{"id":836,"date":"2013-01-18T13:00:33","date_gmt":"2013-01-18T13:00:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=836"},"modified":"2013-01-19T18:25:25","modified_gmt":"2013-01-19T18:25:25","slug":"pausa-caffe-secondo-il-tar-trento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/01\/pausa-caffe-secondo-il-tar-trento\/","title":{"rendered":"Pausa caff\u00e8: il Tar Trento contraddice la Cassazione"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<\/p>\n<p>(Sezione Unica)<\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 94 del 2012, proposto da:<br \/>\n&#8230;, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Canestrini, con domicilio eletto presso . Trga Trento in Trento, via Calepina 50;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>Ministero dell&#8217;Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova N. 9;<br \/>\nQuestore di Trento;<\/p>\n<p>per l&#8217;annullamento<\/p>\n<p>del provvedimento della Questura di Trento, Ufficio del Personale sez. Seconda, di data 12 gennaio 2012 nel procedimento disciplinare n. 16R\/pers.\/Cat.2.8\/2011 di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Vista l\u2019ordinanza presidenziale istruttoria n. 35\/2012;<\/p>\n<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>FATTO<\/p>\n<p>1- Avverso il provvedimento disciplinare del richiamo scritto ex art. 3 DPR n. 737 del 1981, indicato in epigrafe, la ricorrente deduce i seguenti motivi:<\/p>\n<p>1.1 &#8211; violazione art. 15 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737, in relazione agli artt. 3, 111 e 24 Cost.<\/p>\n<p>Secondo la ricorrente la composizione della Commissione consultiva ex art. 15 DPR n. 737 cit., sarebbe illegittima vista la presenza, quale presidente della Commissione, di un quarto membro, il Questore Dr. &#8230; Inoltre, l\u2019equilibrio voluto dalla norma sarebbe stato alterato anche con riferimento alla necessaria rappresentanza degli interessi collettivi del lavoratore, visto che a fronte di tre membri in rappresentanza dell\u2019Amministrazione vi era un solo membro designato dalle rappresentanze sindacali.<\/p>\n<p>La Commissione consultiva sarebbe stata, dunque, illegittimamente composta, oltre che dai tre membri previsti dal regolamento, anche da un quarto membro, con funzioni di presidente, il Questore, il quale aveva proceduto anche alla contestazione degli addebiti.<\/p>\n<p>Ora, poich\u00e9 l\u2019art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 737\/1981 stabilisce che \u201cnon possono far parte della Commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato\u201d la partecipazione alla Commissione di disciplina del Questore avrebbe determinato la violazione della prescrizione regolamentare.<\/p>\n<p>1.2- Carenza di motivazione, violazione art. 18 DPR n. 737 \/ 1981, violazione art. 24 Cost.<\/p>\n<p>Con tale, articolato motivo, la ricorrente, in sintesi, lamenta la violazione del diritto della difesa ed in particolare della violazione del diritto della stessa di partecipare alla riunione della Commissione Consultiva dell\u201911 gennaio 2012 a mezzo del proprio difensore, come invece consentito da una lettura costituzionalmente orientata del rubricato art. 18.<\/p>\n<p>In subordine, la ricorrente solleva questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 18 D.P.R. 737 del 1981 per violazione dell\u2019art. 24 comma 2 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa anche per i procedimenti disciplinari.<\/p>\n<p>1.3 &#8211; Violazione art. 3 L. 241\/1990 artt. 3, 12 co. 3 \u00b0 comma e 1 co. 3\u00b0 D.P.R. 737\/1981; carenza, incongruit\u00e0 e\/o contraddittoriet\u00e0 e\/o illogicit\u00e0 della motivazione, travisamento del fatto.<\/p>\n<p>La motivazione posta a base della sanzione sarebbe tautologica, carente, erronea e travisata, richiamandosi in essa un preteso ma inesistente comportamento \u201cscorretto\u201d, con ci\u00f2 mostrandosi dall\u2019amministrazione di aver omesso del tutto le osservazioni presentate dalla ricorrente e i dati oggettivi risultanti dagli atti del procedimento.