 nei\u00a0\u00a0 confronti<br \/>\ndell&#8217;utenza da\u00a0 parte\u00a0 di\u00a0 associazioni\u00a0 nazionali\u00a0 dei\u00a0 costruttori,<br \/>\nimportatori e distributori di unita&#8217; da diporto le\u00a0 quali\u00a0 forniscono<br \/>\nanche i numeri identificativi degli scafi e i relativi\u00a0 dati\u00a0 tecnici<br \/>\nal fine dell&#8217;acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema<br \/>\ndi cui al comma 217, nonche&#8217; dei soggetti\u00a0 autorizzati\u00a0 all&#8217;attivita&#8217;<br \/>\ndi consulenza per la circolazione dei mezzi\u00a0 di\u00a0 trasporto\u00a0 ai\u00a0 sensi<br \/>\ndella\u00a0 legge\u00a0 8\u00a0 agosto\u00a0 1991,\u00a0 n.\u00a0 264.\u00a0 Le\u00a0 tariffe\u00a0 a\u00a0 titolo\u00a0\u00a0 di<br \/>\ncorrispettivo,\u00a0\u00a0 stabilite\u00a0\u00a0 con\u00a0\u00a0 decreto\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 Ministero\u00a0\u00a0\u00a0 delle<br \/>\ninfrastrutture.\u00a0 e\u00a0 dei\u00a0 trasporti\u00a0 di\u00a0 concerto\u00a0 con\u00a0 il\u00a0\u00a0 Ministero<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze affluiscono\u00a0 su\u00a0 apposito\u00a0 capitolo\u00a0 di<br \/>\nentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico<br \/>\ncapitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br \/>\n221. Fino all&#8217;integrale\u00a0 attuazione\u00a0 delle\u00a0 nuove\u00a0 procedure\u00a0 quali<br \/>\nrisultanti\u00a0 dal\u00a0 regolamento\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 219,\u00a0 continua\u00a0\u00a0 ad<br \/>\napplicarsi la normativa vigente.<br \/>\n222. Dall&#8217;attuazione dei commi da 217 a\u00a0 221\u00a0 non\u00a0 devono\u00a0 derivare<br \/>\nnuovi o maggiori oneri per la finanza\u00a0 pubblica.\u00a0 Le\u00a0 amministrazioni<br \/>\ninteressate provvedono all&#8217;esecuzione di compiti loro affidati con le<br \/>\nrisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili\u00a0 a\u00a0 legislazione<br \/>\nvigente.<br \/>\n223. Al decreto-legge 18 ottobre\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 179,\u00a0 convertito,\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:<br \/>\na) all&#8217;articolo 8, il comma 9-quater e&#8217; soppresso;<br \/>\nb) all&#8217;articolo 34, il comma 40 e&#8217; soppresso.<br \/>\n224. Nell&#8217;ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione<br \/>\nassegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6<br \/>\nmarzo 2009, l&#8217;importo di 35\u00a0 milioni\u00a0 e&#8217;\u00a0 utilizzato\u00a0 dalla\u00a0 medesima<br \/>\nregione per le finalita&#8217; di cui al comma 225, anche per\u00a0 l&#8217;attuazione<br \/>\ndei programmi direttamente applicabili, di cui all&#8217;articolo\u00a0 12,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.<br \/>\n225. Per le finalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 4-bis\u00a0 del\u00a0 decreto-legge<br \/>\n24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 4<br \/>\nagosto 1978, n. 464, e successive modificazioni,\u00a0 anche\u00a0 al\u00a0 fine\u00a0 di<br \/>\ndefinire i contenziosi in\u00a0 atto,\u00a0 ai\u00a0 comuni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 alla\u00a0 medesima<br \/>\ndisposizione e&#8217; attribuito un contributo di 10 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;anno 2013. Con decreto del\u00a0 Ministro\u00a0 delle\u00a0 infrastrutture\u00a0 e\u00a0 dei<br \/>\ntrasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata\u00a0 in<br \/>\nvigore della presente legge, il contributo di cui al\u00a0 presente\u00a0 comma<br \/>\ne&#8217; ripartito tra\u00a0 i\u00a0 comuni\u00a0 interessati\u00a0 nel\u00a0 rispetto\u00a0 delle\u00a0 quote<br \/>\npercentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture<br \/>\ne dei trasporti 2 agosto 2007.<br \/>\n226. Per l&#8217;attuazione\u00a0 di\u00a0 accordi\u00a0 internazionali\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\npolitiche per l&#8217;ambiente marino di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 decreto\u00a0 legislativo\u00a0 13<br \/>\nottobre 2010, n. 190, e&#8217; autorizzata la spesa di 5\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2015.<br \/>\n227. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo\u00a0 sviluppo\u00a0 della<br \/>\nfiliera pesca di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio<br \/>\n2001, n. 226, come modificato dall&#8217;articolo 67 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 24<br \/>\ngennaio 2012, n. 1, convertito, con\u00a0 modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 24<br \/>\nmarzo 2012, n. 27, e&#8217; autorizzata la spesa di 400.000 euro per l&#8217;anno<br \/>\n2013.<br \/>\n228. Il Fondo di cui all&#8217;articolo 4 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 10\u00a0 ottobre<br \/>\n2012, n. 174, e&#8217; incrementato di 130 milioni di euro per l&#8217;anno 2013.<br \/>\n229. Per l&#8217;anno 2013 nell&#8217;ambito delle risorse\u00a0 del\u00a0 Fondo\u00a0 sociale<br \/>\nper l&#8217;occupazione e formazione di cui all&#8217;articolo 18, comma\u00a0 1,\u00a0 del<br \/>\ndecreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con\u00a0 modificazioni<br \/>\ndalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al\u00a0 finanziamento\u00a0 degli<br \/>\nammortizzatori sociali in deroga di cui all&#8217;articolo 2, commi 64,\u00a0 65<br \/>\ne 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e&#8217; destinata la somma di\u00a0 30<br \/>\nmilioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0\u00a0 finalizzata\u00a0\u00a0 al\u00a0\u00a0 riconoscimento\u00a0\u00a0 della\u00a0\u00a0 cassa<br \/>\nintegrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.<br \/>\n230. All&#8217;articolo 1 del decreto-legge\u00a0 10\u00a0 ottobre\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 174,<br \/>\nconvertito con modificazioni dalla legge 7\u00a0 dicembre\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 213,<br \/>\ndopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:<br \/>\n\u00ab9-bis.\u00a0 Al\u00a0 fine\u00a0 di\u00a0 agevolare\u00a0 la\u00a0 rimozione\u00a0\u00a0 degli\u00a0\u00a0 squilibri<br \/>\nfinanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato,\u00a0 il\u00a0 piano<br \/>\ndi stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma\u00a0 22,<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 31\u00a0 maggio\u00a0\u00a0 2010,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 78,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio\u00a0 2010,\u00a0 n.\u00a0 122,\u00a0 approvato\u00a0 dal<br \/>\nMinistero dell&#8217;economia e delle finanze, nello\u00a0 stato\u00a0 di\u00a0 previsione<br \/>\ndel Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; istituito un Fondo\u00a0 di<br \/>\nrotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato \u00abFondo<br \/>\ndi rotazione per la concessione\u00a0 di\u00a0 anticipazioni\u00a0 alle\u00a0 regioni\u00a0 in<br \/>\nsituazione\u00a0 di\u00a0 squilibrio\u00a0 finanziario\u00bb,\u00a0 finalizzato\u00a0 a\u00a0\u00a0 concedere<br \/>\nanticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei\u00a0 disavanzi\u00a0 e<br \/>\ndei debiti fuori bilancio\u00a0 accertati,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 concorso\u00a0 al<br \/>\nsostegno degli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del\u00a0 citato\u00a0 piano\u00a0 di<br \/>\nstabilizzazione finanziaria.<br \/>\n9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio\u00a0 dei\u00a0 ministri,\u00a0 su<br \/>\nproposta del Ministro per gli affari regionali, di\u00a0 concerto\u00a0 con\u00a0 il<br \/>\nMinistro dell&#8217;economia e delle finanze, di intesa con\u00a0 la\u00a0 Conferenza<br \/>\npermanente per i rapporti tra lo Stato,\u00a0 le\u00a0 regioni\u00a0 e\u00a0 le\u00a0 province<br \/>\nautonome di Trento e Bolzano, da emanare\u00a0 entro\u00a0 il\u00a0 termine\u00a0 del\u00a0 31<br \/>\nmarzo\u00a0 2013\u00a0 sono\u00a0 individuati\u00a0 i\u00a0 criteri\u00a0 per\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 determinazione<br \/>\ndell&#8217;importo\u00a0 massimo\u00a0 dell&#8217;anticipazione\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0\u00a0 9-bis<br \/>\nattribuibile\u00a0 a\u00a0 ciascuna\u00a0 regione,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 le\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 per\u00a0\u00a0 la<br \/>\nconcessione e per la restituzione della stessa in un periodo\u00a0 massimo<br \/>\ndi 10 anni, decorrente dall&#8217;anno successivo a\u00a0 quello\u00a0 in\u00a0 cui\u00a0 viene<br \/>\nerogata\u00a0\u00a0 l&#8217;anticipazione.\u00a0\u00a0 I\u00a0\u00a0 criteri\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0\u00a0 determinazione<br \/>\ndell&#8217;anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti\u00a0 nei<br \/>\nlimiti dell&#8217;importo massimo fissato in euro 10 per abitante\u00a0 e\u00a0 della<br \/>\ndisponibilita&#8217; annua del Fondo.<br \/>\n9-quater. Alla copertura degli\u00a0 oneri\u00a0 derivanti\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013<br \/>\ndalle disposizioni di cui ai commi\u00a0 9-bis\u00a0 e\u00a0 9-ter,\u00a0 si\u00a0 provvede\u00a0 a<br \/>\nvalere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all&#8217;articolo\u00a0 4,<br \/>\ncomma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e&#8217; altresi&#8217; alimentato\u00a0 dalle<br \/>\nsomme del Fondo rimborsate dalle regioni.<br \/>\n9-quinquies. Con decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<br \/>\nsi provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui<br \/>\nai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in\u00a0 presenza\u00a0 di<br \/>\neccezionali motivi di urgenza, puo&#8217; essere concessa\u00a0 un&#8217;anticipazione<br \/>\na valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire<br \/>\nsecondo tempi e modalita&#8217; disciplinati dal decreto del Presidente del<br \/>\nConsiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.<br \/>\n9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al\u00a0 comma<br \/>\n9-bis, per le regioni che abbiano gia&#8217; adottato il piano\u00a0 stesso,\u00a0 e&#8217;<br \/>\ncompletato entro il 30 giugno 2016 e l&#8217;attuazione degli atti indicati<br \/>\nnel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.\u00a0 Per\u00a0 le\u00a0 restanti<br \/>\nregioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque<br \/>\nanni dall&#8217;adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.<br \/>\nConseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell&#8217;articolo\u00a0 1<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 10\u00a0 ottobre\u00a0 2012,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 174,\u00a0\u00a0 convertito\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213\u00bb.<br \/>\n231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime<br \/>\ndelle decorrenze vigenti\u00a0 prima\u00a0 della\u00a0 data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore<br \/>\ndell&#8217;articolo\u00a0 24\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 dicembre\u00a0 2011,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 201,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.\u00a0 214,<br \/>\nferme restando le salvaguardie di cui ai\u00a0 decreti\u00a0 del\u00a0 Ministro\u00a0 del<br \/>\nlavoro e delle politiche sociali 1\u00b0\u00a0 giugno\u00a0 2012,\u00a0 pubblicato\u00a0 nella<br \/>\nGazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5\u00a0 ottobre\u00a0 2012,\u00a0 si<br \/>\napplicano, ai sensi dei commi da 232 a\u00a0 234\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 articolo,<br \/>\nanche\u00a0 ai\u00a0 seguenti\u00a0 lavoratori\u00a0 che\u00a0 maturano\u00a0 i\u00a0 requisiti\u00a0 per\u00a0 il<br \/>\npensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:<br \/>\na) ai lavoratori\u00a0 cessati\u00a0 dal\u00a0 rapporto\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0 entro\u00a0 il\u00a0 30<br \/>\nsettembre 2012 e collocati in\u00a0 mobilita&#8217;\u00a0 ordinaria\u00a0 o\u00a0 in\u00a0 deroga\u00a0 a<br \/>\nseguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro\u00a0 il<br \/>\n31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato\u00a0 i\u00a0 requisiti\u00a0 utili\u00a0 al<br \/>\ntrattamento\u00a0\u00a0 pensionistico\u00a0\u00a0 entro\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 periodo\u00a0\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0\u00a0 fruizione<br \/>\ndell&#8217;indennita&#8217; di mobilita&#8217; di cui all&#8217;articolo\u00a0 7,\u00a0 commi\u00a0 1\u00a0 e\u00a0 2,<br \/>\ndella legge 23 luglio 1991, n. 223,\u00a0 ovvero\u00a0 durante\u00a0 il\u00a0 periodo\u00a0 di<br \/>\ngodimento dell&#8217;indennita&#8217; di mobilita&#8217; in deroga e in ogni caso entro<br \/>\nil 31 dicembre 2014;<br \/>\nb) ai lavoratori autorizzati\u00a0 alla\u00a0 prosecuzione\u00a0 volontaria\u00a0 della<br \/>\ncontribuzione entro il 4 dicembre\u00a0 2011,\u00a0 con\u00a0 almeno\u00a0 un\u00a0 contributo<br \/>\nvolontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore<br \/>\ndel decreto-legge n. 201 del\u00a0 2011,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla\u00a0 legge\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 214\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 2011,\u00a0\u00a0 ancorche&#8217;\u00a0\u00a0 abbiano\u00a0\u00a0 svolto,<br \/>\nsuccessivamente alla medesima data del\u00a0 4\u00a0 dicembre\u00a0 2011,\u00a0 qualsiasi<br \/>\nattivita&#8217;, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a\u00a0 tempo<br \/>\nindeterminato dopo l&#8217;autorizzazione alla prosecuzione\u00a0 volontaria,\u00a0 a<br \/>\ncondizione che:<br \/>\n1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011<br \/>\nun reddito annuo lordo complessivo\u00a0 riferito\u00a0 a\u00a0 tali\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 non<br \/>\nsuperiore a euro 7.500;<br \/>\n2) perfezionino i requisiti utili a comportare\u00a0 la\u00a0 decorrenza\u00a0 del<br \/>\ntrattamento pensionistico entro\u00a0 il\u00a0 trentaseiesimo\u00a0 mese\u00a0 successivo<br \/>\nalla data di entrata in vigore del decreto-legge\u00a0 n.\u00a0 201\u00a0 del\u00a0 2011,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;<br \/>\nc) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro\u00a0 entro\u00a0 il<br \/>\n30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti\u00a0 anche<br \/>\nai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile<br \/>\novvero in applicazione di accordi collettivi di\u00a0 incentivo\u00a0 all&#8217;esodo<br \/>\nstipulati dalle organizzazioni comparativamente piu&#8217;\u00a0 rappresentative<br \/>\na livello nazionale entro il\u00a0 31\u00a0 dicembre\u00a0 2011,\u00a0 ancorche&#8217;\u00a0 abbiano<br \/>\nsvolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita&#8217; non\u00a0 riconducibile\u00a0 a<br \/>\nrapporto di lavoro dipendente a\u00a0 tempo\u00a0 indeterminato,\u00a0 a\u00a0 condizione<br \/>\nche:<br \/>\n1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno\u00a0 2012<br \/>\nun reddito annuo lordo complessivo\u00a0 riferito\u00a0 a\u00a0 tali\u00a0 attivita&#8217;\u00a0 non<br \/>\nsuperiore a euro 7.500;<br \/>\n2) perfezionino i requisiti utili a comportare\u00a0 la\u00a0 decorrenza\u00a0 del<br \/>\ntrattamento pensionistico entro\u00a0 il\u00a0 trentaseiesimo\u00a0 mese\u00a0 successivo<br \/>\nalla data di entrata in vigore del decreto-legge\u00a0 n.\u00a0 201\u00a0 del\u00a0 2011,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;<br \/>\nd) ai lavoratori autorizzati\u00a0 alla\u00a0 prosecuzione\u00a0 volontaria\u00a0 della<br \/>\ncontribuzione entro il 4\u00a0 dicembre\u00a0 2011\u00a0 e\u00a0 collocati\u00a0 in\u00a0 mobilita&#8217;<br \/>\nordinaria alla predetta data,\u00a0 i\u00a0 quali,\u00a0 in\u00a0 quanto\u00a0 fruitori\u00a0 della<br \/>\nrelativa indennita&#8217;, devono\u00a0 attendere\u00a0 il\u00a0 termine\u00a0 della\u00a0 fruizione<br \/>\ndella\u00a0 stessa\u00a0 per\u00a0 poter\u00a0 effettuare\u00a0 il\u00a0 versamento\u00a0 volontario,\u00a0 a<br \/>\ncondizione\u00a0 che\u00a0 perfezionino\u00a0 i\u00a0 requisiti\u00a0 utili\u00a0 a\u00a0 comportare\u00a0 la<br \/>\ndecorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese<br \/>\nsuccessivo alla data di entrata in vigore del\u00a0 decreto-legge\u00a0 n.\u00a0 201<br \/>\ndel 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.<br \/>\n232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,<br \/>\ndi concerto\u00a0 con\u00a0 il\u00a0 Ministro\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 finanze,\u00a0 da<br \/>\nadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore\u00a0 della<br \/>\npresente legge,\u00a0 sono\u00a0 definite\u00a0 le\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 di\u00a0 attuazione\u00a0 delle<br \/>\ndisposizioni di cui al comma 231 del\u00a0 presente\u00a0 articolo\u00a0 sulla\u00a0 base<br \/>\ndelle procedure di cui al comma 15 dell&#8217;articolo 24 del decreto-legge<br \/>\n6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge<br \/>\n22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e\u00a0 all&#8217;articolo<br \/>\n22\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 luglio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 95,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle<br \/>\ncompetenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti\u00a0 giorni<br \/>\ndalla data di assegnazione del relativo schema.<br \/>\n233. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento<br \/>\ninoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono\u00a0 avvalersi<br \/>\ndei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti\u00a0 prima<br \/>\ndella data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.<br \/>\n201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,\u00a0 n.<br \/>\n214, sulla base:<br \/>\na) per i lavoratori collocati in mobilita&#8217; ordinaria o\u00a0 in\u00a0 deroga,<br \/>\ndella data di cessazione del rapporto di lavoro;<br \/>\nb) della data di\u00a0 cessazione\u00a0 del\u00a0 rapporto\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0 precedente<br \/>\nl&#8217;autorizzazione ai versamenti volontari;<br \/>\nc) della data di cessazione del rapporto di lavoro\u00a0 in\u00a0 ragione\u00a0 di<br \/>\naccordi di cui alla lettera c) del comma 231.<br \/>\n234. Il beneficio di cui al comma 231 e&#8217;\u00a0 riconosciuto\u00a0 nel\u00a0 limite<br \/>\nmassimo di 64 milioni di euro per l&#8217;anno 2013, di 134 milioni di euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2014, di 135 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2015,\u00a0 di\u00a0 107<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2016, di 46 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2017, di 30 milioni di euro per l&#8217;anno 2018, di 28\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2019 e di 10 milioni di euro per l&#8217;anno 2020.<br \/>\n235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie\u00a0 di<br \/>\nlavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del\u00a0 decreto-legge<br \/>\n6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,\u00a0 dalla\u00a0 legge<br \/>\n22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,<br \/>\ndel\u00a0 decreto-legge\u00a0 29\u00a0 dicembre\u00a0 2011,\u00a0 n.\u00a0 216,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla\u00a0 legge\u00a0 24\u00a0 febbraio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 14,\u00a0 e\u00a0 22\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e&#8217; istituito, presso il\u00a0 Ministero<br \/>\ndel lavoro e delle politiche\u00a0 sociali,\u00a0 un\u00a0 apposito\u00a0 fondo\u00a0 con\u00a0 una<br \/>\ndotazione di 36 milioni di euro per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013.\u00a0 Le\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 di<br \/>\nutilizzo\u00a0 del\u00a0 fondo\u00a0 sono\u00a0 stabilite\u00a0 con\u00a0 decreto\u00a0 di\u00a0 natura\u00a0\u00a0 non<br \/>\nregolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di\u00a0 concerto<br \/>\ncon il Ministro del\u00a0 lavoro\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 politiche\u00a0 sociali\u00a0 e\u00a0 con\u00a0 il<br \/>\nMinistro\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0\u00a0 finanze.\u00a0\u00a0 Nel\u00a0\u00a0 predetto\u00a0\u00a0 fondo<br \/>\nconfluiscono anche le eventuali risorse individuate con la\u00a0 procedura<br \/>\ndi\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 presente\u00a0 comma.\u00a0 Qualora\u00a0 in\u00a0\u00a0 sede\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 monitoraggio<br \/>\ndell&#8217;attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche<br \/>\nsociali 1\u00b0 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta\u00a0 Ufficiale\u00a0 n.\u00a0 171<br \/>\ndel 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di<br \/>\ncui agli articoli 24, commi 14 e 15,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 dicembre<br \/>\n2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22\u00a0 dicembre<br \/>\n2011, n.\u00a0 214,\u00a0 e\u00a0 successive\u00a0 modificazioni,\u00a0 6,\u00a0 comma\u00a0 2-ter,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge\u00a0\u00a0 29\u00a0\u00a0 dicembre\u00a0\u00a0 2011,\u00a0\u00a0 n.\u00a0\u00a0 216,\u00a0\u00a0 convertito,\u00a0\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla\u00a0 legge\u00a0 24\u00a0 febbraio\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 14,\u00a0 e\u00a0 22\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di\u00a0 cui<br \/>\nal comma 232 del presente articolo, vengano\u00a0 accertate\u00a0 a\u00a0 consuntivo<br \/>\neventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto\u00a0 agli\u00a0 oneri<br \/>\nprogrammati a legislazione\u00a0 vigente\u00a0 per\u00a0 l&#8217;attuazione\u00a0 dei\u00a0 predetti<br \/>\ndecreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari,\u00a0 ai<br \/>\nsensi del comma 15 dell&#8217;articolo 24 del citato decreto-legge\u00a0 n.\u00a0 201<br \/>\ndel 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,<br \/>\ndell&#8217;articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,<br \/>\ncon modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma\u00a0 234\u00a0 del<br \/>\npresente articolo complessivamente a 309 milioni di euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2013, a 959 milioni di euro per l&#8217;anno 2014, a 1.765 milioni di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2015, a 2.377 milioni di euro per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2016,\u00a0 a\u00a0 2.256<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2017, a 1.480 milioni di euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno<br \/>\n2018, a 583 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e a 45\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il\u00a0 fondo<br \/>\ndi cui al primo periodo\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 comma.\u00a0 L&#8217;accertamento\u00a0 delle<br \/>\neventuali economie e&#8217; effettuato annualmente con il\u00a0 procedimento\u00a0 di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,\u00a0 e\u00a0 successive<br \/>\nmodificazioni. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<br \/>\ne&#8217; disposta la conseguente integrazione del fondo\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 primo<br \/>\nperiodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.<br \/>\n236. Per l&#8217;anno 2014 la rivalutazione\u00a0 automatica\u00a0 dei\u00a0 trattamenti<br \/>\npensionistici, secondo\u00a0 il\u00a0 meccanismo\u00a0 stabilito\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 34,<br \/>\ncomma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,\u00a0 non\u00a0 e&#8217;\u00a0 riconosciuta<br \/>\ncon riferimento alle fasce di importo dei\u00a0 trattamenti\u00a0 pensionistici<br \/>\nsuperiori a\u00a0 sei\u00a0 volte\u00a0 il\u00a0 trattamento\u00a0 minimo\u00a0 dell&#8217;INPS.\u00a0 Per\u00a0 le<br \/>\nmedesime\u00a0 finalita&#8217;\u00a0 non\u00a0 e&#8217;\u00a0 riconosciuta,\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0\u00a0 2014,\u00a0\u00a0 la<br \/>\nrivalutazione automatica, ove prevista,\u00a0 dei\u00a0 vitalizi\u00a0 percepiti\u00a0 da<br \/>\ncoloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive\u00a0 regionali\u00a0 e<br \/>\nnazionali,\u00a0\u00a0 secondo\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0\u00a0 modalita&#8217;\u00a0\u00a0\u00a0 stabilite\u00a0\u00a0\u00a0 nell&#8217;esercizio<br \/>\ndell&#8217;autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro\u00a0 il<br \/>\n30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti\u00a0 dall&#8217;INPS,<br \/>\nprovvede a monitorare gli esiti\u00a0 dell&#8217;attuazione,\u00a0 anche\u00a0 in\u00a0 termini<br \/>\nfinanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235.\u00a0 Qualora<br \/>\nl&#8217;esito di tale monitoraggio\u00a0 riveli\u00a0 la\u00a0 disponibilita&#8217;\u00a0 di\u00a0 risorse<br \/>\ncontinuative a decorrere dall&#8217;anno 2014, entro\u00a0 i\u00a0 successivi\u00a0 trenta<br \/>\ngiorni, con decreto di natura non regolamentare\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 del<br \/>\nConsiglio dei ministri, di concerto con\u00a0 il\u00a0 Ministro\u00a0 del\u00a0 lavoro\u00a0 e<br \/>\ndelle politiche sociali e\u00a0 con\u00a0 il\u00a0 Ministro\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e\u00a0 delle<br \/>\nfinanze, e&#8217; disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica<br \/>\ncon riferimento alle fasce di importo di cui al primo\u00a0 periodo\u00a0 nella<br \/>\nmisura prevista prima della data di entrata in vigore della\u00a0 presente<br \/>\nlegge ovvero in misura ridotta.<br \/>\n237. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data\u00a0 di\u00a0 entrata\u00a0 in\u00a0 vigore<br \/>\ndella\u00a0 presente\u00a0 legge,\u00a0 il\u00a0 Governo\u00a0 verifica\u00a0 la\u00a0\u00a0 situazione\u00a0\u00a0 dei<br \/>\nlavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare\u00a0 idonee\u00a0 misure<br \/>\ndi tutela, ivi compresi gli\u00a0 strumenti\u00a0 delle\u00a0 politiche\u00a0 attive\u00a0 del<br \/>\nlavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.<br \/>\n238. Per gli iscritti alla cassa pensione per\u00a0 i\u00a0 dipendenti\u00a0 degli<br \/>\nenti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni\u00a0 ai\u00a0 sanitari\u00a0 (CPS),<br \/>\nalla Cassa per le\u00a0 pensioni\u00a0 agli\u00a0 insegnanti\u00a0 d&#8217;asilo\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 scuole<br \/>\nelementari parificate\u00a0 (CPI)\u00a0 e\u00a0 alla\u00a0 cassa\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 pensioni\u00a0 agli<br \/>\nufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG)\u00a0 per<br \/>\ni quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di<br \/>\nlavoro che aveva dato luogo all&#8217;iscrizione alle predette casse\u00a0 senza<br \/>\nil diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per<br \/>\nil corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa<br \/>\nnell&#8217;assicurazione\u00a0 generale\u00a0 obbligatoria\u00a0 per\u00a0\u00a0 l&#8217;invalidita&#8217;,\u00a0\u00a0 la<br \/>\nvecchiaia\u00a0 e\u00a0 i\u00a0 superstiti,\u00a0 mediante\u00a0 versamento\u00a0\u00a0 dei\u00a0\u00a0 contributi<br \/>\ndeterminati secondo le norme della predetta assicurazione.\u00a0 L&#8217;importo<br \/>\ndi tali contributi e&#8217; portato in detrazione, fino a\u00a0 concorrenza\u00a0 del<br \/>\nsuo\u00a0 ammontare,\u00a0 dell&#8217;eventuale\u00a0 trattamento\u00a0 in\u00a0 luogo\u00a0 di\u00a0 pensione<br \/>\nspettante all&#8217;avente diritto. L&#8217;esercizio di tale\u00a0 facolta&#8217;\u00a0 non\u00a0 da&#8217;<br \/>\ncomunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di\u00a0 pensione.<br \/>\nSi applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n.<br \/>\n1646, e l&#8217;articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.<br \/>\n239.\u00a0 Ferme\u00a0 restando\u00a0 le\u00a0 vigenti\u00a0 disposizioni\u00a0 in\u00a0\u00a0 materia\u00a0\u00a0 di<br \/>\ntotalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo<br \/>\n2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi\u00a0 assicurativi<br \/>\ndi cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni,<br \/>\ni soggetti iscritti a due o piu&#8217; forme di assicurazione\u00a0 obbligatoria<br \/>\nper invalidita&#8217;, vecchiaia e superstiti\u00a0 dei\u00a0 lavoratori\u00a0 dipendenti,<br \/>\nautonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all&#8217;articolo<br \/>\n2, comma 26, della\u00a0 legge\u00a0 8\u00a0 agosto\u00a0 1995,\u00a0 n.\u00a0 335,\u00a0 e\u00a0 alle\u00a0 forme<br \/>\nsostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia&#8217;\u00a0 titolari<br \/>\ndi trattamento pensionistico\u00a0 presso\u00a0 una\u00a0 delle\u00a0 predette\u00a0 gestioni,<br \/>\nhanno facolta&#8217; di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti\u00a0 al<br \/>\nfine del conseguimento di un&#8217;unica pensione,\u00a0 qualora\u00a0 non\u00a0 siano\u00a0 in<br \/>\npossesso dei requisiti per il diritto al\u00a0 trattamento\u00a0 pensionistico.<br \/>\nLa predetta facolta&#8217; puo&#8217; essere\u00a0 esercitata\u00a0 esclusivamente\u00a0 per\u00a0 la<br \/>\nliquidazione\u00a0 del\u00a0 trattamento\u00a0 pensionistico\u00a0 di\u00a0 vecchiaia\u00a0 con\u00a0\u00a0 i<br \/>\nrequisiti\u00a0 anagrafici\u00a0 previsti\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 24,\u00a0 comma\u00a0 6\u00a0 e\u00a0\u00a0 il<br \/>\nrequisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del<br \/>\ndecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,<br \/>\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,\u00a0 nonche&#8217;\u00a0 dei\u00a0 trattamenti\u00a0 per<br \/>\ninabilita&#8217; e ai superstiti\u00a0 di\u00a0 assicurato\u00a0 deceduto\u00a0 prima\u00a0 di\u00a0 aver<br \/>\nacquisito il diritto a pensione.<br \/>\n240. Per i soggetti iscritti a due o piu&#8217;\u00a0 forme\u00a0 di\u00a0 assicurazione<br \/>\nobbligatoria per invalidita&#8217;, vecchiaia e superstiti\u00a0 dei\u00a0 lavoratori<br \/>\ndipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,\u00a0 e\u00a0 alle<br \/>\nforme sostitutive ed esclusive\u00a0 della\u00a0 medesima,\u00a0 il\u00a0 trattamento\u00a0 di<br \/>\ninabilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.\u00a0 222,<br \/>\ne&#8217; liquidato tenendo conto\u00a0 di\u00a0 tutta\u00a0 la\u00a0 contribuzione\u00a0 disponibile<br \/>\nnelle gestioni interessate, ancorche&#8217; tali soggetti abbiano\u00a0 maturato<br \/>\ni requisiti contributivi per la pensione\u00a0 di\u00a0 inabilita&#8217;\u00a0 in\u00a0 una\u00a0 di<br \/>\ndette gestioni.<br \/>\n241.\u00a0 Il\u00a0 diritto\u00a0 al\u00a0 trattamento\u00a0 di\u00a0 pensione\u00a0 di\u00a0 vecchiaia\u00a0 e&#8217;<br \/>\nconseguito in presenza dei requisiti anagrafici\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 contribuzione<br \/>\npiu&#8217; elevati tra\u00a0 quelli\u00a0 previsti\u00a0 dai\u00a0 rispettivi\u00a0 ordinamenti\u00a0 che<br \/>\ndisciplinano le gestioni interessate all&#8217;esercizio della facolta&#8217;\u00a0 di<br \/>\ncui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi\u00a0 da\u00a0 quelli\u00a0 di<br \/>\neta&#8217; e anzianita&#8217; contributiva, previsti dalla gestione previdenziale<br \/>\nalla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.<br \/>\n242. Il diritto alla pensione di inabilita&#8217;\u00a0 ed\u00a0 ai\u00a0 superstiti\u00a0 e&#8217;<br \/>\nconseguito in conformita&#8217; con quanto disposto dal comma\u00a0 2,\u00a0 articolo<br \/>\n2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.<br \/>\n243. La facolta&#8217; di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti\u00a0 e<br \/>\nper intero i periodi assicurativi accreditati presso le\u00a0 gestioni\u00a0 di<br \/>\ncui al medesimo comma 239.<br \/>\n244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del\u00a0 comma<br \/>\n239, si\u00a0 fa\u00a0 rinvio\u00a0 alle\u00a0 disposizioni\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 citato\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo n. 42 del 2006.<br \/>\n245. Le gestioni interessate, ciascuna\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 parte\u00a0 di\u00a0 propria<br \/>\ncompetenza, determinano il\u00a0 trattamento\u00a0 pro\u00a0 quota\u00a0 in\u00a0 rapporto\u00a0 ai<br \/>\nrispettivi periodi di\u00a0 iscrizione\u00a0 maturati,\u00a0 secondo\u00a0 le\u00a0 regole\u00a0 di<br \/>\ncalcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive<br \/>\nretribuzioni di riferimento.<br \/>\n246. Per la determinazione dell&#8217;anzianita&#8217;\u00a0 contributiva\u00a0 rilevante<br \/>\nai fini dell&#8217;applicazione del sistema di calcolo\u00a0 della\u00a0 pensione\u00a0 si<br \/>\ntiene\u00a0 conto\u00a0 di\u00a0 tutti\u00a0 i\u00a0 periodi\u00a0 assicurativi\u00a0 non\u00a0\u00a0 coincidenti,<br \/>\naccreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto<br \/>\nprevisto dall&#8217;articolo 24, comma\u00a0 2,\u00a0 del\u00a0 decreto-legge\u00a0 6\u00a0 dicembre<br \/>\n2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22\u00a0 dicembre<br \/>\n2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio\u00a0 2012,<br \/>\ncon riferimento alle anzianita&#8217; contributive maturate a decorrere\u00a0 da<br \/>\ntale data, la quota di pensione corrispondente a tali\u00a0 anzianita&#8217;\u00a0 e&#8217;<br \/>\ncalcolata secondo il sistema contributivo.<br \/>\n247. Per i casi di esercizio della facolta&#8217;\u00a0 di\u00a0 ricongiunzione\u00a0 di<br \/>\ncui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da\u00a0 parte<br \/>\ndei soggetti, titolari di piu&#8217; periodi assicurativi,\u00a0 che\u00a0 consentono<br \/>\nl&#8217;accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239\u00a0 nonche&#8217;<br \/>\nper i soggetti di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 238,\u00a0 la\u00a0 cui\u00a0 domanda\u00a0 sia\u00a0 stata<br \/>\npresentata a decorrere dal 1\u00b0 luglio\u00a0 2010\u00a0 e\u00a0 non\u00a0 abbia\u00a0 gia&#8217;\u00a0 dato<br \/>\ntitolo\u00a0 alla\u00a0\u00a0 liquidazione\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 trattamento\u00a0\u00a0 pensionistico,\u00a0\u00a0 e&#8217;<br \/>\nconsentito,\u00a0 su\u00a0 richiesta\u00a0 degli\u00a0 interessati,\u00a0 il\u00a0 recesso\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 la<br \/>\nrestituzione di quanto gia&#8217; versato. Il recesso\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 periodo<br \/>\nprecedente non puo&#8217;, comunque, essere esercitato oltre il termine\u00a0 di<br \/>\nun anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br \/>\n248.\u00a0 I\u00a0 soggetti\u00a0 titolari\u00a0 di\u00a0 piu&#8217;\u00a0 periodi\u00a0\u00a0 assicurativi\u00a0\u00a0 che<br \/>\nconsentono l&#8217;accesso al trattamento pensionistico previsto\u00a0 al\u00a0 comma<br \/>\n239 nonche&#8217; i soggetti di cui al comma 238,\u00a0 che\u00a0 abbiano\u00a0 presentato<br \/>\ndomanda\u00a0 di\u00a0 pensione\u00a0 in\u00a0 totalizzazione\u00a0 ai\u00a0\u00a0 sensi\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 decreto<br \/>\nlegislativo 2 febbraio\u00a0 2006,\u00a0 n.\u00a0 42,\u00a0 anteriormente\u00a0 alla\u00a0 data\u00a0 di<br \/>\nentrata in\u00a0 vigore\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 articolo\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 cui\u00a0 procedimento<br \/>\namministrativo\u00a0 non\u00a0 sia\u00a0 stato\u00a0 ancora\u00a0 concluso,\u00a0 possono,\u00a0\u00a0 previa<br \/>\nrinuncia alla domanda\u00a0 in\u00a0 totalizzazione,\u00a0 accedere\u00a0 al\u00a0 trattamento<br \/>\npensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.<br \/>\n249.\u00a0 Conseguentemente,\u00a0 il\u00a0 Fondo\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui\u00a0\u00a0 all&#8217;ultimo\u00a0\u00a0 periodo<br \/>\ndell&#8217;articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.\u00a0 247,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nridotto di 32 milioni di euro per l&#8217;anno 2013, 43 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2014, 51 milioni di euro per l&#8217;anno 2015, 67 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2016, 88 milioni di euro per l&#8217;anno 2017,\u00a0 94\u00a0 milioni\u00a0 di<br \/>\ncuro per l&#8217;anno 2018, 106\u00a0 milioni\u00a0 di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2019,\u00a0 121<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2020, 140 milioni di euro per l&#8217;anno\u00a0 2021<br \/>\ne di 157 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2022.