{"id":963,"date":"2013-03-20T12:22:14","date_gmt":"2013-03-20T12:22:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/?p=963"},"modified":"2013-04-29T11:38:49","modified_gmt":"2013-04-29T11:38:49","slug":"criteri-di-qualificazione-della-figura-del-formatore-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valorelavoro-cert.cloud\/index.php\/2013\/03\/criteri-di-qualificazione-della-figura-del-formatore-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro\/","title":{"rendered":"Criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro"},"content":{"rendered":"<h2><a href=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/sicurezza.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-964\" src=\"http:\/\/www.datalexis.it\/wp\/informa_riformalavoro\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/sicurezza.jpg\" alt=\"\" width=\"121\" height=\"121\" \/><\/a><\/h2>\n<h2>DECRETO MINISTERIALE 06 marzo 2013<\/h2>\n<div>\n<p>Articolo 1<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.<\/p>\n<p>2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81\/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.<\/p>\n<p>3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n<p>4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione gi\u00e0 formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell&#8217;avviso del presente decreto.<\/p>\n<p>5. Il prerequisito non \u00e8 richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.<\/p>\n<p>6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l&#8217;attivit\u00e0 di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell&#8217;avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l&#8217;obbligo dell&#8217;aggiornamento triennale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 2<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. I datori di lavoro, nell&#8217;individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it sezione &#8220;sicurezza nel lavoro&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 3<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell&#8217;efficacia dei criteri previsti nel documento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 4<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell&#8217;avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.<\/p>\n<p>2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attivit\u00e0 formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all&#8217;articolo 34 del d.lgs. n. 81\/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all&#8217;accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l&#8217;attivit\u00e0 formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.<\/p>\n<p>3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Allegato<\/p>\n<p align=\"center\">CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO<\/p>\n<p align=\"center\">(articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81\/2008 e s.m.i.)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In attuazione dell&#8217;articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81\/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n<p>Ciascun criterio \u00e8 strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacit\u00e0 didattica.<\/p>\n<p>I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l&#8217;esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81\/2008 e s.m.i.), per RSPP\/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e\/o ad altre specifiche figure.<\/p>\n<p>II prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attivit\u00e0 di addestramento.<\/p>\n<p>Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Prerequisito:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ISTRUZIONE<\/td>\n<td>Diploma di scuola secondaria di secondo grado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il prerequisito non \u00e8 richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Criteri:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"center\">1\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">Criterio<\/p>\n<\/td>\n<td>Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell&#8217;area tematica oggetto della docenza<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"center\">2\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">Criterio<\/p>\n<\/td>\n<td>Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione&#8230;) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211; percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all&#8217;insegnamento, o conseguimento (presso Universit\u00e0 od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; corso\/i formativo\/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"center\">3\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">Criterio<\/p>\n<\/td>\n<p>Attestato di frequenza, con verifica dell&#8217;apprendimento, a corso\/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato\/i dai soggetti di cui all&#8217;articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81\/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/tr>\n<tr>\n<td>a)<\/td>\n<td>almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l&#8217;area tematica oggetto della docenza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>b)<\/td>\n<td>&#8211; percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all&#8217;insegnamento, o conseguimento (presso Universit\u00e0 od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; corso\/i formativo\/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">4\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">Criterio<\/p>\n<\/td>\n<p>Attestato di frequenza, con verifica dell\u2019apprendimento, a corso\/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato\/i dai soggetti di cui all&#8217;articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81\/2008 e s.m.i.). unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/tr>\n<tr>\n<td>a)<\/td>\n<td>almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l&#8217;area tematica oggetto della docenza<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>b)<\/td>\n<td>&#8211; percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all&#8217;insegnamento, o conseguimento (presso Universit\u00e0 od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; corso\/i formativo\/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">5\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">Criterio<\/p>\n<\/td>\n<td>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l&#8217;area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211; percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all&#8217;insegnamento, o conseguimento (presso Universit\u00e0 od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; corso\/i formativo\/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">6\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">Criterio<\/p>\n<\/td>\n<td>Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell&#8217;ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>&#8211; percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all&#8217;insegnamento, o conseguimento (presso Universit\u00e0 od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza<\/p>\n<p align=\"center\">in alternativa<\/p>\n<p>&#8211; corso\/i formativo\/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per un periodo di 24 mesi dall&#8217;entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attivit\u00e0 formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all&#8217;articolo 34 del d.lgs. n. 81\/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l&#8217;attivit\u00e0 formativa dovr\u00e0 dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Individuazione delle &#8220;Aree tematiche&#8221;<\/p>\n<p>Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:<\/p>\n<p>1. Area normativa\/giuridica\/organizzativa.<\/p>\n<p>2. Area rischi tecnici\/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.<\/p>\n<p>3. Area relazioni\/comunicazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE<\/p>\n<p>&#8211; Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p>&#8211; Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione gi\u00e0 formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.<\/p>\n<p>&#8211; Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione \u00e8 acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo &#8220;aggiornamento professionale&#8221;) con riferimento alla\/e area\/e tematica\/che per la\/e quale\/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza\/esperienza.<\/p>\n<p>&#8211; La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc &#8230;). In particolare, l&#8217;esperienza lavorativa\/professionale o come RSPP\/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<\/p>\n<p>Ai fini dell&#8217;aggiornamento professionale, il formatore-docente \u00e8 tenuto con cadenza triennale, alternativamente:<\/p>\n<p>&#8211; alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell&#8217;area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all&#8217;articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81\/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;<\/p>\n<p>&#8211; ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attivit\u00e0 di docenza nell&#8217;area tematica di competenza.<\/p>\n<p>&#8211; Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti gi\u00e0 qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Clausola di salvaguardia<\/p>\n<p>&#8211; Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l&#8217;attivit\u00e0 di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l&#8217;obbligo dell&#8217;aggiornamento triennale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Monitoraggio<\/p>\n<p>&#8211; La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DECRETO MINISTERIALE 06 marzo 2013 Articolo 1 &nbsp; 1. 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