<\/p>\n<p>Al difetto di motivazione si accompagnerebbe, poi, il contrasto fra atti dell\u2019istruttoria e provvedimento finale, il quale pone a base della sanzione il comportamento \u201cscorretto\u201d, mentre nell\u2019istruttoria si dava atto del \u201cperfetto orario\u201d, con cui la ricorrente si era presentata per il cambio sul posto e della causa della temporanea assenza dal corpo di guardia, per andare a fare un giro di controllo onde verificare la chiusura degli ingressi del palazzo posti su via Piave.<\/p>\n<p>Del tutto insussistente sarebbe, poi, il comportamento definito (peraltro in modo generico) \u201c irriguardoso \u201c tenuto dalla ricorrente \u201cnei confronti del superiore gerarchico\u201d, in realt\u00e0 costituito da semplici critiche sindacali all\u2019organizzazione del servizio per carenze di organico.<\/p>\n<p>1.4 &#8211; Violazione art. 3 L. 241\/1990 artt. 13 D.P.R. 737\/1981 per carenza, incongruit\u00e0, contraddittoriet\u00e0, illogicit\u00e0 della motivazione, travisamento del fatto.<\/p>\n<p>Il richiamo scritto \u00e8 stato irrogato anche \u201c\u2026visti i precedenti di servizio e disciplinari\u201d della ricorrente, i quali, tuttavia, sono stati annullati in sede giurisdizionale con la conseguenza che di essi non si poteva in alcun modo tener conto.<\/p>\n<p>L\u2019amministrazione resistente si \u00e8 costituita in giudizio per contestare la fondatezza del gravame.<\/p>\n<p>Con ord.za presidenziale n. 35 del 21-6-2012 sono stati disposti gli incombenti istruttori richiesti dalla ricorrente, adempiuti dalla Questura di Trento con nota riservata depositata in data 3-8-2012, comunicata anche al difensore della ricorrente.<\/p>\n<p>Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione.<\/p>\n<p>DIRITTO<\/p>\n<p>1 &#8211; La ricorrente, ass. capo P.S. dipendente del Ministero dell\u2019Interno, con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento disciplinare in data 12.1.2012 con il quale le \u00e8 stata inflitta la sanzione del richiamo scritto.<\/p>\n<p>2 &#8211; I fatti addebitati alla ricorrente risalgono al giorno 14 agosto 2011, quando il sost. comm. P.S. &#8230; redigeva relazione di servizio, in cui riferiva che alle ore 7.03 del mattino, nel recarsi presso il Palazzo del Commissario del Governo di Trento per ritirare la posta, avrebbe suonato inutilmente pi\u00f9 volte al campanello di ingresso, insistendo fino alle ore 7.11, quando la ricorrente apriva la porta in abiti civili, nonostante il turno di servizio fosse gi\u00e0 iniziato.<\/p>\n<p>Alla richiesta di spiegazioni la ricorrente avrebbe risposto di essersi allontanata solo tre minuti dalla postazione di lavoro per prendere un caff\u00e8 ed una bottiglia di acqua al distributore automatico interno.<\/p>\n<p>3 &#8211; A seguito della predetta relazione, il Questore, in data 25 agosto 2011, procedeva alla contestazione degli addebiti.<\/p>\n<p>Lo stesso Questore, all\u2019esito dell\u2019istruttoria, ha convocato la Commissione consultiva prevista dall\u2019articolo 15 del D.P.R. n. 737\/1981 per proporre l\u2019irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione.<\/p>\n<p>Alla riunione dell\u201911.1.2012 la Commissione riteneva la proposta eccessiva, proponendo a sua volta, quindi, l\u2019irrogazione della pena del \u201crichiamo scritto\u201d per mancanza di correttezza nel comportamento.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 sinteticamente precisato, il ricorso \u00e8 infondato.<\/p>\n<p>4 &#8211; Anzitutto occorre vagliare i motivi di carattere procedimentale e sostanziale preliminarmente a quelli di ordine puramente formale, contenuti nel primo motivo.<\/p>\n<p>Il secondo motivo di carenza di motivazione e violazione dell\u2019art. 18 del DPR n. 737\/ 1981 in relazione all\u2019art. 24 Cost. \u00e8 infondato.<\/p>\n<p>La norma regolamentare invocata dalla ricorrente, nel disciplinare il procedimento per l&#8217;irrogazione della deplorazione, ne stabilisce le seguenti fasi: a) contestazione scritta degli addebiti ; b) acquisizione delle giustificazioni scritte dell&#8217;interessato; c) convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all&#8217;art. 15, da parte dell&#8217;organo competente ad irrogare la sanzione; d) svolgimento della riunione innanzi al predetto organo, il quale, data lettura degli addebiti e delle giustificazioni del presunto trasgressore, acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni; e) lo stesso organo valutativo chiede eventuali ulteriori chiarimenti al presunto trasgressore sui fatti addebitatigli; f) congedato il dipendente inquisito, l\u2019organo raccoglie il parere dei singoli membri della commissione.