{"id":803,"date":"2013-01-08T08:37:28","date_gmt":"2013-01-08T08:37:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=803"},"modified":"2013-01-08T08:37:28","modified_gmt":"2013-01-08T08:37:28","slug":"autorizzazione-al-trattamento-dei-dati-sensibili-nei-rapporti-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/01\/autorizzazione-al-trattamento-dei-dati-sensibili-nei-rapporti-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro."},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">GARANTE PRIVACY &#8211; Autorizzazione 13 dicembre 2012, n. 1<\/h2>\n<div>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Autorizza<\/p>\n<p>il trattamento dei dati sensibili di cui all&#8217;art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.<\/p>\n<p>Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l&#8217;utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalit\u00e0 perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalit\u00e0 che permettano di identificare l&#8217;interessato solo in caso di necessit\u00e0, in conformit\u00e0 all&#8217;art. 3 del Codice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1) Ambito di applicazione.<\/p>\n<p>La presente autorizzazione \u00e8 rilasciata:<\/p>\n<p>a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);<\/p>\n<p>b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;\u00a0<\/p>\n<p>l&#8217;autorizzazione riguarda anche l&#8217;attivit\u00e0 svolta:<\/p>\n<p>c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualit\u00e0 di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;\u00a0<\/p>\n<p>d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;<\/p>\n<p>e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalit\u00e0 di cui al punto 3), lettera h).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.<\/p>\n<p>Il trattamento pu\u00f2 riguardare i dati sensibili attinenti:<\/p>\n<p>a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, o di lavoro occasionale ovvero prestatori di lavoro nell&#8217;ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;<\/p>\n<p>b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;<\/p>\n<p>c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalit\u00e0 di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);<\/p>\n<p>d) a candidati all&#8217;instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti, fatta salva l&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 26, comma 3, lett. b-bis), del Codice relativamente ai dati sensibili indispensabili contenuti in curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro;<\/p>\n<p>e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);<\/p>\n<p>f) a terzi danneggiati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3) Finalit\u00e0 del trattamento.<\/p>\n<p>Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:<\/p>\n<p>a) per adempiere o per esigere l&#8217;adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell&#8217;instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonch\u00e9 del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell&#8217;erogazione di contributi, dell&#8217;applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonch\u00e9 in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica;<\/p>\n<p>b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformit\u00e0 alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilit\u00e0 o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalit\u00e0 o benefici accessori;<\/p>\n<p>c) per perseguire finalit\u00e0 di salvaguardia della vita o dell&#8217;incolumit\u00e0 fisica dell&#8217;interessato o di un terzo;<\/p>\n<p>d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonch\u00e9 in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell&#8217;interessato, ovvero consistente in un diritto della personalit\u00e0 o in un altro diritto o libert\u00e0 fondamentale e inviolabile;<\/p>\n<p>e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;<\/p>\n<p>f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilit\u00e0 del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o professionale;<\/p>\n<p>g) per garantire le pari opportunit\u00e0 nel lavoro;<\/p>\n<p>h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.\u00a0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4) Categorie di dati.<\/p>\n<p>Il trattamento pu\u00f2 avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalit\u00e0 che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:<\/p>\n<p>a) nell&#8217;ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l&#8217;adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festivit\u00e0 religiose o di servizi di mensa, nonch\u00e9 la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell&#8217;obiezione di coscienza;<\/p>\n<p>b) nell&#8217;ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l&#8217;adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attivit\u00e0 o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l&#8217;organizzazione di pubbliche iniziative, nonch\u00e9 i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;<\/p>\n<p>c) nell&#8217;ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidit\u00e0, infermit\u00e0, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all&#8217;idoneit\u00e0 psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all&#8217;appartenenza a determinate categorie protette, nonch\u00e9 i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell&#8217;interessato, o comunque relativi anche all&#8217;indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.\u00a0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5) Modalit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonch\u00e9 dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall&#8217;Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonch\u00e9 con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalit\u00e0.\u00a0<\/p>\n<p>I dati sono raccolti, di regola, presso l&#8217;interessato.<\/p>\n<p>La comunicazione di dati all&#8217;interessato deve avvenire di regola direttamente a quest&#8217;ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.<\/p>\n<p>Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l&#8217;interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformit\u00e0 a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6) Conservazione dei dati.<\/p>\n<p>Nel quadro del rispetto dell&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalit\u00e0 ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilit\u00e0 dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all&#8217;incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l&#8217;interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l&#8217;eventuale conservazione, a norma di legge, dell&#8217;atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione \u00e8 prestata per l&#8217;indispensabilit\u00e0 dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7) Comunicazione e diffusione dei dati.<\/p>\n<p>\u00a0I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalit\u00e0 di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, societ\u00e0 esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell&#8217;interessato.\u00a0<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.\u00a0<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>8) Richieste di autorizzazione.<\/p>\n<p>I titolari dei trattamenti che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorit\u00e0, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.<\/p>\n<p>\u00a0Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.<\/p>\n<p>\u00a0Il Garante non prender\u00e0 in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformit\u00e0 dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell&#8217;art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>9) Norme finali.<\/p>\n<p>Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:<\/p>\n<p>a) nell&#8217;art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell&#8217;assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonch\u00e9 su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell&#8217;attitudine professionale del lavoratore;<\/p>\n<p>b) nell&#8217;art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro, l&#8217;esistenza di uno stato di sieropositivit\u00e0;<\/p>\n<p>c) nelle norme in materia di pari opportunit\u00e0 o volte a prevenire discriminazioni;<\/p>\n<p>d) fermo restando quanto disposto dall&#8217;art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell&#8217;art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all&#8217;orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla et\u00e0, all&#8217;handicap, alla razza, all&#8217;origine etnica, al colore, alla ascendenza, all&#8217;origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonch\u00e9 di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.<\/p>\n<p>La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novit\u00e0 normative rilevanti in materia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>Provvedimento pubblicato nella G.U. 04 gennaio 2013, n. 3 &#8211; Suppl. Ordinario n. 2.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GARANTE PRIVACY &#8211; Autorizzazione 13 dicembre 2012, n. 1 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Autorizza il trattamento dei dati<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=803"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/803\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":805,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/803\/revisions\/805"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}