<br \/>\n250. All&#8217;articolo 2\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 28\u00a0 giugno\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 92,\u00a0 sono<br \/>\napportate le seguenti modifiche:<br \/>\na) al comma 11, lettera a) le parole: \u00abnel medesimo\u00a0 periodo\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abnegli ultimi dodici mesi\u00bb;<br \/>\nb) al comma 11, lettera b), le parole: \u00abnel medesimo periodo\u00bb\u00a0 sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abnegli ultimi diciotto mesi\u00bb;<br \/>\nc) al comma 21, le parole: \u00ab,\u00a0 detratti\u00a0 i\u00a0 periodi\u00a0 di\u00a0 indennita&#8217;<br \/>\neventualmente fruiti nel periodo\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\u00a0 \u00ab;<br \/>\nai fini della durata non sono computati i\u00a0 periodi\u00a0 contributivi\u00a0 che<br \/>\nhanno gia&#8217; dato luogo ad erogazione della prestazione\u00bb;<br \/>\nd) al comma 22, la parola: \u00ab15\u00bb e&#8217; soppressa;<br \/>\ne) dopo il comma 24 e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab24-bis. Alle prestazioni liquidate dall&#8217;Assicurazione sociale\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente\u00a0 legge<br \/>\ned in quanto applicabili, le\u00a0 nomine\u00a0 gia&#8217;\u00a0 operanti\u00a0 in\u00a0 materia\u00a0 di<br \/>\nindennita&#8217; di disoccupazione ordinaria non agricola\u00bb;<br \/>\nf) il comma 31 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab31. Nei casi di interruzione di un\u00a0 rapporto\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0 a\u00a0 tempo<br \/>\nindeterminato per le causali\u00a0 che,\u00a0 indipendentemente\u00a0 dal\u00a0 requisito<br \/>\ncontributivo, darebbero diritto all&#8217;ASpI, intervenuti a decorrere dal<br \/>\n1\u00b0 gennaio 2013, e&#8217; dovuta, a carico del datore di lavoro, una\u00a0 somma<br \/>\npari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI\u00a0 per\u00a0 ogni\u00a0 dodici<br \/>\nmesi di anzianita&#8217; aziendale\u00a0 negli\u00a0 ultimi\u00a0 tre\u00a0 anni.\u00a0 Nel\u00a0 computo<br \/>\ndell&#8217;anzianita&#8217; aziendale sono\u00a0 compresi\u00a0 i\u00a0 periodi\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0 con<br \/>\ncontratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto\u00a0 e&#8217;<br \/>\nproseguito senza soluzione di continuita&#8217; o se comunque\u00a0 si\u00a0 e&#8217;\u00a0 dato<br \/>\nluogo alla restituzione di cui al comma 30\u00bb;<br \/>\ng) al comma 39, le parole: \u00ab1\u00b0 gennaio 2013\u00bb sono sostituite\u00a0 dalle<br \/>\nseguenti: \u00ab1\u00b0 gennaio 2014\u00bb;<br \/>\nh) all&#8217;articolo 2, comma 71, la\u00a0 lettera\u00a0 c)\u00a0 e&#8217;\u00a0 sostituita\u00a0 dalla<br \/>\nseguente:<br \/>\n\u00abc) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;\u00bb.<br \/>\n251. All&#8217;articolo 3\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 28\u00a0 giugno\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 92,\u00a0 sono<br \/>\napportate le seguenti modifiche:<br \/>\na) al comma 4, le parole: \u00abentro sei mesi dalla data di entrata\u00a0 in<br \/>\nvigore della presente legge\u00bb sono sostituite dalle\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00abentro<br \/>\ndodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge\u00bb;<br \/>\nb) il comma 31 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab31. I fondi di cui\u00a0 al\u00a0 comma\u00a0 4\u00a0 assicurano,\u00a0 in\u00a0 relazione\u00a0 alle<br \/>\ncausali previste dalla normativa in\u00a0 materia\u00a0 di\u00a0 cassa\u00a0 integrazione<br \/>\nordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario\u00a0 di<br \/>\nimporto almeno pari all&#8217;integrazione salariale, la cui durata massima<br \/>\nsia non inferiore a un ottavo delle ore\u00a0 complessivamente\u00a0 lavorabili<br \/>\nda computare in un biennio mobile,\u00a0 e\u00a0 comunque\u00a0 non\u00a0 superiore\u00a0 alle<br \/>\ndurate massime previste dall&#8217;articolo 6, commi primo, terzo e\u00a0 quarto<br \/>\ndella legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento\u00a0 ai\u00a0 limiti<br \/>\nall&#8217;utilizzo\u00a0 in\u00a0 via\u00a0 continuativa\u00a0 dell&#8217;istituto\u00a0 dell&#8217;integrazione<br \/>\nsalariale\u00bb;<br \/>\nc) al comma 32, lettera a), le parole: \u00abrispetto a quanto garantito<br \/>\ndall&#8217;ASpI\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abrispetto alle prestazioni<br \/>\npubbliche previste in caso\u00a0 di\u00a0 cessazione\u00a0 dal\u00a0 rapporto\u00a0 di\u00a0 lavoro<br \/>\novvero prestazioni integrative, in termini di importo,\u00a0 in\u00a0 relazione<br \/>\nalle integrazioni salariali\u00bb.<br \/>\n252. All&#8217;articolo 4 della legge 28 giugno\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 92,\u00a0 dopo\u00a0 il<br \/>\ncomma 12 e&#8217; aggiunto il seguente:<br \/>\n\u00ab12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l&#8217;incremento<br \/>\nin termini quantitativi e qualitativi\u00a0 dell&#8217;occupazione\u00a0 giovanile\u00a0 e<br \/>\ndelle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro\u00a0 del\u00a0 lavoro\u00a0 e<br \/>\ndelle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia\u00a0 e<br \/>\ndelle\u00a0 finanze,\u00a0 del\u00a0 5\u00a0 ottobre\u00a0 2012,\u00a0 pubblicato\u00a0 sulla\u00a0\u00a0 Gazzetta<br \/>\nUfficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto\u00a0 confermato<br \/>\nin ogni sua disposizione\u00bb.<br \/>\n253. La\u00a0 riprogrammazione\u00a0 dei\u00a0 programmi\u00a0 cofinanziati\u00a0 dai\u00a0 Fondi<br \/>\nstrutturali 2007-2013 oggetto del Piano di\u00a0 azione\u00a0 e\u00a0 coesione\u00a0 puo&#8217;<br \/>\nprevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga\u00a0 nelle<br \/>\nRegioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni\u00a0 innovative<br \/>\ne sperimentali di tutela\u00a0 dell&#8217;occupazione.\u00a0 In\u00a0 tal\u00a0 caso\u00a0 il\u00a0 Fondo<br \/>\nsociale per l&#8217;occupazione e la formazione\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 18,<br \/>\ncomma 1, lettera a), del decreto-legge\u00a0 29\u00a0 novembre\u00a0 2008,\u00a0 n.\u00a0 185,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 28\u00a0 gennaio\u00a0 2009,\u00a0 n.\u00a0 2,<br \/>\ngia&#8217; Fondo per l&#8217;occupazione, di cui all&#8217;articolo 1, comma\u00a0 7,\u00a0 della<br \/>\nlegge 19luglio 1993, n. 236, e&#8217; incrementato, per l&#8217;anno 2013,\u00a0 della<br \/>\nparte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni\u00a0 da<br \/>\ncui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali\u00a0 in\u00a0 deroga.\u00a0 La<br \/>\nparte di risorse relative alle misure di politica attiva\u00a0 e&#8217;\u00a0 gestita<br \/>\ndalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui<br \/>\nal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la\u00a0 finanza<br \/>\npubblica.<br \/>\n254. In considerazione del perdurare della\u00a0 crisi\u00a0 occupazionale\u00a0 e<br \/>\ndella prioritaria esigenza di assicurare\u00a0 adeguate\u00a0 risorse\u00a0 per\u00a0 gli<br \/>\ninterventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela\u00a0 del\u00a0 reddito<br \/>\ndei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni<br \/>\ncentrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto<br \/>\ndall&#8217;articolo 2, comma\u00a0 65,\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 28\u00a0 giugno\u00a0 2012,\u00a0 n.\u00a0 92,<br \/>\nl&#8217;autorizzazione di\u00a0 spesa\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 7,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo\u00a0 sociale\u00a0 per<br \/>\nl&#8217;occupazione e la formazione,\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 18,\u00a0 comma\u00a0 1,<br \/>\nlettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.\u00a0 185,\u00a0 convertito,<br \/>\ncon modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e&#8217; incrementata<br \/>\ndi euro 200 milioni per l&#8217;anno 2013.\u00a0 Conseguentemente,\u00a0 si\u00a0 provvede<br \/>\nnei\u00a0 seguenti\u00a0 termini:\u00a0 il\u00a0\u00a0 Fondo\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui\u00a0\u00a0 all&#8217;ultimo\u00a0\u00a0 periodo<br \/>\ndell&#8217;articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.\u00a0 247,\u00a0 e&#8217;<br \/>\nridotto di 118 milioni di\u00a0 euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013;\u00a0 e&#8217;\u00a0 disposto\u00a0 il<br \/>\nversamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell&#8217;INPS, per<br \/>\nessere\u00a0 riassegnato\u00a0 al\u00a0 Fondo\u00a0 sociale\u00a0 per\u00a0\u00a0 l&#8217;occupazione\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 la<br \/>\nformazione, di una quota pari a 82 milioni di euro\u00a0 per\u00a0 l&#8217;anno\u00a0 2013<br \/>\ndelle entrate derivanti dall&#8217;aumento contributivo di cui all&#8217;articolo<br \/>\n25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione\u00a0 delle\u00a0 somme<br \/>\ndestinate al finanziamento dei\u00a0 fondi\u00a0 paritetici\u00a0 interprofessionali<br \/>\nper la formazione di cui all&#8217;articolo 118\u00a0 della\u00a0 legge\u00a0 23\u00a0 dicembre<br \/>\n2000, n. 388.<br \/>\n255.\u00a0 Entro\u00a0 il\u00a0 30\u00a0\u00a0 aprile\u00a0\u00a0 2013,\u00a0\u00a0 qualora\u00a0\u00a0 dal\u00a0\u00a0 monitoraggio<br \/>\ndell&#8217;andamento\u00a0 degli\u00a0 ammortizzatori\u00a0 sociali\u00a0 in\u00a0 deroga\u00a0 e\u00a0\u00a0 delle<br \/>\nrelative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni\u00a0 e\u00a0 dalle<br \/>\nprovince autonome emerga non sufficiente la provvista\u00a0 finanziaria\u00a0 a<br \/>\ntal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle\u00a0 politiche\u00a0 sociali<br \/>\nconvoca le organizzazioni\u00a0 sindacali\u00a0 dei\u00a0 datori\u00a0 di\u00a0 lavoro\u00a0 e\u00a0 dei<br \/>\nlavoratori comparativamente piu&#8217; rappresentative sul piano\u00a0 nazionale<br \/>\nper\u00a0\u00a0 individuare\u00a0\u00a0 ulteriori\u00a0\u00a0 interventi.\u00a0\u00a0 Sentite\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 predette<br \/>\norganizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro\u00a0 e\u00a0 delle\u00a0 politiche<br \/>\nsociali, con decreto di concerto\u00a0 con\u00a0 il\u00a0 Ministro\u00a0 dell&#8217;economia\u00a0 e<br \/>\ndelle finanze, puo&#8217; disporre, in\u00a0 via\u00a0 eccezionale,\u00a0 che\u00a0 le\u00a0 risorse<br \/>\nderivanti\u00a0 dal\u00a0 50\u00a0 per\u00a0 cento\u00a0 dell&#8217;aumento\u00a0 contributivo\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il\u00a0 periodo<br \/>\ndal 1\u00b0 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano\u00a0 versate\u00a0 dall&#8217;INPS\u00a0 al<br \/>\nbilancio dello\u00a0 Stato\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 successiva\u00a0 riassegnazione\u00a0 al\u00a0 Fondo<br \/>\nsociale per l&#8217;occupazione e la formazione\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 18,<br \/>\ncomma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,\u00a0 con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge\u00a0 28\u00a0 gennaio\u00a0 2009,\u00a0 n.\u00a0 2,\u00a0 ai\u00a0 fini\u00a0 del<br \/>\nfinanziamento\u00a0 degli\u00a0 ammortizzatori.\u00a0 sociali\u00a0 in\u00a0 deroga\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.\u00a0 92.<br \/>\nCon il medesimo decreto sono stabilite\u00a0 le\u00a0 necessarie\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 di<br \/>\nattuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al\u00a0 fine<br \/>\ndi\u00a0 garantire\u00a0 la\u00a0 neutralita&#8217;\u00a0 finanziaria\u00a0 sui\u00a0 saldi\u00a0 di\u00a0\u00a0 finanza<br \/>\npubblica.<br \/>\n256. L&#8217;intervento di cui al comma 6\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 1\u00a0 del\u00a0 decreto<br \/>\nlegge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, e&#8217; prorogato per l&#8217;anno 2013 nel\u00a0 limite<br \/>\ndi 60 milioni di euro. L&#8217;onere derivante dal presente comma e&#8217;\u00a0 posto<br \/>\na carico del Fondo sociale per l&#8217;occupazione e la formazione, di\u00a0 cui<br \/>\nall&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge\u00a0 29\u00a0 novembre<br \/>\n2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 28\u00a0 gennaio<br \/>\n2009, n. 2, come rifinanziato dall&#8217;articolo 2, comma 65, della\u00a0 legge<br \/>\n28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.<br \/>\n257. All&#8217;articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.<br \/>\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,<br \/>\ndopo\u00a0 le\u00a0 parole:\u00a0 \u00abl&#8217;Osservatorio\u00a0\u00a0 nazionale\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 l&#8217;infanzia\u00a0\u00a0 e<br \/>\nl&#8217;adolescenza di cui all&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente\u00a0 della<br \/>\nRepubblica 14 maggio 2007, n. 103,\u00bb sono inserite\u00a0 le\u00a0 seguenti:\u00a0 \u00abla<br \/>\nConsulta nazionale per il servizio\u00a0 civile,\u00a0 istituita\u00a0 dall&#8217;articolo<br \/>\n10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,\u00bb.<br \/>\n258. Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra,<br \/>\ndel 3 marzo 1977, per il cui decesso gli\u00a0 aventi\u00a0 diritto\u00a0 non\u00a0 hanno<br \/>\npercepito somme a titolo di risarcimento del danno,\u00a0 e&#8217;\u00a0 riconosciuto<br \/>\nun indennizzo complessivo,\u00a0 esente\u00a0 dall&#8217;imposta\u00a0 sul\u00a0 reddito\u00a0 delle<br \/>\npersone fisiche, dell&#8217;importo di 118.000 euro,\u00a0 corrisposto,\u00a0 secondo<br \/>\nle rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in<br \/>\nmateria di successione legittima. Per le finalita&#8217; del presente comma<br \/>\ne&#8217; autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l&#8217;anno 2013.<br \/>\n259.\u00a0 Per\u00a0\u00a0 l&#8217;anno\u00a0\u00a0 2013,\u00a0\u00a0 le\u00a0\u00a0 risorse\u00a0\u00a0 finanziarie\u00a0\u00a0 assegnate<br \/>\nall&#8217;Autorita&#8217; Garante nazionale per l&#8217;infanzia\u00a0 e\u00a0 l&#8217;adolescenza,\u00a0 di<br \/>\ncui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di<br \/>\neuro.<br \/>\n260. Al fine di consentire alla\u00a0 regione\u00a0 Campania\u00a0 l&#8217;accesso\u00a0 alle<br \/>\nrisorse residue spettanti ai sensi dell&#8217;articolo 3 del\u00a0 decreto-legge<br \/>\n15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge<br \/>\n19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall&#8217;articolo 24 del decreto-legge<br \/>\n25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 6<br \/>\nagosto 2008, n. 133, e&#8217; autorizzata la spesa di 159 milioni\u00a0 di\u00a0 euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2013. Il predetto importo\u00a0 e&#8217;\u00a0 erogato\u00a0 direttamente\u00a0 alla<br \/>\nregione.<br \/>\n261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli\u00a0 di\u00a0 ordinata<br \/>\ngestione\u00a0 e\u00a0 piena\u00a0 funzionalita&#8217;\u00a0 della\u00a0 flotta\u00a0 aerea\u00a0\u00a0 antincendio<br \/>\ntrasferita dal Dipartimento della protezione civile\u00a0 al\u00a0 Dipartimento<br \/>\ndei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile\u00a0 ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,\u00a0 n.<br \/>\n353, e&#8217; istituito un apposito fondo presso il Ministero\u00a0 dell&#8217;interno<br \/>\ncon una dotazione di 40 milioni di euro annui a\u00a0 decorrere\u00a0 dall&#8217;anno<br \/>\n2013. E&#8217; disposto, inoltre, un\u00a0 finanziamento\u00a0 in\u00a0 favore\u00a0 del\u00a0 Corpo<br \/>\nforestale dello Stato per le\u00a0 spese\u00a0 di\u00a0 funzionamento\u00a0 della\u00a0 flotta<br \/>\naerea pesante destinata alla\u00a0 lotta\u00a0 agli\u00a0 incendi\u00a0 boschivi\u00a0 per\u00a0 un<br \/>\nimporto pari a 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2013.<br \/>\n262.\u00a0 I\u00a0 proventi\u00a0 derivanti\u00a0 dalla\u00a0 prestazione\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 servizi\u00a0\u00a0 e<br \/>\nsvolgimento di attivita&#8217;, gia&#8217; in capo all&#8217;Agenzia\u00a0 per\u00a0 lo\u00a0 sviluppo<br \/>\ndel settore ippico e di\u00a0 competenza\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 delle\u00a0 politiche<br \/>\nagricole alimentari e forestali a seguito\u00a0 della\u00a0 soppressione\u00a0 della<br \/>\npredetta Agenzia\u00a0 disposta\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 23-quater,\u00a0 comma\u00a0 9,\u00a0 del<br \/>\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\u00a0 convertito,\u00a0 con\u00a0 modificazioni,<br \/>\ndalla legge 7 agosto 2012,\u00a0 n.\u00a0 135,\u00a0 sono\u00a0 versati\u00a0 all&#8217;entrata\u00a0 del<br \/>\nbilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di\u00a0 previsione<br \/>\ndella spesa del predetto Ministero.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<pre>  263. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge\r\n22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223  milioni  di\r\neuro per l'anno 2013.  Per  l'anno  2013  le  somme  attribuite  alle\r\nregioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate\r\nai fini del conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  patto  di\r\nstabilita' interno.\r\n  264. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma\r\n1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e'  ridotta  di\r\n631.662.000 euro per l'anno 2013.\r\n  265.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del\r\ndecreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di  un  milione  di\r\neuro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della  legge\r\n24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110  milioni  di\r\neuro per l'anno 2013.\r\n  266. Al fine di favorire l'avvio e la  prosecuzione  di  iniziative\r\nimprenditoriali  finalizzate  allo  sviluppo  dell'offerta  turistica\r\nnella  regione  Basilicata  attraverso   il   potenziamento   ed   il\r\nmiglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle  relative\r\nattivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla  fruizione\r\ndel prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno  o\r\npiu' progetti d'investimento, sono concesse, nei  limiti  e  mediante\r\nl'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al   comma   268,   agevolazioni\r\nfinanziarie a sostegno degli investimenti  privati  cosi'  effettuati\r\nnella citata Regione e per la realizzazione  di  interventi  ad  essi\r\ncomplementari e funzionali.\r\n  267. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni  di\r\ncui al comma 266 si applica, per quanto  compatibile,  l'articolo  43\r\ndel  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con\r\nmodificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi\r\nprovvedimenti attuativi gia' adottati.\r\n  268. Per il finanziamento delle  agevolazioni  e  degli  interventi\r\ncomplementari e funzionali di cui al  comma  266,  il  fondo  di  cui\r\nall'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,\r\nconvertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2008  n.  133,  e'\r\nincrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013  e  10  milioni  di\r\neuro per l'anno 2014.\r\n  269. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,\r\nconvertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono\r\napportate le seguenti modificazioni:\r\n  a) al comma 2, le parole: \u00ab. Sono attribuite  all'Ente  risi\u00bb  sono\r\nsostituite dalla seguente: \u00abe\u00bb;\r\n  b) al comma 3, le parole: \u00ab, rispettivamente,  al  CRA  e  all'Ente\r\nrisi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abal CRA\u00bb;\r\n  c) il comma 5 e' abrogato.\r\n  270. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle\r\nfinanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze\r\nindifferibili con una dotazione di 16  milioni  di  euro  per  l'anno\r\n2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco\r\nn.  3  allegato  alla  presente  legge,  con  un  unico  decreto  del\r\nPresidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro\r\ndell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta\r\nUfficiale,  adottato  previo  conforme   parere   delle   Commissioni\r\nparlamentari competenti per i profili di carattere  finanziario,  che\r\nsi esprimono entro  venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione  del\r\nrelativo  schema.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'  essere\r\ncomunque adottato.\r\n  271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,\r\ndi cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,\r\ne' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.\r\n  272. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non\r\nautosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27\r\ndicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone\r\naffette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di\r\n275 milioni di euro per l'anno 2013.\r\n  273. Il Fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di\r\nstudio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto\r\nlegislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50\r\nmilioni di euro per l'anno 2013.\r\n  274. Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle\r\nuniversita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge\r\n24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro.\r\n  275. E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5  milioni  in\r\nfavore  dei  policlinici   universitari   gestiti   direttamente   da\r\nuniversita' non statali ai sensi dell'articolo  33,  comma  32  della\r\nlegge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per  l'anno\r\n2013, per l'importo di 12,5  milioni  di  euro,  l'autorizzazione  di\r\nspesa di cui al comma 33 dell'articolo 33  della  legge  n.  183  del\r\n2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni  a\r\nfavore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di  diritto  pubblico\r\nper la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.\r\n  276.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del\r\nComitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della\r\nlegge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa\r\ndi 6 milioni di euro.\r\n  277. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di  politica\r\neconomica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29\r\nnovembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27\r\ndicembre 2004, n. 307, e' incrementata  di  2  milioni  di  euro  per\r\nl'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno\r\n2015, di 35 milioni per l'anno  2016,  e  di  2  milioni  di  euro  a\r\ndecorrere dal 2017.\r\n  278. E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della\r\nBasilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione  di  interventi\r\ndi manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica  a\r\ndecorrere dal 2013.\r\n  279. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo\r\ncomma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota\r\ndestinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito\r\ndelle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per  l'anno\r\n2013 e 14 milioni per l'anno 2014.\r\n  280. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente\r\nincrementata delle disponibilita' residue per  l'anno  2012  relative\r\nall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  47,  secondo  comma,\r\ndella  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota\r\ndestinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito\r\ndelle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il\r\nMinistero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare\r\nle necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle  disponibilita'\r\ndi cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di  euro,  e'\r\ndestinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare  i\r\ndanni conseguenti  agli  eccezionali  eventi  alluvionali  che  hanno\r\ncolpito  il  territorio  della  Provincia  di  Teramo  di  cui   alla\r\ndichiarazione dello stato di emergenza del decreto  della  Presidenza\r\ndel Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato  con  decreto\r\ndella Presidenza del Consiglio dei ministri  del  18  aprile  2012  e\r\nsuccessiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza  n.\r\n0005 del Capo Dipartimento della  Protezione  Civile  del  10  giugno\r\n2012. Il presente comma entra in vigore dalla data  di  pubblicazione\r\ndella presente legge nella Gazzetta Ufficiale.\r\n  281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n.\r\n394, come determinata  dalla  tabella  C  della  presente  legge,  e'\r\nintegrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.\r\n  282. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre\r\n2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio\r\n2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6,  comma  2-decies,\r\ndel  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le  parole  \u00abFino\r\nal 31 dicembre 2012\u00bb sono sostituite da \u00abFino al 31 dicembre 2015\u00bb ed\r\ne' aggiunta in fine la parola \u00abannui\u00bb.\r\n  283. Le spese sostenute per la realizzazione  del  Museo  nazionale\r\ndella Shoah non  sono  computate  ai  fini  del  conseguimento  degli\r\nobiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di  3\r\nmilioni di euro per l'anno 2013.\r\n  284. E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno  2013,  a\r\nfavore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).\r\n  285. E' istituito un credito d'imposta a favore  dei  soggetti  che\r\nerogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di\r\ncui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  29\r\nmarzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste  nei  commi\r\n286 e 287.\r\n  286.  Con  successivo   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,\r\ndell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro\r\ndell'economia  e  delle  finanze  sono   definiti   i   criteri   per\r\nl'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.\r\n  287. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite\r\ndi 1 milione di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni  di  euro  per\r\nl'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013  si  provvede  mediante\r\ncorrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio  per\r\nla formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle  leggi  30\r\nmarzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.\r\n  288. Per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015  e'  concesso  un\r\ncontributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore  della\r\nFondazione EBRI (European Brain Research Institute).\r\n  289.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'\r\ndell'equilibrio finanziario nel  comune  dell'Aquila  e  negli  altri\r\ncomuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3\r\ndel  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati\r\nrispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile  2009  e\r\nn. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la  continuita'  del\r\nservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  e'  assegnato  un\r\ncontributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla  base  dei\r\nmaggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivanti\r\ndalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di  euro  per\r\nil comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di\r\n5 milioni di euro per  la  provincia  dell'Aquila.  Il  CIPE,  previa\r\nverifica di eventuali situazioni pendenti ed  obblighi  giuridici  in\r\ncorso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti,  revoca  il\r\nfinanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del  2001,\r\nassegnato alla \u00abTramvia su gomma\u00bb nel Comune dell' Aquila, e  destina\r\nle  predette  residue  disponibilita'  allo  stesso  Comune  per   il\r\nfinanziamento  di  interventi  finalizzati  al  miglioramento   delle\r\ncondizioni di mobilita' urbana.\r\n  290.  L'autorizzazione  di  spesa  relativa   al   Fondo   di   cui\r\nall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,  e'\r\nincrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8  milioni  nel\r\n2014 e di 50 milioni nel 2015, per  realizzare  interventi  in  conto\r\ncapitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi\r\ndal dicembre 2009 al gennaio 2010 in  Liguria  e  in  Toscana,  dagli\r\neventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in\r\nVeneto, dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  verificatesi  nei\r\nmesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22  novembre.  2011  nel\r\nterritorio della  provincia  di  Messina,  dagli  eventi  alluvionali\r\nverificatisi  nel  marzo  2011  nelle   Marche,   dalle   eccezionali\r\nprecipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle  Marche  e\r\nnell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma  verificatosi  il  26  ottobre\r\n2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi\r\nin Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria\r\nnel novembre 2012. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei\r\nministri, da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in\r\nvigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono\r\nripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.\r\n  291. La dotazione del Fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,  del\r\ndecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,\r\ndalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'\r\nincrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di\r\neuro per l'anno 2013.\r\n  292. Le dotazioni finanziarie della missione  di  spesa  \u00abPolitiche\r\neconomico-finanziarie e di bilancio\u00bb sono ridotte di 3.200 milioni di\r\neuro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014  e  di\r\n1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.\r\n  293. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi\r\nstrutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,\r\ndel  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1\r\nmilione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni  di  euro  per  l'anno\r\n2013.\r\n  294. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16\r\nmarzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per\r\nciascuno degli anni 2013,2014 e 2015.\r\n  295. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  21\r\nmarzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per\r\nciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.\r\n  296.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   di   iniziative\r\nnell'ambito della celebrazione del secondo centenario  della  nascita\r\ndi Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012,  n.  206,  per\r\nl'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario  alla  Fondazione\r\nArena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro.\r\nL'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile\r\n1985, n. 163,  relativa  al  Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  come\r\nrideterminata dalla  Tabella  C  allegata  alla  presente  legge,  e'\r\nridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.\r\n  297. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio  1987,\r\nn. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,\r\ne' incrementata di 45 milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Per  gli\r\ninterventi e  gli  incentivi  a  sostegno  dell'emittenza  televisiva\r\nlocale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata\r\nla spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.\r\n  298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle\r\nfinanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di  130.000  euro\r\nannui  a  decorrere  dall'anno  2013,  finalizzato  a  consentire  il\r\ntrasferimento alla Regione autonoma  del  Friuli-Venezia  Giulia  del\r\nbene denominato \u00abCastello di Udine\u00bb.\r\n  299. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,\r\nsono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo  sono  sostituiti  dai\r\nseguenti: \u00abA partire dall'anno  2013,  il  Documento  di  economia  e\r\nfinanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle\r\nmaggiori entrate strutturali ed  effettivamente  incassate  derivanti\r\ndall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette  maggiori\r\nrisorse,   al   netto   di   quelle   necessarie   al    mantenimento\r\ndell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il\r\ndebito e il prodotto interno lordo, nonche'  di  quelle  derivanti  a\r\nlegislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta  dalle\r\nregioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse\r\nderivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  un\r\nFondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono\r\nfinalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle\r\nfamiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione  e  di\r\nimpiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza\u00bb;\r\n  b) dopo il comma 36 e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab36.1.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   presenta\r\nannualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento  di\r\neconomia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti  in  materia\r\ndi misure di contrasto dell'evasione  fiscale.  Il  rapporto  indica,\r\naltresi', le strategie per il  contrasto  dell'evasione  fiscale,  le\r\naggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove\r\npossibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla  maggiore\r\npropensione all'adempimento da parte dei contribuenti\u00bb.\r\n  300. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.\r\n296, e' abrogato.\r\n  301. L'articolo 16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'\r\nsostituito dal seguente:\r\n  \u00abArt. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello\r\nStato agli oneri del trasporto pubblico locale).  -  1.  A  decorrere\r\ndall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il  concorso\r\nfinanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico  locale,\r\nanche ferroviario, nelle regioni a statuto  ordinario.  Il  Fondo  e'\r\nalimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise\r\nsul  gasolio  per  autotrazione  e  sulla  benzina.   L'aliquota   di\r\ncompartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del  predetto\r\ngettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato  di  previsione\r\ndell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con  decreto\r\ndel Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro\r\ndell'economia e delle finanze, in  misura  tale  da  assicurare,  per\r\nciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza\r\ndelle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno\r\ndei suddetti anni, delle seguenti risorse:\r\n  a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443  milioni  di  euro  per\r\nl'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;\r\n  b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa\r\nsul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per  l'anno\r\n2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della  legge  24\r\ndicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,  e  3,  comma  12,\r\ndella legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di  accisa\r\nsulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del  Servizio\r\nsanitario nazionale;\r\n  c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo  di  cui\r\nall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e\r\nsuccessive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,\r\ncomma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.\r\n  2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del\r\nPresidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sono\r\nabrogati:\r\n  a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.\r\n549;\r\n  b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i  della  legge  24  dicembre\r\n2007, n. 244, e successive modificazioni;\r\n  c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.\r\n98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.\r\n111, e successive: modificazioni;\r\n  d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6  dicembre  2011,\r\nn. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,\r\nn. 214.\r\n  3.  Ferme  restando  le  funzioni   attribuite   ai   sensi   della\r\nlegislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di\r\ncui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,\r\ne successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio\r\ndei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei\r\ntrasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,\r\nda emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui\r\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e\r\nsuccessive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i\r\ncriteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a\r\nstatuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri\r\nsono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi\r\nda traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale\r\nvigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di\r\nservizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della\r\nmobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e\r\nsono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a\r\nrazionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione\r\ndei servizi medesimi mediante:\r\n  a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica\r\nper il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;\r\n  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico  e\r\ncosti operativi;\r\n  c) la progressiva riduzione  dei  servizi  offerti  in  eccesso  in\r\nrelazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e\r\nquantitativo dei servizi a domanda elevata;\r\n  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;\r\n  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.