<\/p>\n<p>5 &#8211; La norma assicura dunque il fondamentale principio partecipativo al procedimento amministrativo sanzionatorio \u2013 enunciato in via generale dagli artt. 7 e 9 della legge n. 241 del 1990 \u2013 attraverso le tre tappe fondamentali del procedimento disciplinare costituite da: contestazione degli illeciti, convocazione personale ed audizione dell\u2019incolpato.<\/p>\n<p>Nella specie, l\u2019amministrazione si \u00e8 attenuta scrupolosamente a questo schema procedimentale, non omettendone alcun momento.<\/p>\n<p>La circostanza, poi, che la ricorrente non sia stata assistita da un difensore non rileva sul piano della legittimit\u00e0, non essendo tale assistenza tecnica prevista dalla norma, la quale, per tale aspetto, non pu\u00f2 essere sospettata di conflitto con il precetto di cui all\u2019art. 24 Cost..<\/p>\n<p>6 &#8211; E\u2019 pur vero che la Corte cost. ha dichiarato fondata la q.l.c. dell&#8217;art. 74, comma 1, della legge 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui escludeva, nel procedimento per l&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato ai sottufficiali delle forze armate, l&#8217;intervento del difensore dinanzi alla commissione di disciplina; ma ci\u00f2 soltanto quando si proceda in assenza dell&#8217;incolpato, come non \u00e8 avvenuto nella specie ( sent. 24 luglio 1995, n. 356 ).<\/p>\n<p>Il principio di autonomia fra processo penale e procedimento amministrativo \u2013 recentemente ribadito dall\u2019art. 55 ter del d. lgs. n. 165\/2001, aggiunto dall\u2019art. 69 del DPR n. 150\/2009, con l\u2019abbandono del tab\u00f9 della pregiudiziale penale all\u2019azione disciplinare &#8211; e la natura amministrativa del procedimento disciplinare fanno ritenere che per esso \u00e8 sufficiente la regola del contraddittorio, appunto, amministrativo ( e non processuale ), nella sua accezione di previa audizione diretta del soggetto interessato, che, pure, nel nostro Stato democratico si eleva a principio di tendenziale osservanza in tutti i casi in cui il provvedimento sia suscettibile di incidere su situazioni soggettive ( Corte cost., 19-11-2002, n. 457 ).<\/p>\n<p>Una volta assicurato all\u2019incolpato nel procedimento disciplinare il grado di tutela essenziale e connaturale al nostro Ordinamento democratico, le garanzie costituzionali previste dall&#8217;art. 24 della Costituzione \u2013 tra cui la necessit\u00e0 della difesa tecnica dell\u2019indagato &#8211; per il diritto di difesa processuale non sono automaticamente operanti con riguardo ai procedimenti amministrativi (Corte cost., 14-12-1995, n. 505; sent. n. 210 del 1995 e sent. n. 312 del 1995).<\/p>\n<p>7 &#8211; In ogni caso, \u00e8 da rilevare, al di l\u00e0 dei principi sopra ricordati, che l\u2019interessata, di fatto, ha potuto beneficiare dell\u2019assistenza tecnica di un legale di fiducia, con il conseguente apporto professionale al momento conoscitivo e valutativo dell\u2019organo disciplinare delle stesse argomentazioni in fatto e diritto che, poi, sono state sostanzialmente trasfuse nel presente ricorso giurisdizionale. Il difensore della ricorrente, infatti, ha trasmesso, in tempo utile, alla Commissione consultiva di cui all\u2019art. 15 del citato DPR n. 737 una corposa e fitta nota di osservazioni a confutazione dell\u2019addebito mosso alla propria cliente. Che tali osservazioni siano state visionate e prese in considerazione dall\u2019amministrazione non \u00e8, poi, revocabile in dubbio, visto che le stesse furono integralmente lette dall\u2019interessata nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione consultiva; ma non solo, visto che le stesse osservazioni hanno costituito il dichiarato motivo dell\u2019applicazione di una sanzione pi\u00f9 lieve di quella inizialmente proposta.<\/p>\n<p>8 &#8211; Quanto al lamentato eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, anche tale motivo di ricorso si manifesta privo di ogni consistenza.