{"id":881,"date":"2013-02-14T10:16:30","date_gmt":"2013-02-14T10:16:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=881"},"modified":"2013-02-14T10:16:30","modified_gmt":"2013-02-14T10:16:30","slug":"guida-alle-norme-che-penalizzano-lo-sviluppo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/02\/guida-alle-norme-che-penalizzano-lo-sviluppo\/","title":{"rendered":"Guida alle norme che penalizzano lo sviluppo"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">FONDAZIONE STUDI CDL &#8211; Circolare 11 febbraio 2013, n. 1<\/h2>\n<div>\n<p>Guida alle norme che penalizzano lo sviluppo, introdotti dalla legge fornero il lavoro che non c\u2019e\u2019 tutti gli ostacoli all\u2019occupazione del 2013<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mancati provvedimenti, o provvedimenti che non tengono conto delle reali esigenze dei datori di lavoro, che ostacolano l\u2019occupazione del 2013. L&#8217;anno non inizia sotto i migliori auspici, viste le difficolt\u00e1 economiche in cui versano gli imprenditori. Difficolt\u00e0 che sono aggravate dalle novit\u00e0 normative introdotte nell&#8217;ultimo anno. Con questo documento la Fondazione Studi esamina i casi eclatanti che da quest\u2019anno bloccano le assunzioni, limitano le scelte dei datori di lavoro, aggravano i costi e contribuiscono in maniera considerevole ad implementare la disoccupazione italiana che ha gi\u00e0 raggiunto livelli record. &#8220;Un elenco di criticit\u00e0 che fanno diventare illusoria la crescita dell&#8217;occupazione e che confermano la tendenza alla chiusura delle aziende &#8211; dice R. D., presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che ha elaborato lo studio -. Il costo del lavoro \u00e9 una delle componenti pi\u00f9 gravose della gestione aziendale ed \u00e9 miope, oltre che autolesionista, continuare ad ignorarlo. I danni sono sotto gli occhi di tutti, bloccando sviluppo e occupazione. Noi consulenti del lavoro, che gestiamo mensilmente nei nostri studi le posizioni di 7 milioni di lavoratori, segnaliamo da tantissimo tempo questa criticit\u00e0 strutturale ma inutilmente;<\/p>\n<p>le attenzioni sono sempre rivolte ad altri problemi&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SENZA SGRAVI DI MOBILITA\u2019 ESCLUSE LE ASSUNZIONI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019assenza del provvedimento legislativo di proroga della mobilit\u00e0 per il 2013 e del relativo finanziamento, comporta un blocco degli incentivi e, conseguentemente, dell\u2019occupazione. Si tratta di uno strumento legislativo che nel tempo aveva consentito di ottenere ottimi risultati di occupabilit\u00e0, pertanto, visto anche l\u2019aggravarsi delle situazioni di difficolt\u00e0 economica, per i datori poteva continuare a rappresentare un ottimo stimolo ad assumere.<\/p>\n<p>La deroga per l\u2019iscrizione nelle liste di mobilit\u00e0 \u00e8 stata inserita dall\u2019art. 1, comma 1 della Legge 52 del 1988 ed \u00e8 stata annualmente prorogata.<\/p>\n<p>In particolare era possibile, fino al 31 dicembre 2012 (co. 23, art. 33, L. 183\/2011 &#8211; Legge di Stabilit\u00e0 2012), l&#8217;iscrizione nelle liste di mobilit\u00e0 dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti (co. 32, art. 1, L. n. 220\/2010; INPS, circ. 40\/2011).<\/p>\n<p>Nella legge di Stabilit\u00e0 per il 2013 non \u00e8 stata inserita la proroga annuale alla previsione contenuta nell\u2019articolo 4 della legge 236\/1993 che consente ai lavoratori licenziati in forma individuale di essere iscritti nelle liste della &#8220;piccola mobilit\u00e0&#8221; e nemmeno allo stanziamento necessario a finanziare gli incentivi per l\u2019assunzione dei lavoratori iscritti in tali liste.<\/p>\n<p>Pertanto, le imprese di minori dimensioni, ovvero con un numero di dipendenti inferiore a 15, resteranno escluse dalla disciplina della mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019 INPS con la circolare 12 dicembre 2012, n. 137 ha affermato:<\/p>\n<p>gli incentivi per l\u2019assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilit\u00e0 a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell\u2019articolo 33, co. 23, legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilit\u00e0 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l\u2019applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 \u00e8 subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata Con ci\u00f2 l\u2019istituto previdenziale ha precisato che gli incentivi per l\u2019assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilit\u00e0, a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.<\/p>\n<p>Ne consegue che per le assunzioni effettuate dal 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilit\u00e0 licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, cos\u00ec come per eventuali trasformazioni o proroghe effettuate nel 2013, non spettano le agevolazioni in quanto la norma non \u00e8 stata prorogata.<\/p>\n<p>In questi casi le agevolazioni sono subordinate ad un nuovo intervento legislativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LICENZIAMENTI A PAGAMENTO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Aspi sostituisce, migliorandolo, il trattamento di disoccupazione ma i maggiori oneri ricadono sulle aziende.