{"id":902,"date":"2013-02-22T11:19:00","date_gmt":"2013-02-22T11:19:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=902"},"modified":"2014-04-08T18:02:02","modified_gmt":"2014-04-08T18:02:02","slug":"collaborazione-coordinata-e-continuativa-a-progetto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/02\/collaborazione-coordinata-e-continuativa-a-progetto\/","title":{"rendered":"Collaborazione coordinata e continuativa a progetto"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI &#8211; Circolare 20 febbraio 2013, n. 7<\/h2>\n<div>\n<p>L. n. 92\/2012 &#8211; collaborazione coordinata e continuativa a progetto &#8211; lavoro nelle ONG\/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali e attivit\u00e0 dei c.d. &#8220;promoters&#8221; &#8211; indicazioni operative per il personale ispettivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti in ordine alla possibilit\u00e0 di far ricorso alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276\/2003, come modificati dall\u2019art. 1, commi 23-25, L. n. 92\/2012, con riferimento a due specifici ambiti settoriali:<\/p>\n<p>&#8211; il lavoro svolto all\u2019interno di organizzazioni non governative (ONG\/ONLUS) e di organizzazioni aventi finalit\u00e0 socio\/assistenziali e sanitarie;<\/p>\n<p>&#8211; le attivit\u00e0 svolte nel settore commerciale dai c.d. &#8220;promoters&#8221;.<\/p>\n<p>In via preliminare occorre ricordare che, a seguito delle novit\u00e0 apportate dalla c.d. riforma lavoro, si \u00e8 assistito alla traduzione in legge del consolidato orientamento giurisprudenziale volto a delimitare l\u2019ambito di utilizzo del contratto a progetto, esclusivamente per lo svolgimento di attivit\u00e0 connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l\u2019oggetto sociale dell\u2019impresa committente.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 chiarito da questo Ministero con circolare n. 29\/2012, il progetto gestito autonomamente dal collaboratore non pu\u00f2 sinteticamente identificarsi con l\u2019oggetto sociale, ma deve essere caratterizzato da una sua specificit\u00e0, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria &#8220;linea guida&#8221; contenente le modalit\u00e0 di esplicitazione dell\u2019obbligazione del collaboratore.<\/p>\n<p>Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni al fine di fornire al personale ispettivo alcune indicazioni operative sulle base delle quali uniformare l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza in ordine all\u2019utilizzo delle collaborazioni a progetto negli indicati settori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il lavoro a progetto nelle ONG\/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali<\/p>\n<p>In merito alle ONG\/ONLUS e ad altre e diverse tipologie di organizzazioni socio assistenziali, si ricorda che le stesse operano prioritariamente per il raggiungimento di scopi sociali e umanitari (ad esempio miglioramento dell\u2019ambiente, rispetto dei diritti umani, incremento del benessere per le fasce di popolazione meno abbienti ecc.).<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 sociale di ciascuna organizzazione non governativa caratterizza evidentemente il suo oggetto e dunque l\u2019attivit\u00e0 svolta dagli appartenenti alla stessa, che operano attraverso forme di collaborazione gratuite ovvero mediante tipologie contrattuali di natura subordinata o autonoma.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito di tale attivit\u00e0 \u00e8 possibile individuare specifici progetti che, pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale, se ne distinguono per una puntuale declinazione di elementi specializzanti che consentono anche l\u2019attivazione di forme di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276\/2003.<\/p>\n<p>In sostanza, ove l\u2019attivit\u00e0 del collaboratore sia connotata da elementi di specificit\u00e0 puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attivit\u00e0 che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l\u2019utilizzo della tipologia contrattuale in esame.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. \u00e8 condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:<\/p>\n<p>&#8211; assoluta determinatezza dell\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 inteso anche come parte integrante del pi\u00f9 generale obiettivo perseguito dall\u2019organizzazione;<\/p>\n<p>&#8211; circoscritta individuazione dell\u2019arco temporale per l\u2019espletamento dell\u2019attivit\u00e0 progettuale in funzione dello specifico risultato finale;<\/p>\n<p>&#8211; apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;<\/p>\n<p>&#8211; possibilit\u00e0 di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, l\u2019attivit\u00e0 del collaboratore svolta in ambito socio assistenziale non pu\u00f2 rispondere a puntuali direttive o specifiche indicazioni operative da parte del committente che vanifichino ogni margine di autonomia tecnica e metodologica nella scelta delle prestazioni in funzione delle esigenze degli utenti beneficiari e delle finalit\u00e0 dell\u2019intervento.