<\/p>\n<p>Gli addebiti mossi alla ricorrente sono costituiti da comportamento scorretto in servizio e irriguardoso verso un superiore gerarchico: cos\u00ec nell\u2019atto di contestazione degli addebiti e nel provvedimento disciplinare.<\/p>\n<p>Quanto alla prima motivazione, circa l\u2019assunzione di comportamenti non conformi alle regole di servizio, essa trova riscontro obiettivo in due incontestate circostanze: a) avere la ricorrente aperto in oggettivo ritardo ( non importa di quanti minuti ) alle ripetute chiamate del sost. comm. .. al portone dell\u2019ingresso principale dell\u2019edificio del Commissario di Governo ( C.so III Novembre ); b) avere aperto non in divisa ma ancora in abiti civili, nonostante il turno di servizio fosse gi\u00e0 iniziato alle ore sette del mattino.<\/p>\n<p>Per giustificare tali due elementi oggettivi l\u2019interessata adduce:<\/p>\n<p>&#8211; non essersi potuta tempestivamente cambiare di abito essendo il bagno occupato da altro personale;<\/p>\n<p>&#8211; essersi assentata momentaneamente dal posto di guardia per effettuare un giro di ispezione alle entrate dell\u2019edificio poste su via Piave, nonch\u00e9 altri adempimenti e per prendere un caff\u00e8 ed una bottiglietta d\u2019acqua dal distributore automatico posto all\u2019interno dell\u2019edificio stesso.<\/p>\n<p>Si tratta di giustificazioni che il Collegio giudica inaccettabili, come tali giustamente non prese in considerazione, nell\u2019an, dall\u2019organo disciplinare.<\/p>\n<p>Quanto allo svolgimento del servizio non in divisa, seppure a distanza di solo pochi minuti dall\u2019inizio del turno, si tratta di mancanza oggettivamente incongrua e non conforme ai doveri di servizio di un appartenente alle forze di polizia, non giustificabile certo con prassi difformi, peraltro neppure adeguatamente dimostrate dall\u2019interessata ( ed anzi smentite dalle s.i. assunte dal collega\u00a0&#8230; ). E\u2019, anzi, regola di diligenza e di corretto sentire il proprio ruolo presentarsi sul luogo di lavoro immediatamente pronti a svolgere, sin dal primo istante, le proprie incombenze attenendosi ai doveri anche formali ed esteriori che le caratterizzano: non a caso le disposizioni di servizio acquisite in via interlocutoria parlano di \u201c funzionalit\u00e0 e compostezza \u201c riferito al locale di servizio e, quindi, a maggior ragione, al personale ivi addetto.<\/p>\n<p>Anche i motivi del ritardo non appaiono convincenti.<\/p>\n<p>L\u2019interessata non ha dato prova di prescrizioni o prassi che impongano al dipendente, immediatamente all\u2019inizio del proprio turno, di effettuare, in borghese, \u201c un giro di controllo \u201c ( come lo chiama la ricorrente nelle sue giustificazioni all\u2019atto di contestazione e nel ricorso. ). Anche nelle citate disposizioni di servizio non si fa cenno a tale obbligo, il quale, anzi, appare incongruo rispetto al limitatissimo orario di apertura dell\u2019ingresso su via Piave, disposto solo dalle ore 10 alle ore 12. Peraltro, risponde a canoni di comune diligenza e prudenza prima di tutto prendere possesso della postazione di servizio e, poi, semmai, svolgere le altre incombenze ad essa connesse.<\/p>\n<p>9 &#8211; Quanto, poi, al ritiro di acqua e caff\u00e8 dal distributore automatico, esso non appare certo l\u2019esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, indebitamente conculcato dall\u2019amministrazione, come impropriamente enfatizzato dall\u2019interessata, ma solo un comportamento (forse diffuso, ma ) anche esso non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale, in base ai quali non sembra certo decoroso andare a prendere il caff\u00e8 immediatamente all\u2019inizio del turno, quando si presume che una persona gi\u00e0 abbia fatto la colazione mattutina .<\/p>\n<p>10 &#8211; Relativamente all\u2019atteggiamento irriguardoso verso il sost. comm. &#8230;, l\u2019interessata tenta di ribaltare l\u2019addebito addossando allo stesso un atteggiamento \u201c perentorio \u201c, \u201c aggressivo \u201c ed \u201c arrabbiato \u201c.<\/p>\n<p>In disparte la considerazione che si tratta di un elemento aggiuntivo alla precedente motivazione, la cui rilevata legittimit\u00e0 ne renderebbe superfluo l\u2019esame, anche il riportato ordine di considerazioni va disatteso.