{"id":853,"date":"2013-01-23T09:34:19","date_gmt":"2013-01-23T09:34:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=853"},"modified":"2013-01-23T09:34:19","modified_gmt":"2013-01-23T09:34:19","slug":"contributi-previdenziali-obbligo-del-committente-in-solido-con-lappaltatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/01\/contributi-previdenziali-obbligo-del-committente-in-solido-con-lappaltatore\/","title":{"rendered":"Contributi previdenziali: obbligo del committente in solido con l&#8217;appaltatore"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 18 gennaio 2013, n. 5<\/h2>\n<div>\n<p>Ritenuto che il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 26 gennaio 2012, ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento all\u2019art. 76 della Costituzione, dell\u2019art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), laddove dispone che: \u00abin caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro \u00e8 obbligato in solido con l\u2019appaltatore, nonch\u00e9 con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell\u2019appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti\u00bb;<\/p>\n<p>che il giudice rimettente muove dalla premessa che tale disposizione sia stata adottata dal Governo sulla scorta della delega promanante dall\u2019art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), il quale, sub lettera p), numero 3), aveva stabilito la \u00abprevisione di un regime particolare di solidariet\u00e0 tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all\u2019articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda\u00bb;<\/p>\n<p>che il giudice a quo ne desume, in punto di non manifesta infondatezza, che la norma emanata dal legislatore delegato, a fronte di un criterio direttivo indicato in modo cos\u00ec specifico, avrebbe assunto una portata eccessivamente ampia, prevedendo una solidariet\u00e0 del committente verso i lavoratori utilizzati nell\u2019appalto senza ulteriori precisazioni e cos\u00ec violando le prescrizioni contenute nella delega, non solo perch\u00e9 riferite ad un\u2019ipotesi d\u2019inadempimento connesso alla cessione di un ramo di azienda, ma, soprattutto, perch\u00e9 intese a circoscrivere quantitativamente, sia pure per relationem, la responsabilit\u00e0 patrimoniale del committente nei limiti del suo debito residuo nei confronti dell\u2019appaltatore, ai sensi dell\u2019art 1676 cod. civ.;<\/p>\n<p>che quanto alla rilevanza della questione, invece, il Tribunale di Sanremo evidenzia che i lavoratori ricorrenti avevano convenuto in giudizio la societ\u00e0 committente proprio sulla scorta della norma sospettata d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale e che tale societ\u00e0 aveva specificamente eccepito e documentato che i titoli esecutivi ad essa notificati quale debitrice solidale della societ\u00e0 appaltatrice recavano importi nettamente superiori all\u2019entit\u00e0 del suo debito nei confronti di quest\u2019ultima;<\/p>\n<p>che conseguentemente, a parere del rimettente, una eventuale caducazione del censurato art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003 &#8211; o anche soltanto una dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 dello stesso laddove non prevede la limitazione d\u00ec responsabilit\u00e0 del committente in misura corrispondente al quantum dallo stesso dovuto all\u2019appaltatore &#8211; \u00abinfluirebbe, quanto meno in astratto, in modo determinante sull\u2019esito della controversia, facendo venir meno il supporto giuridico delle domande proposte dai lavoratori\u00bb;<\/p>\n<p>che con atto depositato l\u201911 settembre 2012 \u00e8 intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, instando per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Sanremo con l\u2019ordinanza succitata;<\/p>\n<p>che, in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere ripercorso tutta l\u2019evoluzione normativa interessante la disciplina in esame, opina che la norma impugnata sarebbe stata censurabile per eccesso di delega solo se la sua previsione non fosse stata confermata con successivi interventi legislativi, segnatamente dall\u2019art. l, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007) e poi dalle ulteriori novelle;<\/p>\n<p>che dunque, ad avviso della difesa dello Stato, essendo venuto meno il presupposto logico dell\u2019ordinanza di rimessione, la questione con essa proposta, se non addirittura priva di rilevanza (sentenza n. 134 del 2000), sarebbe non fondata, perch\u00e9 la legge sopravvenuta avrebbe nella specie spezzato il legame tra decreto legislativo e legge di delegazione, rendendo le disposizioni in oggetto pienamente conformi al dettato costituzionale (sentenza n. 208 del 2002).<\/p>\n<p>Considerato che il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento all\u2019art. 76 della Costituzione, della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), censurato nella formulazione che recita: \u00abin caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro \u00e8 obbligato in solido con l\u2019appaltatore, nonch\u00e9 con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell\u2019appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti\u00bb;<\/p>\n<p>che invero, ad avviso del rimettente, la norma succitata si pone in contrasto con il criterio direttivo specifico dettato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) sub art. 1, comma 2, lettera p), numero 3);<\/p>\n<p>che la questione di legittimit\u00e0 costituzionale, sollevata in riferimento all\u2019art. 76 Cost., \u00e8 manifestamente inammissibile, in quanto, in primo luogo, il giudice rimettente omette qualunque motivazione circa la ritenuta applicabilit\u00e0 al caso di specie dell\u2019art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (pi\u00f9 volte modificato a seguito di ius superveniens) proprio nella versione specificamente sottoposta allo scrutinio di questa Corte, come novellata dall\u2019art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007);<\/p>\n<p>che, inoltre, il rimettente non considera che l\u2019art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, sostituendo il testo del citato art. 29, comma 2, nei termini in cui esso forma oggetto di censura, all\u2019interno del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, ha trasformato la natura della norma de qua da legge in senso materiale a legge in senso formale, cos\u00ec affrancandola dal vizio di eccesso di delega (ordinanza n. 123 del 2002);<\/p>\n<p>che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l\u2019art. 76 Cost. riguarda esclusivamente i rapporti tra legge delegante e decreto legislativo delegato (ordinanze n. 89 del 2009 e n. 150 del 2006), mentre la norma in esame \u00e8 frutto di un intervento del legislatore successivo ed estraneo al rapporto di delegazione, sicch\u00e9 rispetto ad essa il profilo del rispetto della legge di delega non viene in evidenza ed \u00e8 pertanto fuor d\u2019opera assumere il parametro costituzionale invocato \u00abquale stregua del giudizio di legittimit\u00e0\u00bb (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze n. 253 del 2005; n. 294 e n. 159 del 2004);<\/p>\n<p>che, pertanto, la questione proposta \u00e8 da ritenere manifestamente inammissibile.<\/p>\n<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dichiara la manifesta inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all\u2019art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con l\u2019ordinanza in epigrafe.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Ordinanza 18 gennaio 2013, n. 5 Ritenuto che il Tribunale di Sanremo,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=853"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/853\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":854,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/853\/revisions\/854"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}