<\/p>\n<p>In ordine alle modalit\u00e0 concrete di svolgimento della prestazione \u00e8 possibile rinvenire, infatti, margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonch\u00e9 le concrete modalit\u00e0 di erogazione del servizio.<\/p>\n<p>In definitiva, la natura autonoma del contratto oggetto di accertamento pu\u00f2 essere riconosciuta a condizione che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessit\u00e0 di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantit\u00e0 di prestazione socio\/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa (cfr. interpello n. 5\/2010).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Attivit\u00e0 di promoter<\/p>\n<p>Il lavoro dei promoter si svolge normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni (ecc.) e consiste sia nell&#8217;organizzazione di un evento e\/o sponsorizzazione di un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualit\u00e0 ed offerte in ordine al prodotto stesso.<\/p>\n<p>La figura del promoter, pertanto, va ad identificarsi non solo con colui o colei che si limita a promuovere un prodotto, ma anche con chi lo vende nell\u2019ambito di strutture commerciali. In proposito si evidenzia che tali attivit\u00e0 tendenzialmente involgono l\u2019espletamento di compiti per lo pi\u00f9 di carattere operativo in attuazione di indicazioni organizzative e logistiche impartite dall\u2019azienda committente, senza la possibilit\u00e0 di rinvenire significativi margini di autodeterminazione da parte del lavoratore, la cui attivit\u00e0, peraltro, non presenta profili di particolare complessit\u00e0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, si ritiene che la figure descritte finiscano con lo svolgere attivit\u00e0 con caratteristiche pressoch\u00e9 analoghe a quelle dei commessi e\/o addetti alle vendite che, come gi\u00e0 chiarito con circ. n. 29\/2012, difficilmente risultano inquadrabili nell\u2019ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.<\/p>\n<p>Sul punto \u00e8 possibile richiamare la L. n. 173\/2005, recante la &#8220;disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali&#8221;, in cui si prevede che l\u2019attivit\u00e0 in questione, con o senza vincolo di subordinazione, \u00e8 soggetta all\u2019obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui al D.Lgs. n. 114\/1998, e che la natura della prestazione svolta senza vincolo di subordinazione deve ritenersi di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivit\u00e0, non superiore ad euro 5.000.<\/p>\n<p>In linea con le argomentazioni sopra sostenute, ove non trovi applicazione la disciplina di cui alla Legge menzionata, il personale ispettivo dovr\u00e0 esaminare la fattispecie concreta posta in essere ed eventualmente ricondurre nell\u2019alveo della subordinazione le eventuali collaborazioni a progetto, previa puntuale verifica dell\u2019assenza dei requisiti richiesti dall\u2019art. 61, D.Lgs. n. 276\/2003, o della sussistenza di quelli di cui all\u2019art. 2094 c.c.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 in esame, peraltro, occorre segnalare che rientra spesso anche l\u2019allestimento di postazioni per la vendita dei prodotti, realizzato da personale &#8220;fornito&#8221; dall\u2019azienda produttrice mediante diverse tipologie contrattuali. In tal caso vanno verificate, in primo luogo, la tipologia del rapporto a base della prestazione di servizi (sia esso un appalto o una prestazione accessoria alla vendita), e, in secondo luogo, la corrispondenza del tipo contrattuale alle modalit\u00e0 di effettiva prestazione lavorativa posta in essere.<\/p>\n<div><a href='http:\/\/www.fitnessremediesdiets.com\/reverse-diabetes-symptoms-diabetes-natural-cure-diabetes\/'>symptoms of diabetes<\/a><\/div>\n<p>Ad ogni modo, si rappresenta che tale indicazione opera esclusivamente sotto il profilo della metodologia accertativa, al fine di orientare e uniformare l\u2019attivit\u00e0 ispettiva, non volendo dunque costituire alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra attivit\u00e0 di natura autonoma e subordinata.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI &#8211; Circolare 20 febbraio 2013, n. 7 L. n. 92\/2012<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=902"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/902\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":904,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/902\/revisions\/904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}