{"id":910,"date":"2013-02-25T11:31:58","date_gmt":"2013-02-25T11:31:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=910"},"modified":"2014-04-06T09:28:44","modified_gmt":"2014-04-06T09:28:44","slug":"congedo-straordinario-retribuito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/02\/congedo-straordinario-retribuito\/","title":{"rendered":"Congedo straordinario retribuito"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI &#8211; Nota 15 gennaio 2013, n. 2285<\/h2>\n<div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si fa riferimento alla lettera del 13 dicembre 2012, prot. n. 9555, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello scrivente Dipartimento in merito all&#8217;istituto del congedo straordinario di cui all&#8217;art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli effetti che l&#8217;assenza produce sulla maturazione dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.<\/p>\n<p>Al riguardo si rappresenta quanto segue.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, cos\u00ec come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell&#8217;art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter recita: &#8220;Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un&#8217;indennit\u00e0 corrispondente all&#8217;ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo \u00e8 coperto da contribuzione figurativa;&#8230;&#8221;; il successivo comma 5-quinquies prevede: &#8220;Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilit\u00e0 e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53&#8221;.<\/p>\n<div><a href='http:\/\/buy-microsoftsoft.com\/'>student discount office for mac<\/a><\/div>\n<p>Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che &#8220;i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell&#8217;anzianit\u00e0&#8221;: Ci\u00f2 sta a significare che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l&#8217;istituto della contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione \u00e8 connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) che \u00e8 valida per il diritto e per la misura della pensione. Occorre poi considerare il richiamo all&#8217;art. 4, comma 2, della I. n. 53 del 2000, nel quale \u00e8 previsto che il congedo non \u00e8 computato nell&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, li dove l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio \u00e8 tenuta distinta dai &#8220;fini previdenziali. Pertanto, ad avviso dello scrivente, nell&#8217;esaminare l&#8217;istituto occorre distinguere la valenza dell&#8217;anzianit\u00e0 maturata nel corso della fruizione del congedo e, cio\u00e8, l&#8217;effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica. Questa conclusione \u00e8 confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalit\u00e0 e ad un miglioramento delle capacit\u00e0 lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI &#8211; Nota 15 gennaio 2013, n. 2285 &nbsp; Si fa<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=910"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/910\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2299,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/910\/revisions\/2299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}