\r\n  4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto  di  cui\r\nal comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenere\r\nassegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  a\r\nservizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,\r\nprocedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimo\r\ndecreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   di\r\nriprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di\r\ntrasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda\r\ndebole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,\r\nle modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al\r\nmancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi\r\ndel  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto\r\ndall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,\r\nn. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetto\r\ndello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della\r\nriprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente\r\ncomma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di\r\ntrasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto\r\nordinario, sono oggetto di revisione.\r\n  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,\r\ndi concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da\r\nemanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  di\r\nciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,\r\nprevio  espletamento  delle  verifiche  effettuate   sugli   effetti.\r\nprodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui  al  comma\r\n4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse  e'\r\neffettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal\r\ndecreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,\r\nprevia adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da\r\nparte delle regioni a statuto ordinario.\r\n  6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al  comma  5,  con\r\ndecreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con\r\nil  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la\r\nConferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione  tra  le\r\nregioni a statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del\r\nFondo di cui al  comma  1.  Le  risorse  ripartite  sono  oggetto  di\r\nintegrazione, di saldo o di compensazione con gli anni  successivi  a\r\nseguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),\r\neffettuate attraverso gli strumenti  di  monitoriaggio.  La  relativa\r\nerogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con\r\ncadenza mensile.\r\n  7. A decorrere  dal  1\u00b0  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto\r\npubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di\r\ninteresse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  con\r\ncadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolo\r\n1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici\r\ne trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiedere\r\ncon adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili\r\na creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica\r\ndell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico\r\ndella finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  le\r\nmodalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle\r\ninfrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro\r\ndell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'interno.  I\r\ncontributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non\r\npossono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e\r\nferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'\r\nindicate.\r\n  8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere  destinate  a\r\nfinalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblico\r\nlocale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ai\r\nsensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  dei\r\ntrasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,\r\nn. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,\r\nn. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle\r\nmodalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione\r\ne' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,\r\nin conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del\r\nConsiglio dei ministri di cui al comma 3.\r\n  9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo  di  cui  al\r\ncomma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  e\r\nl'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti\r\ncon il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al\r\ncomma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su\r\nproposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di\r\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare\r\nprevia intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  per\r\nl'ipotesi di squilibrio economico:\r\n  a) le modalita' di redazione  del  piano  di  riprogrammazione  dei\r\nservizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissari\r\nad acta;\r\n  b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle  societa'\r\nregionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;\r\n  c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi  programmi\r\noperativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta\u00bb.\r\n  302. Nelle more della  stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio\r\npubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la\r\nsocieta'  Trenitalia  S.p.A.,  il  Ministero  dell'economia  e  delle\r\nfinanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme\r\npreviste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in\r\nrelazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore   dei\r\ntrasporti  per  ferrovia,  nel  rispetto  della   vigente   normativa\r\ncomunitaria.\r\n  303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,\r\nn. 398, recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e\r\nregolamentari in  materia  di  debito  pubblico,  sono  apportate  le\r\nseguenti modifiche:\r\n    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b),  e'  inserita  la\r\nseguente:\r\n  \u00abb-bis) di disporre l'emissione  di  tranche  di  prestiti  vigenti\r\nvolte a costituire un  portafoglio  attivo  di  titoli  di  Stato  da\r\nutilizzarsi per effettuare operazioni  di  pronti  contro  termine  o\r\naltre  in  uso  nei  mercati  finanziari,  finalizzate  a  promuovere\r\nl'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per  essere  destinati  al\r\ndetto portafoglio concorrono alla formazione del  limite  annualmente\r\nstabilito con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato\r\nsoltanto nel momento in cui sono collocati sul  mercato  mediante  le\r\nsuddette operazioni;\u00bb;\r\n    b) all'articolo  57,  comma  3,  lettera  c)  sono  soppresse  le\r\nseguenti parole: \u00abo presso un dipartimento provinciale del Tesoro\u00bb ed\r\nal comma 5  e'  soppresso  \u00abo,  fuori  dalla  sede,  ai  dipartimenti\r\nprovinciali del Ministero\u00bb;\r\n  304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b),  a\r\ndecorrere  dall'esercizio  2013,  gli  adempimenti  delle   Direzioni\r\nprovinciali  del  Tesoro  previsti  dal  titolo  I  delle  Istruzioni\r\ngenerali sul servizio del debito pubblico approvate con  decreto  del\r\nMinistero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di  competenza\r\ndelle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti.\r\n  305. Nel decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'articolo  19,\r\ncomma 1, lettera l) sono eliminate le parole: \u00abe statistici\u00bb  e  dopo\r\nla lettera 1) e' aggiunta la seguente: \u00abl-bis) i servizi  in  materia\r\nstatistica\u00bb.\r\n  306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe\r\nnazionale della popolazione residente ANPR il Ministero  dell'interno\r\nsi avvale della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del\r\ndecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni\r\ndalla legge 6 agosto 2008, n. 133.\r\n  307. A decorrere dal 1\u00b0 ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella\r\n1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  la  parola:\r\n\u00ab4\u00bb, ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: \u00ab5\u00bb.\r\n  308. All'articolo 3-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.\r\n351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,\r\ndopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:\r\n  \u00ab4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle  concessioni\r\ne locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e\r\ndelle finanze - Agenzia del  demanio,  verificato  il  raggiungimento\r\ndella  finalita'  di  riqualificazione  e  riconversione   dei   beni\r\nriconosce al locatario\/concessionario, ove non sussistano esigenze di\r\nutilizzo per finalita' istituzionali, il diritto  di  prelazione  per\r\nl'acquisto del bene, al prezzo di mercato\u00bb.\r\n  309. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, le  disposizioni  di  cui  al\r\ncomma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,\r\nconvertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  non\r\nsi applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  a),\r\ndella legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai  fini  dell'attuazione  della\r\ndisposizione di cui al presente comma e' autorizzata la  spesa  annua\r\npari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.\r\n  310. Per gli anni dal  2013  al  2016,  al  fine  di  garantire  la\r\ncontinuita' territoriale nei collegamenti aerei per le  isole  minori\r\ndella Sicilia,  dotate  di  scali  aeroportuali,in  conformita'  alle\r\ndisposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008\/2008  del  Parlamento\r\neuropeo   e   del   Consiglio,   del   24   settembre   2008,    alla\r\ncompartecipazione a carico dello Stato  per  la  compensazione  degli\r\noneri di servizio pubblico si fa fronte con  le  risorse  disponibili\r\npresso  l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   gia'\r\nfinalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per via\r\naerea con gli aeroporti siciliani nel limite di  euro  2.469.000  per\r\nl'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite  di\r\neuro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno  2015  e\r\ndi euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale  utilizzo  della\r\nquota delle entrate previste, per i medesimi anni,  dall'articolo  1,\r\ncomma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A\r\ntal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30\r\ndicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole:  \u00abper\r\nl'anno  2014  all'importo  di  euro  9.278.000,   per   l'anno   2015\r\nall'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo  di  euro\r\n10.215.000\u00bb.\r\n  311.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   territoriale   dei\r\ncollegamenti marittimi che si svolgono  in  ambito  regionale,  nelle\r\nmore del completamento del processo di privatizzazione di  competenza\r\ndelle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata,  fino  alla\r\ndata del 30 giugno 2013, la  corresponsione  alle  Regioni  Campania,\r\nLazio e Sardegna delle risorse necessarie  ad  assicurare  i  servizi\r\nresi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.\r\n  312.  La  corresponsione  delle  risorse  di  cui  al  comma   311,\r\nquantificate ai sensi  dell'articolo  19-ter,  commi  16  e  17,  del\r\ndecreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,   e   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e'  condizionata\r\nalla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal  predetto  articolo\r\n19-ter, comma  9,  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,\r\ne alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le\r\nRegioni Campania, Lazio e  Sardegna  e  le  societa'  Caremar  S.p.A,\r\nLaziomar S.p.A.  e  Saremar  S.p.A.,  nel  rispetto  della  normativa\r\nvigente.\r\n  313. Agli oneri derivanti dal comma 311,  pari  complessivamente  a\r\neuro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,\r\nsi provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter,  comma\r\n16, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.\r\n  314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.\r\n289, le parole:  \u00abPer  gli  anni  2004-2013\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abPer gli anni 2004-2015\u00bb. E' ulteriormente prorogato al  31\r\ndicembre  2015  il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del   comma\r\n8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.\r\n300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.\r\n17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2013  dall'articolo  23,\r\ncomma  12-duodecies,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Al\r\nterzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge\r\n29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge\r\n26 febbraio 2011, n. 10,  la  parola:  \u00ab2013\u00bb,  ovunque  ricorra,  e'\r\nsostituita dalla seguente: \u00ab2015\u00bb. Al fine di attuare le disposizioni\r\ndi cui al presente comma, e' autorizzata la spesa  di  8  milioni  di\r\neuro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4  milioni\r\ndi euro a decorrere dall'anno 2016. Al  relativo  onere  si  provvede\r\nmediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e\r\nformazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del\r\ndecreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro\r\ndell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri\r\ndecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.\r\n  315.  Per  far  fronte  agli  impegni  derivanti  dal  semestre  di\r\npresidenza  italiana  dell'Unione  europea  del   2014   nonche'   al\r\nfunzionamento dell'apposita \u00abDelegazione per la  Presidenza  italiana\r\ndell'UE\u00bb, e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.\r\n  316. La delegazione di cui al  comma  315  e'  istituita  ai  sensi\r\ndell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208,  con  decreto  del\r\nPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli\r\naffari esteri di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\r\nfinanze.\r\n  317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile\r\n1941,  n.  392,  il  trasferimento  di  euro  3.500.000  al  fine  di\r\nconsentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25\r\ngiugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6\r\nagosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione e\r\ninfrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'\r\ndegli uffici giudiziari.\r\n  318. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del\r\npancreas alla Fondazione  Italiana  Onlus  -  per  la  Ricerca  sulle\r\nMalattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro per\r\nciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.\r\n  319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito  il  Fondo  nazionale\r\nintegrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di\r\ncui  all'elenco  dei  comuni   italiani   predisposto   dall'Istituto\r\nnazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a  1  milione\r\ndi euro per l'anno 2013  e  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere\r\ndall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  al\r\ncomma 321.\r\n  320. All'individuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  321,  si\r\nprovvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro\r\nper i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  di\r\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro\r\ndell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui\r\nall'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e\r\nsuccessive modificazioni. Lo schema del  decreto  e'  trasmesso  alle\r\nCamere per l'acquisizione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari\r\ncompetenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni\r\ndalla trasmissione. Qualora il Governo  non  intenda  attenersi  alle\r\ncondizioni contenute nei pareri, lo schema  e'  nuovamente  trasmesso\r\nalle Camere, corredato di una relazione,  per  l'acquisizione  di  un\r\nnuovo  parere  delle  medesime  Commissioni,  da  esprimere  entro  i\r\nsuccessivi quindici giorni. Decorso il termine di cui  al  precedente\r\nperiodo, il decreto puo' essere comunque adottato.\r\n  321. Il decreto di cui al comma  320  provvede,  nei  limiti  delle\r\ndisponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma  319,  al\r\nfinanziamento in favore dei comuni montani, di progetti  di  sviluppo\r\nsocio-economico, anche a  carattere  pluriennale,  che  devono  avere\r\ncarattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte\r\nin via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra  le  seguenti\r\ntipologie:\r\na) potenziamento  e  valorizzazione  dei  servizi  pubblici  e  della\r\n   presenza delle pubbliche amministrazioni;\r\nb) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;\r\nc) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;\r\nd) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna  e  per\r\n   l'accesso  dei  giovani  alle  attivita'  agricole,  nonche'   per\r\n   l'agricoltura di montagna;\r\ne) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo  montano  e  degli\r\n   sport di montagna;\r\nf) valorizzazione della  filiera  forestale  e  valorizzazione  delle\r\n   biomasse a fini energetici;\r\ng) interventi per la salvaguardia dei prati  destinati  a  pascolo  e\r\n   recupero dei terrazzamenti montani;\r\nh) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;\r\ni) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;\r\nl) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione  dei  servizi\r\n   di e-govennnent;\r\nm) servizi di telecomunicazioni;\r\nn) progettazione e realizzazione di interventi per la  valorizzazione\r\n   e  salvaguardia  dell'ambiente  e  la  promozione  dell'uso  delle\r\n   energie alternative;\r\no) promozione del turismo,  del  settore  primario,  delle  attivita'\r\n   artigianali tradizionali e del commercio  dei  prodotti  di  prima\r\n   necessita';\r\np) sportello  unico  per  le  imprese  e  servizi   di   orientamento\r\n   all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali\r\n   o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;\r\nq) incentivi finalizzati alle attivita' ed ai progetti delle seguenti\r\n   istituzioni:\r\n  1) Club alpino italiano (CAI);\r\n  2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);\r\n  3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;\r\n  4) Collegio nazionale dei maestri di sci.\r\n  322. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad\r\napportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.\r\n  323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a\r\nseguito degli eventi atmosferici eccezionali  avvenuti  nel  mese  di\r\nagosto 2012,  sono  destinati  2  milioni  di  euroall'Ente  Giardini\r\nBotanici Villa Taranto per l'anno 2013.\r\n  324. Al fine di recepire la direttiva 2010\/  45\/UE  del  Consiglio,\r\ndel 13 luglio 2010,  recante  modifica  della  direttiva  2006\/112\/CE\r\nrelativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  per  quanto\r\nriguarda le  norme  in  materia  di  fatturazione,  sono  emanate  le\r\ndisposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.\r\n  325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.\r\n633, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i\r\ncorrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta\r\nestera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione\r\ndell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del\r\ngiorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'\r\neffettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'\r\nprossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate\r\nnell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio\r\npubblicato dalla Banca centrale europea.\u00bb;\r\nb) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  1) al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:\r\n\u00abTuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni  di  servizi\r\neffettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato  membro\r\ndell'Unione  europea,  il  cessionario  o  committente  adempie   gli\r\nobblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni\r\ndegli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.\u00bb;\r\n  2) al quinto comma,  secondo  periodo,  le  parole:  \u00abl'indicazione\r\ndella norma di cui al presente comma\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\r\n\u00abl'annotazione \"inversione contabile\"\r\n  e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma\u00bb;\r\n    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito\r\ndal seguente:  \u00abNon  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le\r\ncessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati\r\nnell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)\r\ndell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al\r\nquinto comma dell'articolo 36.\u00bb;\r\nd) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:\r\n  \u00ab1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la\r\ncessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche\r\nsotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la\r\nsua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo\r\nconto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per\r\nfattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  e\r\nricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura\r\nelettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    del\r\ndestinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da\r\nparte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non\r\nesiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca\r\nassistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva\r\ncomunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo\r\nnazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi\r\nconfronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,\r\natti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in\r\nmateria  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del\r\ndirettore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i\r\ncontenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,\r\ncartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,\r\nspedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o\r\ncommittente.\r\n  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:\r\na) data di emissione;\r\nb) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;\r\n    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,\r\nresidenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del\r\nrappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile\r\norganizzazione per i soggetti non residenti;\r\nd) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;\r\n    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,\r\nresidenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del\r\nrappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile\r\norganizzazione per i soggetti non residenti;\r\nf) numero di partita  IVA  del  soggetto  cessionario  o  committente\r\n   ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in  un  altro  Stato\r\n   membro  dell'Unione  europea,  numero   di   identificazione   IVA\r\n   attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui  il\r\n   cessionario o committente residente o domiciliato  nel  territorio\r\n   dello  Stato  non  agisce   nell'esercizio   d'impresa,   arte   o\r\n   professione, codice fiscale;\r\ng) natura, qualita' e quantita'  dei  beni  e  dei  servizi  formanti\r\n   oggetto dell'operazione;\r\nh) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione  della\r\n   base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a  titolo\r\n   di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15,  primo  comma,\r\n   n. 2;\r\ni) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di  sconto,\r\n   premio o abbuono;\r\nl) aliquota,   ammontare   dell'imposta   e    dell'imponibile    con\r\n   arrotondamento al centesimo di euro;\r\nm) data  della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in   pubblici\r\n   registri e numero dei chilometri percorsi, delle  ore  navigate  o\r\n   delle ore volate, se  trattasi  di  cessione  intracomunitaria  di\r\n   mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo  38,  comma  4,  del\r\n   decreto-legge  30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,   con\r\n   modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;\r\nn) annotazione che la stessa. e' emessa,  per  conto  del  cedente  o\r\n   prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.\r\n  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura\r\ncomprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,\r\ngli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono\r\nindicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   le\r\noperazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un\r\nmedesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di\r\npiu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso\r\ndestinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le\r\nindicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una\r\nsola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'\r\ndelle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'\r\ndell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della\r\nfattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo\r\nperiodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del\r\ncontenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di\r\ngestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e\r\nla cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,\r\novvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o\r\ndigitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione\r\nelettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire\r\nl'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture\r\nredatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini\r\ndi controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.\r\n  4.   La   fattura   e'   emessa   al   momento   dell'effettuazione\r\ndell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura\r\ncartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o\r\nspedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo\r\nperiodo:\r\n    a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta\r\nda documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare\r\ni soggetti tra i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le\r\ncaratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della\r\nRepubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  di\r\nservizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate\r\nnello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'\r\nessere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle\r\noperazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di\r\neffettuazione delle medesime;\r\n    b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei\r\nconfronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la\r\nfattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o\r\nspedizione dei beni;\r\n    c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi\r\nstabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea\r\nnon soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura  e'\r\nemessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di\r\neffettuazione dell'operazione;\r\n    d) per le prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  6,  sesto\r\ncomma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo\r\nstabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il\r\ngiorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione\r\ndell'operazione.\r\n  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo\r\nperiodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico\r\nesemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura\r\nche la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.\r\n  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni\r\nsottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le\r\nseguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma\r\ncomunitaria o nazionale:\r\n    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi\r\nsoggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma\r\ndell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  \u00aboperazione  non\r\nsoggetta\u00bb;\r\n    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e\r\n38-quater, con l'annotazione \u00aboperazione non imponibile\u00bb;\r\n    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle\r\nindicate al n. 6), con l'annotazione \u00aboperazione esente\u00bb;\r\n    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal\r\ndecreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,\r\ndalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei\r\ncasi, \u00abregime del margine  -  beni  usati\u00bb,  \u00abregime  del  margine  -\r\noggetti d'arte\u00bb o \u00abregime del margine - oggetti di antiquariato o  da\r\ncollezione\u00bb;\r\n    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo\r\nsoggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con\r\nl'annotazione \u00abregime del margine - agenzie di viaggio.\u00bb;\r\n  2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:\r\n  \u00ab6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato\r\nemettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto\r\nelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli\r\nda 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le\r\nseguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativa\r\nnorma comunitaria o nazionale:\r\n    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle\r\ndi cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti\r\ndi un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato\r\nmembro dell'Unione europea, con l'annotazione \u00abinversione contabile\u00bb;\r\nb) cessioni di beni e  prestazioni  di  servizi  che  si  considerano\r\n   effettuate   fuori   dell'Unione   europea,   con    l'annotazione\r\n   \"operazione non soggetta\".\r\n  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal\r\ncommittente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano\r\nl'annotazione \u00abautofatturazione\u00bb;\r\n    e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:\r\n  \u00abArt. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando  quanto\r\nprevisto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non\r\nsuperiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui\r\nall'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata\r\nrecando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le\r\nseguenti indicazioni:\r\na) data di emissione;\r\nb) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;\r\n    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,\r\nresidenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del\r\nrappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile\r\norganizzazione per i soggetti non residenti;\r\nd) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;\r\n    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,\r\nresidenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del\r\nrappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile\r\norganizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso\r\ndi soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato\r\nil solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di\r\nsoggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione\r\neuropea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato\r\nmembro di stabilimento;\r\nf) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;\r\ng) ammontare   del   corrispettivo   complessivo    e    dell'imposta\r\n   incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;\r\nh) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo  26,  il  riferimento\r\n   alla fattura rettificata\r\n  e le indicazioni specifiche che vengono modificate.\r\n  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti\r\ntipologie di operazioni:\r\na) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge\r\n   30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge\r\n   29 ottobre 1993, n. 427;\r\nb) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).\r\n  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro\r\ndell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro\r\nil limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture\r\nsemplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni\r\neffettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da\r\nspecifiche tipologie di soggetti per\r\n  i  quali  le  pratiche  commerciali  o  amministrative  ovvero   le\r\ncondizioni   tecniche   di   emissione    delle    fatture    rendono\r\nparticolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di  cui  agli\r\narticoli 13, comma 4, e 21, comma 2.\u00bb;\r\n    f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00abI registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonche'  le\r\nfatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal\r\npresente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22\r\ndel decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.\r\n600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'\r\nelettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del\r\nMinistro dell'economia\r\n  e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21,  comma  5,  del\r\ndecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato\r\nelettronico   e   quelle   cartacee   possono    essere    conservate\r\nelettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse,\r\nnonche' dei registri e degli altri documenti  previsti  dal  presente\r\ndecreto e da altre disposizioni, puo'\r\n  essere situato in un altro Stato, a condizione che  con  lo  stesso\r\nesista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca\r\nassistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato\r\nassicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato\r\nall'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,\r\ncompresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle\r\nfatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e\r\ntrasferibili su altro supporto informatico.\u00bb;\r\n    g) all'articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole\r\n\u00abl'indicazione della norma di cui al presente comma\u00bb sono  sostituite\r\ndalle seguenti \u00abl'annotazione \"inversione  contabile\"  e  l'eventuale\r\nindicazione della norma di cui al presente comma\u00bb.\r\n  326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le\r\nseguenti modificazioni:\r\n    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:\r\n\u00aboggetto\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abdi perizie o\u00bb;\r\n    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00abArt.  39.  -  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti\r\nintracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti\r\nintracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto\r\ndell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi\r\nper suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dal\r\nterritorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti\r\ntraslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla\r\nconsegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui\r\nsi producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla\r\nconsegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di\r\ncontratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata\r\nall'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del\r\nricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla\r\nscadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il\r\ndecorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo\r\ne al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli\r\nadempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.\r\n  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1\r\ne' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria\r\nla  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo\r\nfatturato, alla data della fattura.\r\n  3. Le cessioni ed i trasferimenti di  beni,.  di  cui  all'articolo\r\n41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti\r\nintra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati\r\nin modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mese\r\nsolare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.