<\/p>\n<p>La tesi di un comportamento remissivamente giustificativo e passivo a fronte delle asserite aggressioni ( verbali ?) del superiore non trova alcun conforto in dati oggettivi e riscontrabili e neppure nelle giustificazioni scritte dell\u2019interessata agli addebiti contestati.<\/p>\n<p>In esse si legge, infatti, che \u201cnon si pu\u00f2 ipotizzare di ridurre ad uno stato di immobilismo invalidante o larve umane gli operatori che sono capaci di intendere e di volere cos\u00ec come di comunicare o muoversi o addirittura negargli di andare in bagno, di bere o di mangiare, diritti fondamentali della persona\u2026\u201d; ed ancora: \u201c\u00e8 evidente che se l\u2019operatore non apre, vuol dire che sta svolgendo qualche altra attivit\u00e0\u201d; \u201c non si ritiene giusto ricevere alle sette di domenica\u2026accuse e impedimenti legati a bisogni fondamentali negati \u201c ( cfr. i vari passi di pag. 3 della risposta all\u2019atto di contestazione ).<\/p>\n<p>Non \u00e8 chi non veda che si tratta di risposte non dimostranti alcun oggettivo comportamento aggressivo o rabbioso del superiore ( avvicinarsi minacciosamente? usare linguaggio offensivo ? urlare ? ) e del tutto fuor di luogo ed incongrue rispetto alle contestate inosservanze , non trovandoci di fronte, ripetesi, ad alcuna concussione, limitazione o addirittura negazione di \u201c diritti fondamentali \u201c n\u00e9 essendo stato contestato alla dipendente di essere una \u201c minus habens \u201c o di non poter soddisfare bisogni fisiologici.<\/p>\n<p>Al contrario, le riportate risposte ed osservazioni sembrano piuttosto consistere in una \u201ccritica sindacale inerente all\u2019organizzazione di servizio \u201c, come involontariamente ammesso a pag. 22 dello stesso ricorso. Quindi si tratta non di pacate, ragionate, puntuali e e conferenti giustificazioni opposte rispettosamente al fare assertivamente aggressivo del superiore, ma generali e del tutto incongrue ( perci\u00f2 oggettivamente ed inutilmente polemiche ) considerazioni sullo stato dell\u2019organizzazione del servizio.<\/p>\n<p>11 &#8211; Non sussistono neanche i profili di contraddittoriet\u00e0 che la ricorrente connette alla sua scrupolosa osservanza dell\u2019orario di servizio, come peraltro ammessa nelle stesse informazioni assunte dall\u2019amministrazione dai colleghi\u00a0&#8230; e &#8230;, versate in atti.<\/p>\n<p>Premesso che nessuno ha mai contestato alla ricorrente di essersi presentata in ritardo sul luogo di lavoro, proprio dalle predette dichiarazioni dei due colleghi traspare l\u2019infondatezza del ricorso. Il &#8230;, infatti, afferma che \u201c \u00e8 prassi di indossare la divisa \u201c prima di dare il cambio al collega che ha terminato il turno. &#8230;, a sua volta,sottolinea come \u201c in passato ho chiaramente rappresentato alla\u00a0&#8230; che l\u2019avvisarmi di suoi eventuali momentanei allontanamenti dal posto di servizio per motivi diversi da quelli previsti dalle consegne non l\u2019avrebbero esentata dall\u2019assumersi le proprie responsabilit\u00e0 \u201c. Si tratta, dunque, di testimonianze nitide e tutt\u2019altro che favorevoli alla ricorrente.<\/p>\n<p>12 &#8211; Nessun profilo di travisamento pu\u00f2, poi, rinvenirsi nel richiamo, recato nel preambolo del provvedimento impugnato, a \u201c i precedenti di servizio e disciplinari\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 vero che in passato la ricorrente \u00e8 stata colpita da due sanzioni per risposte incongrue ad un superiore e per atteggiamenti polemici verso un agente di polizia locale e che tali sanzioni sono state annullate in sede giurisdizionale e di ricorso straordinario. Tuttavia il \u201c Visti i precedenti\u201d \u00e8, all\u2019evidenza, una formula stereotipa e di valenza neutra, essendo oltretutto ripresa da quella dell\u2019art. 18 citato. Al limite, quella formula potrebbe addirittura leggersi \u201c in bonam partem\u201d, considerato, in via presuntiva, che proprio gli intervenuti annullamenti giurisdizionali hanno verosimilmente deposto favorevolmente per la ricorrente, alla quale la sanzione inizialmente proposta \u00e8 stata diminuita.