<\/p>\n<p>Non si comprende perch\u00e9 a fronte di una pur giusta tutela dei lavoratori, si danneggino i datori di lavoro che procedono ai licenziamenti, dovuti nella maggior parte dei casi all\u2019impossibilit\u00e0 di far fronte ad un costo del lavoro elevatissimo cui non corrispondono margini di utile adeguati.<\/p>\n<p>Parliamo del cosiddetto contributo di interruzione posto a carico del datore di lavoro che, per motivi diversi dalle dimissioni, decida di interrompere il rapporto in essere con il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Il contributo di interruzione \u00e8 dovuto da tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (quindi anche inferiore a 15), aggiungendo di conseguenza un nuovo onere contributivo anche in capo alle piccole imprese.<\/p>\n<p>Le interruzioni diverse dalle dimissioni comporteranno quindi per il datore di lavoro il pagamento di una somma, stabilita in origine dalla legge 92\/2012 nel 50% del trattamento mensile iniziale Aspi per ogni dodici mesi di anzianit\u00e0 aziendale negli ultimi tre anni.<\/p>\n<p>Come se non fosse sufficiente ancor prima di entrare in vigore la misura \u00e8 stata ritoccata dalla legge di Stabilit\u00e0 per il 2013 (L. 228\/2012) la quale, portandola al 41% la lega non pi\u00f9 all\u2019importo spettante al lavoratore, ma al suo massimale mensile.<\/p>\n<p>Tale modifica ha di fatto aggravato il costo aziendale, infatti, pur utilizzando un\u2019aliquota pi\u00f9 bassa, la stessa va calcolata su un imponibile spesso ben pi\u00f9 alto rispetto al precedente.<\/p>\n<p>Come se ci\u00f2 non bastasse, il contributo deve essere versato anche in riferimento a quei lavoratori che, pur avendone diritto in teoria, non possiedono, all\u2019atto del licenziamento, i requisiti contributivi previsti per accedere agli ammortizzatori sociali, finendo per essere una sorta di contributo di solidariet\u00e0.<\/p>\n<p>Nel calcolo del periodo di anzianit\u00e0 andranno conteggiati anche i periodi di lavoro effettuati con contratto diverso da quello a tempo determinato nel caso in cui il rapporto sia proseguito senza interruzioni.<\/p>\n<p>Il nuovo contributo inoltre \u00e8 dovuto anche per le interruzioni dell\u2019apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore ed \u00e8 anche previsto qualora, al termine del periodo di apprendistato (dando regolare preavviso), il datore di lavoro receda dal contratto come previsto dall\u2019art. 2, comma 1, lettera m), del D.lgs. n. 167\/2011. Ci\u00f2 pur trovando la sua ratio nel fatto che l\u2019Aspi verr\u00e0 erogata, al contrario dell\u2019ex indennit\u00e0 di disoccupazione, anche a questi ultimi, non pare in linea con il principio di libera risoluzione del contratto in quella fase.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSTI AGGIUNTIVI PER IL TEMPO DETERMINATO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2013 avremo un inasprimento della contribuzione dovuta all\u2019Inps da parte delle aziende per i contratti a tempo determinato. Tale scelta, dettata dalla riforma degli ammortizzatori &#8211; nello specifico dall\u2019introduzione della nuova ASpI in sostituzione della vecchia indennit\u00e0 di disoccupazione &#8211; rischia di spaventare ulteriormente i datori di lavoro, spingendoli a contrarre ancora la propria domanda di manodopera. Non \u00e8 certo aumentando la contribuzione su una determinata tipologia contrattuale che si spingono le aziende ad optare per scelte differenti. Tale percorso si sarebbe dovuto intraprendere con una reale flessibilit\u00e0 in uscita e con una ristrutturazione del costo del lavoro che in Italia raggiunge livelli ormai insostenibili per le aziende.<\/p>\n<p>Cerchiamo ora di capire il funzionamento di questo nuovo istituto. In primis dobbiamo specificare che tale contributo \u00e8 dovuto a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2013 sia per i contratti di nuova stipula, sia (stante la mancata puntualizzazione legale) anche per i rapporti gi\u00e0 in essere. La stessa \u00e8 pari all\u20191,4% e andr\u00e0 a colpire tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, ad esclusione dell\u2019elencazione richiamata di seguito:<\/p>\n<p>&#8211; lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;<\/p>\n<p>&#8211; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attivit\u00e0 stagionali, cos\u00ec come previste dal D.P.R. 1525\/1963, nonch\u00e9 &#8211; per il solo periodo 01.01.2013 &#8211; 31.12.2015 &#8211; da avvisi comuni o CCNL stipulati entro il 31.12.2011 da organizzazioni comparativamente pi\u00f9 rappresentative;<\/p>\n<p>&#8211; apprendisti, ci\u00f2 anche alla luce di quanto previsto dall\u2019art. 1 del D.Lgs. 167\/2011 secondo cui il contratto di apprendistato \u00e8 &#8220;un contratto di lavoro a tempo indeterminato&#8221;;<\/p>\n<p>&#8211; lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all\u2019art.1, c.2, del D.Lgs. 165\/2001.