\u00bb;\r\n    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  \u00aboggetto\u00bb  sono\r\ninserite le seguenti: \u00abdi perizie o\u00bb;\r\nd) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  1) al comma 1, le parole: \u00abescluso il comma 4,\u00bb sono soppresse;\r\n  2) il comma 3 e' abrogato;\r\ne) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  1) al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  \u00abunitamente  alla\r\nrelativa norma\u00bb sono  sostituite  \u2022alle  seguenti:  \u00abcon  l'eventuale\r\nindicazione della relativa norma comunitaria o nazionale\u00bb;\r\n  2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: \u00abPer le\r\ncessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a\r\nnorma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26\r\nottobre 1972,\r\n  n. 633, entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di\r\neffettuazione   dell'operazione,   con   l'indicazione,   in    luogo\r\ndell'ammontare  dell'imposta,  che  si  tratta  di   operazione   non\r\nimponibile e con l'eventuale spe-\r\n  cificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.\u00bb;\r\n  3) al comma 2, secondo periodo, le  parole:  \u00abo  committente\u00bb  sono\r\nsoppresse;\r\n  4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui\r\nall'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la\r\nrelativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di\r\neffettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del\r\nterzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione\r\nstessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha\r\nricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello\r\nreale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese\r\nsuccessivo alla registrazione della fattura originaria.\u00bb;\r\nf) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00abl. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui\r\nall'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma\r\ndell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il\r\ngiorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e\r\ncon riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all'articolo\r\n23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.\r\n633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del\r\ncorrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture\r\ndi cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di\r\nemissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini\r\ndell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture\r\nsono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25\r\ndel predetto decreto.\u00bb;\r\n  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del\r\nPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti\r\npassivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loro\r\nprogressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma\r\n1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39\r\ndello stesso decreto n. 633 del 1972.\u00bb;\r\n  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui\r\nall'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di\r\ncui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26\r\nottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il\r\ntermine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione\r\ndell'operazione.\u00bb;\r\n    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal\r\nseguente: \u00abI soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del\r\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non\r\nsoggetti   passivi   d'imposta,   che   hanno   effettuato   acquisti\r\nintracomunitari  per  i  quali  e'  dovuta  l'imposta,  salvo  quanto\r\ndisposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  via\r\ntelematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  agli\r\nacquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente,\r\nredatta in conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del\r\nDirettore dell'Agenzia delle entrate.\u00bb.\r\n  327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre\r\n1997, n. 471, le parole \u00abnon imponibili  o  esenti\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti \u00abnon imponibili, esenti o non soggette ad IVA\u00bb.\r\n  328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il\r\nterzo comma e' inserito il seguente:\r\n  \u00abLe fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere\r\nemesse, alle condizioni previste dagli stessiarticoli,  mediante  gli\r\napparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le\r\nfatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  o\r\nprestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,\r\ncomma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso\r\ndecreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto\r\ndel Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.\u00bb.\r\n  329. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del\r\ndecreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:\r\n\u00absoggetti a vigilanza doganale\u00bb sono inserite le seguenti:  \u00abe  delle\r\noperazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633\u00bb.\r\n  330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.\r\n633, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole \u00abdi cui\r\nall'articolo 21, quarto comma, quarto periodo\u00bb sono sostituite  dalle\r\nseguenti \u00abdi cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera\r\nb)\u00bb;\r\n    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le\r\nparole \u00abdi cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti \u00abdi cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo\r\nperiodo, lettera a)\u00bb;\r\n    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  \u00abdi\r\ncui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21\u00bb sono sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abdi cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),\r\nc) e  d)\u00bb  e  le  parole:  \u00abconsegna  o  spedizione  dei  beni\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti; \u00abeffettuazione delle operazioni\u00bb;\r\n    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:\r\n\u00aboperazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma\r\ndell'articolo 21\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aboperazioni di  cui\r\nall'articolo 21, commi 6 e 6-bis,\u00bb, le parole: \u00abe la relativa  norma\u00bb\r\nsono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abed,  eventualmente,  la  relativa\r\nnorma\u00bb;\r\n    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:\r\n\u00aboperazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,\r\ndistintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni\r\nesenti ivi indicate\u00bb sono sostituite dalle seguenti:  \u00aboperazioni  di\r\ncui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna\r\ntipologia di operazioni ivi indicata\u00bb;\r\n    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  \u00aboperazioni  non\r\nimponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'articolo  21\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00aboperazioni di cui all'articolo 21,  commi\r\n6 e 6-bis,\u00bb e le parole: \u00abe la relativa norma\u00bb sono sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abe, eventualmente, la relativa norma\u00bb;\r\n    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:\r\n\u00abnell'ultimo comma\u00bb  sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abnel  quinto\r\ncomma\u00bb;\r\n    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  \u00abdal  primo  comma,\r\nsecondo periodo dell'articolo 21\u00bb  sono  sostituite  dalle  seguenti:\r\n\u00abdall'articolo 21, comma 1, quarto periodo\u00bb.\r\n  331. All'articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:\r\n\u00abdell'articolo  21,  n.   1)\u00bb   sono   sostituite   dalle   seguenti:\r\n\u00abdell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)\u00bb.\r\n  332. All'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:\r\n\u00abdall'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abdall'articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera\r\na),\u00bb.\r\n  333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,\r\nn. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  \u00abdi  cui\r\nall'articolo 21, comma 4\u00bbsono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abdi  cui\r\nall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)\u00bb;\r\n    b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: \u00abnell'articolo 21, quarto\r\ncomma\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abnell'articolo  21,  comma  4,\r\nterzo periodo, lettera a)\u00bb.\r\n  334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.\r\n311,  le  parole:  \u00aball'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)\u00bb   sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00aball'articolo 21, comma 2, lettera c)\u00bb.\r\n  335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente\r\narticolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1\u00b0\r\ngennaio 2013.\r\n  336. Al testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di\r\nsostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo\r\n26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le\r\nseguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  \u00abe  alle  imprenditrici\r\nagricole a titolo principale\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00aballe\r\nimprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatrici\r\nautonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui\r\nalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni\u00bb;\r\n    b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola  pesca  marittima  e\r\ndelle acque interne e' corrisposta, per i  due  mesi  antecedenti  la\r\ndata del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva\r\ndel parto una indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della\r\nmassima  giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto   per   i\r\npescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque  interne\r\ndall'articolo  10  della  legge  13  marzo   1958,   n.   250,   come\r\nsuccessivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.\u00bb;\r\nc) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab1-bis. Il  contributo  annuo  previsto  al  comma  1  si  applica,\r\naltresi' alle  persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  quale\r\nesclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pesca\r\nmarittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cui\r\nall'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.\u00bb;\r\n  2) al comma 2, le parole \u00abdi cui al comma 1\u00bb sono sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abprevisti ai commi 1 e 1-bis\u00bb.\r\n  337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi  1  e  1-bis,\r\ndel  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e   successive\r\nmodificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   delle\r\npescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque\r\ninterne.\r\n  338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  e  successive\r\nmodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab1-bis. Agli organismi di parita' previsti  dal  presente  decreto,\r\nnonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito  di\r\nscambiare, al livello appropriato, le  informazioni  disponibili  con\r\ngli organismi europei corrispondenti.\u00bb;\r\n    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti\r\nparole: \u00ab, anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  di\r\nattrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamento\r\ndi ogni altra forma di attivita' autonoma\u00bb.\r\n  339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative\r\nin materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  al\r\ndecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti\r\nmodificazioni:\r\n    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le\r\nmodalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,\r\nnonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di\r\nun determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il\r\npersonale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del\r\nfuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,\r\naltresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di\r\nfunzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi\r\nistituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di\r\ndifferimento del congedo.\u00bb;\r\n    b) al comma 3 le parole: \u00abe comunque con un periodo di  preavviso\r\nnon inferiore a quindici giorni\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00abe\r\ncomunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici  giorni\r\ncon l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo\u00bb;\r\n    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:\r\n  \u00ab4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di\r\nlavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa\r\ndell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente\r\nprevisto dalla contrattazione collettiva\u00bb.\r\n  340. Alla legge 1\u00b0 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e  di\r\ntrapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono  apportate  le   seguenti\r\nmodificazioni:\r\n    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti\r\nparole: \u00ab, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili\u00bb;\r\nb) all'articolo 8, comma 6, dopo la  lettera  m),  sono  aggiunte  le\r\n   seguenti:\r\n  \u00abm-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli\r\neventi  e  delle  reazioni  avverse   gravi,   nel   rispetto   delle\r\ndisposizioni di cui all'articolo 7;\r\n  m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri  e\r\ncon i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra  Stati  membri,\r\nil Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie  informazioni\r\nper garantire la tracciabilita' degli organi;\r\n  m-quater): ai fini della protezione dei  donatori  viventi  nonche'\r\ndella qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,\r\ncura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle\r\ndisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.\u00bb;\r\n    c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:\r\n  \u00abArt. 6-bis. -  (Qualita'  e  sicurezza  degli  organi).  -  1.  Le\r\ndonazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie  e\r\nnon remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini  di\r\nlucro. E' vietata ogni mediazione  riguardante  la  necessita'  o  la\r\ndisponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca\r\ndi un profitto finanziario o di un  vantaggio  analogo.  E'  altresi'\r\nvietata   ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la\r\ndisponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca\r\ndi un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.\r\n  2. Il diritto alla protezione dei dati  personali  e'  tutelato  in\r\ntutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi,  in\r\nconformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno\r\n2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a  dati  o\r\nsistemi che renda possibile  l'identificazione  dei  donatori  o  dei\r\nriceventi.\r\n  3.  Il  Ministro  della  salute,  con   decreto   di   natura   non\r\nregolamentare da adottarsi entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in\r\nvigore  del  presente  articolo  su  proposta  del  Centro  nazionale\r\ntrapianti e previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i\r\nrapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e\r\ndi Bolzano, nel rispetto  dell'allegato  di  cui  alla  direttiva,  i\r\ncriteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in  tutte\r\nle  fasi  del  processo  che  va  dalla  donazione  al  trapianto   o\r\nall'eliminazione.\r\n  4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione\r\ne l'attuazione di procedure operative per:\r\n    a) la verifica dell'identita' del donatore;\r\nb) la verifica delle informazioni relative al  consenso,  conformente\r\n   alle norme vigenti;\r\nc) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;\r\nd) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e  il  trasporto\r\n   degli organi;\r\n    e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto delle  norme  di\r\ncui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;\r\n    f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e  la  trasmissione\r\ndelle informazioni pertinenti e necessarie,  concernenti  gli  eventi\r\navversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualita'\r\ne sulla sicurezza degli organi;\r\n    g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita'  e  la  sicurezza\r\ndegli organi\u00bb;\r\n    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: \u00abda  euro  1.032  a  euro\r\n10.329\u00bb sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abda  euro  2.064  a  euro\r\n20.658\u00bb;\r\n    e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:\r\n  \u00abArt.  22-bis.  -  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di  organi\r\ndestinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge  opera\r\ndi mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito  con  la\r\nreclusione da tre a sei anni e con la multa da  euro  50.000  a  euro\r\n300.000. Se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una\r\nprofessione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione  perpetua\r\ndall'esercizio della professione.\r\n  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  pubblicizzi  la\r\nrichiesta d'offerta di organi  al  fine  di  conseguire  un  profitto\r\nfinanziario  o  un  vantaggio  analogo  e'  punito  con  la  sanzione\r\namministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.\r\n  3.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   chiunque   senza\r\nautorizzazione   acceda   a    sistemi    che    rendano    possibile\r\nl'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i  dati\r\ne' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a\r\neuro 50.000.\u00bb.\r\n  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non\r\ndevono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza\r\npubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento\r\ndei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al\r\ncomma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili\r\na legislazione vigente.\r\n  342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui  al  titolo\r\nIX del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive\r\nmodificazioni,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in\r\ncommercio, di' cui all'articolo  6,  comma  2  dello  stesso  decreto\r\nlegislativo, nomina  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  un\r\n.responsabile dell'istituzione  e  della  gestione  del  sistema  di'\r\nfarmacovigilanza,  persona   fisica,   tra   soggetti   adeguatamente\r\nqualificati, con documentata  esperienza  in  tutti  gli  aspetti  di\r\nfarmacovigilanza,  che  risiede  e  svolge   la   propria   attivita'\r\nnell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti  sulla\r\nmedesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al\r\ncomma 344.\r\n  343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione  in  commercio\r\ndeve:\r\n    a) mantenere e porre a disposizione su  richiesta  dell'autorita'\r\ncompetente,   un   fascicolo   di   riferimento   del   sistema    di\r\nfarmacovigilanza;\r\n    b) individuare e implementare idonee  soluzioni  organizzative  e\r\nprocedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale,  nonche'\r\nelaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto\r\ndi  nuovi  rischi,  del  contenuto   dei   medesimi,   del   rapporto\r\nrischio\/beneficio per ogni medicinale;\r\nc) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo\r\n   i rischi previsti dal  piano  di  gestione  del  rischio  o  quali\r\n   condizioni dell'AIC.\r\n  344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della\r\npresente  legge,  sono  individuate,  con  decreto  di   natura   non\r\nregolamentare del Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri\r\nper gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico\r\ne dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per\r\ni rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di  Trento\r\ne di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,  le  procedure\r\noperative  e  le  soluzioni  tecniche  per  un'efficace   azione   di\r\nfarmacovigilanza con particolare riguardo:\r\na) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in\r\n   commercio;\r\nb) al  rispetto  degli   obblighi   sulla   registrazione   o   sulla\r\n   comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;\r\nc) al rispetto delle condizioni o  restrizioni  per  quanto  riguarda\r\n   l'uso sicuro ed efficace del medicinale;.\r\nd) agli ulteriori  obblighi  del  titolare  dell'autorizzazione  alla\r\n   immissione in commercio;\r\ne) ai casi  in  cui  risulti  necessario  adire  il  Comitato  per  i\r\n   medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione  dei  rischi\r\n   per la farmacovigilanza  di  cui  alla  direttiva  2001\/83\/CE  del\r\n   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  6  novembre  2001,  e\r\n   successive modificazioni;\r\nf) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali  dove  si\r\n   effettuano  la  produzione,   l'importazione,   il   controllo   e\r\n   l'immagazzinamento  dei  medicinali  e   delle   sostanze   attive\r\n   utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;\r\ng) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al  ruolo  dei  compiti\r\n   dell'Agenzia italiana del farmaco;\r\nh) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le  eventuali\r\n   deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;\r\ni) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;\r\nl) al sistema delle comunicazioni;\r\nm) alla registrazione di  sospette  reazioni  avverse  da  parte  del\r\n   titolare di MC;\r\nn) ai  rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza   del\r\n   medicinale (PSUR);\r\no) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;\r\np) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.\r\n  345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma\r\n344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto\r\nlegislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.\r\n  346. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio\r\nche omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o  rischi  che\r\nsi sono modificati o  modifiche  del  rapporto  rischio-beneficio  e'\r\npunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila  a\r\neuro centoventimila.\r\n  347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui  al  comma  342,\r\nche viola gli obblighi ad esso ascritti  e'  soggetto  alla  sanzione\r\namministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.\r\n  348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347  entrano  in  vigore\r\ndalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344.\r\n  349.  Al  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  225,  recante\r\nattuazione della direttiva 2000\/75\/CE relativa alle misure di lotta e\r\ndi eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono  apportate  le\r\nseguenti modificazioni;\r\n    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la\r\nseguente:\r\n  \u00abi-bis) \"vaccini vivi attenuati\": vaccini  prodotti  a  partire  da\r\nceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso\r\npassaggi seriali in  colture  di  tessuti  o  in  uova  fecondate  di\r\npollame.\u00bb;b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00abArt. 5. - (Vaccinazione). - 1.  Il  Ministero  della  salute  puo'\r\ndecidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbre\r\ncatarrale degli ovini, purche':\r\n    a) tale decisione sia basata sul  risultato  di  una  valutazione\r\nspecifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  di\r\nconcerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche\r\npresso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  \u00abG.  Caporale\u00bb  di\r\nTeramo sentite le regioni e province autonome;\r\nb) la Commissione europea sia informata prima che  tale  vaccinazione\r\n   sia eseguita.\r\n  2.  Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi   attenuati,   il\r\nMinistero della salute provvede a delimitare:\r\na) una  zona  di  protezione,  che  comprenda  almeno  la   zona   di\r\n   vaccinazione;\r\n    b) una zona  di  sorveglianza  che  consista  in  una  parte  del\r\nterritorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di\r\nprotezione.\u00bb;\r\n    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:\r\n\u00abvaccinazione\u00bb  sono  inserite  le  seguenti:   \u00abcon   vaccini   vivi\r\nattenuati.\u00bb;\r\n    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  \u00abse  non\r\npreventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea\u00bb   sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abche impieghi vaccini vivi attenuati\u00bb.\r\n  350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  349  non\r\ndevono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le\r\nattivita' previste dalle disposizioni di cui al  comma  349  ricadono\r\ntra i  compiti  istituzionali  delle  amministrazioni  e  degli  enti\r\ninteressati, cui si fa fronte con le  risorse  umane,  finanziarie  e\r\nstrumentali disponibili a legislazione vigente.\r\n  351. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della\r\npresente  legge,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale\r\nrichiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  forma\r\ndi sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle  imprese  operanti\r\nnei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.\r\n2000\/394\/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi;\r\ncorredati    della    idonea    documentazione,     necessari     per\r\nl'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento\r\nalla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   caso\r\nindividuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambi\r\nintracomunitari.\r\n  352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la\r\ndocumentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento\r\ndella richiesta.\r\n  353. Nel caso in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza\r\ngiustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i\r\ndocumenti richiesti di cui ai commi 351 e 352  entro  il  termine  di\r\ntrenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a  minacciare\r\nla concorrenza e incidere sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,\r\nconseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integrale\r\ndell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.\r\n  354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352  e\r\n353, anche a seguito  del  parere  acquisito  dall'Autorita'  garante\r\ndella concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge\r\n10 ottobre 1990, n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta  l'idoneita'\r\ndell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incidere\r\nsugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza\r\nsociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenente\r\nl'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31\r\nmaggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30\r\nluglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento  delle  somme\r\ncorrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regime\r\nagevolativo di cui al comma 351, nonche' degli  interessi,  calcolati\r\nsulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)\r\nn. 794\/ 2004 della Commissione, del 21 aprile  2004,  maturati  dalla\r\ndata in cui si e' fruito\r\n  356. I processi pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della\r\npresente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui  al\r\ncomma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione  e'  dichiarata  con\r\ndecreto, anche d'ufficio. Le  sentenze  eventualmente  emesse,  fatta\r\neccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.\r\n  357. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le\r\nseguenti modificazioni:\r\na) all'articolo 23-sexies:\r\n  1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  \u00ab31  dicembre  2012\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00ab1\u00b0 marzo 2013\u00bb;\r\n  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab1-bis.  Il   Ministero,   in   conformita'   a   quanto   previsto\r\ndall'articolo  23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i   limiti\r\nindicati al precedente comma, Nuovi  Strumenti  Finanziari  e  azioni\r\nordinarie di  nuova  emissione  dell'Emittente,  fino  a  concorrenza\r\ndell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.\u00bb;\r\nb) all'articolo 23-septies:\r\n  1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: \u00abL'Emittente\r\ncomunica al Ministero la data in cui intende  procedere  al  riscatto\r\nunitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.\u00bb;\r\n  2) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  \u00abSi\r\napplicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.\u00bb;\r\n  3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:\r\n  \u00ab2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte\r\ndel  Ministero  e'  altresi'  subordinata  all'assunzione  da   parte\r\ndell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale\r\na servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie  dei  Nuovi\r\nStrumenti  Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma  1,\r\nnonche' al servizio dell'assegnazione di azioni  ordinarie  di  nuova\r\nemissione   dell'Emittente   in   conformita'   a   quanto   previsto\r\ndall'articolo 23-decies,  comma  4.  La  deliberazione  si  considera\r\nassunta  anche   mediante   conferimento   per   cinque   anni   agli\r\namministratori della facolta' prevista  dall'articolo  2443,  secondo\r\ncomma, del codice civile.\u00bb;\r\nc) all'articolo 23-octies:\r\n  1) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  \u00abA\r\ndecorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  del\r\nPiano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'\r\ndeliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   o\r\nstraordinari.\u00bb;\r\n  2) al comma 5 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  \u00abIl\r\nprecedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'\r\nrisulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  in\r\nmateria di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittente\r\ndi non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  in\r\ncaso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitiva\r\nperdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovvero\r\nai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragione\r\ndell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altre\r\ndisposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  della\r\nremunerazione determina un inadempimento al contratto.\u00bb;\r\nd) all'articolo 23-novies:\r\n  1) al comma 1, le parole  \u00abtrenta  giorni\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abquindici giorni\u00bb;\r\n  2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:\r\n  \u00abd) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio\r\ndi vigilanza;\u00bb;\r\n  3) al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: \u00abNel termine\r\ndi  cui  al   comma   2   la   Banca   d'Italia   rilascia   altresi'\r\nl'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessi\r\ndall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12\r\ndel  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.\u00bb;\r\ne) all'articolo 23-decies:\r\n  1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: \u00abA  tal\r\nfine, la determinazione del prezzo  di  emissione  e'  effettuata  in\r\nderoga all'articolo 2441, sesto  comma,  del  codice  civile  tenendo\r\nconto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai\r\ncriteri previsti in relazione alla  determinazione  del  rapporto  di\r\nconversione dal decreto di cui all'articolo  23-duodecies,  comma  1.\r\nNon e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo  di  emissione\r\ndelle  azioni  previsto  dall'articolo  158,  comma  1,  del  decreto\r\nlegislativo 24 febbraio 1998, n. 58.\u00bb;\r\n  2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  \u00abGli\r\ninteressi sono pagati in  forma  monetaria  fino  a  concorrenza  del\r\nrisultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilancio\r\ndell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventuale\r\nrelativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserve\r\nobbligatorie.\u00bb;\r\n  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato  dell'esercizio,\r\ncome definito al comma 3,  sono  composti  mediante  assegnazione  al\r\nMinistero. di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al  valore\r\ndi mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione  e'\r\neffettuata in deroga  all'articolo  2441,  sesto  comma,  del  codice\r\ncivile,  tenendo  conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in\r\nconformita' ai criteri  previsti  in  relazione  al  pagamento  degli\r\ninteressi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.  Non\r\ne' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle\r\nazioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo\r\n24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'  risulti  compatibile\r\ncon il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di\r\nStato,  in  relazione  agli  esercizi  finanziari  2012  e  2013  gli\r\neventuali  interessi  eccedenti  il  risultato  dell'esercizio,  come\r\ndefinito al  comma  3,  possono  essere  corrisposti  anche  mediante\r\nassegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi\r\nStrumenti Finanziari di nuova emissione.\u00bb;\r\nf) all'articolo 23-undecies:\r\n  1) al comma 2, le parole: \u00abquindici giorni\u00bb sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abdieci giorni\u00bb e le parole: \u00abdieci giorni\u00bb sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abcinque giorni\u00bb;\r\n  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le  ordinarie\r\nprocedure di gestione dei pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi\r\nStrumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del  Ministro\r\ndell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad\r\nanticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione\r\ndi  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'\r\neffettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.\u00bb\r\n  358. In considerazione della situazione di grave  criticita'  nella\r\ngestione dei rifiuti urbaninel territorio della provincia di Roma  di\r\ncui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22\r\nluglio 2011 e successive modificazioni, al fine  di  non  determinare\r\nsoluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento  di\r\ntale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela\r\ndel territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda\r\nin via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria.\r\n  359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi,  e'\r\nautorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,\r\n3 e 4 dell'O.P.C.M. 6  settembre  2011,  n.  3963,  pubblicata  sulla\r\nGazzetta Ufficiale n.  213  del  13  settembre  2011,  salvo  diversa\r\nprevisione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con  il\r\nmedesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina,\r\nper un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.\r\n  360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma\r\n359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in\r\nambito regionale:\r\n    a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle  discariche\r\nper lo smaltimento dei rifiuti urbani  nonche'  di  impianti  per  il\r\ntrattamento di rifiuto urbano indifferenziato  e  differenziato,  nel\r\nrispetto della normativa comunitaria tecnica di settore;\r\nb) supporto alla Regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro\r\n   nella gestione ordinaria;\r\n    c)  adozione,  a  fronte  dell'accertata  inerzia  dei   soggetti\r\npreposti  alla  gestione,  manutenzione,  od  implementazione   degli\r\nimpianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti\r\nnei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato  della\r\nCitta' del  Vaticano,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  termini\r\nperentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari  provvedimenti\r\ndi natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.\r\n  361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e  360  sono\r\nposti a carico degli enti e  dei  soggetti  inadempienti  secondo  le\r\nmodalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358.\r\n  362. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono\r\nfatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti\r\nsulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216,\r\nrecante: \u00abDisposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di\r\nsanzioni dell'Unione europea\u00bb non convertite in legge.\r\n  363. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, all'articolo  21,  comma  10,\r\ndel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte\r\nsulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed\r\namministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,\r\nn. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la\r\nseguente:\r\n  \u00abg-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90,  3811\r\n19 00 e 3811 90 00\u00bb.\r\n  364. Al fine di salvaguardare la quota  di  produzione  di  energia\r\nelettrica da impianti alimentati a bioliquidi e  garantire  cosi'  il\r\nrispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti\r\nrinnovabili imposti dal l' UE ed evitare le relative sanzioni,  al-l'\r\narticolo 25 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  dopo  il\r\ncomma 7 sono inseriti i seguenti:\r\n  \u00ab7-bis. Con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 e sulla base di\r\ncriteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al\r\ncomma  7-quater,  i  titolari  di  impianti  di  generazione  energia\r\nelettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati  in  esercizio\r\nsuccessivamente al 31 dicembre 2007 ed entro  il  31  dicembre  2012,\r\ndiversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di  anno  in\r\nanno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo  di  cui  al\r\npunto 7 della tabella  2  (articolo  2  comma  144)  della  legge  24\r\ndicembre 2007, n. 244, anziche'  quello  di  cui  al  punto  6  della\r\ntabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il  coefficiente\r\nviene applicato ad un quantitativo massimo di  energia  incentivabile\r\ndeterminato, come indicato al successivo comma 7-quater, al  fine  di\r\ngarantire, senza oneri per il  bilancio  dello  Stato,  l'assenza  di\r\noneri aggiuntivi sulla bolletta  elettrica  rispetto  ai  livelli  di\r\nspesa  determinati  dall'applicazione,  alla  producibilita'  massima\r\nattesa dell'impianto, del  coefficiente  di  cui  al  punto  6  della\r\ntabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge  24  dicembre  2007,  n.\r\n244.  All'energia  prodotta   in   eccesso   rispetto   al   predetto\r\nquantitativo massimo di energia  incentivabile,  viene  applicato  un\r\ncoefficiente moltiplicativo pari a zero.\r\n  7-ter. Con effetto a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 e sulla base  di\r\ncriteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al\r\ncomma 7-quater, i titolari di  impianti  di  generazione  di  energia\r\nelettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza  installata\r\ninferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro  il  31  dicembre  2012,\r\npossono ottenere, di anno in anno, su richiesta  del  produttore,  un\r\nincremento del 15 per cento della tariffa, di  cui  alla  tabella  3,\r\ndell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con\r\nla contestuale determinazione,  come  indicato  al  successivo  comma\r\n7-quater, di un  tetto  unico  fissato,  limitatamente  all'incentivo\r\ncorrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza  oneri  per\r\nil bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta\r\nelettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,\r\nalla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di\r\ncui alla tabella 3,  dell'articolo  2,  comma  145,  della  legge  24\r\ndicembre 2007, n. 244.\r\n  7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto\r\nda emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della\r\npresente  disposizione,  provvede  a  stabilire  i  criteri  per   la\r\ndeterminazione del quantitativo massimo di energia  incentivabile  di\r\ncui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui  al  comma\r\n7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  della  presente\r\ndisposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA  (GSE)  emette  un\r\napposito regolamento contenente  le  modalita'  di  presentazione  da\r\nparte dei produttori, anno per anno, della richiesta per  l'esercizio\r\ndell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7 -ter\u00bb.\r\n  365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito\r\ndi  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attivita'\r\nagricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,\r\nnonche' ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sede\r\noperativa ovvero domicilio fiscale, nonche'  il  proprio  mercato  di\r\nriferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e\r\ndelle finanze 1\u00b0 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale\r\ndella Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ogni\r\ncaso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  di\r\ncui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 1\u00b0 agosto  2012,  n.  122,\r\novvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che\r\npossano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto,\r\ncausalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,\r\nevidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:\r\na) una diminuzione del volume d'affari  nel  periodo  giugno-novembre\r\n   2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011,  che  sia\r\n   superiore di almeno il  20  per  cento  rispetto  alla  variazione\r\n   rilevata  dall'ISTAT  dell'indice  sul   fatturato   del   settore\r\n   produttivo di  appartenenza  ovvero  delle  vendite  ovvero  della\r\n   produzione  lorda  vendibile  registrato  nello   stesso   periodo\r\n   dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;\r\n    b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare\r\nil calo di attivita'  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe)\r\novvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  alla\r\ndotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;\r\nc) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto  a  quella\r\n   media nazionale resa  disponibile  dal  Ministero  dello  sviluppo\r\n   economico dell'anno 2011,  dei  consumi  per  utenze  nel  periodo\r\n   giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno\r\n   2011, come desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi  di\r\n   riferimento, dalle aziende fornitrici;\r\nd) contrazione superiore del 20 per  cento,  registrata  nel  periodo\r\n   giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011,\r\n   dei costi variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,  delle\r\n   provvigioni,  dei  semilavorati,  dei  prodotti   destinati   alla\r\n   vendita.\r\n  366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma\r\n365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi\r\ne dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per\r\nl'assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  i\r\nsoggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di\r\ncui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.\r\n  367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di\r\ncui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati\r\nall'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo\r\n1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 1\u00b0 agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,\r\nassistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabiliti\r\ndall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A\r\ntale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarre\r\nfinanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazione\r\ndella convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  del\r\ndecreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla\r\nlegge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   e\r\nl'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello\r\nStato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma\r\n7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,\r\ndel  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  del\r\nMinistro dell'economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzie\r\ndello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le\r\nmodalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di\r\ncui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di\r\nprevisione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui\r\nall'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.\r\n  368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365\r\npresentano:\r\n    a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e\r\nVeneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei\r\nsuccessivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  delle\r\nentrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori\r\nuna auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive\r\nmodificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   delle\r\ncondizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  la\r\ncircostanza che il danno economico diretto subito in occasione  degli\r\neventi sismici e' stato tale da determinare la  crisi  di  liquidita'\r\nche ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  e\r\npremi di cui al comma 366;\r\nb) ai soli soggetti finanziatori:\r\n  1)  copia  del  modello   di   cui   al   comma   371,   presentato\r\ntelematicamente all'Agenzia delle entrate;\r\n  2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.\r\n  369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i\r\ndati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti\r\nnel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loro\r\nsuccessiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di\r\nriscossione.\r\n  370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonche'  le\r\nspese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai\r\nsoggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,\r\nper  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agli\r\ninteressi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabile\r\nai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.\r\n241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge\r\n23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto\r\nprevisto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita\r\ndai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamento\r\ndefinito nel contratto di finanziamento.\r\n  371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'\r\napprovato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo\r\naltresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da\r\neffettuare, nonche' sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  della\r\nrelativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essere\r\ndisciplinati modalita' e  tempi  di  trasmissione  all'Agenzia  delle\r\nentrate, da parte dei  soggetti  finanziatori,dei  dati  relativi  ai\r\nfinanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonche'   quelli   di\r\nattuazione del comma 369.\r\n  372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia  delle\r\nentrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati\r\nrisultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   delle\r\ncompensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione\r\ndel credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.\r\n  373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e'\r\nsubordinata alla previa verifica della loro compatibilita'  da  parte\r\ndei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministro\r\ndell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale\r\ndella Repubblica italiana e' data notizia della positiva  verifica  e\r\nsono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali  i  soggetti  di\r\ncui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati\r\nall'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono\r\neffettuati i pagamenti di cui al comma 366.\r\n  374.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3-bis   del\r\ndecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  aggiunte,  in  fine,  le\r\nseguenti parole: \u00ab, nonche' le  spese  strettamente  necessarie  alla\r\ngestione dei medesimi finanziamenti\u00bb.\r\n  375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22  giugno  2012,\r\nn. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.\r\n134, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) le parole \u00abil Ministero dell'economia e  delle  finanze\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti \u00abi Commissari delegati di cui  all'articolo\r\n1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  ai  sensi  del\r\ncomma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del\r\n2012\u00bb;\r\n    b) dopo le parole \u00abAi  relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2\r\nmilioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014\u00bb sono  aggiunte  le\r\nseguenti: \u00abda trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento  di\r\nquanto dovuto in relazione alla predetta convenzione\u00bb.\r\n  376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio\r\n2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto\r\n2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: \u00abIn tutti i\r\ncasi di risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il  soggetto\r\nfinanziatore chiede al beneficiario  la  restituzione  del  capitale,\r\ndegli  interessi  e  di  ognialtro  onere  dovuto.  In  mancanza   di\r\ntempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatore\r\ncomunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  a\r\nruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo\r\nrestando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme\r\nerogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente\r\nnecessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati\r\nspontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi\r\ndell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le\r\nsomme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  di\r\nentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  per\r\nla ricostruzione\u00bb.\r\n  377. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di\r\nnatura  non  regolamentare  sono  adottate  linee  guida  dirette  ad\r\nassistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio  2012  ai\r\nfini dell'accesso al credito nell'ambito  delle  risorse  disponibili\r\npresso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).\r\n  378. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza\r\npubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dal\r\ndecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 1\u00b0 agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del\r\ndecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cui\r\nall'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.\r\n174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.\r\n213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito\r\nd'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per  gli  esercenti\r\nattivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscale\r\nnei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimo\r\narticolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  se\r\ndotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  in\r\nrelazione alle attivita'  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  ai\r\ncontributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.\r\n74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1\u00b0  agosto  2012,  n.\r\n122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.\r\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.\r\n  379. La disposizione  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  ultimo\r\nperiodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,\r\n  n. 213, si interpreta  nel  senso  che  le  ritenute  ivi  previste\r\nincludono  altresi'  i  contributi  previdenziali  e   assistenziali,\r\nnonche' i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota  a\r\ncarico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.\r\n  380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito\r\ndell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del\r\ndecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,\r\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:\r\n    a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del\r\ncitato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;\r\n    b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero\r\ndell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con\r\nuna quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,\r\ndi cui al citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,\r\ndefinita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su\r\nproposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con\r\nil  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la\r\nConferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30\r\naprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per  l'anno\r\n2014. In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del\r\nConsiglio  dei  ministri  e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorni\r\nsuccessivi. L'ammontare iniziale del  predetto  Fondo  e'  pari,  per\r\nl'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a  4.145,9\r\nmilioni di euro.\r\n  Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata\r\ndel  bilancio  statale  una  quota  di  pari   importo   dell'imposta\r\nmunicipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni.   A    seguito\r\ndell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato\r\nl'importo  da  versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La\r\neventuale  differenza  positiva  tra  tale   nuovo   importo   e   lo\r\nstanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,  per  essere\r\nriassegnata al fondo medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle\r\nfinanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le\r\noccorrenti variazioni di bilancio.  Le  modalita'  di  versamento  al\r\nbilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;\r\n    c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  cui  alla\r\nlettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di  euro  per\r\nl'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno  2014;  i  predetti\r\nimporti considerano quanto previsto dal comma 381;\r\n    d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono  stabiliti  i\r\ncriteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'\r\ncomunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:\r\n  1) degli effetti finanziari derivanti  dalle  disposizioni  di  cui\r\nalle lettere a) ed f);\r\n  2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;\r\n  3) della dimensione demografica e territoriale; .\r\n  4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria  ad\r\naliquota base di spettanza comunale;\r\n  5) della diversa incidenza delle  risorse  soppresse  di  cui  alla\r\nlettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;\r\n  6)  delle  riduzioni  di  cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del\r\ndecreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135;\r\n  7) dell'esigenza di  limitare  le  variazioni,  in  aumento  ed  in\r\ndiminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso\r\nl'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;\r\n    e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio  di  cui\r\nall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonche'\r\ni trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione  Siciliana\r\ne  della  Regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   di\r\ntrasferimenti  fiscalizzati  di  cui   ai.   decreti   del   Ministro\r\ndell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\r\nfinanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;\r\n    f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale\r\npropria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del\r\n2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel\r\ngruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per\r\ncento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;\r\ng) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota\r\n   standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo\r\n   del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per  gli\r\n   immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;\r\nh) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13  del  decreto-legge  n.\r\n   201  del  2011,  i  commi  3  e  7  dell'articolo  2  del  decreto\r\n   legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i\r\n   commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del  medesimo  articolo  2.  Il  comma  17\r\n   dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201  del  2011  continua  ad\r\n   applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia  Giulia\r\n   e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;\r\n    i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono\r\nessere modificati a seguito della verifica del  gettito  dell'imposta\r\nmunicipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi  ai  sensi\r\ndel comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1\u00b0 marzo 2012 presso  la\r\nConferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia\r\ne delle finanze eautorizzato ad apportare le  conseguenti  variazioni\r\ncompensative di bilancio.\r\n  381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine  per\r\nla deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di  cui\r\nall'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli\r\nenti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.\r\n  382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno  eroga  ai\r\ncomuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione\r\nSiciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo\r\nsu quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'\r\ncomunale. L'importo dell'attribuzione e'  pari,  per  ciascun  comune\r\ndelle regioni  a  statuto  ordinario,  al  20  per  cento  di  quanto\r\nspettante  per  l'anno  2012  a  titolo  di  fondo  sperimentale   di\r\nriequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione\r\nSiciliana e della Regione Sardegna, di quanto  spettante  per  l'anno\r\n2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui  al  presente\r\ncomma si considerano validi i dati relativi  agli  importi  spettanti\r\npubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del\r\n31 dicembre 2012.\r\n  383.  La  verifica  del  gettito  dell'imposta  municipale  propria\r\ndell'anno  2012,  di  cui  al  comma  6-bis   dell'articolo   9   del\r\ndecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,\r\ndalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati\r\nrelativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli\r\ncomuni  e  raccolti  dall'IFEL   nell'ambito   dei   propri   compiti\r\nistituzionali  sulla  base  di  una  metodologia  concordata  con  il\r\nMinistero dell'economia e delle finanze.\r\n  384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti  in  materia\r\ndi sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i\r\ntrasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e\r\ndella Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'\r\ncomunale.\r\n  385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non\r\nsi applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-11-EL.\r\n  386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo  di  cui  all'articolo\r\n10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e\r\nsuccessive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per\r\nmille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale\r\npropria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad\r\nabitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  ai\r\nsensi dei commi da 380 a 387.\r\n  387. All'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,\r\nconvertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,\r\nsono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) al comma 1 le parole da  \u00absvolto  mediante  l'attribuzione\u00bb  a\r\n\u00ablegge 14 settembre 2011, n. 248,\u00bb sono  sostituite  dalle  seguenti:\r\n\u00absvolto in regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente\r\nnormativa ambientale\u00bb;\r\n    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab9. La tariffa e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie\r\nordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione\r\nagli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri\r\ndeterminati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della\r\nRepubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione   delle\r\ndisposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  unita'\r\nimmobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel\r\ncatasto edilizio urbano assoggettabile al tributo  e'  costituita  da\r\nquella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di  produrre\r\nrifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si\r\nconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa\r\nper lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto\r\nlegislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  di\r\nigiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5\r\nfebbraio 1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall'articolo  238  del  decreto\r\nlegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita'  di\r\naccertamento, il comune, per le  unita'  immobiliari  a  destinazione\r\nordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano,  puo'\r\nconsiderare come superficie assoggettabile  al  tributo  quella  pari\r\nall'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i\r\ncriteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente\r\ndella Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  del\r\ndirettore  dell'Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenza\r\nStato-citta' ed  autonomie  locali  e  l'Associazione  Nazionale  dei\r\nComuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei  dati\r\ntra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre  unita'  immobiliari\r\nla superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile\u00bb;\r\n    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma:\r\n  \u00ab9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del\r\nterritorio  per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   le\r\nprocedure per l'allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alle\r\nunita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  la\r\ntoponomastica e la numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun\r\ncomune, al fine di addivenire alla  determinazione  della  superficie\r\nassoggettabile al tributo pari all'80 per cento di  quella  catastale\r\ndeterminata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  cui  al\r\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comuni\r\ncomunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le\r\npiu' idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell'articolo  6\r\ndella legge 27 luglio 2000, n. 212;\r\n    d) il comma 12 e' abrogato;\r\n    e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  \u00abAl\r\nfine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la\r\nnumerazione civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nella\r\ndichiarazione  delle  unita'  immobiliari  a  destinazione  ordinaria\r\ndevono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numero\r\ncivico di ubicazione dell'immobile  e  il  numero  dell'interno,  ove\r\nesistente\u00bb;\r\n    f) il comma 35 e' sostituito dal  seguente:  \u00ab35.  I  comuni,  in\r\nderoga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.\r\n446, possono affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del\r\ntributo o della tariffa di cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  alla\r\ndata  del  31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,  il\r\nservizio di gestione dei rifiuti  e  di  accertamento  e  riscossione\r\ndella TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  versamento  del  tributo,\r\ndella tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione  di  cui\r\nal comma 13 e' effettuato, in  deroga  all'articolo  52  del  decreto\r\nlegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  cui\r\nall'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,\r\nnonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al\r\nquale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in\r\nquanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del\r\nDipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle\r\nfinanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e\r\nsentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilite\r\nle modalita' di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima\r\nsemplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,\r\nprevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazione\r\ndei modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  deroga\r\nall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati\r\nesclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di\r\ncui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al  comma  13  per\r\nl'anno di riferimento e'  effettuato  in  quattro  rate  trimestrali,\r\nscadenti nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  e  ottobre.  I  comuni\r\npossono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per\r\nl'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  e'  comunque\r\nposticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per  il  comune  di\r\nposticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno  2013,  fino  alla\r\ndeterminazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l'importo\r\ndelle corrispondenti rate e' determinato in  acconto,  commisurandolo\r\nall'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA\r\n1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1\u00b0 gennaio\r\n2013,  l'importo  delle  corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo\r\nprecedente e' determinato tenendo conto delle tariffe  relative  alla\r\nTARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal  comune  nell'anno\r\nprecedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con\r\nla rata successiva alla determinazione delle  tariffe  ai  sensi  dei\r\ncommi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della  maggiorazione  di\r\ncui al comma 13 e' effettuato in base alla misura  standard,  pari  a\r\n0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e\r\ninteressi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  comma\r\n29, alla  scadenza  delle  prime  tre  rate.  L'eventuale  conguaglio\r\nriferito all'incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro  e'\r\neffettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.  E'  consentito\r\nil pagamento in unica soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascun\r\nanno\u00bb.\r\n  388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei\r\ntermini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla\r\npresente legge.\r\n  389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per\r\nl'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto\r\ndirettoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,\r\ndell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato  fino  al  30\r\ngiugno 2013. Il termine per la conclusione  dei  lavori  di  ciascuna\r\ncommissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel  rispetto  del\r\ntermine  di  cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  delle  domande\r\npresentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente  settore\r\nconcorsuale.\r\n  390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma\r\n2, del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.  367  e  successive\r\nmodificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.\r\n  391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui  all'articolo\r\n1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.\r\n  392. Il termine di cui all'articolo  29-ter  del  decreto-legge  29\r\ndicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24\r\nfebbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al  Commissario\r\nstraordinario  di  cui  all'articolo  8-quinquies,   comma   6,   del\r\ndecreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,\r\ndalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non  spettano  compensi,  emolumenti\r\ncomunque denominati e rimborso spese.\r\n  393. Limitatamente  alle  professioni  turistiche  il  termine  per\r\nl'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma  3,\r\ndel  decreto-legge  25  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato  al  30\r\ngiugno 2013.\r\n  394. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei\r\nMinistri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e\r\ndelle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31\r\ndicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a\r\n393.\r\n  395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio\r\n1998, n.  51,  le  parole  \u00abnon  oltre  il  31  dicembre  2012\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abnon oltre il 31 dicembre 2013\u00bb. I giudici\r\nonorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato  scade  il  31\r\ndicembre 2012 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma\r\nsecondo quanto  previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo  comma,\r\ndell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,\r\nn. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato  scade  entro  il  31\r\ndicembre 2013 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma\r\nsecondo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  1,  della  legge  21\r\nnovembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente\r\nprorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1\u00b0\r\ngennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura  onoraria\r\ne, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.\r\n  396. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  31  maggio\r\n2011, n. 91 le parole \u00aba partire  dal  2013\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti \u00aba partire dal 2014\u00bb.\r\n  397.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle\r\ndisposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30\r\ndicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1\u00b0\r\nmarzo 2005, n. 26.\r\n  398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30  dicembre\r\n2010, n.  240,  le  parole  \u00abdall'indizione\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti \u00abdalla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione\r\ndelle domande da parte dei candidati all'abilitazione\u00bb.\r\n  399. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 14 settembre 2011, n.  222,  sono  apportate  le  seguenti\r\nmodificazioni:\r\n    a) al primo periodo,  le  parole:  \u00abnel  mese  di  ottobre\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abentro il mese di ottobre\u00bb;\r\n    b) al terzo periodo, le parole: \u00abdi trenta giorni, dalla data  di\r\npubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti \u00abindicato nel decreto, e  comunque  non  oltre  il  30\r\nnovembre\u00bb.\r\n  400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  1,  comma  8,  della\r\nlegge 28 giugno 2012, n. 92,  fermi  restando  i  vincoli  finanziari\r\nprevisti dalla  normativa  vigente,  nonche'  le  previsioni  di  cui\r\nall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le\r\namministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto\r\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare  i  contratti  di\r\nlavoro subordinato a tempo determinato,  in  essere  al  30  novembre\r\n2012, che superano  il  limite  dei  trentasei  mesi  comprensivi  di\r\nproroghe e  rinnovi,  previsto  dall'articolo  5,  comma  4-bis,  del\r\ndecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  il  diverso  limite\r\nprevisto dai Contratti collettivi nazionali  del  relativo  comparto,\r\nfino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con  le\r\norganizzazioni  sindacali  rappresentative  del  settore  interessato\r\nsecondo quanto previsto dal  citato  articolo  5,  comma  4-bis,  del\r\ndecreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi  gli  eventuali\r\naccordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel  rispetto  dei\r\nlimiti ordinamentali, finanziari  e  temporali  di  cui  al  presente\r\ncomma.\r\n  401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,\r\ndopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:\r\n  \u00ab3-bis.  Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della\r\nprogrammazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo\r\ncomplessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai\r\nsensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di\r\ncontenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi\r\nlimitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le\r\namministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di\r\ncui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante\r\nconcorso pubblico:\r\na) con riserva dei posti, nel limite massimo  del  40  per  cento  di\r\n   quelli banditi, a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di  lavoro\r\n   subordinato a tempo determinato che, alla  data  di  pubblicazione\r\n   dei bandi,  hanno  maturato  almeno  tre  anni  di  servizio  alle\r\n   dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;\r\nb) per titoli ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare,  con  apposito\r\n   punteggio, l'esperienza professionale maturata  dal  personale  di\r\n   cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di  emanazione  del\r\n   bando,  hanno  maturato  almeno   tre   anni   di   contratto   di\r\n   collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione  che\r\n   emana il bando.\r\n  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di\r\nconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare\r\nai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.\r\n400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri\r\napplicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti\r\ndi cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre\r\ncategorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis\r\ncostituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le\r\namministrazioni pubbliche\u00bb.\r\n  402.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di   riordino\r\nconseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge\r\n31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30\r\nluglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre\r\n2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre\r\n2011, n.  214,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'azione\r\namministrativa e  gestionale,  nonche'  il  rispetto  dei  prescritti\r\nadempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il  termine\r\ndi scadenza dei  consigli  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto\r\nnazionale della previdenza sociale (INPS) e  dell'Istituto  nazionale\r\nper l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e'\r\nprorogato al 30 aprile 2013.\r\n  403.  Gli  obiettivi  di  risparmio  rivenienti  dalle  misure   di\r\nrazionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui\r\nall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.  183  sono\r\nincrementati di 150.000 euro per  l'anno  2013.  Tali  disponibilita'\r\nsono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga\r\ndei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del\r\ncomma 402.\r\n  404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29  dicembre  2011,\r\nn. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,\r\nn. 14 sono apportate le seguenti modifiche:\r\n    a) le parole \u00abnell'anno 2009 e nell'anno  2010\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti \u00abnegli anni 2009, 2010 e 2011\u00bb;\r\n    b) le parole \u00abcommi  9-bis,  13,  e  14\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti \u00abcommi 9-bis, 13, 13-bis e 14\u00bb.\r\n  405.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle\r\ndisposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per\r\nl'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre\r\n2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio\r\n2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma\r\n16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura\r\ndel 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due\r\nperiodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  per\r\noccupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)\r\ndel  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato\r\ndall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.\r\n  406.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma   10-ter,   del\r\ndecreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni\r\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013.\r\n  407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.\r\n98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.\r\n111, le parole: \u00abentro il 31 dicembre  2011\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abentro il 31 marzo 2013\u00bb e le parole: \u00ab, di concerto con il\r\nMinistro della salute,\u00bb sono soppresse.\r\n  408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,\r\nn. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.\r\n135, le parole \u00abper due esercizi\u00bb  sono  sostituite  dalle  seguenti:\r\n\u00abper cinque esercizi\u00bb.\r\n  409. E' prorogata al 1\u00b0 gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6\r\ndel  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni\r\nsportive  e  le  Discipline  sportive  associate  iscritte  al  CONI,\r\ncomunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.\r\n  410. Il termine di cui all'articolo 5, comma  2,  secondo  periodo,\r\ndel  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al  30\r\ngiugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,\r\ndel  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal  fine,  con\r\nle procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20\r\ngiugno 2012, n. 79,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7\r\nagosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013\r\ne' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione  del\r\nMinistero dell' interno.\r\n  411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le\r\nseguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le  parole:  \u00abdal\r\n2013\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdal 2014\u00bb e al secondo periodo\r\nle parole: \u00abal 2012\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abal 2013\u00bb;\r\n    b)  all'articolo  2214,  comma  1,  le  parole:  \u00abal  2012\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abal 2013\u00bb.\r\n  412.  E'  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine   previsto\r\ndall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.\r\n  413. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, i provvedimenti con  i  quali\r\nsono  disposte  le  assegnazioni  temporanee.   del   personale   tra\r\namministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,\r\ndel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa\r\ntra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.\r\n  414. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, per  gli  enti  pubblici,  il\r\nprovvedimento di comando,  di  cui  all'articolo  56,  comma  3,  del\r\ndecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  e'\r\nadottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo  assenso\r\ndell'interessato.\r\n  415. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, il  decreto  di  collocamento\r\nfuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  luglio\r\n1962, n. 1114, e' adottato, previa  autorizzazione  della  Presidenza\r\ndel Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,\r\ndall'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  degli\r\naffari esteri,  e  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle\r\nfinanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.\r\n  416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.\r\n95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135\r\ne' aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00ab, fatta salva la facolta'\r\ndi prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo  non\r\nsuperiore a sei mesi\u00bb.\r\n  417. Fino e  non  oltre  il  30  giugno  2013,  per  le  ultimative\r\nemergenziali esigenze di personale del Comune  dell'Aquila,  connesse\r\nin particolare al settore politiche sociali e al settore  urbanistico\r\nper le azioni a sostegno del recupero del  patrimonio  immobiliare  e\r\ndella identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata,  anche\r\nin deroga alle  vigenti  normative  limitative  delle  assunzioni  in\r\nmateria di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a\r\ntempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza\r\nla spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui  fondi  di\r\ncui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  recante\r\n\u00abInterventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi\r\nsismici nella regione Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori\r\ninterventi   urgenti   di   protezione   civile\u00bb,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.\r\n  418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della\r\nlegge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al  secondo  periodo\r\ne' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto  periodo\r\ne' prorogato al 30 giugno 2013.\r\n  419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2008,\r\nn. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,\r\nn. 14, le parole: \u00ab31 dicembre 2012\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:\r\n\u00ab31 dicembre 2013\u00bb.\r\n  420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11  e  15  del\r\ndecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,\r\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  differiti  al  31  marzo\r\n2013.\r\n  421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del  decreto-legge\r\n31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge\r\n28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche\r\nle disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo\r\n4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31\r\nmarzo 2013.\r\n  422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7  agosto  2012,\r\nn. 134, le parole: \u00abtra il 1\u00b0 gennaio 2013 e  il  31  dicembre  2015\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti:  \u00aba  partire  dal  trentesimo  giorno\r\nsuccessivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  17\r\n-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015\u00bb.\r\n  423. Per le societa' che gestiscono servizi di  interesse  generale\r\nsu tutto il territorio nazionale,  il  termine  di  cui  al  comma  2\r\ndell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,\r\ncon modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135  e'  prorogato\r\nall'anno 2014.\r\n  424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la\r\nfunzionalita'  organizzativa  e  amministrativa  degli   Enti   parco\r\nnazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze  dei\r\nmandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel  2013,\r\nqualora non risultino tra loro  coincidenti,  sono  prorogate  al  31\r\ndicembre 2013.\r\n  425. Il termine di entrata  in  esercizio  degli  impianti  di  cui\r\nall'articolo 1, comma 4,  lettera  c),  del  decreto  ministeriale  5\r\nluglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5  del  medesimo\r\narticolo  1,  e'  prorogato,  esclusivamente  per  gli  impianti   da\r\nrealizzare su  edifici  pubblici  e  su  aree  delle  amministrazioni\r\npubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.\r\n165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta,  al\r\n31 marzo 2013, ovvero per gli  impianti  della  medesima  fattispecie\r\nsottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui\r\nal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013.  Per\r\ntali  ultimi  impianti,  qualora  l'autorizzazione   sia   rilasciata\r\nsuccessivamente al 31 marzo 2013, al fine  di  consentire  l'allaccio\r\nalla rete dei  medesimi,  il  termine  di  entrata  in  esercizio  e'\r\nprorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.\r\n  426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui\r\nconcessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di  cui  al\r\ndecreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1\u00b0 giugno 2012\r\ne   successive   modificazioni   e   all'articolo   67-septies    del\r\ndecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche'\r\nalle  Province  dei  predetti   Comuni,   trasferiti   al   Ministero\r\ndell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1\r\ne 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora\r\neffettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'\r\ndifferito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'armo\r\nimmediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di\r\nammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei\r\nprovvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente\r\ncomma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge\r\nsulla Gazzetta Ufficiale.\r\n  427 All'articolo 43, comma 12, del decreto  legislativo  31  luglio\r\n2005, n. 177 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  le  parole:\r\n\u00abprima del 31 dicembre 2012\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00abprima\r\ndel 31 dicembre 2013\u00bb.\r\n  428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6  luglio  2011,\r\nn. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.\r\n111, e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab2. Al fine di distribuire il  concorso  alla  realizzazione  degli\r\nobiettivi di finanza pubblica tra gli enti  del  singolo  livello  di\r\ngoverno,  le  province  ed  i  comuni,  con  decreto   del   Ministro\r\ndell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle\r\nfinanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,\r\ne  le  regioni  a  statuto  ordinario,  con  decreto   del   Ministro\r\ndell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro  per  gli\r\naffari regionali, di intesa con  la  Conferenza  Stato-regioni,  sono\r\nripartiti in due classi, sulla base della valutazione  ponderata  dei\r\nseguenti parametri di virtuosita':\r\na) a  decorrere  dall'anno  2014,  prioritaria  considerazione  della\r\n   convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;\r\n    b) rispetto del patto di stabilita' interno;\r\n    c)  a  decorrere  dall'anno  2014,  incidenza  della  spesa   del\r\npersonale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al  numero  dei\r\ndipendenti in rapporto  alla  popolazione  residente,  alle  funzioni\r\nsvolte anche attraverso esternalizzazioni  nonche'  all'ampiezza  del\r\nterritorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo\r\nvalore all'inizio  della  legislatura  o  consiliatura  e  delle  sue\r\nvariazioni nel corso delle stesse;\r\nd) autonomia finanziaria;\r\ne) equilibrio di parte corrente;\r\nf) a decorrere dall'anno 2014,  tasso  di  copertura  dei  costi  dei\r\n   servizi a domanda individuale per gli enti locali;\r\ng) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra  gli  introiti  derivanti\r\n   dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione\r\n   fiscale e i tributi erariali, per le regioni;\r\nh) a decorrere dall'anno 2014, effettiva  partecipazione  degli  enti\r\n   locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;\r\ni) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;\r\n  1)  a  decorrere  dall'anno  2014,  operazione  di  dismissione  di\r\npartecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.\r\n  Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di\r\nvirtuosita' sono corretti con i seguenti due  indicatori:  il  valore\r\ndelle rendite catastali e  il  numero  di  occupati.  Al  fine  della\r\ndefinizione della virtuosita' non sono considerati parametri  diversi\r\nda quelli elencati nel presente comma\u00bb.\r\n  429. All'articolo 20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  i\r\nprimi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:  \u00abGli  enti\r\nlocali che, in  esito  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  risultano\r\ncollocati nella  classe  virtuosa,  fermo  restando  l'obiettivo  del\r\ncomparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni  che,\r\nin esito a quanto previsto dal comma  2,  risultano  collocate  nella\r\nclasse virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto,  migliorano\r\ni propri obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'importo  di\r\ncui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183.\u00bb\r\ne dopo il comma 3 inserire il seguente comma:\r\n  \u00ab3-bis. Gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  del  2013\r\ndegli enti che partecipano alla sperimentazione di  cui  all'articolo\r\n36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati  di\r\n20 milioni di euro, sulla base  di  specifico  decreto  del  Ministro\r\ndell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata\u00bb.\r\n  430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma\r\n5 e' abrogato.\r\n  431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.\r\n183, e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab6. Le province ed  i  comuni  che,  in  esito  a  quanto  previsto\r\ndall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 ,  n.  111,\r\nrisultano  collocati  nella  classe  non   virtuosa,   applicano   le\r\npercentuali di cui al comma 2  come  rideterminate  con  decreto  del\r\nMinistro  dell'interno  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro\r\ndell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza\r\nStato-citta' ed autonomie locali,  in  attuazione  dell'articolo  20,\r\ncomma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con\r\nmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali  di\r\ncui al periodo precedente non possono essere superiori:\r\na) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012  e  a  19,8  per\r\n   cento per gli anni dal 2013 al 2016;\r\nb) per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti,  a  16,0\r\n   per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013\r\n   al 2016;\r\n    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000\r\nabitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento  per  gli\r\nanni dal 2014 al 2016\u00bb.\r\n  432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.\r\n183:\r\n    a)  dopo  le  parole  \u00abregistrata  negli  anni  2006-2008,\u00bb  sono\r\ninserite le parole \u00abper l'anno 2012 e registrata negli anni 20072009,\r\nper gli anni dal 2013 al 2016,\u00bb;\r\n    b) alla lettera a) sostituire le parole:  \u00ab19,7  per  cento\u00bb  con\r\n\u00ab18,8 per cento\u00bb;\r\n    c) alla lettera b) sostituire le parole: \u00ab15, 4 per cento\u00bb con le\r\nparole: \u00ab14,8 per cento\u00bb;\r\n    d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:\r\n  \u00abc) per i  comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000\r\nabitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013  e\r\na 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016\u00bb.\r\n  433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.\r\n183:\r\n    a) al primo periodo le parole: \u00abA decorrere dall'anno 2013\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abA decorrere dall'anno 2014\u00bb;\r\n    b) le parole: \u00ab30 novembre 2012\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:\r\n\u00ab30 novembre 2013\u00bb;\r\n    c) all'ultimo periodo le parole \u00abper l'anno 2012 le  disposizioni\r\ndi cui ai commi da 138 a 143\u00bb sono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abper\r\ngli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142\u00bb.\r\n  434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13  dicembre  2010,  n.\r\n220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  \u00abNell'anno  2013\r\nle regioni, escluse la regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province\r\nautonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti  locali\r\ndel proprio territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo  programmatico\r\nattraverso  un  aumento  dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,\r\ncontestualmente,  procedono  a  rideterminare  i   propri   obiettivi\r\nprogrammatici  in  termini  di  competenza   eurocompatibile   e   di\r\ncompetenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.\u00bb.\r\n  435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.\r\n220, e' soppresso.\r\n  436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.\r\n183 e' soppresso.\r\n  437. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,\r\nconvertito con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,\r\napportare le seguenti modifiche:\r\n    a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le  parole  \u00ab20  settembre\u00bb\r\ncon le seguenti \u00ab15 luglio\u00bb;\r\n    b) al comma 5 sostituire le parole \u00ab5 ottobre\u00bb  con  le  seguenti\r\n\u00ab10 settembre\u00bb.\r\n  438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.\r\n220 sostituire le parole: \u00abin caso di mancato rispetto del patto\u00bb con\r\nle seguenti: \u00abnonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni.\r\ndella  Regione  Siciliana  e  della  Sardegna,  in  caso  di  mancato\r\nraggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno\u00bb.\r\n  439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.\r\n183 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab26. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,\r\nl'ente   locale   inadempiente,   nell'anno   successivo   a   quello\r\ndell'inadempienza:\r\n    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di\r\nriequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza\r\ntra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico\r\npredeterminato. Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e  della\r\nregione Sardegna sono assoggettati alla riduzione  dei  trasferimenti\r\nerariali  nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di\r\nincapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare\r\nall'entrata del bilancio dello Stato le somme  residue.  La  sanzione\r\nnon si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del\r\npatto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per\r\ninterventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e\r\ncorrelati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media\r\ndella corrispondente spesa del triennio precedente;\r\n    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore\r\nall'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati\r\nnell'ultimo triennio;\r\n    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i\r\nmutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni\r\ncreditizie o finanziarie per  il  finanziamento  degli  investimenti,\r\ndevono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il\r\nconseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per\r\nl'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario\r\nfinanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del\r\nprestito in assenza della predetta attestazione;\r\n    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi\r\ntitolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i\r\nrapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di\r\nsomministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di\r\nstabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di\r\nstipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si\r\nconfigurino come elusivi della presente disposizione;\r\n    e) e' tenuto a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i\r\ngettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo  unico\r\ndi  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive\r\nmodificazioni,  con  una  riduzione  del  30   per   cento   rispetto\r\nall'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.\u00bb.\r\n  440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma\r\n27 e' soppresso.\r\n  441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  2003,  n.\r\n350 e' abrogato.\r\n  442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.\r\n311 e' abrogato.\r\n  443. In applicazione del secondo periodo del comma 6  dell'articolo\r\n162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267,  i  proventi  da\r\nalienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati\r\nesclusivamente alla copertura di spese  di  investimento  ovvero,  in\r\nassenza di queste o per la parte  eccedente,  per  la  riduzione  del\r\ndebito.\r\n  444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto\r\n2000,  n.  267,  sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:   \u00abcon\r\nriferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degli\r\nequilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  comma  169,  della\r\nlegge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le  tariffe  e\r\nle aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  la  data\r\ndi cui al comma 2\u00bb.\r\n  445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.\r\n183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:  \u00abNel  caso\r\nin cui la certificazione, sebbene in  ritardo,  sia  trasmessa  entro\r\nsessanta giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  conto\r\nconsuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno,  si\r\napplicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera  d),  del\r\npresente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito  per\r\nl'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  in  caso  di  mancata\r\ntrasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il\r\npresidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di\r\norgano  collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di   organo\r\nmonocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad\r\nassicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la\r\npredetta certificazione entro i  successivi  trenta  giorni,  con  la\r\nsottoscrizione di tutti  i  soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di\r\ntrasmissione da parte  del  commissario  ad  acta  le  erogazioni  di\r\nrisorse o trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono\r\nsospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale\r\ndello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto\r\nMinistero\u00bb.\r\n  446. All'articolo 31, dopo il comma 20,  della  legge  12  novembre\r\n2011, n. 183 inserire il seguente:\r\n  \u00ab20-bis.  Decorsi  sessanta  giorni  dal  termine   stabilito   per\r\nl'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque\r\ntenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della\r\nprecedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un\r\npeggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del\r\npatto di stabilita' interno\u00bb.\r\n  447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che\r\nhanno avviato nel  2012  procedure  di  privatizzazione  di  societa'\r\npartecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraio\r\n2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata\r\nriscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazione\r\ncon procedura di cui  all'articolo  31,  comma  20,  della  legge  12\r\nnovembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al  comma  2,  lettera  a),\r\ndell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per\r\nmancato  raggiungimento  dell'obiettivo  2012,   si   intende   cosi'\r\nridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del  fondo  sperimentale\r\ndi  riequilibrio  o  del  fondo  perequativo  in  misura  pari   alla\r\ndifferenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico\r\npredeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento\r\ndelle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di\r\nincapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare\r\nall'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.\r\n  448. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,\r\nle regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono\r\nalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  nel  rispetto\r\ndelle disposizioni di cui ai commi da 449 a  472,  che  costituiscono\r\nprincipi fondamentali di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai\r\nsensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della\r\nCostituzione.\r\n  449. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza\r\neurocompatibile delle regioni a statuto ordinario,  non  puo'  essere\r\nsuperiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090\r\nmilioni, e, per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  all'importo  di\r\n20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in\r\ntermini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal  2013  al\r\n2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra\r\nlo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,\r\nrecepito con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze\r\nentro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto  previsto\r\ndal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In\r\ncaso di mancata  deliberazione  della  Conferenza  permanente  per  i\r\nrapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e\r\ndi Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e'\r\ncomunque emanato entro il 15 febbraio  2013,  ripartendo  l'obiettivo\r\ncomplessivo in proporzione  all'incidenza  della  spesa  espressa  in\r\ntermini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione,  calcolata\r\nsulla  base  dei  dati,  relativi  al  2011,   trasmessi   ai   sensi\r\ndell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre  2009,\r\nn. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,\r\nn. 166, e, ove necessario, sulla base  delle  informazioni  trasmesse\r\ndalle Regioni attraverso il  monitoraggio  del  patto  di  stabilita'\r\ninterno del 2011.\r\n  450. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza\r\nfinanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere\r\nsuperiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di\r\ncompetenza  euro-compatibile  determinato   per   il   corrispondente\r\nesercizio ai sensi del comma 449.\r\n  451. Il complesso delle spese finali di competenza  eurocompatibile\r\ndi cui al comma 449 e' determinato dalla somma:\r\na) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,. delle\r\n   spese per imposte e tasse  e  per  gli  oneri  straordinari  della\r\n   gestione corrente;\r\nb) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte  e  tasse  e\r\n   per gli oneri straordinari della gestione corrente;\r\nc) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese  per  concessione\r\n   di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni  azionarie\r\n   e per conferimenti.\r\n  452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,  n.\r\n183, sono apportate le seguenti modifiche:\r\na) le lettere f) e n) sono abrogate;\r\n    b) alla fine della lettera  1),  aggiungere  le  seguenti  parole\r\n\u00abentro il limite di 1600 milioni\u00bb;\r\n    c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente:\r\n  \u00abn-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate  a  valere  sulle\r\nsomme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo  1\r\ndella legge di stabilita'\u00bb. Le disposizioni di cui  all'articolo  32,\r\ncomma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applicano  al\r\ncomplesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450.\r\n  453. Sono abrogate le disposizioni che  individuano  esclusioni  di\r\nspese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni\r\na statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del  comma\r\n452.\r\n  454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza\r\npubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione\r\nTrentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,\r\nconcordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per\r\nciascuno degli anni dal 2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini  di\r\ncompetenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile,  determinato\r\nriducendo il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza\r\neurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:\r\na) degli  importi  indicati  per  il  2013  nella  tabella   di   cui\r\n   all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;\r\nb) del  contributo  previsto   dall'articolo   28,   comma   3,   del\r\n   decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge,  con\r\n   modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge  22  dicembre\r\n   2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,  comma  4,  del\r\n   decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con\r\n   modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  e  dall'articolo\r\n   4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,\r\n   con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;\r\nc) degli importi indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e\r\n   delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015  e  2016,  emanato  in\r\n   attuazione dell'articolo 16, comma 3,  deldecreto-legge  6  luglio\r\n   2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto\r\n   2012, n. 135;\r\nd) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle  autonomie\r\n   speciali.\r\n  Il  complesso  delle  spese  finali  in   termini   di   competenza\r\nfinanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al  presente  comma\r\nnon puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al  2016,\r\nall'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   il\r\ncorrispondente esercizio ai sensi del presente  comma.  A  tal  fine,\r\nentro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette  la\r\nproposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.\r\n  455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza\r\npubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di\r\nTrento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e  delle\r\nfinanze,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo\r\nprogrammatico calcolato in termini di competenza  mista,  determinato\r\naumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:\r\na) degli  importi  indicati  per  il  2013  nella  tabella   di   cui\r\n   all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,\r\nb) del  contributo  previsto   dall'articolo   28,   comma   3,   del\r\n   decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in  legge,  con\r\n   modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge  22  dicembre\r\n   2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,  comma  4,  del\r\n   decreto-legge   24   gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con\r\n   modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  e  dall'articolo\r\n   4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,\r\n   con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;\r\nc) degli importi indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e\r\n   delle finanze, relativi al 2013,  2014,2015  e  2016,  emanato  in\r\n   attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge  6  luglio\r\n   2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla  legge  7  agosto\r\n   2012, n. 135;\r\nd) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle  autonomie\r\n   speciali.\r\n  A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il  presidente\r\ndell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia\r\ne delle finanze.\r\n  456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro  il\r\n31  luglio,  gli   obiettivi   delle   regioni   Sardegna,   Sicilia,\r\nFriuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei\r\ndati  trasmessi,  ai  sensi  dell'articolo  19-bis,  comma   1,   del\r\ndecreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  ridotti  degli\r\nimporti  previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi   della   regione\r\nTrentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano\r\nsono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordo\r\nrelativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455.\r\n  457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento\r\ne di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia\r\ndi finanza locale definiscono, per gli  enti  locali  dei  rispettivi\r\nterritori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454  e  455,  le\r\nmodalita'  attuative  del  patto  di  stabilita'   interno   mediante\r\nl'esercizio delle competenze alle stesse  attribuite  dai  rispettivi\r\nstatuti di autonomia e dalle relative norme  di  attuazione  e  fermo\r\nrestando l'obiettivo  complessivamente  determinato  in  applicazione\r\ndell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183.  In  caso  di\r\nmancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente\r\ncomma, le disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'\r\ninterno per gli enti locali del restante territorio nazionale.\r\n  458. L'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avviene  nel  rispetto\r\ndegli statuti delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province\r\nautonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.\r\n  459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento\r\ne di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre\r\nche nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e  457,  anche  con  misure\r\nfinalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,\r\nmediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso\r\nl'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di\r\nspecifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione\r\nprecisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello\r\nStato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'\r\ndefinite.