<\/p>\n<p>13 &#8211; Restano, a conclusione, le censure di illegittima composizione della Commissione consultiva. alla quale avrebbe indebitamente partecipato anche il Questore., in asserita violazione dell\u2019art. 15 del DPR n. 737\/1981, secondo cui la predetta commissione \u00e8 composta da tre appartenenti ai ruoli dell&#8217;Amministrazione, di cui due designati da quest\u2019ultima ed uno indicato dai sindacati di polizia pi\u00f9 rappresentativi della provincia, comunque con l\u2019esclusione del superiore che ha rilevato la mancanza e del dipendente eventualmente offeso o danneggiato dai comportamenti dell\u2019incolpato.<\/p>\n<p>La censura \u00e8 inammissibile sotto pi\u00f9 di un profilo.<\/p>\n<p>14 &#8211; Anzitutto, si \u00e8 gi\u00e0 visto, nell\u2019esposizione che precede, come i fatti addebitati alla dipendente erano agevolmente e sicuramente riconducibili, quanto meno, a quelle ipotesi di trascuratezza in servizio, mancanza di correttezza nel comportamento e contegno comunque scorretto verso superiori, alle quali l\u2019art. 3 del regolamento n. 737 riconnette necessariamente e doverosamente l\u2019applicazione della sanzione del richiamo scritto, in concreto qui applicato. Sicch\u00e9, anche ad ammettere una diversa composizione dell\u2019organo disciplinare collegiale, essa non avrebbe potuto portare a conclusioni diverse da quelle in concreto assunte dall\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>In altre parole, deve farsi applicazione al caso di specie del generale principio di conservazione del provvedimento amministrativo le quante volte contro di esso sia rivolto un rilievo meramente formale o addirittura formalistico e risulti in giudizio che quand\u2019anche tale vizio esteriore fosse rimosso il contenuto dell\u2019atto rimarrebbe sempre lo stesso : art. 41 octies L. n. 241\/1990, aggiunto dall&#8217;art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.<\/p>\n<p>15 &#8211; In secondo luogo, la asserita partecipazione indebita del Questore ai lavori della Commissione consultiva di cui all\u2019art. 15 del regolamento del 1981 non ha in alcun modo nuociuto alla ricorrente. Il Questore, infatti, come gi\u00e0 detto, aveva proposto la assai pi\u00f9 grave sanzione della deplorazione, di cui all\u2019art. 5 del regolamento disciplinare, senza per\u00f2 trovare riscontro nell\u2019atteggiamento benevolo degli altri legittimi componenti dell\u2019organo collegiale , basato anche sulla dichiarata considerazione delle giustificazioni della ricorrente, il cui diritto di difesa \u00e8 stato, pertanto, del tutto utilmente esercitato e utilizzato.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2, dunque, assumere rilievo la precedente sentenza di questo TAR n. 258\/2007, riguardante sempre la stessa ricorrente, atteso. oltretutto, che in quell\u2019occasione aveva partecipato alla seduta della Commissione la stessa dirigente che si era sentita offesa dalle frasi pronunciate dalla signora &#8230;.<\/p>\n<p>15 &#8211; Il ricorso va conclusivamente respinto.<\/p>\n<p>Le spese, liquidate come da dispositivo nella misura conseguente alla condizione della ricorrente,seguono come di regola la soccombenza.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<\/p>\n<p>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<\/p>\n<p>Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell\u2019amministrazione resistente, delle spese ed onorari di causa, liquidati in complessivi \u20ac 1.500,00 ( millecinquecento ).<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Armando Pozzi, Presidente, Estensore<\/p>\n<p>Lorenzo Stevanato, Consigliere<\/p>\n<p>Fiorenzo Tomaselli, Consigliere<\/p>\n<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<\/p>\n<p>Il 09\/01\/2013<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2013\/01\/sentenza-Cassazione-.docx\">sentenza Cassazione<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/836","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=836"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/836\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":850,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/836\/revisions\/850"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=836"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=836"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=836"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}