<\/p>\n<p>La riforma Fornero ha poi previsto un &#8220;premio di stabilizzazione&#8221;, che consiste nella possibilit\u00e0 di restituzione all\u2019azienda del contributo addizionale versato relativamente agli ultimi sei mesi di rapporto a tempo determinato. Tale restituzione opera in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o in caso di riassunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del precedente rapporto a tempo determinato (in tal caso si operer\u00e0 una riduzione del contributo da recuperare rispetto al periodo intercorso tra la cessazione e la riassunzione).<\/p>\n<p>In conclusione merita evidenziare come, nella propaganda mediatica che ha ruotato intorno alla riforma Fornero, si sia dato ampio spazio alla possibilit\u00e0, introdotta a decorrere dal 18 luglio 2012, di stipulare contratti a tempo determinato senza previsione di una reale motivazione posta alla base degli stessi (c.d. contratti a causali), presentandola come grande conquista per i datori di lavoro, dimenticando, per contro, del prezzo che tale conquista ha per gli stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AUMENTO CONTRIBUTI PER APPRENDISTI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A partire dal 1 gennaio 2013 la contribuzione dovuta per gli apprendisti aumenter\u00e0 della misura dell\u20191.61 per effetto del comma 36 dell\u2019art. 2 della Legge Fornero.<\/p>\n<p>Il contributo \u00e8 destinato al finanziamento dell\u2019ASPI per i lavoratori con qualifica di apprendista; la misura prevista si applicher\u00e0 a tutti gli apprendisti compresi quelli assunti a partire dal 01\/01\/2012 per i quali era stato previsto lo sgravio totale dei contributi; per tali ultimi soggetti quindi l\u2019azienda dovr\u00e0 comunque sostenere un costo pari all\u20191.61% della retribuzione imponibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ASSUNZIONE DONNE NON INCENTIVATE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le assunzioni delle donne con agevolazione al 50% dei contributi a carico delle aziende prevista dall\u2019 art 4 comma, 11 della Legge Fornero non risulta operativa per mancanza dei decreti che dovranno stabilire i territori di residenza &#8220;agevolabili&#8221; nonch\u00e9 il concetto di &#8220;impiego non regolarmente retribuito&#8221; citato dalla norma.<\/p>\n<p>Pertanto si ha certezza che dal 01\/01\/2013 i contratti di inserimento previsti dall\u2019ormai abrogato art. 54 del D. Lgs 276\/2003 non potranno essere pi\u00f9 avviati mentre la nuova forma agevolativa \u00e8 ancora in attesa di poter essere utilizzata dalle aziende che si trovano a dover prendere decisioni in un clima di incertezza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NUOVO CONTRIBUTO FONDI DI SOLIDARIETA\u2019 BILATERIALI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 prevista la stipula di accordi collettivi o contratti collettivi finalizzata alla creazione di fondi di solidariet\u00e0 bilaterali, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, volti ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa. In mancanza degli accordi o dei contratti collettivi anzidetti, si procede all\u2019istituzione di un fondo di solidariet\u00e0 residuale tramite decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze. In entrambi i casi \u00e8 stabilito che la gestione finanziaria di detti Fondi dovr\u00e0 avvenire anche con una contribuzione a carico delle aziende datrici di lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AUMENTO ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A partire dal 1 gennaio 2013 l\u2019aliquota della gestione separata riferita ai titolari di altra posizione previdenziale obbligatoria aumenta dal 18% al 20%.<\/p>\n<p>Questa aliquota si applica anche agli associati in partecipazione ed ai professionisti che non hanno l\u2019obbligo di versamento ad altra cassa previdenziale.<\/p>\n<p>A partire dal 1 gennaio 2014 anche l\u2019aliquota ordinaria della gestione separata subir\u00e0 un incremento dall\u2019attuale 27,72% al 28,72%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AUMENTO PER I SOCI DIPENDENTI DI COOPERATIVE EX D.P.R. 602\/70<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le cooperative ex D.P.R. 602\/70 che impiegano soci con rapporto di lavoro dipendente, a partire dal 1 gennaio 2013 e subordinatamente all\u2019emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell\u2019economie e delle finanze, subiranno un graduale allineamento all\u2019aliquota dell\u20191,31% con incrementi di 0.26 punti percentuali dal 2013 al 2016 e di 0,27 dal 2017. Analogamente potr\u00e0 essere determinato l\u2019aumento di 0.06 punti percentuali annui al fine di consentire l\u2019allineamento all\u2019aliquota dello 0,30% di cui alla Legge 845\/78.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FONDAZIONE STUDI CDL &#8211; Circolare 11 febbraio 2013, n. 1 Guida alle norme che penalizzano<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=881"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/881\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":883,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/881\/revisions\/883"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}