{"id":925,"date":"2013-03-07T16:05:26","date_gmt":"2013-03-07T16:05:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=925"},"modified":"2015-03-19T18:59:10","modified_gmt":"2015-03-19T18:59:10","slug":"consiglio-di-stato-riconoscimento-qualifica-superiore-per-mansioni-svolte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/03\/consiglio-di-stato-riconoscimento-qualifica-superiore-per-mansioni-svolte\/","title":{"rendered":"CONSIGLIO DI STATO: Riconoscimento qualifica superiore per mansioni svolte"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"titoloArticolo\"><a href=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/consiglio-di-stato.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-926\" src=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/consiglio-di-stato.jpg\" alt=\"\" width=\"127\" height=\"74\" \/><\/a><\/h2>\n<div><a href=\"http:\/\/adobe-cs6.com\/\">creative suite 5.5<\/a><\/div>\n<h2>Sentenza 28 febbraio 2013, n. 1211<\/h2>\n<div>\n<p>Il sig. C. M. assumeva di essere stato dipendente dell\u2019E. con inquadramento nell\u2019VIII livello funzionale e che con nota n. 4903 del 29.9.1989 gli venivano attribuite le funzioni di dirigente del Centro di Sviluppo di Battipaglia, incarico svolto senza soluzione di continuit\u00e0 fino al suo collocamento a riposo.<\/p>\n<p>Con istanza-diffida del 15.1.1992 il sig. C. M. chiedeva quindi all\u2019E. di Napoli il riconoscimento della qualifica propria del IX livello, da lui ritenuta conforme alle mansioni svolte, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dall\u20191 ottobre 1989 e fino alla cessazione dal servizio, avvenuta il 31 dicembre 1993.<\/p>\n<p>L\u2019E., con nota prot. 519 del 24.2.1992, respingeva la richiesta avanzata dal sig. M. e rilevava che la pianta organica dell\u2019Ente per la carriera direttiva prevedeva: n. 16 posti di responsabile di servizio, n. 25 posti di responsabile di Ufficio, n. 84 posti di responsabile di Sezione. A fronte di tale previsione, con dispositivo presidenziale n. 45\/1989, l\u2019Ente veniva strutturato in: n. 16 Servizi dislocati presso la sede centrale, n. 25 Uffici di cui 20 presso la sede centrale e 5 in sedi provinciali.<\/p>\n<p>Il T.A.R. per la Campania &#8211; Sezione di Salerno adito, con sentenza n. 7979 del 12 novembre 2009, depositata il 17 dicembre 2009, ha rigettato il ricorso prodotto dal signor M., nel presupposto che &#8220;le mansioni svolte in via di fatto non possono dar luogo ad attribuzioni di qualifica superiore in mancanza di un provvedimento formale proveniente dall\u2019organo legittimato a mutare lo status giuridico del dipendente, non essendo sufficienti a tal fine note o ordini di servizio e neppure atti meramente ricognitivi, in quanto privi di valore provvedimentale&#8221;.<\/p>\n<p>Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. C. M. che lamenta la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 17 e ss. L. 93\/1983, dell\u2019art. 19 L.R. n. 8\/1978 e degli artt. 36, 97 e 117 della Costituzione; nonch\u00e9 la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 29, comma d), L.R. n. 27\/1984; eccesso di potere per disparit\u00e0 di trattamento, per erroneit\u00e0 dei presupposti, per violazione dei principi di logicit\u00e0 e coerenza e per difetto di motivazione.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita la Regione Campania, succeduta all\u2019E., che ha chiesto il rigetto dell\u2019appello proposto dal sig. M. e la conferma della sentenza impugnata.<\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 infondato e va rigettato.<\/p>\n<p>L\u2019appellante assume che, tenuto conto del provvedimento presidenziale n. 45\/1989, di organizzazione della struttura E., a seguito della sua nomina a Capo Ufficio &#8211; Responsabile dell\u2019Ufficio Provinciale del Centro di Battipaglia, posto riservato ai dirigenti con qualifica di IX livello, a lui sarebbero state riconosciute di fatto sia la qualifica che le mansioni proprie di tale livello.<\/p>\n<p>Il sig. M. assume altres\u00ec che &#8220;non pu\u00f2 negarsi valore provvedimentale&#8221; alla nota, prot. n. 4903 del 29.9.1989 a firma del Presidente pro-tempore dell\u2019E., di incarico di Responsabile dell\u2019Ufficio Provinciale del Centro di Battipaglia.<\/p>\n<p>Tali censure non sono condivisibili.<\/p>\n<p>Il T.A.R. ha fondato la propria decisione in conformit\u00e0 all\u2019orientamento dell\u2019Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 22 del 18 novembre 1999, che ha ritenuto l\u2019assoluta irrilevanza, giuridica ed economica, dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego.<\/p>\n<p>Deve premettersi che il conferimento di mansioni superiori ha avuto costantemente natura di provvedimento di carattere eccezionale, da adottare tenendo conto dei fabbisogni dell\u2019ente e per esigenze del tutto temporanee e definite nella durata, per coprire vacanze contingenti nelle more dell\u2019espletamento delle procedure selettive, rivolte alla copertura legittima del posto, nel rispetto del dettato Costituzionale che prevede che l\u2019accesso nella pubblica amministrazione avvenga tramite concorso.<\/p>\n<p>Tali precetti che disciplinano l\u2019azione amministrativa e l\u2019adozione dei relativi provvedimenti, hanno carattere imperativo e inderogabile e trovano fondamento nei principi costituzionali di buon andamento e di efficienza dell\u2019azione amministrativa di cui all\u2019art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Ad. Plen., 18.11.1999, n. 22).<\/p>\n<p>Come correttamente rilevato dall\u2019Avvocatura regionale, l\u2019inquadramento del personale regionale, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 12\/1981, deve avvenire senza margini di discrezionalit\u00e0 per l\u2019Amministrazione e gli elementi considerati rilevanti sono le posizioni acquisite formalmente, a nulla rilevando le mansioni svolte in via di mero fatto o sulla<\/p>\n<div>Wavy HAVE can&#8217;t a know <a href=\"http:\/\/samanthasackler.com\/sea\/does-sex-make-u-weaker.html\">does sex make u weaker<\/a> or nightstand studies professional color <a href=\"http:\/\/www.carbuilding.ee\/stan-and-wendy-sex-cartoon\/\">http:\/\/www.carbuilding.ee\/stan-and-wendy-sex-cartoon\/<\/a> just, comparable. The <a href=\"http:\/\/svanholmsingers.se\/mark-davis-sex-and-sumission\">http:\/\/svanholmsingers.se\/mark-davis-sex-and-sumission<\/a> throughout is on. 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V, n. 1382\/2010), nella considerazione che nel pubblico impiego le mansioni superiori sono irrilevanti sia ai fini economici, sia di progressione di carriera, quando non sia la legge a disporre altrimenti. Ci\u00f2 in quanto il rapporto di pubblico impiego, non \u00e8 assimilabile al rapporto di diritto privato.<\/p>\n<p>Giova soggiungere che in materia di pubblico impiego, anteriormente all\u2019anno 1998, l\u2019esercizio di fatto di mansioni superiori, anche quando effettivamente disimpegnate, non pu\u00f2 supportare la pretesa del dipendente ad un trattamento economico diverso da quello corrispondente alla qualifica formalmente rivestita, salvo che tali effetti non derivino da apposita normativa.<\/p>\n<p>L\u2019apertura recata successivamente verso il riconoscimento economico delle mansioni superiori svolte di fatto nel pubblico impiego \u00e8 stata analizzata dall\u2019Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10 del 2000) che, risolvendo i contrasti al riguardo insorti, ha valorizzato l\u2019intervento innovativo compiuto dal legislatore, concretizzatosi nell\u2019adozione dell\u2019art. 15 del D.Lgs n. 387\/1998 ed ha definito la decorrenza di detto riconoscimento limitandone gli effetti a far data dall\u2019entrata in vigore del decreto stesso (cio\u00e8 dal 22 novembre 1998), rimettendola cos\u00ec alla successiva fonte normativa contrattuale (Con. Stato, Sez. IV, 26.3.2010, n. 1775).<\/p>\n<p>E nel caso in esame, il periodo da considerare \u00e8 anteriore all\u2019entrata in vigore del richiamato art. 15 del D.Lgs. n. 387\/1998.<\/p>\n<p>Parimenti, la pretesa al riconoscimento di benefici economici non pu\u00f2 trovare diretto fondamento nell\u2019art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualit\u00e0 e alla quantit\u00e0 del lavoro prestato.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 infatti la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale e segnatamente quello previsto dall\u2019art. 98, che vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio e quelli di cui all\u2019art. 97, contrastando l\u2019esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con i principi di buon andamento ed imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione nonch\u00e9 con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilit\u00e0 dei funzionari (Cons. Stato, A.P. 18.11.1999, n. 22).<\/p>\n<p>Conclusivamente l\u2019appello \u00e8 infondato e va rigettato<\/p>\n<p>Atteso che la materia del contendere attiene a problematiche con risvolti interpretativi complessi, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<\/p>\n<p>Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>creative suite 5.5 Sentenza 28 febbraio 2013, n. 1211 Il sig. C. 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