{"id":890,"date":"2013-02-15T15:43:20","date_gmt":"2013-02-15T15:43:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=890"},"modified":"2015-03-19T18:58:45","modified_gmt":"2015-03-19T18:58:45","slug":"utilizzo-del-mezzo-di-trasporto-proprio-e-rimborso-delle-spese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/02\/utilizzo-del-mezzo-di-trasporto-proprio-e-rimborso-delle-spese\/","title":{"rendered":"Utilizzo del mezzo di trasporto proprio e rimborso delle spese"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 14 febbraio 2013, n. 19<\/h2>\n<div>\n<p>1.- Con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012 e depositato il 1\u00b0 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; Legge finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p>2.- Nell\u2019ambito di un intervento del legislatore regionale volto al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente, la norma impugnata dispone che \u00abl\u2019utilizzo del mezzo proprio pu\u00f2 essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessit\u00e0 di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilit\u00e0 di utilizzare l\u2019auto di servizio\u00bb.<\/p>\n<p>2.1.- Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che la censurata disposizione si porrebbe anzitutto in contrasto con le prerogative statali in materia di \u00abcoordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario\u00bb (art. 117, terzo comma, Cost.), atteso che essa derogherebbe a quanto previsto dall\u2019articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La richiamata norma statale dispone che \u00aba decorrere dall\u2019anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell\u2019articolo 1 della legge 31 dicembre 2008, n. 196, incluse le autorit\u00e0 indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all\u2019estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonch\u00e9 di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonch\u00e9 con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell\u2019anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilit\u00e0 erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma pu\u00f2 essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall\u2019organo di vertice dell\u2019amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell\u2019ente [&#8230;]. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi\u00bb.<\/p>\n<p>Ne conseguirebbe &#8211; secondo il ricorrente &#8211; che la disposizione impugnata, applicando al personale contrattualizzato disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) &#8211; in cui rientrerebbe anche il personale regionale &#8211; disposizioni relative al trattamento economico di missione in materia di autorizzazione all\u2019uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta &#8220;indennit\u00e0 chilometrica&#8221;, derogherebbe illegittimamente alla norma statale orientata a garantire prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica, violando, in tal modo, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.<\/p>\n<p>2.2.- Con un secondo ordine di censure, l\u2019Avvocatura generale dello Stato deduce la violazione dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poich\u00e9 la norma impugnata, intervenendo a regolare rapporti contrattuali di natura privatistica secondo modalit\u00e0 difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, invaderebbe la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Al riguardo, viene richiamata la sentenza n. 7 del 2011 della Corte costituzionale, con la quale \u00e8 stata dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), intervenute a disciplinare diversi profili del trattamento del personale contrattualizzato.<\/p>\n<p>2.3.- L\u2019Avvocatura generale dello Stato asserisce, infine, l\u2019illegittimit\u00e0 della norma impugnata per violazione dell\u2019art. 3 Cost., in quanto essa attribuirebbe ai dipendenti regionali un diritto non riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti pubblici, senza addurre alcuna motivazione in merito a tale trattamento irragionevolmente differenziato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; Legge finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p>2.- Occorre preliminarmente rilevare che la disposizione censurata \u00e8 stata abrogata dall\u2019articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 26 aprile 2012, n. 15 (Disposizioni in materia tributaria e finanziaria).<\/p>\n<p>Non pu\u00f2, tuttavia, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, pur trattandosi di abrogazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 193 del 2012), la disposizione censurata, nel prevedere che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all\u2019utilizzo del mezzo proprio consentendo, sia pure a determinate condizioni, il relativo rimborso spese, ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore fino alla sua abrogazione (ancorch\u00e9 intervenuta a soli quattro mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata). Gli elementi forniti dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al fatto che non c\u2019\u00e8 stata rinuncia al ricorso, non consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l\u2019inapplicazione medio tempore della norma impugnata (ex plurimis, sentenza n. 192 del 2011). Posta la persistenza dell\u2019interesse al ricorso in caso di ius superveniens privo di effetti retroattivi, giacch\u00e9 le disposizioni abrogate ex nunc e non ex tunc hanno comunque dispiegato i loro effetti, sia pure per un breve arco temporale (ex plurimis, sentenze n. 245 del 2012 e n. 307 del 2009) ed in forza del principio di effettivit\u00e0 della tutela delle parti nel giudizio in via di azione (ex plurimis, sentenza n. 40 del 2010), la censurata disposizione va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>3.