\r\n  460. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di\r\nstabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la\r\nfinanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,\r\nle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono\r\nal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della\r\nRagioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando   il   sistema   web\r\nappositamente  previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le\r\ninformazioni riguardanti le modalita' di  determinazione  dei  propri\r\nobiettivi e, trimestralmente, entro  trenta  giorni  dalla  fine  del\r\nperiodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia  la  gestione\r\ndi    competenza    finanziaria    sia    quella    di     competenza\r\neurocompatibile,attraverso i prospetti e con  le  modalita'  definiti\r\ncon decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza  permanente\r\nper i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di\r\nTrento e di Bolzano.\r\n  461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto\r\ndi stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'\r\ntenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno\r\nsuccessivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e\r\ndelle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato\r\nuna certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal\r\nresponsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le\r\nmodalita' definite dal decreto  di  cui  al  comma  460.  La  mancata\r\ntrasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31\r\nmarzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel\r\ncaso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti\r\nil rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui\r\nall'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6\r\nsettembre 2011, n. 149.\r\n  462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la\r\nRegione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a\r\nquello dell'inadempienza:\r\n    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro\r\nsessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della\r\ncertificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'  interno,\r\nl'importo corrispondente alla differenza tra il risultato  registrato\r\ne l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali\r\nil patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si\r\nassume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in\r\ntermini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i  quali\r\nil patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si\r\nassume quale differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in\r\ntermini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In\r\ncaso  di  mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni\r\nsuccessivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze\r\ndepositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso\r\ninutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente\r\nper  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente\r\nterritoriale, si procede al blocco di qualsiasi  prelievo  dai  conti\r\ndella tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene\r\nacquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il  superamento\r\ndegli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla\r\nmaggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di\r\nfinanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione\r\neuropea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio\r\nconsiderata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della\r\npercentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',\r\nin caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,\r\ndell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli\r\nobiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013\r\nla sanzione non si applica nel  caso  in  cui  il  superamento  degli\r\nobiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla\r\nmaggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di\r\nfinanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione\r\neuropea rispetto alla corrispondente spesa del  2011  considerata  ai\r\nfini del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di\r\nmanovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in  caso  di\r\nmancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza\r\ndegli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio\r\ne gli obiettivi programmatici stessi;\r\n    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la\r\nsanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei\r\ncorrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;\r\n    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i\r\nmutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni\r\ncreditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti\r\ndevono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il\r\nconseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per\r\nl'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario\r\nfinanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del\r\nprestito in assenza della predetta attestazione;\r\n    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi\r\ntitolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i\r\nrapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di\r\nsomministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di\r\nstabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare\r\ncontratti di servizio che si configurino come elusivi della  presente\r\ndisposizione;\r\n    e) e' tenuta a rideterminare  le  indennita'  di  funzione  ed  i\r\ngettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta  con\r\nuna riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla\r\ndata del 30 giugno 2010.\r\n  463. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  che\r\nsi   trovano   nelle   condizioni   indicate   dall'ultimo    periodo\r\ndell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6\r\nsettembre 2011,  n.  149,  si  considerano  adempienti  al  patto  di\r\nstabilita' interno se, nell'anno successivo:\r\n    a) non impegnano spese correnti, al  netto  delle  spese  per  la\r\nsanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei\r\ncorrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;\r\nb) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;\r\n    c) non procedono ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo\r\ncon qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di\r\ncollaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche\r\ncon riferimento ai processi di stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,\r\naltresi',  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio   che   si\r\nconfigurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine,  il\r\nrappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziario\r\ncertificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  alle\r\nlettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione  e'\r\ntrasmessa, entro i dieci giorni  successivi  al  termine  di  ciascun\r\ntrimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento\r\ndella  Ragioneria  generale  dello  Stato.   In   caso   di   mancata\r\ntrasmissione  della  certificazione,  le   regioni   si   considerano\r\ninadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza\r\ne le sanzioni previste, ivi compresa quella di  cui  all'articolo  7,\r\ncomma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.\r\n149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio\r\ndella certificazione.\r\n  464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano,\r\nper le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia\r\naccertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la\r\nviolazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello\r\nin cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'\r\ninterno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  462.  In  tali  casi,  la\r\ncomunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero\r\ndell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria\r\ngenerale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della\r\nviolazione da parte degli uffici dell'ente.\r\n  465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle\r\nregioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si\r\nconfigurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono\r\nnulli.\r\n  466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono\r\nessere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla\r\ndisciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli\r\nadempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di\r\nBolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di\r\nstabilita' interno.\r\n  467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25  settembre\r\n2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre\r\n2009, n. 166, le parole: \u00ab2009, 2010 e 2011\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nparole: \u00abdal 2009 al 2015\u00bb. Alla fine del  comma  1  e'  aggiunto  il\r\nseguente  periodo  \u00abDal  2012  i  dati  relativi  alle  entrate  sono\r\ntrasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria\u00bb.\r\n  468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.\r\n95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,\r\nle parole: \u00ab30 settembre 2012\u00bb  sono  sostituite  dalle  parole:  \u00ab31\r\ngennaio  di  ciascun  anno\u00bb  e  le  parole  \u00ab15  ottobre  2012\u00bb  sono\r\nsostituite dalle parole: \u00ab15 febbraio di ciascun anno\u00bb.\r\n  469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.\r\n95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,\r\nle parole: \u00ab30 settembre 2012\u00bb  sono  sostituite  dalle  parole:  \u00ab31\r\ngennaio di  ciascun  anno\u00bb  e  le  parole:  \u00ab15  ottobre  2012\u00bb  sono\r\nsostituite dalle parole: \u00ab15 febbraio di ciascun anno\u00bb.\r\n  470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6,\r\n7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.\r\n  471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.\r\n183, le parole \u00ab18, 19 e 20\u00bb sono sostitute  dalle  seguenti:  \u00ab18  e\r\n19\u00bb.\r\n  472.  Al  comma.  1,  lettera  a),  dell'articolo  7,  del  decreto\r\nlegislativo 6 settembre 2011, n.  149,  sono  apportate  le  seguenti\r\nmodifiche:\r\n    a) dopo le  parole  \u00abPer  gli  enti  per  i  quali  il  patto  di\r\nstabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assume\r\nquale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini\r\ndi cassa o di competenza.\u00bb sono aggiunte le seguenti \u00abDal  2013,  per\r\ngli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  al\r\nlivello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  degli\r\nscostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  di\r\ncompetenza finanziaria\u00bb;\r\n    b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo \"Dal 2013 la sanzione\r\nnon si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del\r\npatto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per\r\ninterventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e\r\ncorrelati  ai  finanziamenti  dell'Unione   europea   rispetto   alla\r\ncorrispondente  spesa  del  2011  considerata  ai  fini  del  calcolo\r\ndell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra  prevista  per\r\nl'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto\r\ndi stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli  scostamenti  tra  i\r\nrisultati  finali  e  gli  obiettividel  triennio  e  gli   obiettivi\r\nprogrammatici stessi.\u00bb.\r\n  473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,\r\nn. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,\r\nn.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti\r\nmodificazioni:\r\n  1) al primo periodo, le parole \u00ab1\u00b0  luglio  2011\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00ab1\u00b0 gennaio 2013\u00bb;\r\n  2) al secondo periodo, le parole \u00ab30 giugno 2012\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00ab30 giugno 2013\u00bb;\r\n  3) al terzo periodo, le parole \u00ab30  giugno  2012\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00ab30 giugno 2013\u00bb.\r\n  474. Al fine di potenziare le  attivita'  dell'ICE-Agenzia  per  la\r\npromozione e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,  le\r\nrisorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate  di\r\ndieci milioni di euro per l'anno 2013.\r\n  475. All'articolo 110 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica\r\nsicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e\r\nsuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\na) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:\r\n  \u00abc-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti  dagli\r\napparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili  con  moneta,  con\r\ngettone ovvero con altri strumenti elettronici  di  pagamento  e  che\r\npossono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente  dopo  la\r\nconclusione della partita;\r\n  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso\r\nal gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con  utilizzo  a\r\ntempo o a scopo\u00bb;\r\nb) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti:\r\n  \u00ab7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su\r\nproposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  da\r\nemanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente\r\ndisposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che  si\r\nesprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i\r\nquali il  parere  si  intende  acquisito,  sono  definite  le  regole\r\ntecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma  7  e  la\r\nregolamentazione  amministrativa  dei  medesimi,   ivi   compresi   i\r\nparametri numerici di apparecchi installabili nei punti  di  offerta,\r\ntali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del  gioco\r\ntramite  apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione   della   base\r\nimponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui\r\nall'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della\r\nRepubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.\r\n  7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7  non  sono  utilizzabili\r\nper manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento  di  cui  al\r\ndecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,  n.  430;  i\r\npremi ammissibili sono  soltanto  oggetti  di  modico  valore  ovvero\r\ntagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui\r\nal comma Iter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma  cumulata,\r\nper l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in  denaro\r\no per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di\r\nvendita.\r\n  7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso\r\ndell'anno  2012  come  veicoli  di  manifestazioni  a  premio,   sono\r\nregolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma\r\n7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro  500,  ovvero\r\ndi euro 400 nel caso di  comprovato  utilizzo  stagionale,  oltre  al\r\npagamento  a  titolo  di  imposta  sugli   intrattenimenti   di   cui\r\nall'articolo 14-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26\r\nottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni\u00bb;\r\nc) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:\r\n  \u00abf-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa\r\napparecchi e congegni di cui  al  presente  articolo  o  comunque  ne\r\nconsente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e\r\nassociazioni  di  qualunque  specie  non  muniti   delle   prescritte\r\nautorizzazioni,   ove   previste,   e'   punito   con   la   sanzione\r\namministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per   ciascun\r\napparecchio;\r\n  f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o  installa\r\no comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o\r\nin  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di   apparecchi\r\nvideoterminali  non   rispondenti   alle   caratteristiche   e   alle\r\nprescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e  nelle  disposizioni\r\ndi legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'  punito\r\ncon la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro  per\r\nciascun apparecchio videoterminale\u00bb.\r\n  476. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, presso la  tesoreria  statale\r\nsono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia\r\ndelle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con  decreto\r\ndel Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le\r\nentrate che affluiscono  sulle  predette  contabilita'  speciali,  la\r\ndestinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento.\r\n  477.  Ferma  la  data  del  1\u00b0  dicembre   2012   ai   fini   delle\r\nincorporazioni di cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  6\r\nluglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto\r\n2012, n. 135, il bilancio di chiusura  dell'Agenzia  del  territorio,\r\ncorredato della relazione redatta dall'organo interno  di  controllo,\r\ne' deliberato entro 90 giorni dalla predetta  data  dagli  organi  di\r\ntale Agenzia in carica  anteriormente  alla  medesima  data,  nonche'\r\ntrasmesso per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle\r\nfinanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di\r\nesercizio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'\r\nstabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a  tale  bilancio  per\r\nl'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37  e\r\n38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione\r\nautonoma, fino a tale data restano vigenti le  norme  in  materia  di\r\ncontrollo  della  Corte   dei   conti   e   quelle   di   regolarita'\r\namministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n.  123  del\r\n30 giugno 2011.\r\n  478. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013,  e'  abrogato\r\nl'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre\r\n1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285,\r\ndell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  abrogato  e\r\nle risorse affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le\r\ndisposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore  il  giorno\r\nstesso  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della\r\nRepubblica Italiana.\r\n  479. A decorrere  dal  1\u00b0  gennaio  2013  la  misura  del  prelievo\r\nerariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,\r\nlettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e'  fissata  in\r\nmisura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.\r\n  480. Il comma 1-ter dell'articolo 40  del  decreto-legge  6  luglio\r\n2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio\r\n2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab1-ter. A decorrere dal 1\u00b0 luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul\r\nvalore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22\r\nper cento\u00bb.\r\n  481. Per la proroga, nel periodo dal  1\u00b0  gennaio  al  31  dicembre\r\n2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del\r\nlavoro, e' introdotta una speciale  agevolazione.  L'agevolazione  di\r\ncui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo  di  onere\r\ndi 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di  euro  per\r\nl'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,\r\ndi  concerto  con  il  Ministrodell'economia  e  delle  finanze,  nel\r\nrispetto  dell'onere  massimo  fissato  al  secondo   periodo,   sono\r\nstabilite le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.  Se  il\r\ndecreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro  il  15  gennaio\r\n2013,  il  Governo,  previa  comunicazione  alle   Camere,   promuove\r\nun'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al\r\npresente comma a  politiche  per  l'incremento  della  produttivita',\r\nnonche' al rafforzamento  del  sistema  dei  confidi  per  migliorare\r\nl'accesso  al  credito  delle  piccole  e  medie   imprese,   e   per\r\nincrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e  medie\r\nimprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23\r\ndicembre 1996, n. 662.<\/pre>\n<pre>  482. Le misure di cui al comma 481 si  applicano  con  le  medesime\r\nmodalita' anche per il periodo dal 1\u00b0 gennaio  2014  al  31  dicembre\r\n2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di  euro.  Il\r\nrelativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni  di  euro  per\r\nl'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il\r\ntermine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei\r\nministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al\r\n15 gennaio 2014.\r\n  483. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013,  all'articolo  12,  comma  1,\r\nlettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al\r\ndecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e\r\nsuccessive modificazioni, le parole: \u00ab800 euro  per  ciascun  figlio,\r\ncompresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli\r\naffidati o affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per\r\nciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni\r\nsono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figlio\r\nportatore di handicap\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab950 euro  per\r\nciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli\r\nadottivi o affidati. La detrazione e'  aumentata  a  1.220  euro  per\r\nciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni\r\nsono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figlio\r\nportatore di handicap\u00bb.\r\n  484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.\r\n446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti\r\nmodificazioni:\r\na) al comma 1, lettera a):\r\n  1) al numero 2), le parole:  \u00ab4.600  euro\u00bb  e  \u00ab10.600  euro\u00bb  sono\r\nsostituite, rispettivamente, dalle seguenti: \u00ab7.500 euro\u00bb  e  \u00ab13.500\r\neuro\u00bb;\r\n  2) al numero 3), le parole:  \u00ab9.200  euro\u00bb  e  \u00ab15.200  euro\u00bb  sono\r\nsostituite, rispettivamente, dalle seguenti: \u00ab15.000 euro\u00bb e  \u00ab21.000\r\neuro\u00bb;\r\n    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  da\r\na) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguenti\r\nimporti:\r\na) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;\r\nb) euro 6.000 se la base imponibile supera  euro  180.759,91  ma  non\r\n   euro 180.839,91;\r\nc) euro 4.000 se la base imponibile supera  euro  180.839,91  ma  non\r\n   euro 180.919,91;\r\nd) euro 2.000 se la base imponibile supera  euro  180.919,91  ma  non\r\n   euro 180.999,91;\r\n  d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)  e\r\nc), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a  d)  del\r\npresente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di  euro\r\n1.875, di euro 1.250 e di euro 625\u00bb.\r\n  485. Le disposizioni dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  15\r\ndicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal  comma  484  del\r\npresente articolo, si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta\r\nsuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entrotale data,  il\r\nGoverno regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i\r\nrapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e\r\ndi Bolzano, i rapporti  finanziari  con  le  regioni  e  le  province\r\nautonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  modo  che   sia   garantita\r\nl'invarianza delle risorse  spettanti  a  legislazione  vigente  alle\r\nstesse regioni e province autonome.\r\n  486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del  testo  unico  di\r\ncui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.\r\n115, dopo le parole: \u00abprocesso penale\u00bb sono inserite le seguenti:  \u00ab,\r\ncon la sola esclusione dei certificati penali,\u00bb.\r\n  487. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 restano confermate le aliquote\r\ndi accisa stabilite con la determinazione del direttore  dell'Agenzia\r\ndelle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.\r\n  488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.\r\n633, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato;\r\n    b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies)  e'\r\naggiunto il seguente:\r\n  \u00ab127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)\r\ne 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei  soggetti\r\nindicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative  sociali  e  loro\r\nconsorzi in esecuzione di contratti di appalto e  di  convenzioni  in\r\ngenerale\u00bb.\r\n  489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27  dicembre  2006,  n.\r\n296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.\r\n  490. Le  disposizioni  dei  commi  488  e  489  si  applicano  alle\r\noperazioni effettuate sulla base di contratti stipulati  dopo  il  31\r\ndicembre 2013.\r\n  491. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri\r\nstrumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma\r\ndell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residenti\r\nnel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  dei\r\npredetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto\r\nemittente, e' soggetto ad un'imposta  sulle  transazioni  finanziarie\r\ncon l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E'\r\nsoggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   il\r\ntrasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per  effetto  della\r\nconversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  il\r\ntrasferimento della proprieta' avvenga per successione  o  donazione.\r\nPer valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto\r\ndelle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo\r\nstrumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da\r\nun medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  e'\r\ndovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e\r\ndallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota.\r\ndell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che  avvengono\r\nin mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.\r\nSono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   emissione   e   di\r\nannullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,\r\nnonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  e\r\nle  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate\r\nnell'articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287\/2006  della\r\nCommissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta  i\r\ntrasferimenti  di  proprieta'  di   azioni   negoziate   in   mercati\r\nregolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  da\r\nsocieta' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno\r\nprecedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia\r\ninferiore a 500 milioni di euro.\r\n  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui\r\nall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.\r\n58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante\r\nprevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma  491,\r\noil cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli  strumenti\r\nfinanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valori\r\nmobiliari di cui all'articolo 1, comma Ibis, lettere  c)  e  d),  del\r\nmedesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  di\r\nvendere prevalentemente uno o piu' strumenti  finanziari  di  cui  al\r\ncomma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con\r\nriferimento  prevalentemente  a  uno  o  piu'  strumenti   finanziari\r\nindicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e\r\ncertificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta\r\nin misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di\r\nstrumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegata\r\nalla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.\r\ndi conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle\r\nparti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primo\r\nperiodo  prevedano   come   modalita'   di   regolamento   anche   il\r\ntrasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari\r\npartecipativi, il trasferimento della proprieta'  di  tali  strumenti\r\nfinanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  e'  soggetto\r\nall'imposta con le modalita' e nella misura previste dal  comma  491.\r\nPer le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemi\r\nmultilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa,\r\nridotta a 1\/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di\r\nun  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministro\r\ndell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore\r\nmedio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.\r\n  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi\r\n491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di\r\nnegoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolo\r\n4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004\/39\/CE  del\r\nParlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  Stati\r\nmembri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo\r\nspazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto\r\nministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.\r\n  494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a  favore\r\ndel quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  e'\r\ndovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle\r\noperazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai\r\nsoggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  di\r\ntrasferimento della proprieta' di azioni e  strumenti  finanziari  di\r\ncui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti  finanziari.\r\ndi cui al  comma  492,  l'imposta  e'  versata  dalle  banche,  dalle\r\nsocieta'  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate\r\nall'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e\r\ndelle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18  del  decreto\r\nlegislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,\r\nnonche'   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengono\r\nnell'esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   gli\r\nintermediari non residenti. Qualora  nell'esecuzione  dell'operazione\r\nintervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo,\r\nl'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente\r\no dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casi\r\nl'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri\r\nsoggetti  non  residenti  che  intervengono  nell'operazione  possono\r\nnominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggetti\r\nindicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica\r\n29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le\r\nstesse  responsabilita'  del  soggetto   non   residente,   per   gli\r\nadempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi\r\nprecedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entro\r\nil giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della\r\nproprieta' di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioni\r\ndi cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno\r\ncome controparte l'Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  le\r\nbanche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e  le  banche\r\ncentrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di\r\naltri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali  costituiti\r\nin base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta\r\ndi cui ai commi 491 e 492 non si applica:\r\n    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di\r\ncui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di  supporto  agli\r\nscambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall'articolo  2,\r\nparagrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236\/2012  del\r\nParlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;\r\n    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'\r\nemittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492\r\nin vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima\r\nsocieta' emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse,\r\naccettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della\r\ndirettiva 2003\/ 6\/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28\r\ngennaio 2003 e della direttiva 2004\/72\/CE della  Commissione  del  29\r\naprile 2004;\r\n    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme\r\npensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre\r\n2005, n. 252;\r\n    d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le  quali\r\nsussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi\r\nprimo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di\r\noperazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizioni\r\nindicate nel decreto di cui al comma 500.\r\ne) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti  e  servizi\r\n   qualificati  come  etici  o  socialmente  responsabili   a   norma\r\n   dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.\r\n   58, e della relativa normativa di attuazione.\r\n  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono\r\nsoggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative\r\nagli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera\r\nattivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un\r\nalgoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le\r\ndecisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione\r\ndegli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o\r\nla cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima\r\nspecie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore\r\nstabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze\r\ndi cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a\r\nmezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per\r\ncento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una\r\ngiornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il\r\ndecreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ogni\r\ncaso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.\r\n  496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto\r\ndel quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma.  Ai  fui\r\ndel versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni\r\ndi cui al comma 494.\r\n  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle\r\ntransazioni  concluse  a  decorrere  dal  1\u00b0   marzo   2013   per   i\r\ntrasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma\r\n495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal  1\u00b0  luglio\r\n2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al\r\ncomma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta  di\r\ncui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura  dello  0,22\r\nper cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata  in\r\nmisura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  trasferimenti  di\r\nproprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492\r\ne sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del\r\nterzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto\r\ndi cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del  sesto\r\nmese successivo a detta data.\r\n  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione\r\ndell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per  il  relativo\r\ncontenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul\r\nvalore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o\r\nritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  dei\r\nsoggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   del\r\npagamento   dell'imposta.   Detti   soggetti    possono    sospendere\r\nl'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano  provvista  per\r\nil versamento dell'imposta.\r\n  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile  ai\r\nfini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle\r\nattivita' produttive.\r\n  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare\r\nentro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente\r\nlegge, sono stabilite le modalita' di  applicazione  dell'imposta  di\r\ncui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighi\r\ndichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia\r\ndelle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalita'\r\nper l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.\r\n  501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo  unico  delle\r\nimposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della\r\nRepubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato,  da  ultimo,\r\ndall'articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le\r\nparole: \u00abnella misura del  27,5  per  cento\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abnella  misura  del  20  per  cento\u00bb.  Resta  fermo  quanto\r\nprevisto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  del\r\n2012.\r\n  502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011,\r\nn. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.\r\n111, le parole: \u00abal 31 dicembre 2012\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\r\n\u00abal 31 dicembre 2017\u00bb.\r\n  503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,\r\nn. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,\r\nn. 214, le parole:  \u00abal  31  dicembre  2014\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abal 31 dicembre 2019\u00bb.\r\n  504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,\r\nn. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,\r\nn. 214, le parole: \u00abin tre rate di pari importo  da  versare:  a)  la\r\nprima, entro il termine di scadenza dei versamenti  del  saldo  delle\r\nimposte sui redditi dovute per  il  periodo  d'imposta  2012;  b)  la\r\nseconda e la terza entro  il  termine  di  scadenza  dei  versamenti,\r\nrispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di  acconto\r\ndelle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014\u00bb sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abin un'unica  rata  da  versare  entro  il\r\ntermine di scadenza  dei  versamenti  del  saldo  delle  imposte  sui\r\nredditi dovute per il periodo d'imposta 2012\u00bb.\r\n  505. All'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre\r\n2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre\r\n2011, n. 214, al primo periodo, le parole: \u00abI termini  di  versamento\r\ndi cui al comma 1 si applicano\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00abIl\r\ntermine di versamento di cui al comma 1 si applica\u00bb;  e,  al  secondo\r\nperiodo, le parole: \u00absu ciascuna rata\u00bb sono soppresse.\r\n  506. All'articolo 1, comma 2-bis, del  decreto-legge  24  settembre\r\n2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre\r\n2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il\r\nseguente periodo: \u00abLa percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata:\r\na) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre  2012,\r\n   allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3\r\n   della legge 27 luglio 2000, n. 212;\r\n    b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso\r\nalla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento\u00bb.\r\n  507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre  2002,\r\nn. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002,\r\nn. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente\r\nperiodo: \u00abSe nel 2013 l'ammontare del credito  d'imposta  non  ancora\r\ncompensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,  aumentato\r\ndell'imposta da versare, eccede  il  2,50  per  cento  delle  riserve\r\nmatematiche dei  rami  vita  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,\r\nl'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in\r\nciascuno degli anni successivi tale percentuale  e'  ridotta  di  0,1\r\npunti percentuali fino al 2024  ed  e'  pari  all'1,25  per  cento  a\r\npartire dal 2025.\u00bb.\r\n  508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti  di  assicurazione\r\nsulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre  1995\r\nda  soggetti  esercenti  attivita'  commerciali,  si   applicano   le\r\ndisposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.\r\n47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva\r\nmatematica di ciascuna polizza alla data del 31  dicembre  2012  e  i\r\npremi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta  e'\r\napplicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6  della  legge\r\n26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata,  nella  misura  del  60  per\r\ncento, entro il 16 febbraio 2013; la  residua  parte  e'  versata,  a\r\npartire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo  entro  il\r\n16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo'  essere\r\nacquisita dall'impresa di assicurazione mediante la  riduzione  della\r\npredetta riserva.\r\n  509. Nel sesto periodo della nota 3-ter del-l' articolo  13  della.\r\ntariffa. allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26\r\nottobre 1971, n. 642, dopo le parole \u00abe, limitatamente all'anno 2012,\r\nnella misura massima di euro 1.200\u00bb sono  inserite  le  seguenti:  \u00ab,\r\nnonche', a decorrere dall'anno 2013, nella  misura  massima  di  euro\r\n4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.\u00bb\r\n  510. All'articolo 22 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,\r\nrecante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il  comma\r\n13 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di\r\ncollaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni\r\ne di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di\r\nostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dalla\r\ndata di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente\r\ndecreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo\r\neconomico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazioni\r\nrappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definire\r\nspecifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  e\r\nregolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per\r\nle attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  del\r\ndecreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convento,  con  modificazioni,\r\ndalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,\r\nmonitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  i\r\ndarmi\u00bb.\r\n  511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi  alla  copertura\r\ndelle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate\r\ndelle imprese di assicurazione  anche  i  crediti  d'imposta  di  cui\r\nall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,\r\ne successive modificazioni.\r\n  512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi,\r\nper i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  e\r\nagrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli,\r\nnonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dai\r\ncoltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali\r\niscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per\r\ncento.  L'incremento  si  applica   sull'importo   risultante   dalla\r\nrivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge\r\n23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto\r\ndelle imposte sui redditi dovute per  l'anno  2013,  si  tiene  conto\r\ndelle disposizioni di cui al presente comma.\r\n  513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre\r\n2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le  opzioni\r\nesercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con  effetto\r\ndal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del  31\r\ndicembre  2014.  Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  delle\r\nimposte sui redditi dovuto per  il  periodo  d'imposta  successivo  a\r\nquello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si  tiene   conto   delle\r\ndisposizioni di cui al presente comma.\r\n  514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono\r\nessere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma\r\n513.\r\n  515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle\r\nfinanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo  finalizzato  ad\r\nescludere dall'ambito di applicazione  dell'imposta  regionale  sulle\r\nattivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,\r\nn.  446,  le  persone  fisiche  esercenti  le  attivita'  commerciali\r\nindicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi,\r\ndi cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,\r\nn. 917, e successive modificazioni, ovvero arti  e  professioni,  che\r\nnon  si  avvalgono  di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che\r\nimpiegano,  anche  mediante  locazione,  beni  strumentali   il   cui\r\nammontare  massimo  e'   determinato   con   decreto   del   Ministro\r\ndell'economia e delle finanze adottato previo parere  conforme  delle\r\nCommissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che  si\r\nesprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo\r\nschema. La dotazione annua del predetto fondo e' di  188  milioni  di\r\neuro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno  2015,  e  di\r\n242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.\r\n  516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte  previste  al\r\npunto 5 della tabella A allegata al testo  unico  delle  disposizioni\r\nlegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e\r\nrelative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto\r\nlegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le\r\nregioni utilizzano i dati desunti dal  Sistema  informativo  agricolo\r\nnazionale. L'estensione dei terreni  dichiarata  dai  richiedenti  le\r\naliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore  a\r\nquella indicata nel fascicolo aziendale di cui  all'articolo  13  del\r\ndecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,\r\ndel  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.\r\n  517. A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2014, i consumi medi standardizzati\r\ndi gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al  decreto  del\r\nMinistro delle politiche  agricole  e  forestali  26  febbraio  2002,\r\nrecante \u00abDeterminazione dei consumi  medi  dei  prodotti  petroliferi\r\nimpiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,   nella\r\nsilvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai  fini\r\ndell'applicazione   delle   aliquote   ridotte    o    dell'esenzione\r\ndell'accisa\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20  marzo\r\n2002, sono ridotti del 5 per cento.  Limitatamente  all'anno  2013  i\r\nconsumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti\r\ndel 10 per cento.\r\n  518. All'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,\r\ne successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) al comma 13, le  parole:  \u00abdal  2011\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abdal 2012\u00bb;\r\nb) al comma 15-bis:\r\n  1) le parole: \u00abPer i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo\r\nStato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa  o\r\nper un suo ente locale e le persone fisiche che  lavorano  all'estero\r\npresso organizzazioni internazionali cui  aderisce  l'Italia  la  cui\r\nresidenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari\r\ncriteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,  in  base\r\nad accordi internazionali ratificati,\u00bb sono soppresse;\r\n  2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;\r\n    c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:\r\n  \u00ab15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili\r\nnon locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presente\r\narticolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di\r\ncui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.\r\n917, e successive modificazioni\u00bb;\r\n    d) al comma 17, dopo le parole: \u00abpersone fisiche\u00bb  sono  aggiunte\r\nle seguenti: \u00ab,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di\r\nversamento dell'imposta in acconto e a saldo\u00bb;\r\n    e) al comma 18, le  parole:  \u00abdal  2011\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abdal 2012\u00bb;\r\n    f) al comma 20, al primo periodo, le parole: \u00abil 2011  e\u00bb  e,  al\r\nsecondo periodo, le parole: \u00abdetenuti in Paesi della Unione europea o\r\nin Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  un\r\nadeguato scambio di informazioni\u00bb sono soppresse;\r\n    g) al comma 22, dopo le parole: \u00abpersone fisiche\u00bb  sono  aggiunte\r\nle seguenti: \u00ab,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di\r\nversamento dell'imposta in acconto e a saldo\u00bb;\r\n    h) al  comma  23,  le  parole:  \u00ab,  disponendo  comunque  che  il\r\nversamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato  entro\r\nil termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relative\r\nall'anno di riferimento\u00bb sono soppresse.\r\n  519. I versamenti relativi all'imposta sul  valore  degli  immobili\r\nsituati  all'estero  e  all'imposta  sul   valore   delle   attivita'\r\nfinanziarie  detenute  all'estero  effettuati  per  l'anno  2011   in\r\nconformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate\r\ndel 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,\r\nai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  dell'articolo  19  del\r\ndecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,\r\ndalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo  modificati  dal\r\ncomma 518 del presente articolo.\r\n  520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.\r\n633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti\r\nmodificazioni:\r\n    a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  e'\r\nsostituito  dal  seguente:  \u00able  operazioni   relative   ad   azioni,\r\nobbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e  a  quote\r\nsociali,  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli\r\nnonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di  portafogli;  le\r\noperazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziari\r\ndiversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   ed\r\neccettuati la custodia e l'amministrazione  nonche'  il  servizio  di\r\ngestione individuale di portafogli\u00bb;\r\n    b) all'articolo  36,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il\r\nseguente periodo: \u00abLe disposizioni del presente comma  si  applicano,\r\naltresi', ai soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestione\r\nindividuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato,  mediazione\r\no intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti\r\ndall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma\u00bb.\r\n  521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle\r\noperazioni effettuate a partire dal 1\u00b0 gennaio 2013.\r\n  522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,\r\nsono apportate le seguenti modificazioni:\r\na) all'articolo 4:\r\n  1) al comma 2, le parole: \u00aba  euro  5.000\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00aba euro 2.500\u00bb;\r\n  2) al comma 4, le parole: \u00abda euro  5.000\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abda euro 2.500\u00bb;\r\n  3) al comma 4-bis, le parole: \u00abdi euro 5.000\u00bb sono sostituite dalle\r\nseguenti: \u00abdi euro 2.500\u00bb;\r\n    b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: \u00abda  euro\r\n5.000\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abda euro 2.500\u00bb.\r\n  523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma\r\n241 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  si\r\napplicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.\r\n  524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto\r\ndel  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e\r\nsuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  e'\r\naggiunta la seguente: \u00abi-novies) le erogazioni liberali in denaro  al\r\nFondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,\r\ncomma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente\r\ndella Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediante\r\nversamento  bancario  o  postale  ovvero  secondo   altre   modalita'\r\nstabilite con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle\r\nfinanze\u00bb;\r\n    b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:\r\n  \u00ab1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo\r\nammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui\r\nall'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).\u00bb.\r\n  525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,\r\nn. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.\r\n33, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:\r\n  \u00ab10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di\r\ndecadenza  dal  beneficio  della  dilazione   l'AGEA   procede   alla\r\nriscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base  convenzionale,  per\r\nle fasi  di  formazione  del  ruolo,  di  stampa  della  cartella  di\r\npagamento  e  degli  altri  atti  della  riscossione,   nonche'   per\r\nl'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso,  delle\r\nsocieta' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono  remunerate  avuto\r\nriguardo  ai  costi  medi  di  produzione  stimati  per  le  analoghe\r\nattivita' normalmente svolte dalle stesse societa'\u00bb;\r\nb) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:\r\n  \u00ab10-bis. La notificazione  della  cartella  di  pagamento  prevista\r\ndall'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29\r\nsettembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni,  e  ogni  altra\r\nattivita'  contemplata  dal  titolo  II  del  medesimo  decreto   del\r\nPresidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973,   e   successive\r\nmodificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal  fine  si  avvale\r\ndel Corpo della guardia di  finanza.  Il  personale  di  quest'ultimo\r\nesercita le funzioni  demandate  dalla  legge  agli  ufficiali  della\r\nriscossione.\r\n  10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai  sensi  del\r\ncomma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo  della  guardia\r\ndi finanza,  dalla  stessa  AGEA,  che  resta  surrogata  negli  atti\r\nesecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione  e\r\nnei cui confronti le garanzie gia' attivate  mantengono  validita'  e\r\ngrado\u00bb.\r\n  526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre  2006,  n.\r\n296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti\r\nmodificazioni:\r\n    a) le parole: \u00abe 2012\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, 2012  e\r\n2013\u00bb;\r\n    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  \u00abLa  detrazione\r\nrelativa all'anno  2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazione\r\ndell'acconto IRPEF per l'anno 2014\u00bb.\r\n  527. Decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della\r\npresente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo\r\ndi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni,\r\niscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono\r\nautomaticamente annullati.  Ai  fini  del  conseguente  discarico  ed\r\neliminazione dalle scritture patrimoniali  dell'ente  creditore,  con\r\ndecreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le\r\nmodalita' di trasmissione agli  enti  interessati  dell'elenco  delle\r\nquote annullate e di rimborso agli  agenti  della  riscossione  delle\r\nrelative spese per le procedure esecutive poste in essere.\r\n  528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti\r\nin ruoli resi  esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  le\r\nattivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a  darne\r\nnotizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'\r\nstabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.\r\n  529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli\r\narticoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e,\r\nfatti  salvi  i  casi  di  dolo,  non  si  procede  a   giudizio   di\r\nresponsabilita' amministrativo e contabile.\r\n  530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,\r\nn. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,\r\nn. 248, le parole: \u00ab31 dicembre 2010\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\r\n\u00ab31 dicembre 2011\u00bb e le parole: \u00ab31 dicembre  2013\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle  seguenti:  \u00ab31  dicembre   2014\u00bb.   All'articolo   36,   commi\r\n4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,\r\nle parole: \u00ab31 dicembre 2013\u00bb,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00ab31 dicembre 2014\u00bb, le  parole:  \u00ab31  dicembre  2010\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti: \u00ab31 dicembre 2011\u00bb e le parole: \u00ab  1\u00b0\r\ngennaio 2014\u00bb, sono sostituite dalle seguenti: \u00ab1\u00b0 gennaio 2015\u00bb.\r\n  531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro\r\ndell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  e'\r\nistituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitato\r\ndi indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante  ruolo\r\neffettuata ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  settembre\r\n2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre\r\n2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un  magistrato  della  Corte\r\ndei Conti, anche in pensione, con funzione di  Presidente,  e  da  un\r\nmassimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  al  Ministero\r\ndell'Economia e delle finanze, uno  all'Agenzia  delle  entrate,  uno\r\nall'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  a\r\nrotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgono\r\ndelle societa' del Gruppo Equitalia.\r\n  532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'\r\ndi funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  i\r\nrequisiti che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  durata\r\ndelle rispettive cariche.\r\n  533. Il Comitato elabora annualmente criteri:\r\n    a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di\r\nrecupero  coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lo\r\nsvolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione  che  tenga\r\nconto della capacita' operativa  degli  agenti  della  riscossione  e\r\ndell'economicita' della stessa azione;\r\n    b)  di  controllo  dell'attivita'   svolta   sulla   base   delle\r\nindicazioni impartite.\r\n  534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro\r\ndell'economia e  delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delle\r\nCommissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno  successivo\r\na quello in cui sono stati approvati.\r\n  535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle\r\nquote affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1\u00b0\r\ngennaio 2013.\r\n  536. Nel comma 6  dell'articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6\r\nluglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7\r\nagosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:\r\n    a) le parole \u00abla direzione della  giustizia  tributaria  e\u00bb  sono\r\nsoppresse;\r\n    b) le parole \u00absono trasferite\u00bb sono sostituite dalle seguenti \u00abe'\r\ntrasferita\u00bb;\r\n    c)  le  parole  \u00abgli  attuali  titolari\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti \u00abl'attuale titolare\u00bb;\r\n    d) le parole da \u00ab,direzione legislazione\u00bb fino a \u00abad  esercitare\u00bb\r\nsono sostituite dalla seguente \u00abesercita\u00bb;\r\n    e) le parole \u00abcoordinamento della\u00bb sono soppresse.\r\n  537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente\r\nlegge, gli enti e le  societa'  incaricate  per  la  riscossione  dei\r\ntributi, di seguito denominati \u00abconcessionari  per  la  riscossione\u00bb,\r\nsono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa\r\nfinalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,\r\nsu  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore,\r\nlimitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati\r\ndal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.\r\n  538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni\r\ndalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del\r\nprimo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura\r\ncautelare o esecutiva\r\n  eventualmente  intrapresa  dal   concessionario   il   contribuente\r\npresenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche\r\ncon modalita' telematiche, con la quale  venga  documentato  che  gli\r\natti emessi dall'ente creditore prima  della  formazione  del  ruolo,\r\novvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali  si\r\nprocede, sono stati interessati:\r\n    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso,\r\nintervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso\r\nesecutivo;\r\n    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;\r\nc) da una  sospensione  amministrativa  comunque  concessa  dall'ente\r\n   creditore;\r\nd) da una sospensione giudiziale, oppure da una  sentenza  che  abbia\r\n   annullato in tutto o in  parte  la  pretesa  dell'ente  creditore,\r\n   emesse  in  un  giudizio  al  quale  il  concessionario   per   la\r\n   riscossione non ha preso parte;\r\ne) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,  in\r\n   data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore\r\n   dell'ente creditore;\r\n    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilita'  del  credito\r\nsotteso.\r\n  539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di\r\npresentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il\r\nconcessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la\r\ndichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al\r\nfine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed\r\nottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della\r\nsospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi\r\ninformativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente\r\ncreditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a\r\nmezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta\r\nelettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a\r\nconfermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta,\r\nprovvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al\r\nconcessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di\r\nsospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore\r\ndell'inidoneita'  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la\r\nriscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al\r\nconcessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attivita'  di\r\nrecupero del credito iscritto a ruolo.\r\n  540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della\r\ncomunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei\r\nconseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione,\r\ntrascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data\r\ndi  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso\r\nconcessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono\r\nannullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente\r\ndiscaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle\r\nscritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.\r\n  541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il\r\ncontribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa,\r\nsi applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento\r\ndell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.\r\n  542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli\r\nenti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di\r\ntrasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei\r\ncarichi iscritti a ruolo.\r\n  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano\r\nanche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della\r\nriscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente\r\nlegge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli\r\nadempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di\r\npubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso\r\ninutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di\r\ncui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della\r\nriscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi\r\nruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali\r\ndell'ente creditore i corrispondenti importi.\r\n  544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille\r\neuro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29\r\nsettembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di\r\nentrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui\r\nl'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di\r\ninidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si\r\nprocede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di\r\ncentoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una\r\ncomunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.\r\n  545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  dell'articolo  7  del\r\ndecreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata.\r\n  546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537  a  544  non  devono\r\nderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\r\n  547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,\r\nn. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,\r\nn. 25,  dopo  le  parole:  \u00abdemaniali  marittimi\u00bb  sono  inserite  le\r\nseguenti:  \u00ab,  lacuali  e  fluviali\u00bb;  dopo  le  parole:   \u00abturistico\r\nricreative\u00bb sono inserite le seguenti  \u00abe  sportive,  nonche'  quelli\r\ndestinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati\r\nalla nautica da diporto\u00bb.\r\n  548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3\r\nmaggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3\r\nluglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250  milioni  di\r\neuro per l'anno 2013, da destinare a  interventi  in  conto  capitale\r\nnelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi  alluvionali  che\r\nhanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre  2012.  Le\r\nrisorse di  cui  al  primo  periodo  sono  ripartitecon  decreto  del\r\nPresidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  dei  presidenti\r\ndelle regioni interessate. I  presidenti  delle  regioni  interessate\r\noperano in  qualita'  di  commissari  delegati  con  i  poteri  e  le\r\nmodalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,\r\ncon modificazioni, dalla legge 1\u00b0 agosto 2012, n. 122.\r\n  549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma  204,  della  legge  24\r\ndicembre 2007, n. 244, le parole: \u00abper l'anno 2012\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abper gli anni 2012 e 2013\u00bb e le parole:  \u00abper  l'anno\r\n2013\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abper gli anni 2013 e 2014\u00bb.\r\n  550.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui\r\nall'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,\r\nn. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si\r\nprevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2013-2015  restano\r\ndeterminati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle  misure\r\nindicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,\r\nrispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e\r\nper il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.\r\n  551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del\r\nbilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio  2013-2015  in\r\nrelazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'\r\nrinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo  11,  comma\r\n3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono  indicate\r\nnella Tabella C allegata alla presente legge.\r\n  552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli\r\nanni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a  carattere\r\npluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per\r\nprogramma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione\r\ndei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi\r\ndell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,\r\nn. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.\r\n  553. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella\r\nTabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi\r\ndell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,\r\npossono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,\r\nnei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna\r\ndisposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,\r\nivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a\r\nvalere sulle autorizzazioni medesime.\r\n  554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento\r\ne di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle\r\nforme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative\r\nnorme di attuazione.\r\n  555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio\r\n2011, n. 68, le parole \u00aba decorrere dal 2013\u00bb sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00aba decorrere dal 2014\u00bb.\r\n  556. All'articolo  8  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 1\u00b0 agosto  2012,  n.  122,\r\ndopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:\r\n  \u00ab3.1 Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  anche  al\r\ncomune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici  del  15  dicembre\r\n2009, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri\r\n22dicembre2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4,  del  7\r\ngennaio 2010.\r\n  3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e'  dovuta  la  quota  di\r\nimposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei  comuni\r\ndi cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-legge\r\n6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge\r\n22 dicembre 2011, n. 214,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  4,\r\ncomma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e\r\nnon si applica il comma 17, del medesimo articolo.\r\n  3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo'  esentare  dalla  tassa  per\r\nl'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo\r\n15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di\r\nricostruzione\u00bb.\r\n  557.   In   relazione   alle   ulteriori   attivita'    conseguenti\r\ndall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,\r\nn. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.\r\n94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23,  della\r\nlegge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni  di  euro\r\nper l'anno 2013.\r\n  558. All'articolo 1, comma  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre\r\n2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio\r\n2012, n. 14, le parole  \u00ab31  dicembre  2012\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00ab31 dicembre 2013\u00bb.\r\n  559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  1\r\ndell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  e'\r\nridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,  e\r\nal comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies,  le  parole\r\n\u00ab35\u00bb sono sostituite dalle parole \u00ab25\u00bb.\r\n  560.  I  commissari  delegati  per   la   gestione,   di   contesti\r\nemergenziali, i commissari del, Governo  cui  alla  legge  23  agosto\r\n1988, n. 400, e al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,,  n.  112,\r\nnonche' i commissari straordinari. regionali,  assicurano,  sui  siti\r\nistituzionali delle rispettive strutture o, in  mancanza,.  sui  siti\r\nistituzionali  delle   amministrazioni   che   hanno   proceduto   al\r\ncommissaria-, mento, la tempestiva pubblicazione  degli  atti  e  dei\r\ndocumenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la  situazione\r\naggiornata dei rapporti contrattuali,  delle  risorse  stanziate,  di\r\nquelle impegnate, trasferite ed erogate per gli  interventi  adottati\r\nnell'esercizio delle loro funzioni.\r\n  561. La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2013. \r\n\r\n    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita\r\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\r\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla\r\nosservare come legge dello Stato.\r\n      Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 \r\n\r\n                             NAPOLITANO \r\n\r\n                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei\r\n                            Ministri \r\n\r\n                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle\r\n                            finanze \r\n\r\nVisto, il Guardasigilli: Severino<\/pre>\n<pre><\/pre>\n<pre><\/pre>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-798","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/798","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=798"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/798\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":827,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/798\/revisions\/827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}