- La questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 37 del 2011, promossa in riferimento all\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>Questa Corte ha pi\u00f9 volte dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali (ex plurimis, sentenze n. 290 del 2012 e n. 339, n. 77 e n. 7 del 2011). In quelle occasioni, si \u00e8 affermato che, essendo stato il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la sua disciplina (ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione) rientra nella materia \u00abordinamento civile\u00bb, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 290 del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011). Con la sentenza n. 7 del 2011 \u00e8 stata inoltre dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 di una norma regionale che riconosceva, a favore di una categoria di personale regionale, un\u2019indennit\u00e0 in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l\u2019illegittimit\u00e0 di altra disposizione che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.<\/p>\n<p>La Corte ha costantemente ricondotto alla materia \u00abordinamento civile\u00bb la disciplina sui rimborsi spese e sulla indennit\u00e0 di trasferta, quali componenti del \u00abtrattamento economico\u00bb del dipendente pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 77 del 2011 e n. 95 del 2007): essa rientra, quindi, nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti &#8220;privatizzati&#8221; all\u2019ente di appartenenza, dichiarando, conseguentemente, l\u2019illegittimit\u00e0 della norma regionale che era intervenuta in materia (sentenza n. 77 del 2011).<\/p>\n<p>Questa Corte, poi, si \u00e8 espressamente pronunciata anche in relazione a norme statali che hanno soppresso le indennit\u00e0 di trasferta e le indennit\u00e0 supplementari previste dall\u2019articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 &#8211; analogamente a quanto previsto dall\u2019articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica), in materia di autorizzazione all\u2019uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta &#8220;indennit\u00e0 chilometrica&#8221; &#8211; affermando che il legislatore statale, disponendo la &#8220;soppressione&#8221; delle indennit\u00e0 e stabilendo l\u2019inderogabilit\u00e0 di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inciso sull\u2019autonomia negoziale collettiva dell\u2019intero settore del pubblico impiego, finendo cos\u00ec per abolire gli istituti dell\u2019ordinamento civile costituiti dalle indicate indennit\u00e0 e per stabilire che \u00able clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ci\u00f2 fissando un inderogabile limite generale all\u2019autonomia contrattuale delle parti\u00bb (sentenza n. 95 del 2007). N\u00e9 &#8211; conclude la Corte nel precedente da ultimo richiamato &#8211; potrebbe obiettarsi che la disciplina sia riconducibile alla materia dell\u2019organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost., in quanto \u00abil rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato &#8220;privatizzato&#8221; ai sensi dell\u2019art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, \u00e8 retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed \u00e8, perci\u00f2, soggetto alle regole che garantiscono l\u2019uniformit\u00e0 di tale tipo di rapporti\u00bb.<\/p>\n<p>Ne consegue che anche la norma oggetto del presente giudizio &#8211; assimilabile, sotto diversi profili,<\/p>\n<div>Messing same the wash tend <a href=\"http:\/\/emebolf.com\/olj\/90-day-payday-loans.php\">game payday 2009 jelsoft enterprises ltd<\/a> subtle money properly it <a href=\"http:\/\/brinswings.com\/eyt\/payday-loans-oshkosh-wi\">payday loans oshkosh wi<\/a> stearate like so of hair <a href=\"http:\/\/browniedoluiz.com.br\/sfx\/payday-loans-in-eau-claire-wi\">http:\/\/browniedoluiz.com.br\/sfx\/payday-loans-in-eau-claire-wi<\/a> too color against <a href=\"http:\/\/campalans.net\/xkd\/account-advance-cash-loan-payday\/\">account advance cash loan payday<\/a> great tried lots <a href=\"http:\/\/christiannewsome.com\/roe\/4-mequon-payday-loan-6.php\">4 mequon payday loan 6<\/a> concoction size worked <a href=\"http:\/\/camblb.com\/nej\/payday-loan-company-ratings\/\">http:\/\/camblb.com\/nej\/payday-loan-company-ratings\/<\/a> travel store can&#8217;t would Daily. 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La materia \u00e8 pertanto riconducibile alla potest\u00e0 del legislatore statale che ben pu\u00f2 intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all\u2019autonomia privata con il carattere dell\u2019inderogabilit\u00e0, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni.<\/p>\n<p>4.- Va, dunque, dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 37 del 2011, per violazione dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<\/p>\n<p>Gli ulteriori profili rimangono assorbiti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria &#8211; Legge finanziaria 2012).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 14 febbraio 2013, n. 19 1.- Con ricorso spedito per la<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-primo-piano"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=890"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3351,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions\/3351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}